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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1247/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1247/2019, promossa da:
, rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Biocca Parte_1 Parte_2
ATTORI contro rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandra Matone e Maurizio Reale CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte di discussione della causa e di precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c. e contestuale istanza di sospensione, gli attori proponevano opposizione all'atto di precetto notificato il 26/03/2019, unitamente alla sentenza n. 295/18, rep. n. 472/2018, resa in data 19/03/2018 dal Tribunale di Teramo, pubblicata il 04/04/2018, a mezzo del quale era stato intimato loro di adempiere alle statuizioni di cui al predetto titolo e, precisamente: “di arretrare, mediante demolizione, fino al rispetto della distanza dall'edificio prospiciente di metri dieci, l'edificio realizzato in sopraelevazione, consistente nel piano primo, nel sottotetto e nel vano scala, sul lato ovest, antistante l'edificio di proprietà della
Sig.ra di disporre la chiusura delle vedute e la rimozione dei ballatoi della scala esterna e di CP_1 pagare la somma di € 815,00, di cui € 540,00 per atto di precetto;
€ 27,15 per spese copie conformi;
€ 81,00 per rimborso forfettario 15%; € 24,84 per Cap 4% e € 142,08 per IVA 22%”
A fondamento dell'opposizione ponevano la carenza del presupposto per l'adempimento, stante l'indisponibilità materiale e giuridica del bene sui cui effettuare gli interventi ordinati in sentenza, a causa del sequestro disposto dal Tribunale di Teramo sull'immobile. A tal proposito, chiarivano che, in data 27.05.2016, la P.G. procedeva al sequestro preventivo delle proprietà immobiliari dei prevenuti, fra le quali l'immobile sito in Roseto degli
Abruzzi, al Lungomare Trento n. 37/A, distinto in Catasto fabbricati al foglio n. 33, particella n. 58, sub 4, 5 e 6 zona censuaria n. 1, categoria A/2, classe n. 4, consistenza 5 vani, cui si riferisce il precetto di cui si tratta, nominando il sig. come custode del bene, con espressa prescrizione della possibilità di uso del Parte_1 bene sequestrato “limitatamente alle esigenze famigliari proprie e con divieto di locazione a titolo oneroso e/o gratuito ovvero di qualunque utilizzo che possa, anche solo potenzialmente, arrecare pregiudizio al valore dei beni”.
Nel costituirsi in giudizio, contestava le avverse pretese, evidenziando che la Corte di Appello di CP_1
L'Aquila, investita dell'impugnazione della sentenza sottesa al precetto, con ordinanza del 15 gennaio 2019, respingeva l'istanza inibitoria, non ravvisando i “gravi e fondati motivi” di cui agli artt. 351 e 283 c.p.c. per la concessione della invocata sospensione sia sotto il profilo del fumus, alla luce della apparentemente accertata violazione delle distanze tra edifici imposta dall'art. 9 DM 1444/68 e sia sotto il profilo del periculum in mora, in ragione del non dimostrato pregiudizio per la stabilità dell'edificio degli appellanti in caso di esecuzione della sentenza di primo grado e della solvibilità della controparte in caso di accoglimento del gravame. Provvedimento cui era seguita ulteriore ordinanza del 26.6.2019, con cui la Corte d'Appello, a fronte della reiterazione dell'istanza inibitoria, ne dichiarava l'inammissibilità.
Aggiungeva che, in data 21 maggio 2019, la Cancelleria Penale - Dibattimento del Tribunale di Teramo notificava l'accoglimento dell'istanza di dissequestro, depositata dalla stessa convenuta in data 26 aprile 2019, a mezzo della quale la mentovata Autorità Giudiziaria, ritenendo fondata la predetta istanza, disponeva il dissequestro, limitatamente all'unità immobiliare, sita in Roseto degli Abruzzi, alla Via Tunisia, distinta in
Catasto fabbricati al foglio n.33, particella n. 58, sub 4, 5 e 6 zona censuaria n. 1, categoria A/3, classe n. 1,
pagina 2 di 6 affinché i Sigg.ri ed potessero ottemperare a quanto disposto dalla sentenza n. Parte_1 Parte_2
295/2018.
Evidenziava, inoltre, l'inammissibilità dell'azione, in virtù del noto principio della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame sancito dall'art. 161 c.p.c. e domandava, in definitiva, il rigetto dell'istanza di sospensiva e dell'opposizione.
Denegata la sospensione dell'esecuzione e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante la sua natura documentale, giungendo, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'odierna decisione.
L'opposizione non merita accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
Come evidenziato e dimostrato dalla parte convenuta, con provvedimento del 21.5.2019, su apposita istanza del
26.4.2019, il Giudice penale provvedeva a disporre il dissequestro dell'immobile in esame affinché i Sigg.ri ed potessero ottemperare a quanto disposto dalla sentenza n. 295/2018, di fatto, Parte_1 Parte_2 facendo venir meno l'impedimento materiale/giuridico allegato a fondamento dell'odierna opposizione.
A ciò si aggiunga che il sequestro invocato dagli attori veniva disposto con provvedimento del GIP di Teramo del 6.5.2016, eseguito in data 27.5.2016 e trascritto il 16.6.2016, dunque, in epoca antecedente alla formazione della sentenza sottesa al precetto qui opposto (pubblicata il 19.3.2018 e notificata l'11.4.2018).
A tal proposito, è bene rammentare che per i titoli giudiziali è ormai noto l'orientamento che ammette la deduzione dei soli fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo;
per quelli anteriori è di ostacolo alla loro deducibilità in sede di opposizione all'esecuzione tanto il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (se il titolo di formazione giudiziale non è impugnabile con mezzi ordinari) quanto quello della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame (Cass. 13.6.2017, n. 14636; ma v. anche, tra le tante, Cass. 21.4.2004, n. 7637; Cass. 11.5.2010, n. 11360).
E' infatti pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
In molteplici occasioni la Suprema Corte ha sottolineato che il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo,
pagina 3 di 6 potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (cfr. Cass. civ., 7 maggio
2015, n. 9247).
Sulla scorta di tali principi, in fattispecie analoghe a quella in esame, ove alla base del precetto vi è una sentenza, la giurisprudenza di legittimità afferma che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività,
o che attengono nel merito il fondamento del titolo, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa (cfr. Cass., Sezione 6-III, ord., 9 novembre 2016, n. 22870; Cassazione 14.2.2013 n.
3667; Cassazione 18.2.2015 n. 3277).
Tanto considerato, il motivo di opposizione enucleato nel presente procedimento non può che essere dichiarato inammissibile prima ancora che infondato, in quanto, come detto, attinente a fatti verificatisi in epoca antecedente alla formazione del titolo.
Né si presta a positivo riscontro l'allegazione attorea secondo cui il provvedimento di dissequestro sarebbe inopponibile agli attori in quanto non trascritto, a differenza dell'ordinanza di sequestro.
Invero, come condivisibilmente osservato dal Pubblico Ministero a cui veniva rivolta apposita istanza in tal senso, l'impossibilità della trascrizione del dissequestro deriva dal fatto che: “La parte di fabbricato oggetto di demolizione risulta abusiva in quanto edificata in assenza di titolo e, come tale, insuscettibile di trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II La trascrizione sull'immobile non impedisce in alcun modo l'attività di ripristino della legittimità dell'edificio. La cancellazione della trascrizione crea infatti il pericolo che il bene immobile possa essere liberato in danno dello Stato, atteso che lo stesso è destinato alla confisca per equivalente”, non essendovi, pertanto, condotte inadempienti imputabile alla parte convenuta né altri ostacoli all'esecuzione dei comandi giudiziali.
Con ulteriore motivo di opposizione, introdotto per la prima volta nella I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., gli attori hanno dedotto che la ordinata parziale demolizione dell'immobile risulta inattuabile e/o comunque estremamente pericolosa, come meglio evidenziato nella consulenza tecnica redatta dall'ing. e Persona_1 dal geom. poiché determinerebbe il crollo dell'intero edificio. Controparte_2
Tale doglianza, già vagliata e disattesa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in sede di adozione dei provvedimenti inibitori (cfr. ordinanza del 15.1.2019 e successiva ordinanza del 26.6.2019), risulta parimenti inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Come noto, la prima memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. è deputata alla sola precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, non essendo consentita che con essa si proceda alla cd. mutatio libelli, la quale ricorre tutte le volte che la domanda venga impostata su pagina 4 di 6 presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in precedenza, comportando il mutamento dei fatti costituivi del diritto fatto valere e introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alterando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza.
La prospettazione di rischi di stabilità dell'immobile, mai rappresentati prima della memoria in commento, determina in un'indebita estensione del “thema decidendum, potenzialmente lesiva dell'avverso diritto di difesa, introducendo un presupposto fattuale completamente diverso rispetto a quello originario (fondato sull'esistenza di un sequestro sul bene immobile), da ritenersi inammissibile.
Parimenti dicasi per il motivo di opposizione introdotto in sede di comparsa conclusionale dall'attore e fondato sulla pretesa inopponibilita' della sentenza nei confronti di e che, oltre a Controparte_3 Controparte_4 presentarsi palesamente tardivo, afferisce a posizioni giuridiche facenti capo a soggetti mai menzionati nel presente giudizio (neppure nel precetto opposto) e del quale non è dato comprendere la ragione del coinvolgimento in tale procedimento, stante la totale assenza si allegazioni sul punto. Ad abundantiam, si rileva il difetto d'interesse ex art. 100 c.p.c. degli attori rispetto alla domanda in commento che, come detto, riguarda soggetti diversi dagli stessi e mai menzionati negli atti di causa.
A medesime conclusioni si perviene in ordine all'ultimo motivo di doglianza sollevato dagli attori, anch'esso tardivamente introdotto (poiché formulato, per la prima volta, nella comparsa conclusionale) e relativo a questioni afferenti all'integrità del contraddittorio nel procedimento civile esitato nella sentenza posta alla base del precetto che, come più volte detto, attenendo a profili di merito e di rito incidenti sulla formazione del titolo, deve necessariamente essere fatto valere in sede di impugnazione della sentenza.
Per quanto detto l'opposizione dev'essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione, per i motivi esposti in narrativa;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate in €
7.122,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 11.3.2025.
pagina 5 di 6 Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1247/2019, promossa da:
, rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Biocca Parte_1 Parte_2
ATTORI contro rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandra Matone e Maurizio Reale CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte di discussione della causa e di precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c. e contestuale istanza di sospensione, gli attori proponevano opposizione all'atto di precetto notificato il 26/03/2019, unitamente alla sentenza n. 295/18, rep. n. 472/2018, resa in data 19/03/2018 dal Tribunale di Teramo, pubblicata il 04/04/2018, a mezzo del quale era stato intimato loro di adempiere alle statuizioni di cui al predetto titolo e, precisamente: “di arretrare, mediante demolizione, fino al rispetto della distanza dall'edificio prospiciente di metri dieci, l'edificio realizzato in sopraelevazione, consistente nel piano primo, nel sottotetto e nel vano scala, sul lato ovest, antistante l'edificio di proprietà della
Sig.ra di disporre la chiusura delle vedute e la rimozione dei ballatoi della scala esterna e di CP_1 pagare la somma di € 815,00, di cui € 540,00 per atto di precetto;
€ 27,15 per spese copie conformi;
€ 81,00 per rimborso forfettario 15%; € 24,84 per Cap 4% e € 142,08 per IVA 22%”
A fondamento dell'opposizione ponevano la carenza del presupposto per l'adempimento, stante l'indisponibilità materiale e giuridica del bene sui cui effettuare gli interventi ordinati in sentenza, a causa del sequestro disposto dal Tribunale di Teramo sull'immobile. A tal proposito, chiarivano che, in data 27.05.2016, la P.G. procedeva al sequestro preventivo delle proprietà immobiliari dei prevenuti, fra le quali l'immobile sito in Roseto degli
Abruzzi, al Lungomare Trento n. 37/A, distinto in Catasto fabbricati al foglio n. 33, particella n. 58, sub 4, 5 e 6 zona censuaria n. 1, categoria A/2, classe n. 4, consistenza 5 vani, cui si riferisce il precetto di cui si tratta, nominando il sig. come custode del bene, con espressa prescrizione della possibilità di uso del Parte_1 bene sequestrato “limitatamente alle esigenze famigliari proprie e con divieto di locazione a titolo oneroso e/o gratuito ovvero di qualunque utilizzo che possa, anche solo potenzialmente, arrecare pregiudizio al valore dei beni”.
Nel costituirsi in giudizio, contestava le avverse pretese, evidenziando che la Corte di Appello di CP_1
L'Aquila, investita dell'impugnazione della sentenza sottesa al precetto, con ordinanza del 15 gennaio 2019, respingeva l'istanza inibitoria, non ravvisando i “gravi e fondati motivi” di cui agli artt. 351 e 283 c.p.c. per la concessione della invocata sospensione sia sotto il profilo del fumus, alla luce della apparentemente accertata violazione delle distanze tra edifici imposta dall'art. 9 DM 1444/68 e sia sotto il profilo del periculum in mora, in ragione del non dimostrato pregiudizio per la stabilità dell'edificio degli appellanti in caso di esecuzione della sentenza di primo grado e della solvibilità della controparte in caso di accoglimento del gravame. Provvedimento cui era seguita ulteriore ordinanza del 26.6.2019, con cui la Corte d'Appello, a fronte della reiterazione dell'istanza inibitoria, ne dichiarava l'inammissibilità.
Aggiungeva che, in data 21 maggio 2019, la Cancelleria Penale - Dibattimento del Tribunale di Teramo notificava l'accoglimento dell'istanza di dissequestro, depositata dalla stessa convenuta in data 26 aprile 2019, a mezzo della quale la mentovata Autorità Giudiziaria, ritenendo fondata la predetta istanza, disponeva il dissequestro, limitatamente all'unità immobiliare, sita in Roseto degli Abruzzi, alla Via Tunisia, distinta in
Catasto fabbricati al foglio n.33, particella n. 58, sub 4, 5 e 6 zona censuaria n. 1, categoria A/3, classe n. 1,
pagina 2 di 6 affinché i Sigg.ri ed potessero ottemperare a quanto disposto dalla sentenza n. Parte_1 Parte_2
295/2018.
Evidenziava, inoltre, l'inammissibilità dell'azione, in virtù del noto principio della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame sancito dall'art. 161 c.p.c. e domandava, in definitiva, il rigetto dell'istanza di sospensiva e dell'opposizione.
Denegata la sospensione dell'esecuzione e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante la sua natura documentale, giungendo, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'odierna decisione.
L'opposizione non merita accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
Come evidenziato e dimostrato dalla parte convenuta, con provvedimento del 21.5.2019, su apposita istanza del
26.4.2019, il Giudice penale provvedeva a disporre il dissequestro dell'immobile in esame affinché i Sigg.ri ed potessero ottemperare a quanto disposto dalla sentenza n. 295/2018, di fatto, Parte_1 Parte_2 facendo venir meno l'impedimento materiale/giuridico allegato a fondamento dell'odierna opposizione.
A ciò si aggiunga che il sequestro invocato dagli attori veniva disposto con provvedimento del GIP di Teramo del 6.5.2016, eseguito in data 27.5.2016 e trascritto il 16.6.2016, dunque, in epoca antecedente alla formazione della sentenza sottesa al precetto qui opposto (pubblicata il 19.3.2018 e notificata l'11.4.2018).
A tal proposito, è bene rammentare che per i titoli giudiziali è ormai noto l'orientamento che ammette la deduzione dei soli fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo;
per quelli anteriori è di ostacolo alla loro deducibilità in sede di opposizione all'esecuzione tanto il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (se il titolo di formazione giudiziale non è impugnabile con mezzi ordinari) quanto quello della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame (Cass. 13.6.2017, n. 14636; ma v. anche, tra le tante, Cass. 21.4.2004, n. 7637; Cass. 11.5.2010, n. 11360).
E' infatti pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
In molteplici occasioni la Suprema Corte ha sottolineato che il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo,
pagina 3 di 6 potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (cfr. Cass. civ., 7 maggio
2015, n. 9247).
Sulla scorta di tali principi, in fattispecie analoghe a quella in esame, ove alla base del precetto vi è una sentenza, la giurisprudenza di legittimità afferma che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività,
o che attengono nel merito il fondamento del titolo, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa (cfr. Cass., Sezione 6-III, ord., 9 novembre 2016, n. 22870; Cassazione 14.2.2013 n.
3667; Cassazione 18.2.2015 n. 3277).
Tanto considerato, il motivo di opposizione enucleato nel presente procedimento non può che essere dichiarato inammissibile prima ancora che infondato, in quanto, come detto, attinente a fatti verificatisi in epoca antecedente alla formazione del titolo.
Né si presta a positivo riscontro l'allegazione attorea secondo cui il provvedimento di dissequestro sarebbe inopponibile agli attori in quanto non trascritto, a differenza dell'ordinanza di sequestro.
Invero, come condivisibilmente osservato dal Pubblico Ministero a cui veniva rivolta apposita istanza in tal senso, l'impossibilità della trascrizione del dissequestro deriva dal fatto che: “La parte di fabbricato oggetto di demolizione risulta abusiva in quanto edificata in assenza di titolo e, come tale, insuscettibile di trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II La trascrizione sull'immobile non impedisce in alcun modo l'attività di ripristino della legittimità dell'edificio. La cancellazione della trascrizione crea infatti il pericolo che il bene immobile possa essere liberato in danno dello Stato, atteso che lo stesso è destinato alla confisca per equivalente”, non essendovi, pertanto, condotte inadempienti imputabile alla parte convenuta né altri ostacoli all'esecuzione dei comandi giudiziali.
Con ulteriore motivo di opposizione, introdotto per la prima volta nella I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., gli attori hanno dedotto che la ordinata parziale demolizione dell'immobile risulta inattuabile e/o comunque estremamente pericolosa, come meglio evidenziato nella consulenza tecnica redatta dall'ing. e Persona_1 dal geom. poiché determinerebbe il crollo dell'intero edificio. Controparte_2
Tale doglianza, già vagliata e disattesa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in sede di adozione dei provvedimenti inibitori (cfr. ordinanza del 15.1.2019 e successiva ordinanza del 26.6.2019), risulta parimenti inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Come noto, la prima memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. è deputata alla sola precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, non essendo consentita che con essa si proceda alla cd. mutatio libelli, la quale ricorre tutte le volte che la domanda venga impostata su pagina 4 di 6 presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in precedenza, comportando il mutamento dei fatti costituivi del diritto fatto valere e introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alterando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza.
La prospettazione di rischi di stabilità dell'immobile, mai rappresentati prima della memoria in commento, determina in un'indebita estensione del “thema decidendum, potenzialmente lesiva dell'avverso diritto di difesa, introducendo un presupposto fattuale completamente diverso rispetto a quello originario (fondato sull'esistenza di un sequestro sul bene immobile), da ritenersi inammissibile.
Parimenti dicasi per il motivo di opposizione introdotto in sede di comparsa conclusionale dall'attore e fondato sulla pretesa inopponibilita' della sentenza nei confronti di e che, oltre a Controparte_3 Controparte_4 presentarsi palesamente tardivo, afferisce a posizioni giuridiche facenti capo a soggetti mai menzionati nel presente giudizio (neppure nel precetto opposto) e del quale non è dato comprendere la ragione del coinvolgimento in tale procedimento, stante la totale assenza si allegazioni sul punto. Ad abundantiam, si rileva il difetto d'interesse ex art. 100 c.p.c. degli attori rispetto alla domanda in commento che, come detto, riguarda soggetti diversi dagli stessi e mai menzionati negli atti di causa.
A medesime conclusioni si perviene in ordine all'ultimo motivo di doglianza sollevato dagli attori, anch'esso tardivamente introdotto (poiché formulato, per la prima volta, nella comparsa conclusionale) e relativo a questioni afferenti all'integrità del contraddittorio nel procedimento civile esitato nella sentenza posta alla base del precetto che, come più volte detto, attenendo a profili di merito e di rito incidenti sulla formazione del titolo, deve necessariamente essere fatto valere in sede di impugnazione della sentenza.
Per quanto detto l'opposizione dev'essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione, per i motivi esposti in narrativa;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate in €
7.122,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 11.3.2025.
pagina 5 di 6 Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 6 di 6