Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1207/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1207/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv.
[...] C.F._2
Concilio Emilio, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 10.6.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.5.2025 i coniugi [nato a Parte_1
AG (SA) il 8.9.1981 (C.F. )] e C.F._1 Parte_2
[nata a [...] il [...] (C.F.
[...]
], premesso di aver contratto matrimonio in data 26.8.2012 C.F._2 in Serre (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Serre dell'anno 2012, al n. 14 Parte II, ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n.
3142/2022 del 22.4.2022, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10.6.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
6.6.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
2 Proc. R.V.G. n. 1207/2025
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Entrambi fisseranno le loro residenze ove lo riterranno opportuno;
2. entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano entrambi reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento o indennità;
3. i coniugi hanno già regolamentato reciprocamente la titolarità dell'immobile acquistato congiuntamente, con acquisto da parte del sig. ed Parte_1 accollo integrale del contratto di mutuo sottoscritto, come già riportato nel ricorso di separazione depositato e a tal proposito dichiarano di non avere reciprocamente nulla altro a pretendere.
4. Entrambi i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso e fin da ora, espressamente si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto con rilascio di reciproco consenso ad eventuale espatrio.
5. I coniugi, fermi i patti tutti di cui al presente ricorso, preso atto di quanto sopra, riconoscono e si danno atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia motivo e/o causale e/o titolo diretto o indiretto anche se qui non espressamente richiamata ma sempre e comunque riconducibile, di tutto essendosi tenuto conto nella definizione degli accordi di cui al presente atto, rilasciandosi nel contempo la più ampia e completa quietanza liberatoria.
6. Per quanto non espressamente previsto nei presenti patti e condizioni saranno applicate le vigenti leggi in materia.”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
3 Proc. R.V.G. n. 1207/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] il8.9.1981 (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il C.F._1 Parte_2
15.12.1983 (C.F. ], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Serre (SA) dell'anno 2012, al n. 14 Parte II serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Serre (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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