Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/03/2026, n. 5415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5415 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05415/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01441/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2025, proposto da
EN LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Trofa, PE Carnevale, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei e le Politiche di Coesione, l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di PE BE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
- del decreto n. 3608 del 27.11.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado per la Regione Lombardia;
- del decreto n. 3635 del 29.11.2024, di rettifica della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado per la Regione Lombardia;
- del decreto 3655 del 02.12.2024 recente l’assegnazione della provincia per i vincitori destinatari di contratto sulla classe di concorso A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado per la Regione Lombardia;
- del decreto 66157 del 05.12.2024 recente l’assegnazione della sede ai vincitori destinatari di contratto sulla classe di concorso A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado per la Regione Lombardia con l’avviso di immissione in servizio;
- del decreto n. 3792 del 18.12.2024, di rettifica della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado per la Regione Lombardia;
- del decreto n. 3834 del 20.12.2024, recante lo scorrimento della graduatoria nonché avviso per le operazioni finalizzate all’immissione in ruolo del personale docente con contratto a tempo indeterminato A.S. 2024/2025 destinato ai candidati vincitori della classe di concorso A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado per la Regione Lombardia;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi il Decreto Ministeriale n. 205/2023 ed il Decreto Dipartimentale n. 2575/2023, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei e le Politiche di Coesione, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 la dott.ssa AR RO LI e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il decreto 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado per la Regione Lombardia.
All’esito del concorso, ella superava le prove d’esame, conseguendo un punteggio complessivo di 189,50.
1.2. Non essendo risultata inserita nella graduatoria finale dei vincitori del concorso, l’interessata ha dapprima formulato in data 4 dicembre 2024 un’istanza di accesso, rimasta senza riscontro, e poi ha impugnato, in parte qua , tutti gli atti del procedimento, ed in particolare: a) il decreto n. 3608 del 27 novembre 2024, di approvazione della graduatoria di merito (e le conseguenti rettifiche); b) i decreti di data 2 e 5 dicembre 2024, di assegnazione delle cattedre e delle sedi ai vincitori; c) il decreto n. 3834 del 20 dicembre 2024, di scorrimento della graduatoria.
La ricorrente ha lamentato di non essere stata inserita tra i vincitori del concorso, malgrado abbia ottenuto un punteggio superiore a quello conseguito da altri candidati collocati nella graduatoria di merito, e ha dedotto che, a parte il riferimento ai c.d. triennalisti, dalla graduatoria non si evince chi risulti riservista.
2. A fondamento del ricorso, ella ha dedotto due motivi.
2.1. Col primo, è lamentata la violazione dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 206 del 2023 e dell’art. 3 del bando, nonché profili di eccesso di potere.
Nel premettere che la graduatoria è stata composta da un numero di candidati pari ai posti previsti dal bando, e tenendo conto delle riserve di posti, la ricorrente ha rilevato che tale impostazione confliggerebbe con le ulteriori previsioni del bando relative all’efficacia annuale della graduatoria stessa, ed alla correlata possibilità di disporre gli scorrimenti in tale arco temporale.
Inoltre, non si comprenderebbe la tipologia di riserva di cui hanno beneficiato taluni vincitori, con la conseguenza che non sarebbe possibile desumere le ragioni per le quali, malgrado l’alto punteggio conseguito di 189,50 che le avrebbe consentito di ottenere la posizione n. 858, ella non risulti affatto tra i vincitori.
2.2. Col secondo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e profili di eccesso di potere, poiché l’Amministrazione non ha pubblicato la graduatoria finale con l’indicazione degli idonei non vincitori al fine dell’eventuale scorrimento.
La ricorrente ha segnalato che lo scorrimento avrebbe riguardato la concorrente posta alla posizione n. 1109 con 190,75 punti e che, pur essendo intervenute 42 rinunce di vincitori, non sarebbe in grado di verificare se abbia o meno titolo allo scorrimento.
3. Nel corso del giudizio, questo Tribunale ha emesso due ordinanze istruttorie (nn. 4739 e 2408 del 2025), volte all’acquisizione degli atti del procedimento.
In particolare, con la prima ordinanza n. 4739 del 5 marzo 2025, questo Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati ed ha ordinato “il deposito dell’elenco definitivo di tutti i concorrenti risultati idonei ai fini della graduatoria de qua , con specificazione delle riserve” .
L’ordinanza n. 2408 del 2 maggio 2025 ha constatato il mancato deposito dei documenti ed ha reiterato l’ordine istruttorio, segnalando che l’eventuale ulteriore inerzia sarebbe stata valutata ai sensi dell’art. 64 del codice del processo amministrativo.
4. In data 14 maggio 2025, l’Amministrazione scolastica ha depositato in giudizio la graduatoria finale, con l’indicazione dei vincitori del concorso.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto di essere estromesso dal giudizio.
6. Con ordinanza n. 3354 del 2025 il Collegio, osservato “che il deposito documentale di data 14 maggio 2025 non può considerarsi esecutivo delle suddette ordinanze” , ha accolto la domanda cautelare ed ha ordinato “all’Amministrazione intimata il riesame in parte qua della graduatoria impugnata, alla luce dei motivi di ricorso e nei limiti dell’interesse in esso fatto valere dalla ricorrente” .
7. Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2026, rilevata la mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. In limine litis , la Sezione dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze.
La giurisprudenza di questo Tribunale ha già chiarito che tale Ministero non è legittimato passivo nei giudizi di impugnazione dei concorsi banditi dall’Amministrazione scolastica, pur quando si tratti dell’applicazione delle disposizioni vigenti in tema di PNRR.
9. Passando all’esame dei motivi del ricorso, rileva preliminarmente la Sezione che l’Amministrazione ha depositato unicamente la graduatoria indicativa dei vincitori, e non anche ‘l’elenco definitivo di tutti i concorrenti risultati idonei ai fini della graduatoria con specificazione delle riserve’ (come ordinato in sede istruttoria).
9.1. Ciò posto, tenuto conto delle doglianze della ricorrente e delle risultanze istruttorie, ritiene la Sezione che debbano essere accolti i due motivi del ricorso, nella parte in cui è stato lamentato che gli atti impugnati non hanno specificato quale fosse la posizione dell’interessata rispetto a coloro che sono risultati vincitori del concorso, pur avendo conseguito un punteggio inferiore a quello da ella ottenuto.
9.2. Al riguardo, gli atti impugnati non si possono considerare sufficientemente motivati, a seguito del deposito (peraltro avvenuto solo in esecuzione delle ordinanze istruttorie) della graduatoria dei vincitori del concorso, con l’indicazione nella colonna delle lettere “S”, “N”, “E”, “M” e “P”.
Infatti, tenuto conto delle ragioni poste a base della originaria istanza di accesso, nonché a fondamento del ricorso, si deve rilevare che l’interessata non è stata posta in condizione di sapere se i vincitori del concorso, che hanno conseguito un punteggio inferiore al suo, siano in possesso dei requisiti per essere qualificati come riservisti.
È ben vero che tali risultanze non sono emerse nel corso del giudizio, come avrebbero dovuto emergere a seguito dell’emanazione delle su richiamate ordinanze istruttorie, ed è ben vero che da tale mancato approfondimento delle circostanze rilevanti del giudizio non si possa desumere che la ricorrente doveva essere annoverata tra i vincitori del concorso.
Tuttavia, le evenienze processuali, unitamente alla mancata esplicitazione negli atti impugnati delle circostanze decisive per poterne verificare la legittimità, inducono il Collegio ad accogliere il ricorso.
9.3. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del codice del processo amministrativo, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di emanare un formale atto, che contenga tutti gli elementi utili per verificare se, in ragione del punteggio conseguito, la ricorrente abbia o meno titolo ad essere annoverata tra i vincitori.
In particolare, l’Amministrazione dovrà indicare nell’atto quali docenti – che hanno conseguito un punteggio inferiore a 189,50 – siano risultati vincitori del concorso, indicando per ciascuno di essi la ragione della riserva e consentendo alla ricorrente di accedere agli atti da cui si evinca il possesso delle riserve stesse.
Tale atto dovrà essere emanato entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, scaduto il quale questo Tribunale potrà essere adito in sede di ottemperanza, per le conseguenti statuizioni.
10. Il ricorso va pertanto accolto e gli atti impugnati vanno annullati nei soli limiti dell’interesse della ricorrente, con la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di emanare l’atto avente il contenuto previsto dal § 9.3.
11. La condanna al pagamento delle spese segue la regola della soccombenza per cui, nella misura indicata in dispositivo, esse vanno poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis ), accoglie in parte il ricorso n. 1441 del 2025 e annulla i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente, col conseguente obbligo dell’Amministrazione di emanare l’atto avente il contenuto previsto dal § 9.3 della motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO SE, Presidente
AR RO LI, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RO LI | RO SE |
IL SEGRETARIO