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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/11/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6170/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
21/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GIOVANETTI ANNA MARIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GIOVANETTI ANNA MARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, all'udienza del 6.11.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero per il suo parere in data 23.10.2025 e che nulla è pervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/09/1999 da Parte_1
(n. a TT EN (TV) il 21/09/1972) e (n. a AN VI AL Parte_2
TAGLIAMENTO (PN) il 21/08/1967), trascritto al n. 22, Parte II, Serie A, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ORSAGO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Orsago (TV), Via Scarabellotto n. 1/A rimane assegnata alla sig.ra che Parte_3
continuerà ad abitarvi con i figli e mentre continuerà a risiedere con il padre in San Vito al Per_1 Per_2 Per_3
Tagliamento (PN), Viale Madonna di Rosa n. 17/A;
3. Il figlio ancora minorenne viene affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa da cui riceverà cura, Per_1
2 educazione ed istruzione, con collocazione e residenza prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Orsago (TV)
Via Scarabellotto n. 1/A. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno concordate preventivamente tra i genitori, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno gestite separatamente dai coniugi;
4. trascorrerà col padre un fine settimana ogni 15 (quindici) giorni, dal venerdì sera al lunedì mattina, quando Per_1
verrà accompagnato direttamente a scuola in periodo scolastico oppure a casa della madre. Nelle settimane che terminano con il fine settimana spettante al padre, quest'ultimo trascorrerà con il figlio anche un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, accompagnandolo a scuola il mattino seguente durante il periodo scolastico oppure a casa della madre. Nelle settimane, invece, in cui il fine settimana sarà di spettanza della madre, il padre trascorrerà con un pomeriggio infrasettimanale Per_1
senza pernottamento ed un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento, provvedendo il giorno dopo ad accompagnarlo a scuola oppure a casa della madre. Inoltre, il padre trascorrerà con tre settimane, anche non consecutive, durante le Per_1
vacanze estive;
una settimana durante le vacanze natalizie;
e una settimana durante le vacanze di Pasqua.
I tempi sopra riportati hanno carattere indicativo e potranno essere diversamente concordati tra padre e figlio, come già avviene, considerata l'età di quest'ultimo;
5. Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, quale contributo nel mantenimento del Pt_2 Pt_3
figlio minorenne l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli ordinari Per_1
indici Istat a partire dal novembre 2026. Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per facendo riferimento per l'individuazione delle stesse al Protocollo d'Intesa in uso presso il Per_1
Tribunale di Treviso e che le parti dichiarano di conoscere e di adottare;
6. Le detrazioni fiscali per il figlio minore saranno beneficiate dalla sig.ra la quale percepirà interamente Per_1 Pt_3
l'assegno unico e universale per il figlio;
7. Come indicato in premessa, i figli e sono entrambi divenuti economicamente autosufficienti, avendo loro Per_3 Per_2
un'occupazione lavorativa stabile. Pertanto, le disposizioni pattuite in sede di separazione riguardanti l'assegno di mantenimento da parte del padre a favore di e si intendono con questo atto revocate;
Per_3 Per_2
8. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi, gli stessi, in ordine alla casa coniugale di cui al punto 2, convengono le seguenti attribuzioni:
3 a) Il sig. , titolare di un mezzo indiviso dell'intero (50%) e comunque per l'intera quota di spettanza, Controparte_1
trasferisce alla sig.ra già titolare della restante quota, che accetta il diritto di piena proprietà, sul seguente Parte_3
compendio immobiliare sito in Orsago (TV), con accesso da Via Scarabellotto n. 1/A, e così censito nel catasto fabbricati del detto Comune:
- Foglio 5, particella 1065 subalterno 4 graffata con la particella 1065 subalterno 5, Via Scarabellotto Piano T-1-2, Cat.
A/2, Classe 2, Cons. 11,0 vani superficie catastale totale 334 m2 ed escluse aree scoperte 327 m2, rendita catastale Euro
880,56;
-Foglio 5, particella 1065 subalterno 3, Via Scarabellotto Piano T-1, Cat. C/2, Classe 3, Cons. 38 m2, superficie catastale totale 56m2, rendita catastale Euro 76,54;
E precisamente:
-Abitazione posta a piano terra, primo e secondo con corte esclusiva al piano terra di mq. 72 con eventuali accessori;
-Deposito attrezzi con un ripostiglio posti al piano terra e fienile con altro locale al piano primo, con eventuali accessori;
Quanto sopra risulta edificato sull'ente urbano censito al catasto terreni nel foglio 5 particella 1065 di mq. 313 e confinato dalle particelle 428, 1105, e 51 salvo se altri (cfr. doc. 15).
Unitamente a quanto sopra è altresì trasferita la proporzionale quota di comproprietà sulle parti ed impianti comuni così come risultanti dalla legge, destinazione, possesso, regolamento e provenienza – senza che la specificazione sia limitativa: il subalterno 1, medesima particella e foglio del catasto fabbricati, b.c.n.c. portico comune ai sub. 2,3,4,5; il subalterno 2, medesima particella e foglio del catasto fabbricati, b.c.n.c. area scoperta comune ai sub. 3,4,5;
b) La parte cedente dichiara che la quota di proprietà oggetto di trasferimento, è a lui pervenuta giusto atto di compravendita e costituzione di servitù contro del 05.02.2001, rep. n. 103.459 del Notaio dott. di Vittorio Veneto Persona_4
(TV), registrato a Vittorio Veneto il 26.02.2001 al n. 242 Serie 1V (doc.4) e trascritto all'Ufficio del Territorio di
Treviso il 16.02.2001 al nn. 6459/4731, nonché con separata trascrizione al nn. 6460/4732 del 16.02.2001 per la costituzione, a carico di quanto qui trasferito, di servitù di transito a piedi e con qualsiasi messo per l'accesso e recesso dalla strada comunale, con medesimo atto di compravendita (doc. 9) ben nota alle parti per averla essa stesse costituita.
Ai suddetti atti ed a quanto in esso richiamato le parti fanno riferimento per tutto quanto qui non previsto, con particolare
4 riguardo agli eventuali obblighi, limitazioni e servitù se ed in quanto ancora riferibili a quanto qui trasferito.
c) I coniugi dichiarano di aver contratto nel 2001 presso l'Istituto di Credito Banca della Marca filiale di Orsago (Tv) un mutuo ventennale della somma dell'importo di €.154.937,00 destinato alla ristrutturazione dell'immobile qui oggetto di trasferimento. Mutuo che nell'anno 2009 è stato estinto dalla sig.ra - madre della sig.ra - con Persona_5 Pt_3
il versamento da parte di quest'ultima, in un'unica soluzione, dei restanti € 104.000,00, in ragione dei quali gli allora coniugi si impegnavano a restituirle ratealmente e senza interessi;
CP_2
d) L'immobile oggetto del trasferimento è stato restaurato in forza della concessione edilizia n.132 rilasciata dal Comune di
Orsago in data 05.10.1998 (doc.10) protocollo n. 5684 (pratica edilizia n. 97110), ed in conformità al progetto approvato il 21.09.1998 (doc.11);
e) I coniugi danno atto che a seguito della ristrutturazione è stata presentata Denuncia di Cambiamento presso il Catasto
Terreni di Treviso, identificata con il n. 12401 del 06.06.2000 (doc.12), e la successiva Dichiarazione di Fabbricato
Urbano il 1.08.2000 ai fini dell'aggiornamento catastale (doc.13);
f) In riferimento alla normativa edilizia ed urbanistica, ed in relazione a quanto qui trasferito, la parte cedente dichiara:
-Nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che l'opera di costruzione è iniziata in data anteriore al giorno 01/09/1967, consapevole e richiamata sulle relative responsabilità (anche di natura penale);
-Che lo stesso è stato dichiarato abitabile con certificato n.10 in data 14.09.2001 (doc.14) (pratica edilizia n.97110);
-La regolarità edilizia ed urbanistica di quanto trasferito (garantendola), che successivamente non sono intervenute opere soggette a titoli edilizi od oggetto di provvedimenti sanzionatori e che non esiste alcun impianto fotovoltaico.
Anche per una migliore identificazione di quanto trasferito, le parti fanno riferimento alle planimetrie che si allegano (doc.15)
(depositate in catasto) che vengono visionate ed approvate dalle parti e la parte cedente ed intestataria dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La parte cedente dichiara che quanto qui trasferito è dotato dell'Attestato di Prestazione Energetica che si allega (doc. 16) consegnato e trasmesso agli organi preposti ed in corso di validità in relazione al quale la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione necessaria.
g) I coniugi, in considerazione dei reciproci rapporti economico – patrimoniali tra loro in essere e del valore dell'attribuzione
5 di cui al punto a) nonché dei beni mobili presenti nella casa coniugale, fatta eccezione per quelli elencati al successivo punto
9), convengono che la sig.ra i accolli come effettivamente si accolla, il debito che il sig. ha contratto nei confronti Pt_3 Pt_2
della sig.ra e di cui al punto c), e che per l'effetto la sig.ra corrisponderà l'intero importo ancora Persona_5 Pt_3
dovuto alla sig.ra pari a complessivi € 104.000,00 (centoquattromila/00) o comunque in quella Persona_5
diversa somma che risulterà da corrispondere. La sig.ra terrà -pertanto- indenne il sig. da qualsiasi Parte_3 Pt_2
pretesa dovesse pervenire nei suoi confronti dalla sig.ra dagli eredi o aventi causa della stessa;
Persona_5
h) Le parti dichiarano che con il buon fine di quanto quivi disposto null'altro avranno a pretendere l'una dall'altro con riferimento al trasferimento della quota dell'immobile di cui sopra e il sig. dichiara espressamente di Controparte_1
rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale, con discarico di responsabilità per il competente Conservatore dei registri;
i) Il presente trasferimento della quota immobiliare viene effettuato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa attualmente si trova, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, parti comuni ex art. 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù che sono venute a costituirsi a seguito della vendita frazionata del complesso di cui l'immobile in oggetto fa parte;
j) La parte che trasferisce garantisce la piena ed assoluta proprietà e disponibilità della quota trasferita e ne garantisce la libertà dai diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali, fatta eccezione per la servitù di passaggio, a piedi o con qualsiasi mezzo, gravante su sub. 1 (portico) e sub. 2 (area scoperta) a favore dei limitrofi allora particelle 55 e 56 del foglio 5 del catasto terreni, che la parte dichiara di conoscere ed accettare. Il sig. Controparte_1
precisa, ed la sig.ra prende atto, con ogni conseguente effetto di legge, che la quota oggetto di trasferimento Parte_4
non è gravata da ipoteca od ulteriori servitù;
k) In relazione agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, il sig. non ne garantisce la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della Pt_2
realizzazione e la parte cessionaria ne prende atto dichiarando di essere già in possesso della documentazione degli impianti in quanto comproprietaria. La sig.ra dichiara di accettare rinunciando alla garanzia di conformità come consentito Pt_3
dall'art. 1490 c.c.;
l) Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 le parti, consapevoli e richiamate sulle relative responsabilità (anche di natura
6 penale), dichiarano nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà:
-Che non è stato pagato o corrisposto alcun prezzo per il presente trasferimento;
-Che per la conclusione del presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore, neppure occasionale e che pertanto non risultano spese di mediazione.
m) Gli effetti del trasferimento, così come l'immissione nel possesso di quanto qui trasferito decorrono da oggi;
n) Quanto qui trasferito è ceduto a corpo anche oltre le tolleranze di legge, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, come conosciuto ed accettato dall'altra parte, e con tutte le inerenti quote di comproprietà sulle eventuali parti comuni, diritti reali, accessioni e pertinenze, passi ed accessi, servitù a favore e contro, diritti, obblighi e limitazioni, il tutto come attualmente posseduto dalla parte cedente e così come risultante anche dallo stato dei luoghi, dalla legge e dai titoli di provenienza. La parte cedente:
-Rilascia le ordinarie garanzie previste in tema di vendita;
-Garantisce la libertà di quanto in oggetto da prelazioni, oneri, livelli, usi civici, privilegi anche ambientali o fiscali, diritti reali o personali (e, in specie, da rapporti di conduzione onerosi o gratuiti quali ad esempio locazioni, affitti o comodati), convenzioni, trascrizioni e iscrizioni comunque pregiudizievoli ad eccezione:
• Della servitù di transito a piedi e con qualsiasi mezzo per l'accesso e recesso dalla strada comunale, compravendita e costituzione di servitù contro del 05.02.2001, rep. n. 103.459 del Notaio dott. di Vittorio Veneto Persona_4
(TV), registrato a Vittorio Veneto il 26.02.2001 al n. 242 Serie IV (doc.4);
• Delle altre eventuali obblighi, limitazioni e servitù contenute nell'atto di cui sopra, se ed in quanto ancora riferibili a quanto qui trasferito;
-Garantisce che quanto in oggetto è libero da diritti di prelazione in favore di terzi e che quanto in oggetto non è bene culturale né rurale;
- Garantisce il corretto pagamento di tutte le imposte, tasse e oneri consortili relative fino alla data odierna, impegnandosi a pagare quanto eventualmente non saldato;
-Dà atto sia delle servitù nascenti dallo stato dei luoghi e dalla vendita frazionata di immobili, sia di quelle relative alle esistenti luci e vedute, sia dei vincoli derivanti da regolamenti, piani comunali e locali in genere.
7 o) Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa (bollo, registro, ipotecarie, catastali, diritti ipotecari ecc.) ai sensi dell'art 19 L. 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale
n. 154/1999 e della circolare dell'Agenzia delle Entrate 27E/2012, e dichiarano che quanto in oggetto ha valore fiscale di Euro 55.273,00 (cinquantacinquemiladuecentosettantatre/00);
Ex art. 67 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i., la parte cedente, consapevole delle conseguenze derivanti, dichiara di non aver realizzato, su quanto trasferito, interventi ex art. 119 del D.L. 34/2020 e s.m.i.c. (c.d. 110% superbonus e sismabonus);
p) La sig.ra i impegna a provvedere al pagamento di eventuali imposte e tasse, derivanti dalla titolarità della proprietà Pt_3
in capo al medesimo termine di legge;
q) La sig.ra consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del Pt_3
Dpr n. 445/2000) chiede di poter usufruire delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” di cui alla nota II bis all'art 1 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U. dell'imposta di registro, consistenti nell'aliquota agevolata del 2% per l'imposta di registro e nell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna;
r) Le parti si impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare, esonerando sin d'ora il difensore da ogni e qualsivoglia responsabilità. Se ciò avverrà le eventuali spese e/o imposte saranno sostenute dalla parte cessionaria come per legge e l'eventuale rogito dovrà essere effettuato entro giorni trenta dalla richiesta della parte diligente salvo proroghe concordate tra le parti;
s) Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli art. 2643 e 2657 c.c.. Le parti, nel richiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
t) Le parti esonerano il difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile oggetto di trasferimento, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
9. I coniugi dichiarano di aver già definito anche ogni questione riguardante i beni mobili presenti nella casa coniugale e, a
8 tal fine, danno atto che il sig. ritirerà dalla casa coniugale i seguenti beni: Pt_2
- Stampa in bianco e nero, ricevuta in regalo al matrimonio collocata all'ingresso posteriore a sinistra;
- Mappa ricevuta in regalo collocata in ingresso posteriore a destra;
- Icona in camera da letto;
- Vecchia sveglia della casa precedente di Per_6
- Boule in alluminio;
- Lampada a stelo collocata in salotto.
Al di fuori dei suddetti beni, avendo provveduto a sistemare ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale i coniugi entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo ragione o causa, dipendente o conseguente a quanto sopra, salvo il buon fine dell'atto di trasferimento di quota della casa coniugale e quant'altro stabilito nel presente atto.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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