Improcedibile
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/05/2025, n. 4408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4408 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04408/2025REG.PROV.COLL.
N. 08283/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8283 del 2024, proposto da
-OMISSIS- s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Carnevale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1503/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e udito per l’appellante l’avv. Stefano Carnevale. Si dà atto che l'avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto innanzi al TAR Campania la società -OMISSIS- s.p.a. (di seguito: la società) ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento Reg. Ufficiale -OMISSIS-del 10 novembre 2023, col quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche – ha negato l’erogazione dei rimborsi a titolo di riduzione del costo dei pedaggi autostradali relativi all’anno 2022.
Il diniego impugnato è riconducibile al provvedimento interdittivo prot. -OMISSIS- del 27 luglio 2021, col quale la Prefettura – UTG di Caserta aveva espresso il proprio diniego alla richiesta, formulata dalla società ricorrente, di essere iscritta negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggettivi a tentativo d’infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma n. 52 della legge
190/2012 e del DPCM 18 aprile 2013 – cd. “ white list ” – per la categoria: “ Autotrasporti per conto terzi ”.
A sostegno del ricorso, la società ha dedotto che, essendo comunque appellabile la sentenza del TAR Campania n. 5188/23, di rigetto del parallelo ricorso da essa proposto avverso il diniego di iscrizione nella cd “ White list ”, con effetti interdittivi, il provvedimento impugnato in questa sede sarebbe carente del carattere della definitività, presupposto imprescindibile affinché – ai sensi dell’art. 67 d. lgs. n. 159/11 – possano applicarsi le misure inibitorie accessorie, tra cui quella in esame.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1503/24 il TAR Campania ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando ; violazione degli artt. 41-97 Cost. e dell’art. 67 d. lgs. n. 159/11; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità dell’appello, avuto riguardo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4301/24, di rigetto dell’appello proposto dall’appellante avverso il diniego di iscrizione nella c.d. white list . Nel merito, ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica dell’8.5.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Con l’unico motivo di gravame, la società ha censurato la pronuncia impugnata, in ragione del carattere non definitivo del provvedimento di diniego di iscrizione nella c.d. white list (atto presupposto a quello odiernamente impugnato), avuto riguardo alla natura non definitiva della sentenza del TAR Campania n. 5188/23, di rigetto del relativo ricorso proposto dall’odierna appellante.
Tanto premesso, rileva il Collegio che questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 4301/24, ha respinto l’appello proposto dalla società avverso la citata pronuncia del TAR Campania n. 5188/23, di rigetto del ricorso proposto dalla medesima società avverso il diniego di iscrizione nella c.d. white list.
Per tali ragioni, tale diniego di iscrizione – posto dall’Amministrazione a fondamento dell’atto odiernamente impugnato – è divenuto definitivo, la qual cosa legittima a posteriori il provvedimento impugnato in questa sede.
3. Per tali ragioni, l’appello va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse da parte dell’odierna appellante.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.