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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC VI, ha pronunciato e pubblicato, previa trattazione scritta, mediante deposito telematico in data 3/05/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di previdenza al n° 28759 del R.G. dell'anno 2024 e promossa da:
Controparte_1 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. F. Melari in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
CP_2 de in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/07/24, la società ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Roma - GL e concludendo ha chiesto: CP_2
“In via ca e preliminare, inaudita altera parte:
- Sospendere la efficacia esecutiva dell'Avviso impugnato. Nel merito:
- Accertare e dichiarare la illegittimità, nullità ovvero annullabilità dell'avviso impugnato e la infondatezza della pretesa, per l'effetto, disporne l'annullamento ovvero dichiararne la inefficacia. Con vittoria di spese, onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge in favore della ricorrente.” Non si è costituito in giudizio l' sebbene ritualmente citato e del quale deve essere dichiarata la CP_2 contumacia. Istruita la causa mediante documenti, le parti concludevano come in atti ed il giudice ha deciso la causa all'udienza in data 2/05/25 mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso proposto è infondato e deve, quindi, essere rigettato. Parte ricorrente ha dedotto in ricorso che:
“ 1)Con decorrenza dal 01.12.2022 la assumeva a tempo Parte_2 indeterminato la Sig.ra i contributivi di cui Controparte_3 all'art. 4, commi 8-11, le i 16-19, della legge n. 178/2020 (doc. n. 02). 2)In relazione a detto dipendente, per il periodo che va dal mese di Dicembre 2022 a quello di Settembre 2023, la ricorrente beneficiava pertanto delle agevolazioni contributive ex art. 1 comma 16 della Legge n. 17872020 e art. 1 comma 298 della Legge n. 297/2022.
1 3)In data 30.11.2023 la ricorrente, con richiesta Prot. n. estraeva relativo DURC on line, che CP_4 risultava regolare e con validità fino al 29.03.202
4)Successivamente la ricorrente riceveva dall' Roma Centro invito alla regolarizzazione conseguente alla CP_2 verifica di regolarità contributiva Prot. n. con il quale veniva contestata l'omessa presentazione CP_5 della denuncia Uniemens per il periodo via che venisse contestata alcuna irregolarità ovvero omissione dei versamenti contributivi (doc. n. 04).
5)In esecuzione di detto invito, la ricorrente provvedeva in data 15.12.2023 alla trasmissione del flusso Uniemens relativo al periodo 07/22 (doc. n. 05).
6)Successivamente l provvedeva alla emissione di DURC irregolare, in conseguenza dell'asserito avvenuto CP_2 invio del richiamat Uniemens oltre il termine di 15 giorni di cui all'invito precedentemente trasmesso (doc. n. 06).
7)In conseguenza di tale irregolarità, la ricorrente riceveva in seguito le note di rettifica del 23.01.2024 relativa al flusso Uniemens 07/23 di euro 3.355,51 (doc. n. 07) e del 13.02.2024 relativa al flusso Uniemens 08/23 di euro 443,92 (doc. n. 08) , entrambe conseguenti alla decadenza dai benefici previdenziali per irregolarità contributiva.
8)In data 11.07.2024 la ricorrente riceveva la notifica dell'avviso di addebito oggi impugnato, con il quale, sempre in conseguenza del DURC irregolare, veniva considerata decaduta dalle agevolazioni fruite sopra menzionate, con conseguente recupero dell'importo complessivo di Euro 3.968,82 (doc. n. 01) .
9)Tale avviso, pertanto, conseguiva al DURC irregolare emesso successivamente alla fruizione di dette agevolazioni e sulla base del mero ritardo nella presentazione del modello Uniemens 07/22 rispetto al termine di cui all'invito alla regolarizzazione.” Nella specie la revoca delle agevolazioni contributive di cui alle note di rettifica indicate nel ricorso del 23/01/24 e del 13/02/24 discende dall'invito a regolarizzare del 27.10.23 con il quale è stata contestata l'omessa presentazione della denuncia Uniemens per il periodo 07/22, a seguito del quale la società ricorrente ha provveduto a tale denuncia in data 15/12/23, oltre il termine di 15 giorni previsto e dall'irregolarità della denuncia Uniemens per il periodo 08/23, con conseguente emissione di DURC irregolare. Ora la L.n. 296/06 ha subordinato la possibilità delle aziende di usufruire delle agevolazioni contributive al rispetto della regolarità contributiva attestata dal cd. DURC, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1 c.1175 e 1176 della L.n. 296/06, ovvero alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali. In ordine al DURC il decreto - legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, all'articolo 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», ha disciplinato il procedimento di formazione del RC con riguardo agli adempimenti richiesti alle imprese e alle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione del documento stesso. A tal fine CP_ CP_ è stato stabilito che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell' dell' e delle ASe Edili avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, indic esclu ente il codice fiscale del soggetto da verificare:
“Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell CP_2 dell e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle AS . CP_6 L'es 'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti e , da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono CP_2 CP_6 ti siti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonchè le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri: a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione
2 delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa; b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell dell e delle ASe edili che, CP_2 CP_6 anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e osci reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296….”. In attuazione di tale previsione normativa è stato emanato il DM 30 gennaio 2015 che, nel definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, ha previsto che “nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Il citato decreto poi, all'art. 4 c. 1, stabilisce altresì che “Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale ..., l l e le ASe edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al CP_2 CP_6 soggetto da esso delegato…, l'inv e are con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo”: quindi l'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica e comunque entro il termine di definizione dell'istruttoria che deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta di on line;
decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, la CP_7 richiesta di v efinita con esito negativo. CP_7 Quindi il m ismo descritto dalla legge richiede la necessità di una verifica tempestiva, imponendo pertanto agli enti deputati di dotarsi di un procedimento automatizzato che consenta loro di ricevere le richieste di verifica e di rispondere necessariamente entro il termine finale suddetto di 15/30 giorni. Inoltre nel caso in cui l'accertamento non possa compiutamente essere eseguito, sia nel senso della irregolarità, che nel senso della regolarità contributiva, nell'ipotesi in cui le comunicazioni obbligatorie per legge non siano state trasmesse entro i termini previsti ovvero entro i termini di sanatoria assegnati con l'invito a regolarizzare, oppure nel caso in cui le stesse comunicazioni, pur trasmesse entro i predetti termini, non consentano una ricostruzione adeguata della posizione assicurativa dell'impresa ovvero nel caso in cui dette denunce manchino del tutto, come nel caso in esame ove non è stato tempestivamente trasmesso all'ente il modello Uniemens di luglio 2022 ( trasmissione avvenuta solo in data 15/12/23, oltre il termine di 15 giorni dall'invito a regolarizzare normativamente previsto), l'ente deputato non è posto nella condizione di procedere all'accertamento necessario, stante il comportamento totalmente o parzialmente omissivo dell'impresa, con conseguente impossibilità di verificare la regolarità contributiva ai fini del DURC. Si deve, quindi, ritenere che il mancato rilascio del DURC regolare da parte di derivi CP_2 dall'applicazione della normativa applicabile nella specie di cui all' art. 4 d. l. 20 marzo n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 cit. e dall'art. 4 D.M. 30/01/15, non essendo viceversa ravvisabile alcuna violazione dell'art.1175 c.c., che obbliga le parti di un rapporto obbligatorio a comportarsi secondo buona fede e correttezza, considerando che la società ha omesso di trasmettere tempestivamente all' il modello uniemens relativo al mese di 07/22, e ciò nonostante CP_2 l'invito a regolarizzare del 27/1 in cui veniva espressamente invitata all'adempimento entro 15 giorni, il che è avvenuto solo in data 15/12/23. Sul punto è intervenuta anche la sentenza AS. n. 27107/2018 affermando: “ll sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006,Mpossesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. RC). Le modalità di rilascio del RC (che in questi casi resta un c.d. RC interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio CP_2 operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministerial d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di RC interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente
3 fa leva sul fatto che, non avendo l segnalato la specifica irregolarità verificatasi (consistente, come detto, CP_2 nella mancata trasmissione de per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi. La sussistenza di un tale obbligo dell è fuori di dubbio, stante il disposto CP_2 degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non posso re gli effetti che pretende Gestione Servizi. Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del RC, da CP_ parte dell determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenz li effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro. Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti. Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.” Quanto, poi, all'assunto di parte ricorrente secondo cui, ove dovesse ritenersi applicabile la revoca delle agevolazioni contributive, la stessa dovrebbe essere limitata solo al periodo in relazione al quale si è verificata l'omissione, si osserva che tale assunto non è conforme al dettato normativo di cui all'art. 1 co. 1175 della legge n. 296/2006 il quale ha stabilito testualmente che: “ I benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ovvero senza prevedere alcuna limitazione al recupero dei predetti benefici contributivi derivanti dal mancato rilascio del DURC positivo. Deve anche osservarsi che l'irregolarità delle denunce previdenziali concorre comunque ad integrare la fattispecie dell'evasione contributiva ( con conseguente applicazione delle connesse sanzioni civili ), come affermato dalla giurisprudenza ( AS. SU n. 4808/05): “La fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori – è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione. (AS. S.U., sent. n. 4808/2005) come è accaduto nella fattispecie.
Infine, premesso, come affermato da AS. n. 1157/2018, che in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata ( anche AS. n. 18160/2018 ha ribadito che “in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero”), parte ricorrente non ha comunque provato di aver diritto alle agevolazioni contributive revocate, dovendosi rammentare che il diritto agli sgravi contributivi si configura quale deroga al principio generale del pagamento dell'obbligazione contributiva nella misura ordinaria (obbligazione ex lege), condizionata all'esistenza di determinati presupposti di fatto e che, da ciò CP_ consegue che l' quale creditore dell'obbligo contributivo ordinario, può limitarsi a dedurre l'inadempimento tre incombe sul debitore dimostrare di non essere inadempiente per la parte di cui si dichiara beneficiario di agevolazioni ( cfr. AS. n. 6807/03 - AS. n. 16155/04); atteso che nel caso di specie si versa in un'ipotesi di riduzione dell'onere contributivo in favore del datore di lavoro, quindi in un'ipotesi di deroga alla regola generale del pagamento dell'obbligazione contributiva in misura
4 intera, l'onere ( di allegazione e) probatorio grava esclusivamente in capo al soggetto che intende beneficiare della deroga e lo stesso non è stato nella specie assolto da parte ricorrente.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato atteso
Le spese di lite non sono liquidate attesa la mancata costituzione in giudizio dell'ente vittorioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 3/05/25
IL GIUDICE
UC VI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC VI, ha pronunciato e pubblicato, previa trattazione scritta, mediante deposito telematico in data 3/05/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di previdenza al n° 28759 del R.G. dell'anno 2024 e promossa da:
Controparte_1 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. F. Melari in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
CP_2 de in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/07/24, la società ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Roma - GL e concludendo ha chiesto: CP_2
“In via ca e preliminare, inaudita altera parte:
- Sospendere la efficacia esecutiva dell'Avviso impugnato. Nel merito:
- Accertare e dichiarare la illegittimità, nullità ovvero annullabilità dell'avviso impugnato e la infondatezza della pretesa, per l'effetto, disporne l'annullamento ovvero dichiararne la inefficacia. Con vittoria di spese, onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge in favore della ricorrente.” Non si è costituito in giudizio l' sebbene ritualmente citato e del quale deve essere dichiarata la CP_2 contumacia. Istruita la causa mediante documenti, le parti concludevano come in atti ed il giudice ha deciso la causa all'udienza in data 2/05/25 mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso proposto è infondato e deve, quindi, essere rigettato. Parte ricorrente ha dedotto in ricorso che:
“ 1)Con decorrenza dal 01.12.2022 la assumeva a tempo Parte_2 indeterminato la Sig.ra i contributivi di cui Controparte_3 all'art. 4, commi 8-11, le i 16-19, della legge n. 178/2020 (doc. n. 02). 2)In relazione a detto dipendente, per il periodo che va dal mese di Dicembre 2022 a quello di Settembre 2023, la ricorrente beneficiava pertanto delle agevolazioni contributive ex art. 1 comma 16 della Legge n. 17872020 e art. 1 comma 298 della Legge n. 297/2022.
1 3)In data 30.11.2023 la ricorrente, con richiesta Prot. n. estraeva relativo DURC on line, che CP_4 risultava regolare e con validità fino al 29.03.202
4)Successivamente la ricorrente riceveva dall' Roma Centro invito alla regolarizzazione conseguente alla CP_2 verifica di regolarità contributiva Prot. n. con il quale veniva contestata l'omessa presentazione CP_5 della denuncia Uniemens per il periodo via che venisse contestata alcuna irregolarità ovvero omissione dei versamenti contributivi (doc. n. 04).
5)In esecuzione di detto invito, la ricorrente provvedeva in data 15.12.2023 alla trasmissione del flusso Uniemens relativo al periodo 07/22 (doc. n. 05).
6)Successivamente l provvedeva alla emissione di DURC irregolare, in conseguenza dell'asserito avvenuto CP_2 invio del richiamat Uniemens oltre il termine di 15 giorni di cui all'invito precedentemente trasmesso (doc. n. 06).
7)In conseguenza di tale irregolarità, la ricorrente riceveva in seguito le note di rettifica del 23.01.2024 relativa al flusso Uniemens 07/23 di euro 3.355,51 (doc. n. 07) e del 13.02.2024 relativa al flusso Uniemens 08/23 di euro 443,92 (doc. n. 08) , entrambe conseguenti alla decadenza dai benefici previdenziali per irregolarità contributiva.
8)In data 11.07.2024 la ricorrente riceveva la notifica dell'avviso di addebito oggi impugnato, con il quale, sempre in conseguenza del DURC irregolare, veniva considerata decaduta dalle agevolazioni fruite sopra menzionate, con conseguente recupero dell'importo complessivo di Euro 3.968,82 (doc. n. 01) .
9)Tale avviso, pertanto, conseguiva al DURC irregolare emesso successivamente alla fruizione di dette agevolazioni e sulla base del mero ritardo nella presentazione del modello Uniemens 07/22 rispetto al termine di cui all'invito alla regolarizzazione.” Nella specie la revoca delle agevolazioni contributive di cui alle note di rettifica indicate nel ricorso del 23/01/24 e del 13/02/24 discende dall'invito a regolarizzare del 27.10.23 con il quale è stata contestata l'omessa presentazione della denuncia Uniemens per il periodo 07/22, a seguito del quale la società ricorrente ha provveduto a tale denuncia in data 15/12/23, oltre il termine di 15 giorni previsto e dall'irregolarità della denuncia Uniemens per il periodo 08/23, con conseguente emissione di DURC irregolare. Ora la L.n. 296/06 ha subordinato la possibilità delle aziende di usufruire delle agevolazioni contributive al rispetto della regolarità contributiva attestata dal cd. DURC, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1 c.1175 e 1176 della L.n. 296/06, ovvero alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali. In ordine al DURC il decreto - legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, all'articolo 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», ha disciplinato il procedimento di formazione del RC con riguardo agli adempimenti richiesti alle imprese e alle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione del documento stesso. A tal fine CP_ CP_ è stato stabilito che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell' dell' e delle ASe Edili avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, indic esclu ente il codice fiscale del soggetto da verificare:
“Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell CP_2 dell e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle AS . CP_6 L'es 'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti e , da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono CP_2 CP_6 ti siti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonchè le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri: a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione
2 delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa; b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell dell e delle ASe edili che, CP_2 CP_6 anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e osci reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296….”. In attuazione di tale previsione normativa è stato emanato il DM 30 gennaio 2015 che, nel definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, ha previsto che “nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Il citato decreto poi, all'art. 4 c. 1, stabilisce altresì che “Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale ..., l l e le ASe edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al CP_2 CP_6 soggetto da esso delegato…, l'inv e are con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo”: quindi l'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica e comunque entro il termine di definizione dell'istruttoria che deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta di on line;
decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, la CP_7 richiesta di v efinita con esito negativo. CP_7 Quindi il m ismo descritto dalla legge richiede la necessità di una verifica tempestiva, imponendo pertanto agli enti deputati di dotarsi di un procedimento automatizzato che consenta loro di ricevere le richieste di verifica e di rispondere necessariamente entro il termine finale suddetto di 15/30 giorni. Inoltre nel caso in cui l'accertamento non possa compiutamente essere eseguito, sia nel senso della irregolarità, che nel senso della regolarità contributiva, nell'ipotesi in cui le comunicazioni obbligatorie per legge non siano state trasmesse entro i termini previsti ovvero entro i termini di sanatoria assegnati con l'invito a regolarizzare, oppure nel caso in cui le stesse comunicazioni, pur trasmesse entro i predetti termini, non consentano una ricostruzione adeguata della posizione assicurativa dell'impresa ovvero nel caso in cui dette denunce manchino del tutto, come nel caso in esame ove non è stato tempestivamente trasmesso all'ente il modello Uniemens di luglio 2022 ( trasmissione avvenuta solo in data 15/12/23, oltre il termine di 15 giorni dall'invito a regolarizzare normativamente previsto), l'ente deputato non è posto nella condizione di procedere all'accertamento necessario, stante il comportamento totalmente o parzialmente omissivo dell'impresa, con conseguente impossibilità di verificare la regolarità contributiva ai fini del DURC. Si deve, quindi, ritenere che il mancato rilascio del DURC regolare da parte di derivi CP_2 dall'applicazione della normativa applicabile nella specie di cui all' art. 4 d. l. 20 marzo n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 cit. e dall'art. 4 D.M. 30/01/15, non essendo viceversa ravvisabile alcuna violazione dell'art.1175 c.c., che obbliga le parti di un rapporto obbligatorio a comportarsi secondo buona fede e correttezza, considerando che la società ha omesso di trasmettere tempestivamente all' il modello uniemens relativo al mese di 07/22, e ciò nonostante CP_2 l'invito a regolarizzare del 27/1 in cui veniva espressamente invitata all'adempimento entro 15 giorni, il che è avvenuto solo in data 15/12/23. Sul punto è intervenuta anche la sentenza AS. n. 27107/2018 affermando: “ll sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006,Mpossesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. RC). Le modalità di rilascio del RC (che in questi casi resta un c.d. RC interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio CP_2 operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministerial d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di RC interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente
3 fa leva sul fatto che, non avendo l segnalato la specifica irregolarità verificatasi (consistente, come detto, CP_2 nella mancata trasmissione de per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi. La sussistenza di un tale obbligo dell è fuori di dubbio, stante il disposto CP_2 degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non posso re gli effetti che pretende Gestione Servizi. Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del RC, da CP_ parte dell determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenz li effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro. Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti. Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.” Quanto, poi, all'assunto di parte ricorrente secondo cui, ove dovesse ritenersi applicabile la revoca delle agevolazioni contributive, la stessa dovrebbe essere limitata solo al periodo in relazione al quale si è verificata l'omissione, si osserva che tale assunto non è conforme al dettato normativo di cui all'art. 1 co. 1175 della legge n. 296/2006 il quale ha stabilito testualmente che: “ I benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ovvero senza prevedere alcuna limitazione al recupero dei predetti benefici contributivi derivanti dal mancato rilascio del DURC positivo. Deve anche osservarsi che l'irregolarità delle denunce previdenziali concorre comunque ad integrare la fattispecie dell'evasione contributiva ( con conseguente applicazione delle connesse sanzioni civili ), come affermato dalla giurisprudenza ( AS. SU n. 4808/05): “La fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori – è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione. (AS. S.U., sent. n. 4808/2005) come è accaduto nella fattispecie.
Infine, premesso, come affermato da AS. n. 1157/2018, che in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata ( anche AS. n. 18160/2018 ha ribadito che “in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero”), parte ricorrente non ha comunque provato di aver diritto alle agevolazioni contributive revocate, dovendosi rammentare che il diritto agli sgravi contributivi si configura quale deroga al principio generale del pagamento dell'obbligazione contributiva nella misura ordinaria (obbligazione ex lege), condizionata all'esistenza di determinati presupposti di fatto e che, da ciò CP_ consegue che l' quale creditore dell'obbligo contributivo ordinario, può limitarsi a dedurre l'inadempimento tre incombe sul debitore dimostrare di non essere inadempiente per la parte di cui si dichiara beneficiario di agevolazioni ( cfr. AS. n. 6807/03 - AS. n. 16155/04); atteso che nel caso di specie si versa in un'ipotesi di riduzione dell'onere contributivo in favore del datore di lavoro, quindi in un'ipotesi di deroga alla regola generale del pagamento dell'obbligazione contributiva in misura
4 intera, l'onere ( di allegazione e) probatorio grava esclusivamente in capo al soggetto che intende beneficiare della deroga e lo stesso non è stato nella specie assolto da parte ricorrente.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato atteso
Le spese di lite non sono liquidate attesa la mancata costituzione in giudizio dell'ente vittorioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 3/05/25
IL GIUDICE
UC VI
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