Sentenza breve 20 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 20/10/2021, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2021
N. 01245/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00829/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2021, proposto da
NI S.n.c. di AI NI e C., AI Costruzioni S.a.s. di Bgroup S.r.l. & C., RG RE, GI BA, AN OL, IZ FF, RD RI, SI BI, IC BI, NIa HI, ZI HI, RE GI, IM GI, IN GI, OB GI, IZ GI, RI GI, OR HI, RA Fasolo, San Michele Investimenti e Sviluppo S.r.l., Rossella Faggian, IA Cazzavillan, SC Gallo, Messaggero Servizi S.r.l., Alberto Zaramella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Santina Cucco, Michele Pozzato, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Cadoneghe non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 01.06.02021 avente ad oggetto “applicazione dell'art. 18, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 11/2004”;
- della nota prot. gen. 197008/2021 del 09.06.2021 a firma del Capo Settore avente ad oggetto “risposta ad istanza di proroga presentata, ex art. 71 bis dell'art. 18 della L.R. 11/2004, dai proprietari delle aree comprese nel PUA Isola di Torre”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27.05.2021 avente ad oggetto “atto d'indirizzo per l'applicazione dell'art. 18, comma 7 bis, della L.R. n. 11/2004”;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso per presupposizione e/o consequenzialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con delibera del 19 marzo 2021, n. 2021/0111 il Consiglio comunale ha adottato il piano di lottizzazione proposto dai ricorrenti relativo all’area di perequazione ambientale n. 7 – Isola di Torre tra le vie Isola di Torre, Corfù, Candia e Cipro.
Approssimandosi la scadenza del quinquennio di efficacia delle previsioni del P.I. relative alle aree di trasformazione e di espansione soggette a strumenti attuativi, i ricorrenti, in data 27 aprile 2021, hanno presentato istanza di proroga delle previsioni urbanistiche relative all’area oggetto del PUA ai sensi dell’art. 19, comma 7-bis, L.R. 11/2004.
Con il provvedimento impugnato (nota prot. gen. 197008/2021 del 09.06.2021) il Comune ha negato la proroga richiamando le motivazioni della delibera di Giunta Comunale n. 2021/0279, con cui - in conformità all’atto di indirizzo del Consiglio Comunale adottato con delibera n. 2021/0060 del 27 maggio 2021 - è stato deciso di respingere tutte le istanze di proroga proposte ai sensi dell’art. 19, comma 7-bis L.R. 11/2004, essendo in corso il procedimento di predisposizione di un nuovo Piano degli Interventi, al fine di mantenere integra la potestà pianificatoria del Comune.
2. I ricorrenti impugnano il provvedimento di diniego (e gli atti presupposti), ritenendolo affetto dai seguenti vizi:
1. violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 18 commi 7 e 7 bis della L.R. n. 11/2004, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. La motivazione del diniego è aprioristica e non tiene conto della specifica posizione dei ricorrenti. Viola la ratio dell’art. 19, comma 7-bis, L.R. 11/2004 che consente di evitare la decadenza delle previsioni urbanistiche qualora sussista un concreto interesse dei proprietari a realizzare gli interventi di trasformazione del territorio
2. violazione di legge ed eccesso di potere, violazione dell’art. 97 Costituzione, violazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, disparità di trattamento, difetto di motivazione, perplessità, illogicità e contraddittorietà manifeste, sviamento. Il provvedimento ha indebitamente equiparato la posizione “qualificata” dei ricorrenti che avevano già ottenuto l’approvazione di un PUA a quella degli altri istanti.
Si è costituito il Comune di Padova che ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che ai sensi dell’art. 19, comma 7-bis, L.R. 11/2004 la concessione della proroga costituisce una facoltà del Comune, frutto di scelte connotate da ampia discrezionalità e che non v’è difetto di motivazione, poiché essa è rinvenibile, per relationem, nella deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/0279 del 1/6/2021, nella quale si chiarisce che le istanze di proroga non verranno accolte “anche al fine di consentire a distanza di tempo una rivalutazione degli interventi di nuova urbanizzazione avendo come obiettivo prioritario l’interesse pubblico ad una corretta pianificazione del territorio alla luce delle recenti modifiche normative regionali in materia di tutela del consumo di suolo che, una semplice proroga dei termini quinquennali, non consentirebbe”; che a fronte di un PUA solo adottato non sono configurabili situazioni di affidamento legittimo al mantenimento delle previsioni urbanistiche esistenti
3. All’udienza camerale del 9 settembre 2021, dato l’avviso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato, essendo fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Collegio condivide l’affermazione della difesa comunale secondo cui la concessione della proroga prevista dall’art. 19, comma 7-bis, L.R. 11/2004 è espressione di un potere connotato da ampia discrezionalità, la cui latitudine coincide con quella delle valutazioni che presiedono all’esercizio del potere pianificatorio, incidendo essa sulle future scelte di pianificazione territoriale.
Da quanto sopra deriva l’inconfigurabilità di una posizione di affidamento qualificato sull’accoglimento dell’istanza di proroga, atteso che, per costante giurisprudenza, l’affidamento al mantenimento di una specifica destinazione urbanistica può ritenersi maturato solo in presenza di specifici presupposti, ossia nelle ipotesi in cui le precedenti previsioni urbanistiche si siano concretizzate in strumenti urbanistici esecutivi approvati o convenzionati(Consiglio di Stato, sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5292; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 4 ottobre 2016 n. 1282; T.A.R. Sardegna, 6 agosto 2003 n. 1010, non essendone sufficiente l’adozione, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 settembre 2012, n. 4977). Il piano attuativo soltanto adottato, infatti, potrebbe essere non approvato (T.A.R. Veneto,4 febbraio 2019, n. 150/2019).
E tuttavia, il provvedimento non può dirsi esente dal dedotto vizio di difetto di istruttoria.
Infatti, se è vero che la mera adozione di un piano attuativo non è sufficiente a configurare in capo agli istanti un affidamento qualificato sulla concessione della proroga, non può, tuttavia, negarsi che da essa discenda un interesse (sia pure di mero fatto) meritevole di una specifica valutazione.
Ciò in ossequio ai principi di buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e di buon andamento dell’attività amministrativa, atteso che la predisposizione e l’istruttoria di un progetto di PUA, implicano, oltre ad un’attività di regola onerosa per la parte privata, anche lo svolgimento di un’attività amministrativa che la definitiva scadenza delle previsioni urbanistiche finirebbe per vanificare, finanche nell’ipotesi in cui il progetto edificatorio fosse, in ipotesi, ancora rispondente all’interesse pubblico.
Pertanto, ferma restando l’assenza di aspettative qualificate sul positivo esito del procedimento da parte dei ricorrenti e, di conseguenza, l’inidoneità dell’adozione del PUA a condizionare le valutazioni dell’amministrazione, il provvedimento deve essere annullato per difetto di istruttoria, poichè l’istanza dei ricorrenti non risulta essere stata specificamente esaminata.
5. La novità della questione esaminata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco INldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO