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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 2141/2024 r.g.a.
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 12:20 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo
Sono comparsi: per l'appellante l'avv. Arnold Zago
per l'appellato l'avv. Emilio De Pol in sostituzione dell'avv. Gianfranco Crovace
Le parti richiamano le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:30.
1 Alle ore 15:15 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da:
(c.f. difesa dall'avv. Arnold Parte_1 CodiceFiscale_1
Zago del foro di EV (appellante) nei confronti di
con sede in AN (Tv) (p. iva n. ), in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv.
Gianfranco Crovace del foro di EV
(appellata) sulle seguenti conclusioni:
2 per l'appellante:
Nel merito, in via principale: in riforma della sentenza impugnata n.
2038/2024 pubblicata il 03.12.2024; RG n. 3882/2022; Repertorio n.
3443/2024 del 27.11.2024 del Tribunale di EV, in principalità accogliere l'appello e conseguentemente:
dichiarare prescritto il diritto della società di chiedere il CP_1
pagamento dell'importo di € 10.000,00 portato dai due assegni allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento e pedissequo decreto ingiuntivo
n. 1214/2022;
In ogni caso: condannarsi la parte appellata a restituire all'appellante, le somme tutte da quest'ultima eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza qui impugnata, oltre interessi dal giorno da pagamento al saldo.
per l'appellata: voglia la Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis
“in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva “della sentenza di primo grado difettandone i presupposti di legge, anche per le “ragioni dedotte in narrativa della comparsa di risposta 26.02.2025;
“nel merito: rigettare l'impugnazione avversaria in quanto infondata in fatto ed “in diritto, anche per le ragioni dedotte in narrativa della comparsa di risposta “26.02.2025 e confermare così la sentenza di primo grado n. 2038/2024 del “Tribunale di EV;
3 “in via istruttoria subordinata: per quanto di ragione, si rinnova la richiesta di “ammissione di prova per testi, dedotta e richiesta in memoria istruttoria “12.01.2023 ex art. 183 n. 2) cpc e reiterata alle conclusioni in primo grado “21.5.2024, limitatata ai soli capitoli nn. 4),
5), 6),7) e 8), con i testi ivi indicati.
“Spese del presente grado di giudizio rifuse e sentenza esecutiva ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20 giugno 2022, si Parte_1
opponeva al decreto n. 1214/2022, con cui il Tribunale di EV le ingiungeva di pagare a la somma di Euro 10.000,00, oltre CP_1
interessi e spese: debito risultante da due assegni protestati di Euro
5.000,00 ciascuno, emessi a saldo del corrispettivo di un contratto di appalto.
L'opponente eccepiva la prescrizione del debito, in quanto gli assegni erano stati emessi il 17 maggio 2011, mentre il decreto ingiuntivo e il contestuale precetto le erano stati notificati l'8 giugno 2022.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione.
L'opposta affermava che la prescrizione non fosse maturata perché gli assegni, dopo il protesto, erano stati sequestrati dalla Procura della Repubblica e soltanto al termine dell'indagine penale, precisamente in data 5 dicembre 2013, erano tornati in suo possesso.
4 Con sentenza n. 2038/2024, depositata il 27 novembre 2024, il Tribunale di EV rigettava l'opposizione.
Il giudice, rilevato che aveva falsamente denunciato lo Pt_1
smarrimento degli assegni (e con sentenza n. 161/2014 dell'8 marzo 2014 le era stata applicata la pena per il reato di cui all'art. 368 c.p.), riteneva che trovasse applicazione la sospensione prevista dall'art. 2941 n. 8, c.c. e aggiungeva che gli assegni erano stati sequestrati dalla Procura della
Repubblica e inutilmente ne aveva chiesto la restituzione o il CP_1
rilascio di copia autentica (la disponibilità degli assegni era stata riottenuta solo dopo la conclusione del processo penale).
Quindi, il Tribunale riteneva che gli assegni contenessero una promessa di pagamento e che l'opponente non avesse dato prova di avere già estinto l'obbligazione. Neppure era provato che avesse CP_1
rinunciato al credito.
Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2024, Parte_1
proponeva appello, dolendosi del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata la prescrizione del debito.
Si costituiva in giudizio chiedendo che l'appello fosse CP_1
rigettato.
Con ordinanza del 14 marzo 2025 era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato con ordinanza dell'11 aprile 2025.
5 All'udienza odierna, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa.
***
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 2038/2024 del Tribunale di EV è divenuta definitiva relativamente al rigetto delle eccezioni di già avvenuto pagamento del debito capitale di Euro 10.000 e di rinuncia al credito da parte di CP_1
Su tali statuizioni, infatti, non ha formulato alcun Parte_1
motivo di censura.
L'impugnazione concerne esclusivamente la decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione già sollevata da con l'originario Pt_1
atto di citazione in opposizione.
Ciò precisato, l'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
2. non ha esercitato l'azione cambiaria, ma ha fatto valere la CP_2
promessa di pagamento contenuta negli assegni (cfr., tra le ultime, Cass. civ., ord., 10 luglio 2024, n. 18831: “l'assegno intrasferibile compilato dall'emittente con l'importo e il nominativo del beneficiario integra una promessa di pagamento del primo nei confronti del secondo, con la conseguenza che è a carico del traente l'onere della prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà”).
6 La decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione si fonda su una doppia motivazione. Secondo il Tribunale, troverebbe applicazione l'art. 2941 n. 8, c.c., poiché la debitrice aveva dolosamente occultato l'esistenza del debito (denunciando falsamente la perdita degli assegni); troverebbe altresì applicazione l'art. 2935 c.c., poiché il diritto non poteva essere esercitato fintanto che gli assegni non furono restituiti alla creditrice.
Sulla sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8, c.c.
l'appellante, che ammette di avere falsamente denunciato lo smarrimento degli assegni, afferma che non poteva venire occultato quanto era già noto alla creditrice: tentò solamente di sottrarsi al pagamento. Pt_1
Circa l'art. 2935 c.c., l'appellante non ne mette in dubbio l'astratta applicabilità al caso di specie, ma afferma che avrebbe potuto CP_1
richiedere il rilascio di una copia conforme all'originale (“Sul punto manca la prova di quanto asserito dal giudice di prime cure in quanto la società non ha mai documentato l'effettivo rigetto dell'istanza CP_1
di restituzione dei titoli o di rilascio della copia conforme, pertanto non è mai stato frapposto alcun elemento impeditivo all'esercizio del diritto all'utilizzo dei titoli da parte dell'autorità giudiziaria”: così a pag. 10 dell'atto di citazione in appella). Non è invece riproposto in appello l'argomento secondo cui non era impedita ad esercitare il CP_1
diritto in quanto disponeva di copie fotostatiche degli assegni.
3. Si osserva che dedusse, fin dalla comparsa di costituzione e CP_1
riposta, di avere inutilmente richiesto alla Procura della Repubblica copia degli assegni (“La ulteriore prova delle buone e corrette ragioni delle
7 è palesata dal fatto che la stessa società, precedentemente alla data CP_1
5.12.2013 avuta notizia informale della pendenza dell'indagine penale
(nessun atto è stato ad essa formalmente comunicato) chiese alla Procura la restituzione ovvero il rilascio di copia autentica degli assegni in questione “….al fine di consentire al creditore il “possesso del titolo esecutivo al fine di procedere coattivamente al recupero del “relativo credito” (cfr. ns. doc. 5, pag. 5, all.to ricorso per ingiunzione). Istanza a cui la Procura però non fece seguito, proprio perché l'indagine penale ed in particolare l'accertamento sulle singole responsabilità penali dell'accaduto erano ancora in corso, ma soprattutto perché si indagava su un ipotetico reato commesso dal portatore o dal presentatore degli assegni in questione”).
L'opposta non contestò specificatamente la circostanza.
Al contrario, nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., disse:
“D'altra parte, anche se fosse vero che la Procura di EV non diede riscontro all'istanza di restituzione degli originali degli assegni e/o di estrarne copia, non significa che la richiesta venne rigettata. Molto probabilmente quell'istanza, inclusa nel corpo della denuncia-querela, sfuggì all'attenzione del Pubblico Ministero procedente che non vi diede riscontro. però, avrebbe potuto, anzi dovuto, proporre una CP_1
istanza specifica che invece si è ben guardata da depositare”.
Ora, a parte il rilievo che l'istanza era senz'altro precisa (l'atto di denuncia-querela si concludeva proprio con la richiesta di restituzione dei titoli: “Contestualmente chiede che la S.V. voglia provvedere CP_1
alla immediata restituzione a suo favore, previa se del caso sostituzione
8 con una copia autentica, dei due assegni della , Agenzia di Parte_2
Mogliano Veneto [..] al fine di consentire al creditore il possesso del titolo esecutivo al fine di procedere coattivamente al recupero del relativo credito”), non negò che l'istanza non avesse ricevuto Pt_1
risposta da parte della sicché, in applicazione dell'art. 115, 1° Pt_3
co., c.p.c., la circostanza non era bisognosa di essere provata da parte dell'opposta.
4. In definitiva, è un dato di fatto acquisto al processo che gli assegni tornarono nella disponibilità di solo il 5 dicembre 2013, sicché CP_1
il termine decennale di prescrizione, che cominciò a decorrere ex art. 2935 c.c. da tale data, è stato tempestivamente interrotto con la notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta nel giugno 2022.
Poiché il motivo d'impugnazione non investe la statuizione del Tribunale, secondo cui aveva necessità di disporre degli assegni per CP_1
esercitare il diritto, facendo valere la promessa di pagamento contenuta nei titoli, ma esclusivamente la circostanza fattuale indicata al punto che precede, l'appello dev'essere respinto.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
6. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello iscritta al n. 2141/24 r.g., così ha deciso:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2038/2024, pronunciata dal Tribunale di EV;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali che liquida in Euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 11 settembre 2025
Il Presidente dott.ssa Gabriella Zanon
Il consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
10
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 2141/2024 r.g.a.
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 12:20 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo
Sono comparsi: per l'appellante l'avv. Arnold Zago
per l'appellato l'avv. Emilio De Pol in sostituzione dell'avv. Gianfranco Crovace
Le parti richiamano le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:30.
1 Alle ore 15:15 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da:
(c.f. difesa dall'avv. Arnold Parte_1 CodiceFiscale_1
Zago del foro di EV (appellante) nei confronti di
con sede in AN (Tv) (p. iva n. ), in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv.
Gianfranco Crovace del foro di EV
(appellata) sulle seguenti conclusioni:
2 per l'appellante:
Nel merito, in via principale: in riforma della sentenza impugnata n.
2038/2024 pubblicata il 03.12.2024; RG n. 3882/2022; Repertorio n.
3443/2024 del 27.11.2024 del Tribunale di EV, in principalità accogliere l'appello e conseguentemente:
dichiarare prescritto il diritto della società di chiedere il CP_1
pagamento dell'importo di € 10.000,00 portato dai due assegni allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento e pedissequo decreto ingiuntivo
n. 1214/2022;
In ogni caso: condannarsi la parte appellata a restituire all'appellante, le somme tutte da quest'ultima eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza qui impugnata, oltre interessi dal giorno da pagamento al saldo.
per l'appellata: voglia la Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis
“in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva “della sentenza di primo grado difettandone i presupposti di legge, anche per le “ragioni dedotte in narrativa della comparsa di risposta 26.02.2025;
“nel merito: rigettare l'impugnazione avversaria in quanto infondata in fatto ed “in diritto, anche per le ragioni dedotte in narrativa della comparsa di risposta “26.02.2025 e confermare così la sentenza di primo grado n. 2038/2024 del “Tribunale di EV;
3 “in via istruttoria subordinata: per quanto di ragione, si rinnova la richiesta di “ammissione di prova per testi, dedotta e richiesta in memoria istruttoria “12.01.2023 ex art. 183 n. 2) cpc e reiterata alle conclusioni in primo grado “21.5.2024, limitatata ai soli capitoli nn. 4),
5), 6),7) e 8), con i testi ivi indicati.
“Spese del presente grado di giudizio rifuse e sentenza esecutiva ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20 giugno 2022, si Parte_1
opponeva al decreto n. 1214/2022, con cui il Tribunale di EV le ingiungeva di pagare a la somma di Euro 10.000,00, oltre CP_1
interessi e spese: debito risultante da due assegni protestati di Euro
5.000,00 ciascuno, emessi a saldo del corrispettivo di un contratto di appalto.
L'opponente eccepiva la prescrizione del debito, in quanto gli assegni erano stati emessi il 17 maggio 2011, mentre il decreto ingiuntivo e il contestuale precetto le erano stati notificati l'8 giugno 2022.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione.
L'opposta affermava che la prescrizione non fosse maturata perché gli assegni, dopo il protesto, erano stati sequestrati dalla Procura della Repubblica e soltanto al termine dell'indagine penale, precisamente in data 5 dicembre 2013, erano tornati in suo possesso.
4 Con sentenza n. 2038/2024, depositata il 27 novembre 2024, il Tribunale di EV rigettava l'opposizione.
Il giudice, rilevato che aveva falsamente denunciato lo Pt_1
smarrimento degli assegni (e con sentenza n. 161/2014 dell'8 marzo 2014 le era stata applicata la pena per il reato di cui all'art. 368 c.p.), riteneva che trovasse applicazione la sospensione prevista dall'art. 2941 n. 8, c.c. e aggiungeva che gli assegni erano stati sequestrati dalla Procura della
Repubblica e inutilmente ne aveva chiesto la restituzione o il CP_1
rilascio di copia autentica (la disponibilità degli assegni era stata riottenuta solo dopo la conclusione del processo penale).
Quindi, il Tribunale riteneva che gli assegni contenessero una promessa di pagamento e che l'opponente non avesse dato prova di avere già estinto l'obbligazione. Neppure era provato che avesse CP_1
rinunciato al credito.
Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2024, Parte_1
proponeva appello, dolendosi del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata la prescrizione del debito.
Si costituiva in giudizio chiedendo che l'appello fosse CP_1
rigettato.
Con ordinanza del 14 marzo 2025 era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato con ordinanza dell'11 aprile 2025.
5 All'udienza odierna, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa.
***
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 2038/2024 del Tribunale di EV è divenuta definitiva relativamente al rigetto delle eccezioni di già avvenuto pagamento del debito capitale di Euro 10.000 e di rinuncia al credito da parte di CP_1
Su tali statuizioni, infatti, non ha formulato alcun Parte_1
motivo di censura.
L'impugnazione concerne esclusivamente la decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione già sollevata da con l'originario Pt_1
atto di citazione in opposizione.
Ciò precisato, l'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
2. non ha esercitato l'azione cambiaria, ma ha fatto valere la CP_2
promessa di pagamento contenuta negli assegni (cfr., tra le ultime, Cass. civ., ord., 10 luglio 2024, n. 18831: “l'assegno intrasferibile compilato dall'emittente con l'importo e il nominativo del beneficiario integra una promessa di pagamento del primo nei confronti del secondo, con la conseguenza che è a carico del traente l'onere della prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà”).
6 La decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione si fonda su una doppia motivazione. Secondo il Tribunale, troverebbe applicazione l'art. 2941 n. 8, c.c., poiché la debitrice aveva dolosamente occultato l'esistenza del debito (denunciando falsamente la perdita degli assegni); troverebbe altresì applicazione l'art. 2935 c.c., poiché il diritto non poteva essere esercitato fintanto che gli assegni non furono restituiti alla creditrice.
Sulla sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8, c.c.
l'appellante, che ammette di avere falsamente denunciato lo smarrimento degli assegni, afferma che non poteva venire occultato quanto era già noto alla creditrice: tentò solamente di sottrarsi al pagamento. Pt_1
Circa l'art. 2935 c.c., l'appellante non ne mette in dubbio l'astratta applicabilità al caso di specie, ma afferma che avrebbe potuto CP_1
richiedere il rilascio di una copia conforme all'originale (“Sul punto manca la prova di quanto asserito dal giudice di prime cure in quanto la società non ha mai documentato l'effettivo rigetto dell'istanza CP_1
di restituzione dei titoli o di rilascio della copia conforme, pertanto non è mai stato frapposto alcun elemento impeditivo all'esercizio del diritto all'utilizzo dei titoli da parte dell'autorità giudiziaria”: così a pag. 10 dell'atto di citazione in appella). Non è invece riproposto in appello l'argomento secondo cui non era impedita ad esercitare il CP_1
diritto in quanto disponeva di copie fotostatiche degli assegni.
3. Si osserva che dedusse, fin dalla comparsa di costituzione e CP_1
riposta, di avere inutilmente richiesto alla Procura della Repubblica copia degli assegni (“La ulteriore prova delle buone e corrette ragioni delle
7 è palesata dal fatto che la stessa società, precedentemente alla data CP_1
5.12.2013 avuta notizia informale della pendenza dell'indagine penale
(nessun atto è stato ad essa formalmente comunicato) chiese alla Procura la restituzione ovvero il rilascio di copia autentica degli assegni in questione “….al fine di consentire al creditore il “possesso del titolo esecutivo al fine di procedere coattivamente al recupero del “relativo credito” (cfr. ns. doc. 5, pag. 5, all.to ricorso per ingiunzione). Istanza a cui la Procura però non fece seguito, proprio perché l'indagine penale ed in particolare l'accertamento sulle singole responsabilità penali dell'accaduto erano ancora in corso, ma soprattutto perché si indagava su un ipotetico reato commesso dal portatore o dal presentatore degli assegni in questione”).
L'opposta non contestò specificatamente la circostanza.
Al contrario, nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., disse:
“D'altra parte, anche se fosse vero che la Procura di EV non diede riscontro all'istanza di restituzione degli originali degli assegni e/o di estrarne copia, non significa che la richiesta venne rigettata. Molto probabilmente quell'istanza, inclusa nel corpo della denuncia-querela, sfuggì all'attenzione del Pubblico Ministero procedente che non vi diede riscontro. però, avrebbe potuto, anzi dovuto, proporre una CP_1
istanza specifica che invece si è ben guardata da depositare”.
Ora, a parte il rilievo che l'istanza era senz'altro precisa (l'atto di denuncia-querela si concludeva proprio con la richiesta di restituzione dei titoli: “Contestualmente chiede che la S.V. voglia provvedere CP_1
alla immediata restituzione a suo favore, previa se del caso sostituzione
8 con una copia autentica, dei due assegni della , Agenzia di Parte_2
Mogliano Veneto [..] al fine di consentire al creditore il possesso del titolo esecutivo al fine di procedere coattivamente al recupero del relativo credito”), non negò che l'istanza non avesse ricevuto Pt_1
risposta da parte della sicché, in applicazione dell'art. 115, 1° Pt_3
co., c.p.c., la circostanza non era bisognosa di essere provata da parte dell'opposta.
4. In definitiva, è un dato di fatto acquisto al processo che gli assegni tornarono nella disponibilità di solo il 5 dicembre 2013, sicché CP_1
il termine decennale di prescrizione, che cominciò a decorrere ex art. 2935 c.c. da tale data, è stato tempestivamente interrotto con la notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta nel giugno 2022.
Poiché il motivo d'impugnazione non investe la statuizione del Tribunale, secondo cui aveva necessità di disporre degli assegni per CP_1
esercitare il diritto, facendo valere la promessa di pagamento contenuta nei titoli, ma esclusivamente la circostanza fattuale indicata al punto che precede, l'appello dev'essere respinto.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
6. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello iscritta al n. 2141/24 r.g., così ha deciso:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2038/2024, pronunciata dal Tribunale di EV;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali che liquida in Euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 11 settembre 2025
Il Presidente dott.ssa Gabriella Zanon
Il consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
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