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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1934/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza dell'11.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulle minori C.F._2
(nata il [...]) e (nata il [...]), in Persona_1 Parte_3 proprio e in qualità di eredi di (nato il [...] deceduto il Persona_2
4.01.2017), (c.f. ), (c.f. Persona_2 C.F._3 Parte_4
, (c.f. ) e C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Linda S. Ricciardelli Pt_6 C.F._6
(c.f. ), elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Avellino alla Via C.F._7
Brigata Avellino n. 122 (pec: Email_1
APPELLANTI , (C.F. e P.IVA Controparte_1
- C.F. , in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Lydia D'Amore (C.F. , elettivamente domiciliata presso C.F._8 la propria sede legale sita in Avellino alla C.da Amoretta (pec: Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 405/2023 del 13/03/2023 del Tribunale di Avellino
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 12.2.2019 gli appellanti in epigrafe indicati, in qualità di eredi di R_
, convenivano in giudizio l' , per
[...] Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito al prematuro decesso del loro congiunto, di anni 3, rispettivamente figlio, fratello e nipote degli istanti, asseritamente causato dalla tardiva diagnosi di neoplasia cerebrale, imputabile ai sanitari della struttura sanitaria convenuta.
Gli attori esponevano che il in data 20.12.2016, lamentando una forte cefalea frontale R_ accompagnata da episodi di vomito, veniva ricoverato presso il reparto di pediatria del citato ospedale.
I sanitari della struttura convenuta, dopo aver eseguito una serie di accertamenti diagnostici tra cui una consulenza neurologica e una risonanza magnetica dell'encefalo, diagnosticavano al paziente una cerebellite post-infettiva.
Successivamente, in specie in data 27.12.2016, il bambino, alla luce dei miglioramenti riscontrati, veniva dimesso con prescrizione di terapie farmacologiche domiciliari, e convocato il 30.12.2016 per un controllo medico, all'esito del quale veniva confermato l'indirizzo terapeutico e programmato un secondo controllo per il 3.10.2017.
Tuttavia, in data 01.01.2017, in considerazione dell'aggravamento delle condizioni cliniche, il paziente era ricoverato nuovamente presso la struttura ospedaliera convenuta con una diagnosi di sospetta ipertensione endocranica e, sottoposto ad un nuovo esame neuro-radiologico, dal quale emergeva un peggioramento dell'encefalo; in particolare gli esami diagnostici effettuati mostravano un accentuato edema cerebellare e, altresì, una aumentata pressione sul sistema ventricolare cerebrale a carico del IV ventricolo.
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 10 Assumevano che, alla luce del compromesso quadro clinico, il piccolo paziente, in data
02.01.2017, veniva trasferito presso l' di OL e sottoposto d'urgenza ad un Controparte_2 intervento neurochirurgico di decompressione mediante ventricolocisternostomia sotto controllo endoscopico, in neuro- navigazione, e posizionamento di reservoir di seguito, da una craniectomia sub occipitale CP_3 decompressiva con prelievi in fossa cranica posteriore, al fine di eseguire gli opportuni esami istologici (cfr. pagg.
2 -3 atto di citazione).
L'intervento chirurgico era eseguito con successo, ciononostante, il giorno successivo
(03.01.2017), si presentava un letale evento emorragico che, compromettendo significativamente il quadro clinico complessivo, conduceva il piccolo al decesso, avvenuto in Persona_2 data 04.01.2017 a causa di un arresto cardiaco.
Premessi tali eventi, gli attori ravvisavano la sussistenza di profili di responsabilità professionale medica dei sanitari dell'ospedale convenuto, fondati sulla mancata diagnosi di neoplasia cerebrale identificabile come Medulloblastoma di IV grado, erroneamente qualificata come cerebellite post- infettiva, così impedendo la tempestiva diagnosi della patologia tumorale che causava il decesso.
Sul punto deducevano che sarebbe bastato una rechicentesi esplorativa, per avere maggiori informazioni diagnostiche preziose che avrebbero certamente individuato il medulloblastoma, di cui il minore era risultato affetto,
e la necessità di intervenire prontamente chirurgicamente prima dell'erniazione delle tonsille cerebellari e delle strutture pontine (cfr. pag 7 atto di citazione).
Lamentavano, inoltre, il mancato trasferimento del piccolo presso un centro R_ specializzato, al fine di garantirgli cure tempestive ed appropriate che, avrebbero consentito di aumentare gli indici di sopravvivenza del bambino.
In definitiva, a detta degli attori, siffatta condotta negligente aveva determinato un grave pregiudizio non solo al paziente, producendosi nel fatale aggravamento delle relative condizioni cliniche, ma anche all'intero nucleo familiare, leso nella serenità degli affetti.
Pertanto, domandavano la condanna della struttura sanitaria convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle vicende narrate, ivi incluso il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti superstiti.
Si costituiva la struttura ospedaliera che, in via preliminare, eccepiva la nullità della domanda in quanto generica e lacunosa e, nel merito, resistendo all'avversa pretesa risarcitoria, deduceva l'assenza di profili di colpa in capo ai sanitari dell'Ente.
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 10 La causa veniva istruita a mezzo di CTU medico-legale. Le operazioni peritali venivano affidate al dott. prof. ed al dott. rispettivamente specialisti in medicina Persona_3 Persona_4 legale e in oncologia.
All'esito dell'esperita istruttoria, la causa era decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il
Tribunale, aderendo alle conclusioni del collegio peritale, rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli attori, che condannava in solido al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
In sintesi, il primo giudice riteneva che non fosse stato accertato il nesso di causalità tra l'operato dei sanitari della struttura ospedaliera di Avellino e il decesso di Controparte_1 R_
.
[...]
Sul punto, rilevava che l'accertato ritardo diagnostico non esplicava efficacia diretta rispetto al nefasto evento, poiché il paziente era deceduto a causa di un'emorragia post-intervento neurochirurgico, eseguito presso l' di OL, che conduceva il bambino ad Controparte_2 un fatale arresto cardiaco.
Sulla base di tali premesse, il primo giudice, condividendo le conclusioni rassegnate dai
CCTTUU, così testualmente argomentava: nel caso in esame difetta il nesso di causalità e le osservazioni di parte attrice al quadro di accertamento e analisi formulato nella CTU non ne compromettono la condivisibilità, coerenza e logicità, non fornendo le stesse elementi alternativi in grado di porre in dubbio le articolate conclusioni sopra riportate, rispondenti alle conclusioni della più accreditata letteratura scientifica (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado).
Con citazione del 15.04.2023 gli appellanti in epigrafe indicati proponevano tempestivo appello avverso la citata sentenza, censurando l'erroneo rigetto delle domande risarcitorie formulate in primo grado per l'insussistenza del nesso causale accertato dai CCTTUU e, conseguentemente, dal primo giudice.
Chiedevano, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e previa rinnovazione della CTU, di accogliere la richiesta risarcitoria così come proposta in primo grado, accertando la condotta negligente dei sanitari della struttura convenuta nella causazione del tragico evento e, per l'effetto, condannare il nosocomio convenuto al risarcimento dei danni quantificati in € 80.000,00.
Radicatasi la lite, con comparsa del 27.9.2023, si costituiva l' Controparte_1
, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
[...]
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 10 La causa veniva rinviata all'udienza dell'11.2.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. All'esito era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342
c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017) - è infondato,
e deve essere rigettato.
Ciò precisato, nel merito, si osserva quanto segue, con la precisazione che i motivi afferenti a questioni connesse possono essere esaminati congiuntamente.
Gli appellanti, nel reiterare la narrazione dei fatti di cui in atto di citazione, lamentano che il primo giudice avrebbe posto a fondamento della sentenza appellata le errate risultanze dell'elaborato peritale, confermando la tesi degli ausiliari, secondo cui il ritardo diagnostico, imputato dagli stessi CCTTUU ai sanitari del nosocomio di Avellino, non avrebbe esplicato efficacia causale rispetto al decesso del piccolo paziente.
Deducono che il primo giudice ha recepito acriticamente le risultanze della CTU disattendendo immotivatamente le puntuali e precise critiche sollevate dai CCTTPP (cfr. pag. 19 atto di appello).
Rilevano l'errata diagnosi di cerebellite post-infettiva eseguita dai sanitari dell'Ospedale San
Giuseppe Moscati di Avellino (rilevatosi, poi, un medulloblastoma di IV grado) e, altresì,
l'inadeguata terapia farmacologica prescritta dagli stessi, inidonea a fronteggiare uno stato ipertensivo endocranico secondario ad eziologia neoplastica. Per tale ragione, deducono che il ritardo diagnostico e terapeutico abbia causato l'irreversibilità del danno cerebrale che, poi, ha condotto il piccolo paziente al decesso.
Dunque, raccolgono un'articolata sequenza di censure concernenti l'accertamento tecnico disposto dal Tribunale, vertenti, da ultimo, sulla valutazione del nesso causale operata dal collegio
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 10 peritale e dal primo giudice, deducendo, l'inattendibilità dell'accertamento tecnico espletato nel giudizio di prime cure, evidenziando la necessità di integrare le considerazioni svolte dagli ausiliari mediante l'acquisizione del parere tecnico-specialistico di un professionista specializzato in neurochirurgia.
In particolare, rispetto all'accertato ritardo diagnostico, l'elaborato tecnico non avrebbe valutato l'incidenza che l'errata disamina avrebbe avuto sul peggioramento delle condizioni cliniche, che hanno poi portato il paziente a dover affrontare un delicato intervento chirurgico, compromettendone l'esito.
Sul punto, assumono che il negligente operato dei sanitari del nosocomio di Avellino condizionò il ritardo diagnostico del medulloblastoma che affliggeva il piccolo e fece sì che egli giungesse all R_ CP_2 di OL in preda ad un idrocefalo ventricolare normoteso che richiese un intervento chirurgico “urgente
[...] ed indifferibile (cfr. pag. 14 atto di appello).
Sostengono che l'errata diagnosi ha compromesso l'esito dell'intervento neurochirurgico, eseguito presso l' di OL, finalizzato alla rimozione del medulloblastoma, Controparte_2 deducendo, conseguentemente, che la causa del decesso del piccolo è Persona_2 inevitabilmente correlata al grave ritardo temporale con cui egli è giunto alle cure dei sanitari specialisti del settore, ritardo temporale che ha reso irreversibile il gravissimo stato di ipertensione del comparto sotto-tentoriale
(cfr. pag. 10 atto di appello).
Pertanto, in tale contesto, relativamente al nesso causale, sarebbe privo di valore scientifico il postulato assunto a base del ragionamento acritico seguito dal Tribunale, secondo cui il ritardo diagnostico di 13 giorni, imputato alla struttura sanitaria convenuta, non avrebbe avuto, rispetto alla riuscita dell'intervento chirurgico a cui è seguita la fatale emorragia, alcuna incidenza nel determinismo del decesso del piccolo paziente.
In definitiva, gli appellanti rilevano un rapporto di causalità diretta tra l'accertato ritardo diagnostico e il decesso del bambino.
Le censure sono infondate.
Va premesso che secondo l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 10 disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33742 del
16/11/2022 e precedenti conformi).
Ciò doverosamente premesso, nel caso in esame, nella relazione versata in atti il collegio peritale nominato dal Tribunale, dopo aver effettuato un precipuo excursus della vicenda clinica, ha analizzato ed affrontato ogni questione posta, rispondendo ai quesiti del giudice e concludendo per il mancato accertamento del nesso causale tra l'errata diagnosi dei sanitari dell'
[...] convenuta e il decesso del piccolo CP_1 Persona_2
Nelle conclusioni rese in perizia, gli ausiliari del giudice, hanno tenuto conto del ritardo diagnostico della patologia tumorale, tuttavia, hanno precisato, con considerazioni di carattere argomentato e tecnicamente ineccepibile, che non fu produttivo di particolari danni atteso che la diagnosi venne ad essere posta a distanza di 13 giorni e che il decesso del piccolo venne ad essere determinato non dall'errata diagnosi, bensì, da complicanze emorragiche susseguenti all'intervento neurochirurgico eseguito presso l' CP_2 di OL (cfr. pag. 22 ctu).
[...]
Ed invero, sul punto, vanno richiamate le considerazioni dei CCTTUU, secondo cui la scomparsa del piccolo non è stata determinata dall'errata diagnosi posta degli operatori sanitari della R_ struttura convenuta, ma è da ricondursi ad un arresto cardiaco causato da una sofferenza dei centri cardio-respiratori cerebrali susseguente ad una emorragia post-operatoria e ad un edema cerebellare (cfr. pag 20 ctu).
In altri termini, gli ausiliari del giudice, chiariscono che il decesso del paziente è avvenuto per le sopraggiunte complicanze emorragiche post-operatorie, dipendenti da un intervento neurochirurgico chiaramente necessario ed indicato e del tutto condivisibile nella sua esecuzione tecnica (pag. 23 ctu).
Ne deriva che, correttamente e coerentemente hanno, poi, evidenziato come il ritardo di 13 giorni nell'espletamento dell'atto chirurgico non abbia avuto alcuna incidenza nel determinismo del decesso del piccolo
(cfr. pag. 23 ctu). R_
In definitiva, se nel determinismo del decesso la sottoposizione all'intervento neurochirurgico ha provocato l'emorragia celebrale ed il successivo arresto cardiaco, occorre indagare sul se, a fronte di tale fenomeno, una tempestiva diagnosi avrebbero scongiurato l'exitus.
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 10 Al riguardo, il collegio peritale ha chiarito che l'analisi controfattuale della vicenda non consente di affermare, neppure sulla base del principio “del più probabile che non” che un intervento neurochirurgico eseguito qualche giorno prima sarebbe stato privo di quelle complicanze emorragiche ed edemigene cerebellari che furono poi, in ultima analisi, la causa del decesso del piccolo paziente (cfr. pag 23 ctu).
Tanto premesso, la corretta disamina delle risultanze peritali, fondatamente condivise dal primo giudice, con valutazione che la Corte fa propria, in ragione del carattere argomentato e tecnicamente ineccepibile delle conclusioni rese dai periti, consente, in definitiva, di affermare che non sussiste collegamento causale tra la condotta dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta e il decesso della paziente.
Pertanto, la sentenza gravata non è censurabile nella parte in cui, pur riconoscendo un ritardo diagnostico ad opera dei sanitari dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, esclude giustamente che lo stesso sia stato causa efficiente del decesso.
Con ulteriore motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'omesso riconoscimento, da parte del
Tribunale, dell'ulteriore posta di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione determinato dall'erronea diagnosi della struttura sanitaria irpina.
Rappresentano che tale omissione diagnostica ha determinato un impedimento per il paziente stesso e per i suoi familiari di autodeterminarsi nella gestione della patologia.
Il motivo va respinto, incorrendo la sottostante pretesa risarcitoria nell'inammissibilità prevista dall'art. 345 c.p.c. con riferimento alle domande proposte per la prima volta in grado di appello.
Come autorevolmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda relativa al risarcimento del danno da violazione del diritto all'autodeterminazione assume un fondamento autonomo rispetto alle domande risarcitorie relative alla lesione del diritto alla salute.
Ne consegue che, ai fini della risarcibilità di tale danno, occorre la proposizione di un'apposita domanda, sostenuta dall'allegazione delle specifiche circostanze da cui si assume la lesione sia dipesa.
Tanto non è avvenuto nel caso di specie.
Difatti, nella citazione introduttiva, come anche nelle successive memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., gli odierni appellanti hanno collegato la pretesa risarcitoria esclusivamente ai danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio e iure successionis, senza alcun accenno specifico all'ulteriore profilo della lesione del diritto di autodeterminazione in
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 10 questa sede invocato.
Pertanto, la domanda così proposta va ritenuta nuova e, per l'effetto, inammissibile.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbito l'ulteriore questione sollevata dagli appellanti, con cui censurano la statuizione del primo giudice in punto di regime di spese di lite.
In conclusione, per tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata.
Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, nei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta dalla parte appellata, senza attribuzione, non richiesta.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti soccombenti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass.
SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di OL, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna gli appellanti, il solido, al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata , liquidandole in euro Controparte_1
7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 10 - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in OL, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1934/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza dell'11.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulle minori C.F._2
(nata il [...]) e (nata il [...]), in Persona_1 Parte_3 proprio e in qualità di eredi di (nato il [...] deceduto il Persona_2
4.01.2017), (c.f. ), (c.f. Persona_2 C.F._3 Parte_4
, (c.f. ) e C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Linda S. Ricciardelli Pt_6 C.F._6
(c.f. ), elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Avellino alla Via C.F._7
Brigata Avellino n. 122 (pec: Email_1
APPELLANTI , (C.F. e P.IVA Controparte_1
- C.F. , in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Lydia D'Amore (C.F. , elettivamente domiciliata presso C.F._8 la propria sede legale sita in Avellino alla C.da Amoretta (pec: Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 405/2023 del 13/03/2023 del Tribunale di Avellino
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 12.2.2019 gli appellanti in epigrafe indicati, in qualità di eredi di R_
, convenivano in giudizio l' , per
[...] Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito al prematuro decesso del loro congiunto, di anni 3, rispettivamente figlio, fratello e nipote degli istanti, asseritamente causato dalla tardiva diagnosi di neoplasia cerebrale, imputabile ai sanitari della struttura sanitaria convenuta.
Gli attori esponevano che il in data 20.12.2016, lamentando una forte cefalea frontale R_ accompagnata da episodi di vomito, veniva ricoverato presso il reparto di pediatria del citato ospedale.
I sanitari della struttura convenuta, dopo aver eseguito una serie di accertamenti diagnostici tra cui una consulenza neurologica e una risonanza magnetica dell'encefalo, diagnosticavano al paziente una cerebellite post-infettiva.
Successivamente, in specie in data 27.12.2016, il bambino, alla luce dei miglioramenti riscontrati, veniva dimesso con prescrizione di terapie farmacologiche domiciliari, e convocato il 30.12.2016 per un controllo medico, all'esito del quale veniva confermato l'indirizzo terapeutico e programmato un secondo controllo per il 3.10.2017.
Tuttavia, in data 01.01.2017, in considerazione dell'aggravamento delle condizioni cliniche, il paziente era ricoverato nuovamente presso la struttura ospedaliera convenuta con una diagnosi di sospetta ipertensione endocranica e, sottoposto ad un nuovo esame neuro-radiologico, dal quale emergeva un peggioramento dell'encefalo; in particolare gli esami diagnostici effettuati mostravano un accentuato edema cerebellare e, altresì, una aumentata pressione sul sistema ventricolare cerebrale a carico del IV ventricolo.
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 10 Assumevano che, alla luce del compromesso quadro clinico, il piccolo paziente, in data
02.01.2017, veniva trasferito presso l' di OL e sottoposto d'urgenza ad un Controparte_2 intervento neurochirurgico di decompressione mediante ventricolocisternostomia sotto controllo endoscopico, in neuro- navigazione, e posizionamento di reservoir di seguito, da una craniectomia sub occipitale CP_3 decompressiva con prelievi in fossa cranica posteriore, al fine di eseguire gli opportuni esami istologici (cfr. pagg.
2 -3 atto di citazione).
L'intervento chirurgico era eseguito con successo, ciononostante, il giorno successivo
(03.01.2017), si presentava un letale evento emorragico che, compromettendo significativamente il quadro clinico complessivo, conduceva il piccolo al decesso, avvenuto in Persona_2 data 04.01.2017 a causa di un arresto cardiaco.
Premessi tali eventi, gli attori ravvisavano la sussistenza di profili di responsabilità professionale medica dei sanitari dell'ospedale convenuto, fondati sulla mancata diagnosi di neoplasia cerebrale identificabile come Medulloblastoma di IV grado, erroneamente qualificata come cerebellite post- infettiva, così impedendo la tempestiva diagnosi della patologia tumorale che causava il decesso.
Sul punto deducevano che sarebbe bastato una rechicentesi esplorativa, per avere maggiori informazioni diagnostiche preziose che avrebbero certamente individuato il medulloblastoma, di cui il minore era risultato affetto,
e la necessità di intervenire prontamente chirurgicamente prima dell'erniazione delle tonsille cerebellari e delle strutture pontine (cfr. pag 7 atto di citazione).
Lamentavano, inoltre, il mancato trasferimento del piccolo presso un centro R_ specializzato, al fine di garantirgli cure tempestive ed appropriate che, avrebbero consentito di aumentare gli indici di sopravvivenza del bambino.
In definitiva, a detta degli attori, siffatta condotta negligente aveva determinato un grave pregiudizio non solo al paziente, producendosi nel fatale aggravamento delle relative condizioni cliniche, ma anche all'intero nucleo familiare, leso nella serenità degli affetti.
Pertanto, domandavano la condanna della struttura sanitaria convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle vicende narrate, ivi incluso il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti superstiti.
Si costituiva la struttura ospedaliera che, in via preliminare, eccepiva la nullità della domanda in quanto generica e lacunosa e, nel merito, resistendo all'avversa pretesa risarcitoria, deduceva l'assenza di profili di colpa in capo ai sanitari dell'Ente.
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 10 La causa veniva istruita a mezzo di CTU medico-legale. Le operazioni peritali venivano affidate al dott. prof. ed al dott. rispettivamente specialisti in medicina Persona_3 Persona_4 legale e in oncologia.
All'esito dell'esperita istruttoria, la causa era decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il
Tribunale, aderendo alle conclusioni del collegio peritale, rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli attori, che condannava in solido al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
In sintesi, il primo giudice riteneva che non fosse stato accertato il nesso di causalità tra l'operato dei sanitari della struttura ospedaliera di Avellino e il decesso di Controparte_1 R_
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[...]
Sul punto, rilevava che l'accertato ritardo diagnostico non esplicava efficacia diretta rispetto al nefasto evento, poiché il paziente era deceduto a causa di un'emorragia post-intervento neurochirurgico, eseguito presso l' di OL, che conduceva il bambino ad Controparte_2 un fatale arresto cardiaco.
Sulla base di tali premesse, il primo giudice, condividendo le conclusioni rassegnate dai
CCTTUU, così testualmente argomentava: nel caso in esame difetta il nesso di causalità e le osservazioni di parte attrice al quadro di accertamento e analisi formulato nella CTU non ne compromettono la condivisibilità, coerenza e logicità, non fornendo le stesse elementi alternativi in grado di porre in dubbio le articolate conclusioni sopra riportate, rispondenti alle conclusioni della più accreditata letteratura scientifica (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado).
Con citazione del 15.04.2023 gli appellanti in epigrafe indicati proponevano tempestivo appello avverso la citata sentenza, censurando l'erroneo rigetto delle domande risarcitorie formulate in primo grado per l'insussistenza del nesso causale accertato dai CCTTUU e, conseguentemente, dal primo giudice.
Chiedevano, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e previa rinnovazione della CTU, di accogliere la richiesta risarcitoria così come proposta in primo grado, accertando la condotta negligente dei sanitari della struttura convenuta nella causazione del tragico evento e, per l'effetto, condannare il nosocomio convenuto al risarcimento dei danni quantificati in € 80.000,00.
Radicatasi la lite, con comparsa del 27.9.2023, si costituiva l' Controparte_1
, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
[...]
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 10 La causa veniva rinviata all'udienza dell'11.2.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. All'esito era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342
c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017) - è infondato,
e deve essere rigettato.
Ciò precisato, nel merito, si osserva quanto segue, con la precisazione che i motivi afferenti a questioni connesse possono essere esaminati congiuntamente.
Gli appellanti, nel reiterare la narrazione dei fatti di cui in atto di citazione, lamentano che il primo giudice avrebbe posto a fondamento della sentenza appellata le errate risultanze dell'elaborato peritale, confermando la tesi degli ausiliari, secondo cui il ritardo diagnostico, imputato dagli stessi CCTTUU ai sanitari del nosocomio di Avellino, non avrebbe esplicato efficacia causale rispetto al decesso del piccolo paziente.
Deducono che il primo giudice ha recepito acriticamente le risultanze della CTU disattendendo immotivatamente le puntuali e precise critiche sollevate dai CCTTPP (cfr. pag. 19 atto di appello).
Rilevano l'errata diagnosi di cerebellite post-infettiva eseguita dai sanitari dell'Ospedale San
Giuseppe Moscati di Avellino (rilevatosi, poi, un medulloblastoma di IV grado) e, altresì,
l'inadeguata terapia farmacologica prescritta dagli stessi, inidonea a fronteggiare uno stato ipertensivo endocranico secondario ad eziologia neoplastica. Per tale ragione, deducono che il ritardo diagnostico e terapeutico abbia causato l'irreversibilità del danno cerebrale che, poi, ha condotto il piccolo paziente al decesso.
Dunque, raccolgono un'articolata sequenza di censure concernenti l'accertamento tecnico disposto dal Tribunale, vertenti, da ultimo, sulla valutazione del nesso causale operata dal collegio
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 10 peritale e dal primo giudice, deducendo, l'inattendibilità dell'accertamento tecnico espletato nel giudizio di prime cure, evidenziando la necessità di integrare le considerazioni svolte dagli ausiliari mediante l'acquisizione del parere tecnico-specialistico di un professionista specializzato in neurochirurgia.
In particolare, rispetto all'accertato ritardo diagnostico, l'elaborato tecnico non avrebbe valutato l'incidenza che l'errata disamina avrebbe avuto sul peggioramento delle condizioni cliniche, che hanno poi portato il paziente a dover affrontare un delicato intervento chirurgico, compromettendone l'esito.
Sul punto, assumono che il negligente operato dei sanitari del nosocomio di Avellino condizionò il ritardo diagnostico del medulloblastoma che affliggeva il piccolo e fece sì che egli giungesse all R_ CP_2 di OL in preda ad un idrocefalo ventricolare normoteso che richiese un intervento chirurgico “urgente
[...] ed indifferibile (cfr. pag. 14 atto di appello).
Sostengono che l'errata diagnosi ha compromesso l'esito dell'intervento neurochirurgico, eseguito presso l' di OL, finalizzato alla rimozione del medulloblastoma, Controparte_2 deducendo, conseguentemente, che la causa del decesso del piccolo è Persona_2 inevitabilmente correlata al grave ritardo temporale con cui egli è giunto alle cure dei sanitari specialisti del settore, ritardo temporale che ha reso irreversibile il gravissimo stato di ipertensione del comparto sotto-tentoriale
(cfr. pag. 10 atto di appello).
Pertanto, in tale contesto, relativamente al nesso causale, sarebbe privo di valore scientifico il postulato assunto a base del ragionamento acritico seguito dal Tribunale, secondo cui il ritardo diagnostico di 13 giorni, imputato alla struttura sanitaria convenuta, non avrebbe avuto, rispetto alla riuscita dell'intervento chirurgico a cui è seguita la fatale emorragia, alcuna incidenza nel determinismo del decesso del piccolo paziente.
In definitiva, gli appellanti rilevano un rapporto di causalità diretta tra l'accertato ritardo diagnostico e il decesso del bambino.
Le censure sono infondate.
Va premesso che secondo l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 10 disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33742 del
16/11/2022 e precedenti conformi).
Ciò doverosamente premesso, nel caso in esame, nella relazione versata in atti il collegio peritale nominato dal Tribunale, dopo aver effettuato un precipuo excursus della vicenda clinica, ha analizzato ed affrontato ogni questione posta, rispondendo ai quesiti del giudice e concludendo per il mancato accertamento del nesso causale tra l'errata diagnosi dei sanitari dell'
[...] convenuta e il decesso del piccolo CP_1 Persona_2
Nelle conclusioni rese in perizia, gli ausiliari del giudice, hanno tenuto conto del ritardo diagnostico della patologia tumorale, tuttavia, hanno precisato, con considerazioni di carattere argomentato e tecnicamente ineccepibile, che non fu produttivo di particolari danni atteso che la diagnosi venne ad essere posta a distanza di 13 giorni e che il decesso del piccolo venne ad essere determinato non dall'errata diagnosi, bensì, da complicanze emorragiche susseguenti all'intervento neurochirurgico eseguito presso l' CP_2 di OL (cfr. pag. 22 ctu).
[...]
Ed invero, sul punto, vanno richiamate le considerazioni dei CCTTUU, secondo cui la scomparsa del piccolo non è stata determinata dall'errata diagnosi posta degli operatori sanitari della R_ struttura convenuta, ma è da ricondursi ad un arresto cardiaco causato da una sofferenza dei centri cardio-respiratori cerebrali susseguente ad una emorragia post-operatoria e ad un edema cerebellare (cfr. pag 20 ctu).
In altri termini, gli ausiliari del giudice, chiariscono che il decesso del paziente è avvenuto per le sopraggiunte complicanze emorragiche post-operatorie, dipendenti da un intervento neurochirurgico chiaramente necessario ed indicato e del tutto condivisibile nella sua esecuzione tecnica (pag. 23 ctu).
Ne deriva che, correttamente e coerentemente hanno, poi, evidenziato come il ritardo di 13 giorni nell'espletamento dell'atto chirurgico non abbia avuto alcuna incidenza nel determinismo del decesso del piccolo
(cfr. pag. 23 ctu). R_
In definitiva, se nel determinismo del decesso la sottoposizione all'intervento neurochirurgico ha provocato l'emorragia celebrale ed il successivo arresto cardiaco, occorre indagare sul se, a fronte di tale fenomeno, una tempestiva diagnosi avrebbero scongiurato l'exitus.
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 10 Al riguardo, il collegio peritale ha chiarito che l'analisi controfattuale della vicenda non consente di affermare, neppure sulla base del principio “del più probabile che non” che un intervento neurochirurgico eseguito qualche giorno prima sarebbe stato privo di quelle complicanze emorragiche ed edemigene cerebellari che furono poi, in ultima analisi, la causa del decesso del piccolo paziente (cfr. pag 23 ctu).
Tanto premesso, la corretta disamina delle risultanze peritali, fondatamente condivise dal primo giudice, con valutazione che la Corte fa propria, in ragione del carattere argomentato e tecnicamente ineccepibile delle conclusioni rese dai periti, consente, in definitiva, di affermare che non sussiste collegamento causale tra la condotta dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta e il decesso della paziente.
Pertanto, la sentenza gravata non è censurabile nella parte in cui, pur riconoscendo un ritardo diagnostico ad opera dei sanitari dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, esclude giustamente che lo stesso sia stato causa efficiente del decesso.
Con ulteriore motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'omesso riconoscimento, da parte del
Tribunale, dell'ulteriore posta di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione determinato dall'erronea diagnosi della struttura sanitaria irpina.
Rappresentano che tale omissione diagnostica ha determinato un impedimento per il paziente stesso e per i suoi familiari di autodeterminarsi nella gestione della patologia.
Il motivo va respinto, incorrendo la sottostante pretesa risarcitoria nell'inammissibilità prevista dall'art. 345 c.p.c. con riferimento alle domande proposte per la prima volta in grado di appello.
Come autorevolmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda relativa al risarcimento del danno da violazione del diritto all'autodeterminazione assume un fondamento autonomo rispetto alle domande risarcitorie relative alla lesione del diritto alla salute.
Ne consegue che, ai fini della risarcibilità di tale danno, occorre la proposizione di un'apposita domanda, sostenuta dall'allegazione delle specifiche circostanze da cui si assume la lesione sia dipesa.
Tanto non è avvenuto nel caso di specie.
Difatti, nella citazione introduttiva, come anche nelle successive memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., gli odierni appellanti hanno collegato la pretesa risarcitoria esclusivamente ai danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio e iure successionis, senza alcun accenno specifico all'ulteriore profilo della lesione del diritto di autodeterminazione in
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 10 questa sede invocato.
Pertanto, la domanda così proposta va ritenuta nuova e, per l'effetto, inammissibile.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbito l'ulteriore questione sollevata dagli appellanti, con cui censurano la statuizione del primo giudice in punto di regime di spese di lite.
In conclusione, per tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata.
Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, nei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta dalla parte appellata, senza attribuzione, non richiesta.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti soccombenti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass.
SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di OL, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna gli appellanti, il solido, al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata , liquidandole in euro Controparte_1
7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 10 - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in OL, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di OL – procedimento n. 1934/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 10