Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4561 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. MARINCOLO MICHELE Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ROMANO GENEROSO;
Controparte 1
CP 2, AVV. ANNOVAZZI ROBERTO;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/09/2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229003248508000, in data 10.9.2022,notificatagli da parte di Controparte 3
limitatamente agli avvisi di addebito:
. N.33420140003596991000
- asseritamente notificato il 24.10.2014 di
€.1.170,15;
N.33420140006310672000 - asseritamente notificato il 19.2.2015 di
•
€.2.538,53;
N.33420160001871306000 - asseritamente notificato il 12.5.2016 di
€.2.442,00;
N.33420160004736615000 asseritamente notificato il 16.11.2016 di
.
€.2.390,67;
N.33420170003127900000
― asseritamente notificato il 11.10.2017 di
•
€.3.356,72;
N.33420180002337072000 - asseritamente notificato il 17.8.2018 di
•
€.3.469,15;
N.33420180006724551000 - asseritamente notificato il 22.1.2019 di
•
€.2.280,21;
N.33420190003249667000 - asseritamente notificato il 31.7.2019 di
.
€.2.257,65.
Parte ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti, nonché per carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge, in violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000. Nel merito ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria per decadenza ex. art.25
D.P.R.602/73 e per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' CP_2 ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti. contestando con varieSi costituivano in giudizio sia l'CP_2 che l' CP_4 argomentazioni la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, si decide.
§§§§
[...]Preliminarmente deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'
Controparte_3 pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP_4 cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore, in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Invero, İ singoli carichi sottesi agli avvisi di addebito nn.
33420140006310672000 sono 33420140003596991000 e stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n. 197 del 2022, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022 n. 197
"Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)".
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la I.
n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo anche se non
-
perfettamente identico a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di
-
cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n.
41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr.
Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla I. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla I. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass.
n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023), essendo sopraggiunto un fatto - l'introduzione della norma sopra citata - idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pro-nuncia sul merito della res litigiosa.
Residua la posizione di contrasto in relazione alle somme oggetto degli avvisi di addebito nn. 33420160001871306000, 33420160004736615000,
33420170003127900000,33420180002337072000,03420180006724551000 e
33420190003249667000. Al riguardo, l'opponente ha dedotto sia vizi di forma che fatti estintivi successivi alla notifica degli atti prodromici.
Sul punto giova ricordare che le opposizioni con cui si contestino vizi formali della cartella (o avviso di addebito) o della notifica della stessa, da qualificarsi come opposizioni agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618-bis c.p.c. (v. in proposito
Cass. Civ. S.U. 562/2000), vanno proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della stessa (v. ex multis Cass. Civ. sez. lav. 11338/2010; Cass.
18.11.2004 n. 21863 ed ancora Cass.
8.7.2008 n. 18691, Cass. 24.10.2008 n.
25757). Infatti, la stessa Suprema Corte nelle sentenze nn. 8268/2013 e
7092/14 ha evidenziato che, qualora la parte lamenti la mancata notifica della cartella di pagamento, l'azione va qualificata "opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 49, comma 1. È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. II D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie)..... Ne consegue che se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella"(Cass.
27019/2008 e negli stessi termini Cass.11338/2010).
In tale quadro giova precisare che l'opposizione risulta tardiva nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti alla sola intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato oltre il termine di venti giorni, previsti rispettivamente dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99 (v. relata di notifica del
7.9.2022 doc. CP 4
Di contro, osserva il Giudicante che non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella e degli avvisi di addebito.
Sotto tale profilo, infatti, l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti in questa sede impugnati stante l'assenza di atti interruttivi della stessa.
Il motivo è infondato.
Ed, invero, l'CP_2 ha prodotto correttamente le relate di notifica degli avvisi di addebito per come notificati in data 12.5.2016, 16.11.2016, 11.10.2017,
17.8.2018, 22.1.2019 e in data 31.7.2019.
Acclarata la ritualità della notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data di notifica degli stessi;
sotto tale profilo, inammissibile si rivela tanto l'eccezione di prescrizione sollevata con riguardo alla data prevista per il versamento quanto la contestazione della sussistenza della pretesa contributiva, trattandosi di motivi che la parte avrebbe dovuto far valere mediante opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito.
Unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede - stante la comprovata rituale notifica degli avvisi di addebito con la conseguente irretrattabilità del credito contributivo per effetto della omessa opposizione nel termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr. SU n. 23397/2016) – è
l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica dei titoli, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza è infondata. Non risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito nn. 33420160001871306000 notificato il 12.5.2016 e 33420160004736615000 notificato il 16.11.2016, parte resistente ha documentalmente provato l'avvenuta Controparte_1
notifica di atti antecedenti alla intimazione opposta ed interruttivi del termine di prescrizione, ossia intimazione di pagamento n. 03420179008504414000 notificata i data 15.11.2017.
Mentre per gli avvisi di addebito notificati in data 11.10.2017, 17.8.2018,
22.1.2019 e in data 31.7.2019, deve tenersi conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8.03.2020
e fino al 31.08.2021 con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2, che: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal
31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
In ragione di tanto deve ritenersi non spirato il termine prescrizionale quinquennale anche con riferimento agli avvisi di addebito notificati in data
11.10.2017, 17.8.2018, 22.1.2019 e in data 31.7.2019, poiché detto termine sarebbe spirato solo in data 18.08.2023 (prendendo come riferimento l'avviso di addebito più risalente notificato in data 11.10.2017), e dunque successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 7.9.2022.
A tanto consegue il rigetto del ricorso nei limiti su indicati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (secondo i valori medi dello scaglione compreso tra € 5.201 e € 26.000, detratta la fase istruttoria e con riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto), previa compensazione di un terzo stante la parziale definizione ope legis della questione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Anna
CAPUTO, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai crediti riportati nell'intimazione di pagamento n. 03420229003248508000 con riferimento agli avvisi di addebito nn. 33420140003596991000 e
33420140006310672000;
rigetta per il resto l'opposizione; previa compensazione di un terzo, condanna parte opponente a rifondere in favore di ciascuna delle parti opposte le spese del giudizio sostenute che liquida in € 1738,66 già al netto della compensazione, per compensi oltre rimborso spese IVA e CAP come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 25/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO