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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 28 gennaio 2025 ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5588/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], in proprio Parte_1 C.F._1
e nella qualità di legale rappresentante della
[...]
c.f. e p. iva rappresentati e Controparte_1 P.IVA_1
difesi, unitamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Cardile e Placido Cardile, giusta procura allegata al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_2
Grande n. 21. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2024 in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della Controparte_1
spiegava opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002405753,
[...]
notificata in data 30.09.2024 con la quale l' , sede di Messina, richiedeva alla sig.ra CP_2
, n.q. di legale rappresentate p.t. della Parte_1 Controparte_1
, la somma complessiva di € 13.216,00 a titolo di sanzione
[...]
amministrativa, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in relazione
1 all'atto di accertamento .4800.20/06/2022.0319135 del 20.06.2022, riferito all'anno CP_3
2020, e l'ordinanza ingiunzione n. OI-002406363, notificata in data 30.09.2024, alla
[...]
”, quale obbligato solidale, CP_1 Controparte_1
CP_ con la quale l' sede di Messina, richiedeva la somma complessiva di € 13.216,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in relazione all'atto di accertamento .4800.20/06/2022.0319136 del 20.06.2022, riferito CP_3 all'anno 2020.
Eccepiva la decadenza dalla procedura ingiuntiva per violazione dell'art. 14, c. 2, legge n. 689/1981 e dell'art. 2, c. 1 e 3, legge n. 241/1990 essendo decorsi più di 90 giorni dalla scadenza dei contributi omessi (da gennaio a novembre 2020) alla presunta contestazione della violazione sottesa all'ordinanza ingiunzione opposta, asseritamente notificata, a detta dell' il 20.06.2022, ovvero alla notifica dell'ordinanza ingiunzione del 30.9.2024. CP_2
Eccepiva altresì la carenza di motivazione dell'atto opposto, avendo l' applicato CP_2
la sanzione massima, pari a quattro volte l'importo omesso, non specificando la motivazione della quantificazione della sanzione nella misura massima.
Lamentava ancora la violazione dell'art.3 della legge n. 241/1990, nonché dell'art. 7 legge n. 212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione.
Contestava la duplicazione della sanzione applicata, essendo state emesse due separate ordinanze ingiunzioni per il legale rappresentante e per la società e rilevava che parte ricorrente stava provvedendo al pagamento dilazionato dei contributi previdenziali, anche attraverso l'istituto della rottamazione dei carichi tributari e previdenziali, con conseguente iniquità e sproporzionalità della sanzione comminata.
Chiedeva di sospendere l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002406363 e n. OI-
002405753 unitamente ad ogni atto ad essa presupposto e/o consequenziale e, nel merito, annullare l'atto opposto, ed ogni atto ad esso presupposto e/o conseguenziale;
in via subordinata, di applicare la sanzione irrogata al minimo di legge, disponendo, in ogni caso, la rateizzazione in 30 rate mensili ex art. 26 legge n. 689/81 della sanzione comminata, salva la maturata ed eccepita prescrizione quinquennale, non rinunciata. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. All'udienza del 28 gennaio 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
3. Si rileva preliminarmente che l' benché ritualmente citato, non si è costituita CP_2
in giudizio, sicché deve dichiararsene la contumacia.
2 4. Le ordinanze ingiunzioni n. OI-002405753 e n. OI-002406363 recano un'ingiunzione di pagamento di € 13.216,00 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016, e novellato dall'art. 23 del
D.L. 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Le ordinanze, l'una avente come destinataria la sig.ra nella qualità Parte_1
di legale rappresentante della CP_1 Controparte_1
, l'altra avente come destinataria la società stessa, quale obbligato in solido ex art. 6 legge
[...]
n. 689/1981, traggono origine dagli atti di accertamento n. .4800.20/06/2022.0319135 del CP_2
20.06.2022 e n. .4800.20.06.2022.0319136 del 20.06.2022, espressamente menzionati CP_2
negli atti opposti, con i quali sarebbero state contestate all'opponente le violazioni di cui sopra relative all'anno 2020.
Ebbene, la ricorrente lamenta la violazione dei termini di cui all'art. 14 legge n.
689/1981 ed all'art. 2egge n l. 241/1990, essendo l'omissione contributiva risalente al 2020, ma le sanzioni richieste solo nel 2024, non essendovi peraltro prova della notifica degli atti di accertamento del 20.6.2022. CP_2
Per quanto concerne l'asserita violazione dei termini di cui all'art. 2 l.egge n 241/1990, la doglianza è infondata, atteso che “il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della I. n. 241 cit., tanto nella sua originaria formulazione, quanto nella versione conseguente alla modificazione apportata dall'art. 3, comma 6-bis, del d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla L. n. 80 del 2005… è incompatibile con i procedimenti regolati dalla I. n. 689 cit., la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi
i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il ri- spetto di un termine così breve” (Cass. civ., 3.11.2021 n. 31239; cfr., anche, Cass. civ. 4.3.2015
n. 4363; Cass. civ. 13.4.2010 n. 8763).
Per quanto concerne invece l'art. 14 legge n. 689/1981, esso indica in 90 giorni il termine per la contestazione al trasgressore della violazione accertata, decorrente dalla data dell'accertamento. La ricorrente sostiene che la contestazione sia avvenuta con l'ordinanza ingiunzione opposta, con conseguente decadenza dell'Istituto previdenziale dal procedimento sanzionatorio. Sebbene dall'atto opposto emerga che la violazione sarebbe stata contestata con i menzionati atti di accertamento del 20.6.2022, l' scegliendo il silenzio della CP_2 contumacia, non ha fornito alcuna prova della notifica di tali atti. L non ha dunque CP_2
3 provato di aver contestato la violazione entro 90 giorni dal suo accertamento, incorrendo per l'effetto nella violazione del disposto dell'art. 14 legge n. 689/1981.
Si rileva inoltre che l'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore
a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
L'assenza di prova in ordine alla rituale notifica dell'avvenuto accertamento della violazione impedisce di verificare se effettivamente sia stata concessa al datore di lavoro la possibilità di provvedere al pagamento delle somme dovute nel termine di tre mesi, al fine di evitare l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa, oltre la facoltà di presentare scritti difensivi ex art. 18 legge n. 689/1981.
L'illegittimità del procedimento sanzionatorio amministrativo per le ragioni anzidette determina la consequenziale illegittimità delle ordinanze ingiunzioni emesse al suo esito e opposte nel presente giudizio, che vanno pertanto annullate.
Le ulteriori domande ed eccezioni risultano assorbite dalla superiore statuizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate e della limitata attività processuale espletata. Esse vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti
Vincenzo Cardile e Placido Cardile, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , in proprio Parte_1
e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
con ricorso depositato in data 24.10.2024 nei
[...]
confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori CP_2
delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2
- accoglie le domande e, per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzioni opposte;
4 - condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione CP_2
delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed in € 1.863,50 per compensi professionali, oltre spese generali,
c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti
Vincenzo Cardile e Placido Cardile.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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