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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6344 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.09.1972, rappresentata e difesa dall'avvocato Serena Baù
e
SO AN, C.F. , nato a [...] il C.F._2
03/05/1964, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Corradin e Piera
Campana
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
che, maturati i termini di legge, il Tribunale adito
1) Voglia provvedere alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 03.05.2003 nel Comune di
Marostica, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio Anno 2003 Numero
Parte II, ordinandosi le necessarie trascrizioni alle condizioni definitive
1) AFFIDAMENTO FIGLIO MINORE
Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
individuandosi quale residenza prevalente quella del padre, MA AN.
I genitori si impegnano ad assumere le decisioni di maggior interesse per il figlio, e segnatamente quelle relative alla salute, all'istruzione e all'educazione,
di comune accordo.
2) PIANO GENITORIALE
Durante l'anno scolastico in ragione dell'età di (16 anni) e della sua Per_1
autonomia la madre vedrà e terrà con sé il figlio ogni qual volta sarà Per_1
disponibile e libero da impegni scolastici ed extrascolastici e comunque mediamente almeno un pomeriggio e una sera infrasettimanale e un weekend al mese.
2 Durante le vacanze estive i tempi di permanenza di e i periodi di vacanza Per_1
con la madre potranno essere ampliati e concordati di volta in volta in base agli impegni del figlio.
3) ABITAZIONE CONIUGALE
La casa di abitazione coniugale, sita in Loc. Laverda di Marostica, in proprietà
ad entrambi i coniugi in diversa quota, viene assegnata al sig. MA che ivi abiterà con i due figli.
4) CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Atteso che la IA , seppur maggiorenne, frequenta ancora la scuola Per_2
superiore e non è economicamente autosufficiente, e continuerà a vivere con il padre, la madre corrisponderà al sig. MA, entro il giorno 5 di ogni mese,
a titolo di concorso per il mantenimento dei due figli la somma omnicomprensiva di € 400,00 (e quindi di € 200,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, avendo pattuito, altresì, i ricorrenti che il padre percepisca interamente l'assegno unico e universale per ambedue (e ogni altra forma di sussidio per la gestione e l'educazione dei figli):
a tal fine la sig.ra presterà ogni necessaria dichiarazione ed Parte_1
eseguirà ogni richiesto adempimento.
Le spese straordinarie, così come individuate nel protocollo del Tribunale di
Vicenza del 26 ottobre 2017, che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare, verranno sostenute nella misura del 100% dal sig. MA.
5) AUTONOMIA REDDITUALE DEI CONIUGI
3 I coniugi dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere,
rimanendo da definire solamente la comproprietà della casa familiare.
Dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi contributo nel proprio mantenimento.
Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/12/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in SI (VI) in data 03/05/2003.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. veniva omologata con sentenza non definitiva n. 836/2024 pubblicata in data 12.04.2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 13.12.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
4 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 836/2024 del
12.04.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico della madre così come concordato dalle parti,
5 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste nella misura del 100% a carico del padre;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a MA AN, a titolo di contributo per il mantenimento della IA , maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_2
somma mensile di euro 200,00; le spese straordinarie relative alla IA (come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza) saranno sostenute nella misura del 100% da MA AN. Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Loc. Laverda di Marostica in favore di MA AN quale genitore convivente con i figli;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da SO SL in SI (VI) il 03.05.2003 alle
[...]
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI (VI) al n. 3, parte II,
serie A, anno 2003;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6344 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.09.1972, rappresentata e difesa dall'avvocato Serena Baù
e
SO AN, C.F. , nato a [...] il C.F._2
03/05/1964, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Corradin e Piera
Campana
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
che, maturati i termini di legge, il Tribunale adito
1) Voglia provvedere alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 03.05.2003 nel Comune di
Marostica, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio Anno 2003 Numero
Parte II, ordinandosi le necessarie trascrizioni alle condizioni definitive
1) AFFIDAMENTO FIGLIO MINORE
Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
individuandosi quale residenza prevalente quella del padre, MA AN.
I genitori si impegnano ad assumere le decisioni di maggior interesse per il figlio, e segnatamente quelle relative alla salute, all'istruzione e all'educazione,
di comune accordo.
2) PIANO GENITORIALE
Durante l'anno scolastico in ragione dell'età di (16 anni) e della sua Per_1
autonomia la madre vedrà e terrà con sé il figlio ogni qual volta sarà Per_1
disponibile e libero da impegni scolastici ed extrascolastici e comunque mediamente almeno un pomeriggio e una sera infrasettimanale e un weekend al mese.
2 Durante le vacanze estive i tempi di permanenza di e i periodi di vacanza Per_1
con la madre potranno essere ampliati e concordati di volta in volta in base agli impegni del figlio.
3) ABITAZIONE CONIUGALE
La casa di abitazione coniugale, sita in Loc. Laverda di Marostica, in proprietà
ad entrambi i coniugi in diversa quota, viene assegnata al sig. MA che ivi abiterà con i due figli.
4) CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Atteso che la IA , seppur maggiorenne, frequenta ancora la scuola Per_2
superiore e non è economicamente autosufficiente, e continuerà a vivere con il padre, la madre corrisponderà al sig. MA, entro il giorno 5 di ogni mese,
a titolo di concorso per il mantenimento dei due figli la somma omnicomprensiva di € 400,00 (e quindi di € 200,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, avendo pattuito, altresì, i ricorrenti che il padre percepisca interamente l'assegno unico e universale per ambedue (e ogni altra forma di sussidio per la gestione e l'educazione dei figli):
a tal fine la sig.ra presterà ogni necessaria dichiarazione ed Parte_1
eseguirà ogni richiesto adempimento.
Le spese straordinarie, così come individuate nel protocollo del Tribunale di
Vicenza del 26 ottobre 2017, che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare, verranno sostenute nella misura del 100% dal sig. MA.
5) AUTONOMIA REDDITUALE DEI CONIUGI
3 I coniugi dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere,
rimanendo da definire solamente la comproprietà della casa familiare.
Dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi contributo nel proprio mantenimento.
Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/12/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in SI (VI) in data 03/05/2003.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. veniva omologata con sentenza non definitiva n. 836/2024 pubblicata in data 12.04.2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 13.12.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
4 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 836/2024 del
12.04.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico della madre così come concordato dalle parti,
5 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste nella misura del 100% a carico del padre;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a MA AN, a titolo di contributo per il mantenimento della IA , maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_2
somma mensile di euro 200,00; le spese straordinarie relative alla IA (come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza) saranno sostenute nella misura del 100% da MA AN. Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Loc. Laverda di Marostica in favore di MA AN quale genitore convivente con i figli;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da SO SL in SI (VI) il 03.05.2003 alle
[...]
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI (VI) al n. 3, parte II,
serie A, anno 2003;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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