Sentenza 15 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese all'udienza del 15.1.2025, a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1589/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), in persona del Legale rappresentante pro _1 P.IVA_1 tempore, assistita, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Viola (C.F.
), del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio professionale sito in Milano, Corso Venezia, n. 61 ( con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, 1 comma, c.p.c., nonché dell'art. 136, 3 comma, c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 02- 36746909, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- attrice - contro con sede in Mirandola, P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 quale successore della , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avv. Vittorio Lugli (C.F. – PEC: C.F._2
, e l'avvocato Maria Vittoria Giacobazzi Email_2
(C.F.: , indirizzo PEC: C.F._3
ed elettivamente domiciliati Email_3 odena, Corso Canalgrande 88, giusta procura allegata in atti
- convenuta – CONCLUSIONI Per l'attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito: - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari a Euro 27.002,22, oltre Iva, corrispondenti alla somma necessaria per riparare i macchinari danneggiati e a Euro 21.997,08, corrispondenti al mancato guadagno dell'attrice per l'inutilizzabilità dei macchinari dal 15/12/2021 ad oggi, ovvero alla minor somma che codesto Giudice ritenga di giustizia. In ogni caso: - condannare la controparte a spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. ».
1
« ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta;
- Nel merito: rigettarsi le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto. - In via subordinata: ridursi l'ammontare degli importi richiesti, anche ex art. 1227 C.C. Vinte le spese. ».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2023 la società ha Parte_1 convenuto in giudizio la società deducendo che: Controparte_2
-la società M.E.T.A.srl ha come sociale il “commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine, attrezzature, articoli tecnici […] nonché il loro noleggio” (Doc. 2) e, nel settembre 2018, l'attrice e la convenuta hanno sottoscritto un contratto di noleggio della piattaforma IT12122 Imer 14 mt (Doc. 3);
- a causa della totale incuria, da parte della convenuta, nella custodia del macchinario, e dell'uso del tutto improprio dello stesso, la suddetta piattaforma ha subito molteplici danneggiamenti, nel corso del rapporto contrattuale, così che il macchinario è stato sottoposto, a un primo intervento di riparazione, in data 12 settembre 2019 con un costo di Euro 800,00, ad un secondo il 21 ottobre 2020 con un costo di Euro 250,00, e successivamente, il 30 novembre 2020 ad ulteriori due riparazioni, con un costo, rispettivamente, di Euro 1.822,50 ed Euro 904,7 (Doc. 4);
-nel settembre 2021 il macchinario, ancora una volta a causa di un uso scorretto e improprio dello stesso da parte della convenuta, ha avuto bisogno di una ulteriore riparazione: in quell'occasione il macchinario è stato ritirato presso la convenuta e inviato alla casa madre, (Doc. Controparte_3
5 e 5a); e, a seguito del controllo effettuato sulla macchina, la
[...] ha fatto pervenire all'odierna attrice una relazione sullo Controparte_3 stato dell'attrezzatura: nella stessa veniva evidenziato che il macchinario era in condizioni pessime e che per riparare lo stesso sarebbe occorso uno smontaggio completo, sia della macchina, sia dell'impianto elettrico/idraulico, la sostituzione di quest'ultimo a causa dell'ossido che si era formato ed ulteriori lavori di manutenzione, con un costo pari a Euro 18.250,00 (Doc. 6), così chiedendo alla convenuta un risarcimento del danno di pari importo (Doc. 7);
-per venire incontro alle esigenze lavorative della convenuta, l'attrice ha consegnato il 10.9.2021 un nuovo macchinario (IM12122 - matricola n. IM1214452) in sostituzione dell'altro; l'attrice ha ritirato nel dicembre 2021 il secondo macchinario concesso in sostituzione: in tale occasione, l'attrice riscontrava altresì dei difetti sull'apparecchiatura fornita non presenti al momento della consegna (Doc. 8 – 8a): tali ulteriori danneggiamenti ammontavano a Euro 4.975,00 (Doc. 9);
-a causa della condotta della convenuta, che ha danneggiato i macchinari e non ha provveduto a versare il dovuto per la riparazione degli stessi, non _1
2 ha potuto locare ad altri i beni danneggiati, subendo un danno ingente per il fermo dei mezzi.
Parte attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare Parte_2
l'inadempimento contrattuale della convenuta e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari a Euro 27.002,22, corrispondenti alla somma necessaria per riparare i macchinari danneggiati e a Euro 21.997,08, corrispondenti al mancato guadagno dell'attrice per l'inutilizzabilità dei macchinari dal 15/12/2021 ad oggi, ovvero alla minor somma che codesto Giudice ritenga di giustizia. In ogni caso: - condannare la controparte a spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si è costituita la quale successore della Controparte_1 [...]
contro deducendo che : Controparte_2
- il primo contratto con cui era stato concesso in uso l'utilizzo del macchinario IT12122 Imer 14 mt è del 29.9.2018 (doc.3 attrice), e, prima di procedere alla firma del contratto le parti – ed in particolare la – si era _1 recata presso la sede della in Mirandola (MO) per verificare che tipo di CP_1 utilizzo sarebbe stato fatto del macchinario, per capire che tipologia di macchina necessitava alla convenuta, così che era perfettamente a conoscenza del _1 tipo di attività industriale che svolge (e svolgeva) la ovverosia, la CP_1 lavoratura delle pelli e delle carni, compresa la salatura, come emerge anche dalla visura CCIAA della convenuta (cfr. doc.2 convenuta, visura CCIAA)
-i danni al macchinario che parte attrice intende addebitare alla sono CP_1 effetti, che la normale attività praticata dalla può avere causato al CP_1 macchinario. In particolare, l'uso della macchina nel reparto di lavorazione e salatura delle pelli ( circostanza che viene evidenziata nel documento 6 di parte attrice dove si evidenzia che il problema principale è dato dall'utilizzo in ambiente fortemente corrosivo)
-il documento 4 di parte attrice, attesta che, fin dal 2019, eseguiva dei _1 controlli periodici sul macchinario (vi è un primo attestato del 12.9.2019 dove si legge “controllo della macchina che è in pessime condizioni”, pag.4 documento 4 attrice) e, in nessuno di questi casi, si è mai proceduto ad una quantificazione di danni per gli importi richiesti, poi, con l'atto di citazione, né si è mai messa in mora la u tali aspetti, eccependo, quindi, la tardività delle contestazioni CP_1 sapeva che tipo di lavorazioni venivano eseguite dalla e, Parte_1 CP_1 anche, in che ambiente di lavoro queste avvenivano, prima della firma del contratto di locazione, così avallando e consentendo che i macchinari fossero impiegati dalla per la propria normale attività per i vari anni, con CP_1 corresponsione dei canoni di utilizzo, eccependo l'esistenza di danni alla CP_1 con e-mail del 25.10.2021, dopo circa tre anni di utilizzo sempre nelle stesse modalità: quelli che vengono chiamati danni da parte attrice, non sono altro che normali usure del macchinari: la voce più importante è quella relativa alla ossidazione (o ruggine)
-in data 10 settembre 2021 è stato consegnato in sostituzione del primo un secondo macchinario : se la condotta della fosse stata foriera di danni al CP_1
3 macchinario META, quest'ultima, a propria tutela, non avrebbe dovuto procedere alla sostituzione della macchina il 10.9.2021 (doc. 5 parte attrice), senza nulla eccepire in tal senso, posto che l'utilizzo da parte della della macchina è CP_1 sempre stato quello inziale.
-è applicabile l'art. 1227 C.C. che individua il concorso colposo del creditore alla presente fattispecie
-manca la prova della quantificazione dei danni dedotti da Parte attrice, nonostante siano passati anni dai ritiri dei macchinari (10.9.2021 il primo e 14.12.2021 il secondo) e manca la prova dei danni da mancata locazione.
Concludeva Parte convenuta chiedendo rigettarsi Controparte_1 le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto. - In via subordinata: ridursi l'ammontare degli importi richiesti, anche ex art. 1227 C.C.
Con ordinanza del 13.9.2023 veniva fissato alle Parti il termine per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita;
all'esito, previa riassegnazione in data 4.12.2023, del processo, all'udienza del 19.12.2023 veniva dato atto che era stata esperita la procedura di negoziazione assistita, con esito negativo;
con ordinanza del 18.1.2024 è stata ammessa prova per interpello e per testi, successivamente con ordinanza del 10.8.2024 è stata disposta TU , all'esito è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni e discussione nelle forme dell'art. 281 sexies comma III c.p.c. l'udienza del 15 gennaio 2025 , disponendone la sostituzione con note scritte, e la causa è stata trattenuta in decisione dal 16.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che è documentalmente provato che
, che ha come oggetto sociale il “commercio all'ingrosso e al dettaglio _1 di macchine, attrezzature, articoli tecnici […] nonché il loro noleggio” (Doc. 2) abbia concesso in noleggio alla il 29 settembre 2018 la piattaforma CP_2
IT1222 IMER 14 mt, al co 04,00 oltre IVA , per un totale di euro 12.082,88, per la durata di ventiquattro mesi, dal 2 ottobre 2018 al 1 ottobre 2020.
Dall'esame del contratto di noleggio risulta che il macchinario doveva essere utilizzato per operazioni in ambienti salubri.
Non risulta indicata, in tale contratto, la consegna del manuale d'uso e manutenzione.
Inoltre in tale contratto di noleggio risulta indicato : “ si _1 riserva la quantificazione degli oneri di servizio, oneri di gestione del lavaggio e di addebiti per parti danneggiate”.
E' documentalmente provato che, già, il 12 settembre 2019 vi sia stato un primo intervento per il controllo stato macchina, presso il cliente, da parte di per sistemazione di tutti i sistemi di sicurezza, con taratura di tutti _1
i sicurezza e aggiornamento software, da cui risulta che tale piattaforma versava in pessime condizioni;
e visto lo stato della macchina , e rilevato che non si trattava di un elemento di sicurezza, non era stato
4 sostituito, dandosi atto del funzionamento della macchina;
il 21 ottobre 2020 risulta ulteriore consuntivo di riparazione per sostituzione del cavo di alimentazione del motore di trazione al costo di euro 250,00; in data 30.11.2020 un intervento di sostituzione delle ruote anteriori, ove veniva dato atto che, a causa della eccessiva ruggine un polo del motore del predetto macchinario si era staccato, causando l'inutilizzabilità del motore stesso, e mandando in cortocircuito il modulo Curtis, rendendo necessario il ripristino, e sostituendo le parti coinvolte la piattaforma risultava funzionante .
E' documentalmente provato che tale piattaforma IT12122IMER consegnata in data 2.10.2028 , è stata ritirata, al termine del noleggio, da in data 10 settembre 2021 con fotografie sullo stato di cui al doc 5 _1 bis allegato all'atto di citazione.
E' documentalmente provato che in data 25 ottobre 2021, a seguito di relazione tecnica, fatta dalla casa costruttrice, ha inviato alla _1 convenuta il preventivo inviato dalla casa madre per la riparazione della macchina per complessivi euro 18.250,00, in merito allo stato attuale della macchina, al rientro del noleggio, e con riferimento agli interventi necessari, causati dall'usura dovuta all'ambiente fortemente corrosivo presso la . CP_2
E' documentalmente provato che il 10 settembre 2021 bbia _1 concesso in noleggio alla un'altra piattaforma 12122 IM IMER, CP_2 successivamente ritirata il 14.12.2021, con allegate fotografie di cui al documento allegato 8a ) dell'atto di citazione.
Anche per tale macchinario ha inviato alla in _1 CP_2 data 17.12.2021 un preventivo costi per la riparazione di euro 4.975,00 iva esclusa.
Deve osservarsi che all'udienza del 19.12.2023 è stato dato atto di quanto segue: “Il IG richiama la proposta conciliativa espressa in sede Parte_3 di mediazione , ovverosia il risarcimento di circa euro 22.000,00 a titolo di danno diretto, con rinuncia al danno da lucro cessante, e in questa sede, si dichiara disponibile a ridurre la richiesta in euro 18.000,00, ( decurtando le fatture doc 4 dell'atto di citazione ) Il IG osserva di aver sempre pagato le rate di noleggio, osserva che CP_1 parte attrice era consapevole della salinità dell'ambiente, in cui veniva tenuto il macchinario e, pertanto, parte attrice conosceva la possibile creazione della ruggine , precisa che, anche negli interventi di manutenzione, parte attrice poteva verificare questa situazione;
conclude, indicando che, anche il danno al macchinario consistente nella ruggine, non è a lui imputabile, e, pertanto, si dichiara disponibile a corrispondere a definizione della vertenza euro 3.000,00 circa. Il IG. Parte_3 rappresenta che i danni sono stati esaminati dal costruttore attraverso una perizia , e l'Avv. Rossi evidenzia che , ferma la disponibilità ad una conciliazione, dalla perizia risultano danno derivanti, non solo, dalla umidità e eventuale salinità dell'ambiente, ma, anche, derivanti da un cattivo utilizzo. Il IG rappresenta che gli eventuali CP_1 danni potevano, e dovevano, essere oggetto di manutenzione a carico della società Parte attrice, evidenzia che gli interventi di manutenzione, sono stati sempre svolti su richiesta di Parte convenuta, non sono stati mai rilevati danni, durante gli interventi
5 di manutenzione, e le contestazioni sono state effettuate solo alla fine. Evidenzia, infine, che il luogo di custodia del macchinario si trova a circa 5 Km dalla società Parte attrice. L'Avv. Lugli, a riscontro, indica che sono stati depositati in atti i rapporti di manutenzione. “
Ebbene, è documentalmente provato che la convenuta CP_2 come da visura camerale in atti ( doc 2 ) della comparsa di costitu attività di “ raccolta, pulitura, salatura pelli “.
E' riscontrato dalla predetta documentazione in atti che, sin dal settembre 2019, vi siano stati controlli effettuati da presso la _1 convenuta per controllo del macchinario , ancora nell'ottobre e nel CP_2 novembre 2020, e, dalla citata documentazione risulta che fosse stato rilevato, che, già nel settembre 2019, il macchinario risultava in pessime condizioni, ma funzionante, e il 30 novembre 2020 è stata rilevata la presenza di eccessiva ruggine .
Ora, sulla circostanza che parte attrice fosse a conoscenza _1 del tipo di attività industriale che svolge la ovverosia la CP_2 lavoratura delle pelli e delle carni, compresa la salatura e che il macchinario IMER 12122 sarebbe stato utilizzato in tale contesto di salinità, deve osservarsi che, in sede di interpello, il IG sul punto, ha dichiarato “Vorrei CP_1 aggiungere che è venuta in azienda, e ha verificato il carattere salino evidente _1 nell'aria, ovunque , perché abbiamo l'acqua salata sette volte più del mare, e sono venuti a giugno, la prima volta, a vedere se prendevo una macchina a noleggio, poi, sono tornati a settembre, e ho preso a noleggio il primo macchinario e loro, dopo di ciò, in un anno, non si sono fatti vedere, mentre penso che, in un ambiente come il nostro, dovevano venire, almeno, ogni tre mesi, ma ho pensato che fosse una loro consuetudine Adr dell'Avv Lugli: ricorda in che anno è stato preso a noleggio il primo macchinario
? nel 2018
Adr dell'Avv Viola : conferma che i macchinari riportavano segni di corrosione ? sì derivati dal sale, si vedeva la corrosione nella carrozzeria esterna, dentro non abbiamo compiuto altre verifiche.
Inoltre, ha specificato “ loro non sono mai venuti una volta a fare manutenzione, venivano una volta all'anno, quando li chiamavamo noi , inoltre, dei costi di riparazione non abbiamo mai saputo niente, e mai abbiamo ricevuto richiesta in tal senso”, aggiungendo che aveva provveduto a contattare la _1 convenuta per richiedere un risarcimento del danno “ma questo è accaduto dopo che ci hanno dato la seconda piattaforma: prima non ho mai ricevuto alcuna richiesta, nemmeno via e.mail .
Anche dalle risultanze della prova testimoniale è emerso che _1
[... aveva avuto modo di verificare l'attività e il carattere salino dell'ambiente in cui veniva utilizzato tale macchinario.
Il IG , Responsabile del personale per la ditta Testimone_1 CP_1 addetto anche alla lavorazione delle pelli , ha confermato che, prima di procedere alla firma del contratto le parti, nella persona del signor _1
6 , si era recata presso la sede della in Mirandola (MO), Testimone_2 CP_1 per verificare che tipo di utilizzo sarebbe stato fatto del macchinario, e per capire che tipologia di macchina necessitava alla convenuta, specificando “ confermo ma non ero presente al momento del colloquio però ho visto una persona in lavorazione con e mi aveva detto, in un secondo momento, che erano venuti CP_1 CP_1 per vedere per la piattaforma;
la piattaforma serve per il tutto il magazzino e anche per andare in alto , abbiamo quindici guidovie e il manutentore usa la piattaforma anche per sicurezza per andare in alto per la manutenzione aerea “; ed ha ancora sul punto dichiarato “ Sicuramente nel momento del sopralluogo ha potuto vedere _1 che lavoro facciamo”, confermando che l'attività svolta dalla consiste da CP_1 sempre nella lavorazione delle pelli in ambienti ricchi di sale “ sì, da sempre specifico in ambienti molto ricchi di sale”.
Anche il testimone, il IG , alle dipendenze della Testimone_3
, con mansioni di manut i pistoni e scambi, pur CP_2 non ricordando se, prima di procedere alla firma del contratto, nella _1 persona del signor si fosse recata presso la sede della in Testimone_2 CP_1
Mirandola (MO) per verificare che tipo di utilizzo sarebbe stato fatto del macchinario e per capire che tipologia di macchina necessitava alla convenuta, ha specificato “non lo ricordo, una volta ho visto qualcuno della ma non so dire _1 né chi né quando, ricordo che in una occasione mi è stato chiesto di portare fuori la piattaforma, quindi ciò è accaduto dopo il noleggio , ADR: la macchina stava dentro il magazzino dove ci sono le pelli da lavorare , confermando che “l'attività svolta dalla consiste da sempre nella lavorazione delle pelli in ambienti ricchi di sale;
si CP_1 lavoro presso la dal 2000 sempre ho fatto lo stesso lavoro”. CP_1
Infine anche il testimone di parte attrice, il IG , che Testimone_4 aveva lavorato per la di Codevilla, sino al gennaio 2024, con Parte_4 mansioni di impiegato ufficio noleggio , ha dichiarato “ Io non so se fisicamente qualcuno di è andato sul posto a vedere la lavorazione, però la prassi aziendale è _1 quella di andare sul posto e verificare il luogo di lavoro a dare consiglio sul macchinario idoneo ,
se la macchina fosse stata noleggiata per la lavorazione delle pelli e CP_4 delle carni compresa la salatura? No non lo so”.
Pertanto, valutata la documentazione sulla natura dell'attività svolta dalla convenuta , risultante anche dalla visura camerale in atti, nonché sulla CP_2 base della documentazione sullo stato del macchinario risultante dai controlli effettuati da resso il cliente , nel 2019 e nel 2020, nonché _1 CP_2 sulla base delle predette testimonianze , è provato che aveva avuto _1 modo di verificare l'attività e il carattere salino dell'ambiente in cui veniva utilizzato tale macchinario.
Ciò non è eliso dalle risultanze delle testimonianze in punto riscontro dei danni all'atto del ritiro del primo macchinario IMER 12122 avvenuto il 10.9.2021.
7 Infatti, deve osservarsi che dalla testimonianza del IG Testimone_5 alle dipendenze di come responsabile di filiale a Cavezzo, è emerso _1 che la piattaforma IT12122 Imer 14 mt per essere riparata aveva bisogno di uno smontaggio completo sia della macchina, sia dell'impianto elettrico/idraulico, la sostituzione di quest'ultimo e ulteriori lavori di manutenzione, con un costo pari a Euro 18.250,00 ( “ se parliamo della prima macchina sì “), ed ha ancora sul punto precisato “una volta che mi sono fatto carico di affrontare il problema e verificato il danno ho comunque parlato con la sede dicendo che non era un danno standard non era un danno da poco e ho mandato elle foto dicendo che la macchina era completamente ammalorata”
Tale dato deve essere valutato unitamente alla sostituzione, a fronte di tali circostanze, nel settembre 2021, con altra piattaforma: ha Parte_1 consegnato, in sostituzione alla piattaforma IT12122 Imer 14 mt, il macchinario IM12122 - matricola n. IM1214452, ed il teste sul punto ha precisato “ sì è vero, avevo chiesto da dove arrivasse questa macchina conciata in questa maniera ma la aveva già attivato la procedura di cambio macchina _1 infatti cerchiamo come di garantire il servizio con sostituzione del macchinario _1 eguale o di pari livello per garantire la continuità del servizio al cliente”.
Seppur la sostituzione sia stata sorretta dalla volontà aziendale di garantire al cliente la continuità nello svolgimento del lavoro“ sì è vero, come prassi aziendale nel momento in cui un macchinario ha la necessità di essere sostituito dobbiamo provvedere a fornire un macchinario pari o di livello superiore per dar modo al cliente di continuare a lavorare “, deve osservarsi che dalla documentazione sulla cronologia di tale sostituzione, e dalla predetta testimonianza è emerso che, nel settembre 2021, la ha consegnato in sostituzione alla Parte_1 piattaforma IT12122 Imer 14 mt, il macchinario IM12122 - matricola n. IM1214452, allorquando vi erano già elementi di riscontro , come emerge dalle fotografie dei danni derivanti dalla salinità dell'ambiente in cui il macchinario veniva utilizzato.
Sul punto il testimone ha altresì specificato “ la iscontrava sul _1 macchinario IM12122 - matricola n. IM1214452 dei danneggiamenti per un valore di Euro 4.975,00; sì lo ricordo perché in quel momento quando è stato consegnato il secondo macchinario in sostituzione del primo il collega era andato a visionare il luogo della e confrontandoci abbiamo deciso di interrompere il contratto di noleggio CP_1 perché anche la seconda macchina presentava dei danni e le condizioni non erano idonee al noleggio “.
Passando ad esaminare i danni riscontrati sulla piattaforma IT 12122 IMER 14 mt, nonché sulla causa dei predetti danni, deve rilevarsi che è stata disposta TU sul seguente quesito “accerti il TU, esaminati gli atti, e il macchinario IT 12122 IMER 14 mt. che si trova nella disponibilità della società parte attrice, - Le condizioni del predetto macchinario - le cause dell'usura del macchinario, nel periodo compreso tra la stipula del contratto di noleggio e il ritiro del mezzo da parte della società attrice, e in particolare se l'usura sia causalmente riferibile alla salinità dell'ambiente dello stabilimento della società convenuta, all'uso
8 della macchina nel reparto di lavorazione e salatura delle pelli o determinato dall'acqua o l'umidità, o da altre circostanze - il valore del predetto macchinario nel momento del contratto di noleggio, nel momento del ritiro del mezzo e nel momento attuale - quantifichi i danni riferibili alla normale usura legata all'utilizzo presso la società convenuta - il costo necessario per l'eventuale riparazione ove possibile, ovvero il danno, calcolati al momento del ritiro del predetto macchinario da parte della società parte attrice”, con successiva integrazione in data 8.10.2024 “Accerti il TU le misure adottate dalla società parte convenuta per la conservazione del macchinario”.
Ebbene, dalla TU a firma del Dr. è emerso che “il cespite Persona_1 si presenta in pessime condizioni estetiche ed in pessime condizioni strutturali, con evidenti segni di ruggine sparsa ovunque sulla parte interna ed esterna. In molti punti sono presenti evidenti segni di corrosione in alcuni casi passante a comprometterne anche la stabilità e sicuramente funzionamento e sicurezza. Non è stato possibile valutare la funzionalità del cespite in quanto è stato dichiarato dal CTP di
[...] che la macchina non era immettibile in quadro poiché l'operazione sarebbe stata _1 insicura. Anche lo chassis del bene risulta gravemente danneggiato e sono presenti evidenti segni di inabissamento nel fango e comunque in luoghi molto bagnati per lunghi periodi. Sono evidenti sulla parte superiore (cestello a piattaforma dell'operatore) molte parti strutturalmente compromesse dalla ruggine, disancorate dalla struttura stessa;
si evidenzia che il quadro comandi è completamente divelto. Al fine di meglio identificare i danni e per verificarne il mantenimento del cespite così come riconsegnato dalla parte alla parte si è proceduto, per quanto in CP_1 _1 possesso del TU, a comparazione dello stato del macchinario dalla data dei documenti agli atti (file Doc.5a) Meta -Botti) del 16 novembre 2022 con lo stato attuale.”
Sono state allegate a pag 6 foto comparative con le didascalie esplicative.
Sulla causa il TU ha verificato che “Valutate le condizioni del macchinario è possibile ipotizzare con ragionevole sicurezza che l'usura esterna delle parti esposte, sia da ricondurre in parte all'uso in ambiente fortemente salino ma in parte anche all'esposizione in ambiente umido ed al pessimo stato del mantenimento del cespite analizzato. È evidente lo stato di completo abbandono del macchinario dopo la riconsegna post-noleggio, si vedano le ultime 2 fotografie in cui la banda nera e gialla di segnalazione sicurezza è stata in gran parte attaccata dalla ruggine, imputabile ad abbandono alle intemperie all'aperto come anche altre parti che risultano visivamente deperite dal paragone dello stato macchina, come repertato fotograficamente da _1 in atti a come reperita la momento del sopralluogo del TU scrivente.
Ancora sul punto il TU ha precisato “ Si rende evidenza del fatto che le parti elettriche ed idrauliche appaiono esternamente, (non testate), ancora in condizioni accettabili e questo dimostra che l'ambiente fortemente salino non ha intaccato le parti protette ma se ne ipotizza una pulitura ordinaria irregolare” aggiungendo “ Si segnala altresì una buona qualità costruttiva del macchinario esclusivamente in riferimento alla protezione delle parti elettriche/elettroniche/idrauliche. Le batterie
9 risultano inutilizzabili fortemente ossidate ma il danno è riconducibile quasi certamente al non utilizzo per un tempo molto lungo, non all'umidità o al sale.”
Sulle cause pertanto il TU ha concluso indicando che “Le cause dell'usura del macchinario nel periodo compreso tra la stipula del contratto di noleggio e il ritiro del mezzo, considerate anche la tipologia di riparazioni effettuate durante il periodo di noleggio come addotto in atti, è ragionevolmente riconducibile a due fattori:
1. Non idonea protezione mediante vernici speciali (note con il nome di vernici per uso nautico/ambiente fortemente salino/alcalino) con speciali formule studiate per ambienti specificatamente ad alta salinità, delle parti esposte lato mondo e non protette da carter, dunque esterne a contatto con i contaminanti, come noto si raccomandano nel settore concerie l'uso di vernici di classe C5-I C5-M.
2. Probabile non lavaggio costante e programmato del cespite dopo le operazioni di concia. Si ritiene con ampio margine di sicurezza che l'usura della macchina sia da ricercarsi pertanto in entrambe i fattori sopra identificati.”
Sulla percentuale di riferibilità causale ha aggiunto “Non conoscendo e non essendo presente in atti il piano manutenzioni applicato da o imposto da ci CP_1 _1 si può limitare esclusivamente alla valutazione basata sullo stato attuale del cespite e non è possibile riferire il nesso causale dell'usura in termini percentuali, per la ricerca della responsabilità sul punto 1 (di spettanza e sul punto 2 (di spettanza , _1 CP_1 evidenziando però che il cespite per come venne consegnato da a non si _1 CP_1 ritiene fosse idoneo in termini di resistenza all'ambiente conciario per quanto riguarda la verniciatura e la protezione delle sovrastrutture metalliche, per quanto riguarda gli accorgimenti tecnici delle vernici utilizzate sui supporti esterni che risultano palesemente inidonee all'ambiente cui si è destinato il macchinario a noleggio e che al momento del sopralluogo erano presenti in più punti affioramenti di sale (macchie bianche di medie dimensioni nelle parti chiuse e non a contatto con intemperie che le hanno ovviamente lavate via). Si ritiene dunque che sia ragionevole concludere che la macchina, oltre a non presentare idonee caratteristiche di verniciatura e protezione del metallo costituente la struttura e delle altre parti metalliche con idonea protezione di resistenza basata sulla destinazione d'uso (salatura pelli e pre-concia), assiemata al probabile lavaggio non programmato o comunque non noto, abbiano in assieme causato i danni elevati.”.
Non è stato possibile rilevare documentalmente le misure di manutenzione adottate dalla società Relativamente le misure adottate CP_2 dalla società per la conservazione del macchinario in buono stato manutentivo CP_1 non è possibile riferire in merito, in quanto, non sono presenti agli atti i cosiddetti
“diari di bordo” cioè report aggiornati delle operazioni eseguite secondo diligenza del buon pater familias o altri registri eventualmente concordati con il locatore, di eventuale spettanza contrattuale con il locatario (si segnala che tale vincolo contrattuale non è stato rilevato negli atti a disposizione del TU) Nonostante il cespite sia stato ispezionato con attenzione e minuzia durante il sopralluogo, dallo stato in cui si trova, non è possibile riferire in merito alle misure adottate dalla CP_1 per la conservazione del macchinario locato.”
10 Sulla quantificazione dei danni il TU ha indicato che “ Si evidenzia che lo chassis del macchinario si presenta in pessimo stato con evidenti segni di affondamento o comunque persistente contatto con fango e terra in quanto sono presenti in più punti anche sugli assi delle ruote, evidenti segni di terra in ammasso: tale viziosità è segno inequivocabile di abbandono all'esterno per numerosi mesi/anni. Si riportano sotto le foto della parte dello chassis che sono state fatte, previa alzata del cespite, proprio per verificarne lo stato. Tali considerazioni si sono rese necessarie al fine di darne corretta valutazione economica. Per quanto riguarda il valore del macchinario al momento dell'inizio noleggio, appurato dalle dichiarazioni verbali dei due CC.TT.PP. e dagli atti, che il macchinario venne noleggiato in stato di usato, è possibile individuarlo tra € 8.500,00 e gli € 9.200,00. (Prezzi medi applicati per piattaforme semoventi dai 12 ai 14 mt di estensione prezzi medi periodo Luglio- Settembre 2018). Il valore del cespite si è mantenuto stabile negli anni, si riporta sotto screenshoot di un rivenditore italiano con indicata la medesima macchina venduta recentemente in stato di usato ripristinato per € 8.400,00: Il valore al momento del ritiro del mezzo dal noleggio è assumibile prudenzialmente in un valore pari ad € 1.800,00. Per calcolare il valore del macchinario attualizzato al momento della redazione della presente perizia, tenuto anche in buon conto dello stato di abbandono del cespite è possibile valutarlo, partendo per la base di calcolo da un valore mediano del valore al momento del noleggio, all'oggi al netto delle riparazioni occorse ed occorrende, aggiunto lo stato del cespite di completo abbandono in cui si trova, in € 1.300,00. Per calcolare i danni di normale usura, non essendo agli atti disponibile alcun elemento utile a verificarne la corretta manutenzione ordinaria, è necessaria una valutazione comparativa con un cespite identico o comunque con similari performance e caratteristiche strutturali;
tolti i danni straordinari ulteriori occorsi nel caso in esame, in un opificio dello stesso comparto produttivo manufatturiero, i danni di normale usura con regolare manutenzione e pulizia, sono auspicabili e quantificabili in un delta tra € 1.200,00 e € 1.600,00 calcolati sull'effettiva durata del noleggio da a Il danno calcolabile al momento del ritiro è individuabile tra gli € _1 CP_1
6.700,00 e gli € 7.400,00.”
Emergono, da tali verifiche , due dati di rilievo in particolare, ovverosia che “il valore del cespite si è mantenuto stabile negli anni, ….la medesima macchina venduta recentemente in stato di usato ripristinato per € 8.400,00: il valore al momento del ritiro del mezzo dal noleggio è assumibile prudenzialmente in un valore pari ad € 1.800,00… all'oggi al netto delle riparazioni occorse ed occorrende, aggiunto lo stato del cespite di completo abbandono in cui si trova, in € 1.300,00.”.
Deve osservarsi sul punto che con il primo contratto è stato concesso in noleggio alla il 29 settembre 2018 la piattaforma IT1222 IMER CP_2
14 mt, al costo di euro 9.904,00 oltre IVA , per un totale di euro 12.082,88, per la durata di ventiquattro mesi, dal 2 ottobre 2018 al 1 ottobre 2020.
Ulteriore dato di rilievo emerge nel punto in cui il TU ha indicato che
“tolti i danni straordinari ulteriori occorsi nel caso in esame, in un opificio dello stesso comparto produttivo manufatturiero, i danni di normale usura con regolare manutenzione e pulizia, sono auspicabili e quantificabili in un delta tra € 1.200,00 e €
11 1.600,00 calcolati sull'effettiva durata del noleggio da a “ ed ha _1 CP_1 concluso indicando che “Il danno calcolabile al momento del ritiro è individuabile tra gli € 6.700,00 e gli € 7.400,00”.
Il TU ha poi indicato che ulteriori danni sussistono, ma sono così imputabili “Si segnala che sono da considerare anche i costi dovuti di ripristino delle parti ammalorate del cespite causate da un molto probabile inabissamento in fango o comunque per l'abbandono del macchinario dopo la riconsegna che ha ulteriormente compromesso la parte superiore dai bracci e della piattaforma calpestabile (per danni da acqua piovana, intemperie ed esposizione al sole), dello chassis, e degli assi moventi delle ruote per probabile inabissamento parziale in alcuni periodi dell'anno dopo la riconsegna a fine locazione. Si ritiene che la riparazione non sia economicamente conveniente in quanto supererebbe il valore del bene sul mercato dell'usato ripristinato.”
In conclusione, è provato dalla documentazione sulla natura dell'attività svolta dalla convenuta , risultante anche dalla visura camerale in atti, CP_2 nonché sulla base della documentazione sullo stato del macchinario risultante dai controlli effettuati da presso il cliente , nel 2019 e nel _1 CP_2
2020, nonché sulla base d stimonianze , c abbia avuto _1 modo di verificare l'attività e il carattere salino dell'ambiente in cui veniva utilizzato tale macchinario.
E' provato, sulla base della TU, che le cause dell'usura del macchinario IT1222 IMER, nel periodo compreso tra la stipula del contratto di noleggio e il ritiro del mezzo, siano riconducibili a due fattori:
1. Non idonea protezione mediante vernici speciali (note con il nome di vernici per uso nautico/ambiente fortemente salino/alcalino) con speciali formule studiate per ambienti specificatamente ad alta salinità, delle parti esposte lato mondo e non protette da carter, dunque esterne a contatto con i contaminanti, come noto si raccomandano nel settore concerie l'uso di vernici di classe C5-I C5-M.
2. Probabile non lavaggio costante e programmato del cespite dopo le operazioni di concia. Si ritiene con ampio margine di sicurezza che l'usura della macchina sia da ricercarsi pertanto in entrambe i fattori sopra identificati.
E' provato sulla base di tali elementi che pertanto i danni riscontrati, nel periodo compreso tra la stipula del contratto di noleggio e il ritiro del mezzo siano riferibili alla mancanza di idonee caratteristiche di verniciatura e protezione del metallo costituente la struttura e delle altre parti metalliche con idonea protezione di resistenza basata sulla destinazione d'uso (salatura pelli e pre-concia), unitamente all'omesso lavaggio costante e programmato del cespite dopo le operazioni di concia.
E' provato che le cause di tale usura della piattaforma s IT12122 Imer 14 mt, siano imputabili sul punto 1 a e sul punto 2 alla . _1 CP_2
E' provato sulla base della TU che tali danni siano quantificabili alla data del ritiro del macchinario in euro € 7.400,00.
12 Sulla percentuale di riferibilità causale, seppur non risulti documentalmente provata l'attività di manutenzione ordinaria eseguita dalla considerato che il contratto stesso, all'art. 9, stabiliva che erano a CP_2 carico del conduttore, le operazioni di manutenzione giornaliera, e posta l'incidenza sulla causazione dei danni, anche dell'omesso lavaggio costante e programmato del cespite dopo le operazioni di concia, e, infine, considerato che tale è l'attività della e le caratteristiche di salinità dell'ambiente predetto, CP_2 si stima una rife usale al alla nella misura del _1 CP_2
50%.
Né possono ritenersi imputabili alla sulla base di questi CP_2 elementi, gli ulteriori danni successivi alla riconsegna del mezzo, né può ritenersi fondata la domanda di risarcimento danni per lucro cessante.
Infine, quanto ai danni dedotti dalla ricorrente con _1 riferimento al secondo macchinario consegnato il 10 settembre 2021 in noleggio alla piattaforma 12122 IM IMER, successivamente CP_2 ritirata il 14.12.2021, con allegate fotografie di cui al documento allegato 8a ) dell'atto di citazione, è provato sia dalla documentazione in atti, sia dalle citate testimonianze, sia dalle fatture relative alle riparazioni effettuate sul secondo macchinario IM12122 – matricola IM1214452 del 2022, il cui pagamento è stato anticipato da (Doc. 12), che i costi per la riparazione siano _1 quantificabili in euro 4.975,00 iva esclusa.
Né diversamente rileva viste le cause e l'imputabilità causale dei medesimi danni, che abbia consegnato in sostituzione alla Parte_1 piattaforma IT12122 macchinario IM12122 - matricola n. IM1214452, allorquando vi erano già elementi di riscontro , come emerge dalle fotografie dei danni derivanti dalla salinità dell'ambiente in cui il macchinario veniva utilizzato.
Parimenti deve ritenersi che i danni predetti, quantificabili in euro 4975,00, debbano essere riferibili causalmente al e alla _1 CP_2 nella misura del 50%.
In conclusione deve essere, parzialmente, accolta la domanda di Parte attrice nei confronti di Parte convenuta _1 Controparte_1
(quale successore della ) al risarcimento dei
[...] Controparte_2 danni subiti dall'attrice pari a Euro 3.700,00 oltre Iva, per i danni del macchinario IT1222 IMER, e pari ad euro 2487,50, oltre Iva, nel periodo compreso tra la stipula del contratto di noleggio e il ritiro dei mezzi, per un totale di euro 6.187,50 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per il mancato guadagno dell'attrice per l'inutilizzabilità dei macchinari.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e visto l'esito del giudizio, la natura dei fatti dedotti e le risultanze della TU, nonché lo svolgimento del processo, tenuto conto altresì di quanto precedentemente indicato circa le
13 reciproche poste conciliative formulate dalle Parti all'udienza del 19.12.2023, devono essere integralmente compensate.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico delle Parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. in parziale accoglimento della domanda di Parte attrice ei _1 confronti di Parte convenuta (quale Controparte_1 successore della Parte Controparte_2 convenuta al al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari a Euro 3.700,00 oltre Iva, per i danni del macchinario IT1222 IMER, e pari ad euro 2487,50, oltre Iva, nel periodo compreso tra la stipula del contratto di noleggio e il ritiro dei mezzi, per un totale di euro 6.187,50 oltre interessi dal dovuto al saldo;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle Parti nella misura del 50%.
Così deciso il 15.2.2025.
Sentenza depositata il 15.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
14