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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1272/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13 novembre 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1272/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione all'esecuzione e vertente
T R A
(C.F. , nato l'[...] a [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Ettore e Ruggero de
Medici n. 31, presso lo studio degli Avvocati Giuseppe Lucchino e Paola Tropea, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giacinto Greco e Silvia Parisi ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme (CZ) alla via CP_1
Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(P.IVA , con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_2 alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca Iacoe presso il cui studio sito in Cosenza al Corso Luigi Fera, n. 115 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229000283913000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020010039903318000, 03020030004481604000,
03020040008694378000, 03020050004859832000, 03020070012299285000,
03020080000123548000, 03020090013776739000 e 03020090024727788000, e agli avvisi di addebito nn. 33020112000192202000, 33020120001354707000, 33020120001851647000,
33020120002268430000, 33020130000333306000, 33020130001378239000,
33020140000435581000, 33020140000896945000, 33020140001090831000,
33020140002056213000, 33020140002615930000, 33020150000290913000,
33020160000196070000, 33020160001239084000, 33020160001621192000,
33020170000399441000, 33020170001058125000 e 33020170001629162000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.11.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229000283913000, notificata in data 27.05.2022 a mezzo raccomandata A/R, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020010039903318000,
03020030004481604000, 03020040008694378000, 03020050004859832000,
03020070012299285000, 03020080000123548000, 03020090013776739000 e
03020090024727788000, e agli avvisi di addebito nn. 33020112000192202000,
33020120001354707000, 33020120001851647000, 33020120002268430000,
33020130000333306000, 33020130001378239000, 33020140000435581000,
33020140000896945000, 33020140001090831000, 33020140002056213000,
33020140002615930000, 33020150000290913000, 33020160000196070000,
33020160001239084000, 33020160001621192000, 33020170000399441000,
33020170001058125000 e 33020170001629162000.
Nel merito, il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica degli atti presupposti nonché per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
Chiedeva, quindi, volersi dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Il 17.11.2023 si costituiva in giudizio l' rilevando il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 24 D.lgs. n.
46/99 nonché la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati e l'infondatezza della presunta intervenuta prescrizione per “eccessiva genericità”. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
3. Si costituiva, con atto depositato il 24.11.2023, l' che Controparte_2 rilevava l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione alla luce della regolare notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta nonché di ulteriori atti interruttivi del termine quinquennale (con riferimento, in particolare, all'intimazione di pagamento n. 03020139023313912000, al preavviso di fermo amministrativo n.
03080201400002529000, al preavviso di fermo amministrativo n. 03080201600003749000, alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 e all'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000). Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai denunciati vizi di notificazione e di forma delle cartelle di pagamento e del ruolo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
4. Con ordinanza del 29.05.2024, scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.12.2023, veniva dichiarato “il difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020010039903318000” sul punto, è sufficiente ricordare che l'art. 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (abrogato a partire dal 1° gennaio 2026) prevede l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale tale per cui è “devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio sanitario nazionale e delle relative sanzioni”. (SS.UU., ord. n. 123/2007). Infatti, sono devolute alle commissioni tributarie, ancorché anteriori all'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, le controversie concernenti l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonché dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art.
2 del d.lgs. n. 546 del 1992” (SS.UU. 2879/2009).
Da ciò deriva che rispetto ai crediti riferiti ai contributi SSN, portati dalla cartella n.
03020010039903318000, e alle relative sanzioni (limitatamente a quanto riferito ai contributi SSN), sussiste il difetto di giurisdizione del Tribunale di Lamezia Terme in favore della Commissione
Tributaria.
5. Passando al merito della questione, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Bisogna, pertanto, rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta oltre il termine di
40 giorni previsto dalla legge con conseguente irretrattabilità del credito: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata effettuata in data 27.05.2022, per cui il ricorso, depositato in data
10.11.2022, è da considerarsi tardivo. L'opposizione proposta dal ricorrente, perciò, va qualificata come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini di decadenza, può essere utilizzato solo per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (c.d. prescrizione sopravvenuta).
7. Passando alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata si deve distinguere a seconda che degli stessi sia stata o meno prodotta agli atti prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti.
In particolare, relativamente alle cartelle di pagamento:
• n. 03020030004481604000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni 1997, 1998 e
1999, regolarmente notificata in data 01.03.2003 a mezzo raccomandata A/R a mani di Per_1
, qualificatosi come figlio del destinatario, contenuta nella comunicazione preventiva di
[...] iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data 07.11.2017 a mezzo raccomandata
A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta notificata in data
27.05.2022;
• n. 03020040008694378000, relativa a contributi IVS dell'anno 2022, regolarmente notificata in data 26.07.2004 a mezzo raccomandata A/R, contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data 07.11.2017 a mezzo raccomandata
A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta notificata in data
27.05.2022;
La prova della regolare notifica delle suddette cartelle di pagamento e la presenza dei crediti ad esse sottesi nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 non sono sufficienti ad interrompere il termine prescrizionale: difatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201700000399000 veniva notificata in data 07.11.2017 quando il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica delle cartelle di pagamento (avvenuta, rispettivamente, in data 01.03.2003 e 26.07.2004) era già maturato. Da ciò deriva che i crediti ad esse sottesi devono essere dichiarati prescritti;
****
• n. 03020070012299285000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni 2005 e 2006, regolarmente notificata in data 08.09.2007 a mezzo raccomandata A/R a mani di , Persona_2 qualificatosi come figlio del destinatario, contenuta nel preavviso di fermo amministrativo n.
03080201600003749000 notificato in data 14.04.2016 a mezzo raccomandata A/R, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data
07.11.2017 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta notificata in data 27.05.2022; anche rispetto alla suddetta cartella, né la prova della sua regolare notifica né la presenza dei crediti ad essa sottesi nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201600003749000, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 sono sufficienti ad interrompere il termine prescrizionale: difatti, il preavviso di fermo amministrativo n.
03080201600003749000 veniva notificato in data 14.04.2016 quando il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento (avvenuta in data 08.09.2007) era già maturato. Da ciò deriva che i crediti ad essa sottesi devono essere dichiarati prescritti;
****
• n. 03020050004859832000, relativa a contributi IVS degli anni dal 1996 al 2002, contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data
07.11.2017 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta notificata in data 27.05.2022; mancando agli la prova della regolare notifica della suddetta cartella, i crediti ad essa sottesi si dichiarano prescritti: infatti, alla data di notifica del primo atto avvenuta il 07.11.2017 i crediti sottesi, in quanto risalenti agli anni dal 1996 al 2002, erano già prescritti.
• n. 03020080000123548000, relativa a contributi IVS dell'anno 2004, contenuta nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201600003749000 notificato in data 14.04.2016 a mezzo raccomandata A/R, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201700000399000 notificata in data 07.11.2017 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta notificata in data 27.05.2022; mancando agli atti la prova della regolare notifica della suddetta cartella, i crediti ad essa sottesi si dichiarano prescritti in quanto alla data di notifica del primo atto avvenuta il 14.04.2016 i crediti sottesi, in quanto risalenti all'anno 2004, erano già prescritti.
• n. 03020090013776739000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2008, contenuta nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201400002529000 notificato in data 02.07.2014 a mezzo raccomandata A/R, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201700000399000 notificata in data 07.11.2017 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta notificata in data 27.05.2022; mancando agli atti la prova della regolare notifica della suddetta cartella, i crediti ad essa sottesi si dichiarano prescritti in quanto alla data di notifica del primo atto avvenuta il 02.07.2014 i crediti sottesi, in quanto risalenti all'anno 2008, erano già prescritti.
****
• n. 03020090024727788000, relativa a contributi IVS dell'anno 2005, regolarmente notificata in data 20.01.2010, contenuta nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201400002529000 notificato in data 02.07.2014 a mezzo raccomandata A/R, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data 07.11.2017 a mezzo raccomandata
A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta notificata in data
27.05.2022; l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto infondata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L.
n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
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Con riferimento agli avvisi di addebito:
• n. 33020112000192202000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2010, regolarmente notificato in data 20.09.2011 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 33020120001354707000, relativo a contributi IVS dell'anno 2011, regolarmente notificato in data 09.10.2012 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 33020120001851647000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 07.12.2012 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 33020120002268430000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 04.01.2013 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 33020130000333306000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 03.04.2013 a mezzo raccomandata A/R; • n. 33020130001378239000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 13.12.2013 a mezzo raccomandata A/R;
I suddetti avvisi di addebito sono, poi, tutti contenuti nel preavviso di fermo amministrativo n.
03080201400002529000 notificato in data 02.07.2014 a mezzo raccomandata A/R, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data
07.11.2017 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta e notificata in data 27.05.2022. Per quanto detto, rispetto ai crediti ad esso sottesi l'eccezione di intervenuta prescrizione deve essere rigettata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
****
• 33020140000435581000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, regolarmente notificato in data 04.06.2014 a mezzo raccomandata A/R;
• 33020140000896945000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 22.07.2014 a mezzo raccomandata A/R;
• 33020140001090831000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, regolarmente notificato in data 19.09.2014 a mezzo raccomandata A/R;
• 33020140002056213000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2013-2014, regolarmente notificato in data 30.10.2014 a mezzo raccomandata A/R;
• 33020140002615930000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, regolarmente notificato in data 07.01.2015 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 33020160000196070000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, regolarmente notificato in data 21.04.2016 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 33020160001239084000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2013, 2014 e
2015, regolarmente notificato in data 20.07.2016 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 33020160001621192000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, regolarmente notificato in data 29.11.2016 a mezzo raccomandata A/R;
I suddetti avvisi di addebito sono, poi, tutti contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data 07.11.2017 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta e notificata in data
27.05.2022. Per quanto detto, rispetto ai crediti ad essi sottesi l'eccezione di intervenuta prescrizione deve essere rigettata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del
D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
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• n. 33020150000290913000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, regolarmente notificato in data 21.09.2015, contenuto nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201600003749000 notificato in data 14.04.2016 a mezzo raccomandata A/R, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data 07.11.2017 a mezzo raccomandata
A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta e notificata in data
27.05.2022; l'eccezione di intervenuta prescrizione deve, quindi, essere rigettata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L.
n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
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• n. 33020170000399441000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2012, 2013 e
2014, regolarmente notificato in data 30.08.2017 a mezzo PEC;
• n. 33020170001058125000, relativo a contributi Modello IVS dell'anno 2016, regolarmente notificato in data 22.09.2017 a mezzo PEC;
• n. 33020170001629162000, relativo a contributi IVS degli anni 2012 e 2013, regolarmente notificato in data 17.10.2017 a mezzo PEC;
I suddetti avvisi di addebito sono, poi, tutti contenuti nell'intimazione di pagamento n.
03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta e notificata in data 27.05.2022 tale per cui rispetto ai crediti ad essi sottesi l'eccezione di intervenuta prescrizione deve essere rigettata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L.
n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
8. Giova evidenziare, infine, che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che, essendo stata proposta oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata (l'intimazione di pagamento
è stata notificata il 06.07.2018 e il ricorso è stato depositato il 16.08.2018) risulta tardiva con la conseguente inammissibilità di tutte le doglianze che attengono all'asserita nullità dell'intimazione di pagamento per vizi formali del titolo tra cui rientrano la lamentata carenza e/o omessa motivazione del provvedimento nonché la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. In ogni caso, per completezza di motivazione, con riferimento al vizio di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, si sottolinea che il contenuto della cartella e/o dell'intimazione di pagamento è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del
1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”. Ed è proprio il ruolo l'atto in cui, ai sensi dell'art. 11 D.P.R.
n. 602 del 1973, sono iscritti, oltre alle imposte e alle sanzioni, gli interessi con la conseguenza che gli interessi richiamati nella singola cartella o nel singolo avviso di addebito sono, in realtà, quelli già iscritti ex lege a ruolo. Perciò, in assenza di una disposizione normativa che prescriva l'indicazione, nella cartella e/o nell'avviso, delle modalità di calcolo degli interessi, il vizio lamentato oltre che inammissibile, in quanto tardivo, va considerato anche infondato.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n.
03020239002079705/000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03020030004481604000,
03020040008694378000, 03020050004859832000, 03020070012299285000,
03020080000123548000 e 03020090013776739000 per intervenuta prescrizione;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13 novembre 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1272/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione all'esecuzione e vertente
T R A
(C.F. , nato l'[...] a [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Ettore e Ruggero de
Medici n. 31, presso lo studio degli Avvocati Giuseppe Lucchino e Paola Tropea, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giacinto Greco e Silvia Parisi ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme (CZ) alla via CP_1
Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(P.IVA , con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_2 alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca Iacoe presso il cui studio sito in Cosenza al Corso Luigi Fera, n. 115 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229000283913000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020010039903318000, 03020030004481604000,
03020040008694378000, 03020050004859832000, 03020070012299285000,
03020080000123548000, 03020090013776739000 e 03020090024727788000, e agli avvisi di addebito nn. 33020112000192202000, 33020120001354707000, 33020120001851647000,
33020120002268430000, 33020130000333306000, 33020130001378239000,
33020140000435581000, 33020140000896945000, 33020140001090831000,
33020140002056213000, 33020140002615930000, 33020150000290913000,
33020160000196070000, 33020160001239084000, 33020160001621192000,
33020170000399441000, 33020170001058125000 e 33020170001629162000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.11.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229000283913000, notificata in data 27.05.2022 a mezzo raccomandata A/R, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020010039903318000,
03020030004481604000, 03020040008694378000, 03020050004859832000,
03020070012299285000, 03020080000123548000, 03020090013776739000 e
03020090024727788000, e agli avvisi di addebito nn. 33020112000192202000,
33020120001354707000, 33020120001851647000, 33020120002268430000,
33020130000333306000, 33020130001378239000, 33020140000435581000,
33020140000896945000, 33020140001090831000, 33020140002056213000,
33020140002615930000, 33020150000290913000, 33020160000196070000,
33020160001239084000, 33020160001621192000, 33020170000399441000,
33020170001058125000 e 33020170001629162000.
Nel merito, il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica degli atti presupposti nonché per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
Chiedeva, quindi, volersi dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Il 17.11.2023 si costituiva in giudizio l' rilevando il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 24 D.lgs. n.
46/99 nonché la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati e l'infondatezza della presunta intervenuta prescrizione per “eccessiva genericità”. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
3. Si costituiva, con atto depositato il 24.11.2023, l' che Controparte_2 rilevava l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione alla luce della regolare notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta nonché di ulteriori atti interruttivi del termine quinquennale (con riferimento, in particolare, all'intimazione di pagamento n. 03020139023313912000, al preavviso di fermo amministrativo n.
03080201400002529000, al preavviso di fermo amministrativo n. 03080201600003749000, alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 e all'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000). Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai denunciati vizi di notificazione e di forma delle cartelle di pagamento e del ruolo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
4. Con ordinanza del 29.05.2024, scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.12.2023, veniva dichiarato “il difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020010039903318000” sul punto, è sufficiente ricordare che l'art. 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (abrogato a partire dal 1° gennaio 2026) prevede l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale tale per cui è “devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio sanitario nazionale e delle relative sanzioni”. (SS.UU., ord. n. 123/2007). Infatti, sono devolute alle commissioni tributarie, ancorché anteriori all'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, le controversie concernenti l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonché dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art.
2 del d.lgs. n. 546 del 1992” (SS.UU. 2879/2009).
Da ciò deriva che rispetto ai crediti riferiti ai contributi SSN, portati dalla cartella n.
03020010039903318000, e alle relative sanzioni (limitatamente a quanto riferito ai contributi SSN), sussiste il difetto di giurisdizione del Tribunale di Lamezia Terme in favore della Commissione
Tributaria.
5. Passando al merito della questione, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Bisogna, pertanto, rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta oltre il termine di
40 giorni previsto dalla legge con conseguente irretrattabilità del credito: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata effettuata in data 27.05.2022, per cui il ricorso, depositato in data
10.11.2022, è da considerarsi tardivo. L'opposizione proposta dal ricorrente, perciò, va qualificata come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini di decadenza, può essere utilizzato solo per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (c.d. prescrizione sopravvenuta).
7. Passando alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata si deve distinguere a seconda che degli stessi sia stata o meno prodotta agli atti prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti.
In particolare, relativamente alle cartelle di pagamento:
• n. 03020030004481604000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni 1997, 1998 e
1999, regolarmente notificata in data 01.03.2003 a mezzo raccomandata A/R a mani di Per_1
, qualificatosi come figlio del destinatario, contenuta nella comunicazione preventiva di
[...] iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data 07.11.2017 a mezzo raccomandata
A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta notificata in data
27.05.2022;
• n. 03020040008694378000, relativa a contributi IVS dell'anno 2022, regolarmente notificata in data 26.07.2004 a mezzo raccomandata A/R, contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data 07.11.2017 a mezzo raccomandata
A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta notificata in data
27.05.2022;
La prova della regolare notifica delle suddette cartelle di pagamento e la presenza dei crediti ad esse sottesi nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 non sono sufficienti ad interrompere il termine prescrizionale: difatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201700000399000 veniva notificata in data 07.11.2017 quando il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica delle cartelle di pagamento (avvenuta, rispettivamente, in data 01.03.2003 e 26.07.2004) era già maturato. Da ciò deriva che i crediti ad esse sottesi devono essere dichiarati prescritti;
****
• n. 03020070012299285000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni 2005 e 2006, regolarmente notificata in data 08.09.2007 a mezzo raccomandata A/R a mani di , Persona_2 qualificatosi come figlio del destinatario, contenuta nel preavviso di fermo amministrativo n.
03080201600003749000 notificato in data 14.04.2016 a mezzo raccomandata A/R, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data
07.11.2017 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta notificata in data 27.05.2022; anche rispetto alla suddetta cartella, né la prova della sua regolare notifica né la presenza dei crediti ad essa sottesi nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201600003749000, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 sono sufficienti ad interrompere il termine prescrizionale: difatti, il preavviso di fermo amministrativo n.
03080201600003749000 veniva notificato in data 14.04.2016 quando il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento (avvenuta in data 08.09.2007) era già maturato. Da ciò deriva che i crediti ad essa sottesi devono essere dichiarati prescritti;
****
• n. 03020050004859832000, relativa a contributi IVS degli anni dal 1996 al 2002, contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data
07.11.2017 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta notificata in data 27.05.2022; mancando agli la prova della regolare notifica della suddetta cartella, i crediti ad essa sottesi si dichiarano prescritti: infatti, alla data di notifica del primo atto avvenuta il 07.11.2017 i crediti sottesi, in quanto risalenti agli anni dal 1996 al 2002, erano già prescritti.
• n. 03020080000123548000, relativa a contributi IVS dell'anno 2004, contenuta nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201600003749000 notificato in data 14.04.2016 a mezzo raccomandata A/R, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201700000399000 notificata in data 07.11.2017 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta notificata in data 27.05.2022; mancando agli atti la prova della regolare notifica della suddetta cartella, i crediti ad essa sottesi si dichiarano prescritti in quanto alla data di notifica del primo atto avvenuta il 14.04.2016 i crediti sottesi, in quanto risalenti all'anno 2004, erano già prescritti.
• n. 03020090013776739000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2008, contenuta nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201400002529000 notificato in data 02.07.2014 a mezzo raccomandata A/R, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201700000399000 notificata in data 07.11.2017 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta notificata in data 27.05.2022; mancando agli atti la prova della regolare notifica della suddetta cartella, i crediti ad essa sottesi si dichiarano prescritti in quanto alla data di notifica del primo atto avvenuta il 02.07.2014 i crediti sottesi, in quanto risalenti all'anno 2008, erano già prescritti.
****
• n. 03020090024727788000, relativa a contributi IVS dell'anno 2005, regolarmente notificata in data 20.01.2010, contenuta nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201400002529000 notificato in data 02.07.2014 a mezzo raccomandata A/R, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data 07.11.2017 a mezzo raccomandata
A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta notificata in data
27.05.2022; l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto infondata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L.
n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
****
Con riferimento agli avvisi di addebito:
• n. 33020112000192202000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2010, regolarmente notificato in data 20.09.2011 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 33020120001354707000, relativo a contributi IVS dell'anno 2011, regolarmente notificato in data 09.10.2012 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 33020120001851647000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 07.12.2012 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 33020120002268430000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 04.01.2013 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 33020130000333306000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 03.04.2013 a mezzo raccomandata A/R; • n. 33020130001378239000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 13.12.2013 a mezzo raccomandata A/R;
I suddetti avvisi di addebito sono, poi, tutti contenuti nel preavviso di fermo amministrativo n.
03080201400002529000 notificato in data 02.07.2014 a mezzo raccomandata A/R, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data
07.11.2017 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta e notificata in data 27.05.2022. Per quanto detto, rispetto ai crediti ad esso sottesi l'eccezione di intervenuta prescrizione deve essere rigettata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
****
• 33020140000435581000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, regolarmente notificato in data 04.06.2014 a mezzo raccomandata A/R;
• 33020140000896945000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 22.07.2014 a mezzo raccomandata A/R;
• 33020140001090831000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, regolarmente notificato in data 19.09.2014 a mezzo raccomandata A/R;
• 33020140002056213000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2013-2014, regolarmente notificato in data 30.10.2014 a mezzo raccomandata A/R;
• 33020140002615930000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, regolarmente notificato in data 07.01.2015 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 33020160000196070000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, regolarmente notificato in data 21.04.2016 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 33020160001239084000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2013, 2014 e
2015, regolarmente notificato in data 20.07.2016 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 33020160001621192000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, regolarmente notificato in data 29.11.2016 a mezzo raccomandata A/R;
I suddetti avvisi di addebito sono, poi, tutti contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data 07.11.2017 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta e notificata in data
27.05.2022. Per quanto detto, rispetto ai crediti ad essi sottesi l'eccezione di intervenuta prescrizione deve essere rigettata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del
D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
****
• n. 33020150000290913000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, regolarmente notificato in data 21.09.2015, contenuto nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201600003749000 notificato in data 14.04.2016 a mezzo raccomandata A/R, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201700000399000 notificata in data 07.11.2017 a mezzo raccomandata
A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta e notificata in data
27.05.2022; l'eccezione di intervenuta prescrizione deve, quindi, essere rigettata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L.
n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
****
• n. 33020170000399441000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2012, 2013 e
2014, regolarmente notificato in data 30.08.2017 a mezzo PEC;
• n. 33020170001058125000, relativo a contributi Modello IVS dell'anno 2016, regolarmente notificato in data 22.09.2017 a mezzo PEC;
• n. 33020170001629162000, relativo a contributi IVS degli anni 2012 e 2013, regolarmente notificato in data 17.10.2017 a mezzo PEC;
I suddetti avvisi di addebito sono, poi, tutti contenuti nell'intimazione di pagamento n.
03020189004432892000 notificata in data 19.02.2019 a mezzo raccomandata A/R e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta e notificata in data 27.05.2022 tale per cui rispetto ai crediti ad essi sottesi l'eccezione di intervenuta prescrizione deve essere rigettata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L.
n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
8. Giova evidenziare, infine, che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che, essendo stata proposta oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata (l'intimazione di pagamento
è stata notificata il 06.07.2018 e il ricorso è stato depositato il 16.08.2018) risulta tardiva con la conseguente inammissibilità di tutte le doglianze che attengono all'asserita nullità dell'intimazione di pagamento per vizi formali del titolo tra cui rientrano la lamentata carenza e/o omessa motivazione del provvedimento nonché la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. In ogni caso, per completezza di motivazione, con riferimento al vizio di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, si sottolinea che il contenuto della cartella e/o dell'intimazione di pagamento è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del
1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”. Ed è proprio il ruolo l'atto in cui, ai sensi dell'art. 11 D.P.R.
n. 602 del 1973, sono iscritti, oltre alle imposte e alle sanzioni, gli interessi con la conseguenza che gli interessi richiamati nella singola cartella o nel singolo avviso di addebito sono, in realtà, quelli già iscritti ex lege a ruolo. Perciò, in assenza di una disposizione normativa che prescriva l'indicazione, nella cartella e/o nell'avviso, delle modalità di calcolo degli interessi, il vizio lamentato oltre che inammissibile, in quanto tardivo, va considerato anche infondato.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n.
03020239002079705/000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03020030004481604000,
03020040008694378000, 03020050004859832000, 03020070012299285000,
03020080000123548000 e 03020090013776739000 per intervenuta prescrizione;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara