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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1658/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI MAIO GABRIELE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6947/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott.ssa - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4246/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 06/12/2023
Atti impositivi:
- OTTEMPERANZA SPESE OTTEM
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 13.10.2025 Ricorrente_2 ha agito per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 546/92, della “sentenza n. 4246/2023 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno Sezione 4 del 24.11.2023 depositata il dì
06.12.2023 Giudice Dott.ssa Brunella Molinaro notificata a mezzo pec del 24.11.2023”.
La parte ricorrente ha dedotto, in particolare:
- che “il giorno 24.11.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sezione 4 Giudice
Dott.ssa Brunella Molinaro ha emesso la Sentenza n. 4246/2023, pubblicata in data 06.12.2023, con cui, <ricorrente_2 difeso dalla dott.ssa difensore_1 e annullato iscrizione a ruolo risultante dal provvedimento di sgravio parziale del 17.11.2022.ed ha condannato la resistente agenzia entrate al pagamento delle spese giudizio che liquida in euro 450,00 oltre accessori>> ( Allegato n.01)”
- che “l'Agenzia delle Entrate il dì 03.06.2024 ha depositato ricorso in appello alla Sentenza di primo grado n. 4246/2023 che l'aveva vista soccombente;
R.G. n. 3847/2024”
- che “il giorno 11.06.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha emesso la Sentenza n.
4442/2025, pubblicata in data 18.06.2025, con cui, “ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia Entrate condannandola al restituzione dell'importo versato ed al pagamento delle spese di giudizio di questo grado che si liquidano in euro 500,00 oltre accessori se dovuti”;
- che il difensore della ricorrente, “a mezzo pec, del 15.05.2024 ha notificato all'Agenzia la Sentenza n.
4246/2023 di primo grado e la contestuale richiesta di pagamento delle spese di giudizio e spese accessorie in quanto dovute. (Allegato n. 02)” e successivamente “a mezzo pec, del 18.11.2024 ha trasmesso all'Agenzia, a seguito di sua richiesta (Allegato n. 03) dichiarazione di responsabilità del ricorrente e sua pro-forma di fattura. (Allegato n. 04 - 05)”
- che “l'Agenzia Entrate non ha pagato” nonostante gli ulteriori “numerosi solleciti”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di:
“a) ordinare l'ottemperanza all' Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Salerno della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, disponendo il pagamento di complessivi €741,43 oltre ad interessi maturati fino al momento del pagamento b) disporre ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto e necessario compresa la nomina di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
c) di condannare il resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
La controparte ha depositato in data 19.11.2025 controdeduzioni con le quali ha evidenziato, in particolare, che “il competente ufficio della Direzione Regionale ha provveduto alla liquidazione delle spese di lite come da documentazione che si allega” e, “ai fini della compensazione delle spese di lite”, che “solo in data 20/10/2025 è stato trasmesso l'IBAN corretto per disporre il pagamento”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo “il rigetto del ricorso”.
Nella stessa data la parte ricorrente ha depositato “istanza di estinzione” con la quale ha dato atto che “l'
Agenzia ha in data 12.11.2025 pagato con bonifico bancario la somma di euro 961,90, eseguendo così alle prescrizioni delle sentenze di primo e secondo grado”, deducendo quindi che “non è piu necessario trattazione del predetto Ricorso” e con richiesta “ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 546/1992, di procedere con l'estinzione del giudizio”.
All'esito dell'odierna udienza, nella quale è comparso il solo difensore della parte resistente insistendo, alla luce dell'avvenuto il pagamento, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la
Corte, in composizione monocratica ex art. 70, co. 10bis del D. Lgs. n. 546/92, ha statuito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che, avendo da un lato la parte ricorrente dato atto di avere ricevuto il pagamento di quanto dovutogli con richiesta “ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 546/1992, di procedere con l'estinzione del giudizio” e, dall'altro lato, la parte resistente corrispondentemente chiesto la cessazione della materia del contendere alla luce di detto pagamento (del quale vi è riscontro documentale) riferendosi come sopra alla compensazione delle spese, si è verificata la cessazione della materia del contendere senza pertanto più alcuna necessità di emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), con chiusura del procedimento con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, residua comunque l'obbligo per il giudice di provvedere (con sentenza: cfr. Cass. n. 29300/2018) sulle spese del giudizio quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937).
Nella specie nessuna delle parti ha espressamente insistito per un provvedimento di condanna della controparte al pagamento delle spese del procedimento in proprio favore, lasciando anzi in sostanza intendere di essere favorevole alla compensazione delle spese, compensazione peraltro giustificata dalla peculiarità della presente vicenda e dal comportamento collaborativo dimostrato.
Per le suesposte - ed assorbenti - considerazioni, si impone quindi la declaratoria della cessazione della materia del contendere non essendovi più luogo a emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe, con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere non essendovi più luogo a emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe;
b) compensa per intero tra le parti le spese del presente procedimento.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI MAIO GABRIELE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6947/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott.ssa - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4246/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 06/12/2023
Atti impositivi:
- OTTEMPERANZA SPESE OTTEM
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 13.10.2025 Ricorrente_2 ha agito per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 546/92, della “sentenza n. 4246/2023 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno Sezione 4 del 24.11.2023 depositata il dì
06.12.2023 Giudice Dott.ssa Brunella Molinaro notificata a mezzo pec del 24.11.2023”.
La parte ricorrente ha dedotto, in particolare:
- che “il giorno 24.11.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sezione 4 Giudice
Dott.ssa Brunella Molinaro ha emesso la Sentenza n. 4246/2023, pubblicata in data 06.12.2023, con cui, <ricorrente_2 difeso dalla dott.ssa difensore_1 e annullato iscrizione a ruolo risultante dal provvedimento di sgravio parziale del 17.11.2022.ed ha condannato la resistente agenzia entrate al pagamento delle spese giudizio che liquida in euro 450,00 oltre accessori>> ( Allegato n.01)”
- che “l'Agenzia delle Entrate il dì 03.06.2024 ha depositato ricorso in appello alla Sentenza di primo grado n. 4246/2023 che l'aveva vista soccombente;
R.G. n. 3847/2024”
- che “il giorno 11.06.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha emesso la Sentenza n.
4442/2025, pubblicata in data 18.06.2025, con cui, “ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia Entrate condannandola al restituzione dell'importo versato ed al pagamento delle spese di giudizio di questo grado che si liquidano in euro 500,00 oltre accessori se dovuti”;
- che il difensore della ricorrente, “a mezzo pec, del 15.05.2024 ha notificato all'Agenzia la Sentenza n.
4246/2023 di primo grado e la contestuale richiesta di pagamento delle spese di giudizio e spese accessorie in quanto dovute. (Allegato n. 02)” e successivamente “a mezzo pec, del 18.11.2024 ha trasmesso all'Agenzia, a seguito di sua richiesta (Allegato n. 03) dichiarazione di responsabilità del ricorrente e sua pro-forma di fattura. (Allegato n. 04 - 05)”
- che “l'Agenzia Entrate non ha pagato” nonostante gli ulteriori “numerosi solleciti”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di:
“a) ordinare l'ottemperanza all' Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Salerno della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, disponendo il pagamento di complessivi €741,43 oltre ad interessi maturati fino al momento del pagamento b) disporre ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto e necessario compresa la nomina di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
c) di condannare il resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
La controparte ha depositato in data 19.11.2025 controdeduzioni con le quali ha evidenziato, in particolare, che “il competente ufficio della Direzione Regionale ha provveduto alla liquidazione delle spese di lite come da documentazione che si allega” e, “ai fini della compensazione delle spese di lite”, che “solo in data 20/10/2025 è stato trasmesso l'IBAN corretto per disporre il pagamento”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo “il rigetto del ricorso”.
Nella stessa data la parte ricorrente ha depositato “istanza di estinzione” con la quale ha dato atto che “l'
Agenzia ha in data 12.11.2025 pagato con bonifico bancario la somma di euro 961,90, eseguendo così alle prescrizioni delle sentenze di primo e secondo grado”, deducendo quindi che “non è piu necessario trattazione del predetto Ricorso” e con richiesta “ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 546/1992, di procedere con l'estinzione del giudizio”.
All'esito dell'odierna udienza, nella quale è comparso il solo difensore della parte resistente insistendo, alla luce dell'avvenuto il pagamento, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la
Corte, in composizione monocratica ex art. 70, co. 10bis del D. Lgs. n. 546/92, ha statuito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che, avendo da un lato la parte ricorrente dato atto di avere ricevuto il pagamento di quanto dovutogli con richiesta “ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 546/1992, di procedere con l'estinzione del giudizio” e, dall'altro lato, la parte resistente corrispondentemente chiesto la cessazione della materia del contendere alla luce di detto pagamento (del quale vi è riscontro documentale) riferendosi come sopra alla compensazione delle spese, si è verificata la cessazione della materia del contendere senza pertanto più alcuna necessità di emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), con chiusura del procedimento con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, residua comunque l'obbligo per il giudice di provvedere (con sentenza: cfr. Cass. n. 29300/2018) sulle spese del giudizio quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937).
Nella specie nessuna delle parti ha espressamente insistito per un provvedimento di condanna della controparte al pagamento delle spese del procedimento in proprio favore, lasciando anzi in sostanza intendere di essere favorevole alla compensazione delle spese, compensazione peraltro giustificata dalla peculiarità della presente vicenda e dal comportamento collaborativo dimostrato.
Per le suesposte - ed assorbenti - considerazioni, si impone quindi la declaratoria della cessazione della materia del contendere non essendovi più luogo a emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe, con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere non essendovi più luogo a emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe;
b) compensa per intero tra le parti le spese del presente procedimento.