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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1124/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7140/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98121 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 789 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/10/2025 s.r.l. Ricorrente_1 in liquidazione chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 789 notificato in data 23/7/2025 emesso dal Comune di Messina per l'importo di € 5.870,00 a titolo di canone unico patrimoniale 2021. Eccepiva infondatezza della pretesa sull'assunta cessazione dell'attività in data 2/10/2020.
Non si costituiva il comune di Messina cui il ricorso veniva notificato in data 1/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato difetto di giurisdizione.
Invero, il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e ss. l. 160/2019 ha natura patrimoniale corrispettiva, consistendo in un corrispettivo a fronte della concessione di uno spazio o un servizio;
come tale esso non ha natura tributaria. Discende la giurisdizione del giudice ordinario.
Va, pertanto, dichiarato difetto di giurisdizione a favore del Tribunale ordinario. In mancanza di costituzione del convenuto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
dichiara difetto di giurisdizione a favore del Tribunale ordinario di Messina. Nulla sulle spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7140/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98121 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 789 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/10/2025 s.r.l. Ricorrente_1 in liquidazione chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 789 notificato in data 23/7/2025 emesso dal Comune di Messina per l'importo di € 5.870,00 a titolo di canone unico patrimoniale 2021. Eccepiva infondatezza della pretesa sull'assunta cessazione dell'attività in data 2/10/2020.
Non si costituiva il comune di Messina cui il ricorso veniva notificato in data 1/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato difetto di giurisdizione.
Invero, il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e ss. l. 160/2019 ha natura patrimoniale corrispettiva, consistendo in un corrispettivo a fronte della concessione di uno spazio o un servizio;
come tale esso non ha natura tributaria. Discende la giurisdizione del giudice ordinario.
Va, pertanto, dichiarato difetto di giurisdizione a favore del Tribunale ordinario. In mancanza di costituzione del convenuto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
dichiara difetto di giurisdizione a favore del Tribunale ordinario di Messina. Nulla sulle spese.