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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/07/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 374/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. BRUNO TASSONE per insiste per l'accoglimento delle Controparte_1 conclusioni rassegnate. L'avv. GREGORIO BARBA per si riporta ai propri atti confermandone ogni CP_2 profilo articolato e insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con la richiamata comparsa di costituzione.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 7 R.G.N. 374/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 374/2021 vertente
TRA
(C.F. e P.I. ) con sede in Bologna, Via Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Stalingrado n.45, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Tassone (C.F. C.F._1 opponente
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio CP_2 C.F._2
Barba (C.F. C.F._3 opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.). Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto CP_1 Controparte_3 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il 18/02/2021 con il quale il Sig. CP_2 ha intimato il pagamento di € 78.779,75 quale differenza tra l'importo di €
[...]
223.991,03, già corrispostogli a seguito della sentenza n. 2094/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza, e l'importo di € 289.395,67 dovuto in forza della stessa sentenza cui aggiungere l'ulteriore somma di € 12.636,94 a titolo di spese stragiudiziali ed € 758,16 per competenze professionali maturate sull'atto di precetto.
pagina 2 di 7 1.1. A sostegno della opposizione la Compagnia assicurativa ha dedotto, in via preliminare, la nullità dell'atto di precetto per assenza di un titolo esecutivo, dal momento che la sentenza n. 2094/2018 del Tribunale di Cosenza, sulla base della quale il Sig. CP_2 aveva notificato l'atto di precetto, ha condannato la al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo assicurativo come “accertato dal lodo arbitrale del 16/10/2012, oltre interessi come in parte motiva”, senza indicare una sua misura né i criteri per determinarlo ovvero, in subordine, per assenza degli elementi necessari a individuare la domanda esecutiva. Ulteriormente, la Compagnia assicurativa ha precisato di aver correttamente versato quanto dovuto in ragione della applicazione della polizza n. 77/48598042 e delle Condizioni Generali di Assicurazione per come interpretate dalle parti: in particolare, il Sig. ha fatto ricorso allo strumento arbitrale, nella forma della perizia CP_2 contrattuale, per l'accertamento tecnico del nesso di causalità e per la quantificazione delle lesioni subite a seguito dell'incidente del 14/04/2009 garantito dalla Polizza stipulata con il Consiglio Regionale della Calabria a tutela dei rischi derivanti ai propri consiglieri. Il lodo scaturitone ha stabilito che i postumi occorsi al creditore opposto corrispondono a un'invalidità permanente del 12%, il cui indennizzo va determinato in € 185.924,48, e ad una inabilità temporanea totale per 50 giorni e parziale al 50% per 70 giorni, cui corrisponde un indennizzo di € 21.949,55. Secondo la ricostruzione prospettata dall'opponente, dal totale di € 215.424,03 deve essere, poi, detratto l'importo di € 6.415,55 che la Compagnia ha già anticipato al , sia in acconto sull'indennizzo sia a titolo di CP_2 compensi da questi dovuti al terzo arbitro dott. nella procedura di Persona_1 arbitrato, con conseguente ricalcolo del dovuto in € 209.008,48 (importo esattamente corrispondente a quanto richiesto dallo stesso difensore dell'opposto alla Compagnia con pec del 30/11/2018) oltre interessi per € 7.555,00. Avendo, quindi, corrisposto il maggior importo € 217.536,01, nulla è più dovuto. Aggiunge, inoltre, che anche la somma pretesa in precetto, ottenuta ricalcolando le somme a titolo di rivalutazione del capitale, di interessi dalla domanda di arbitrato, nonché delle spese di lite stragiudiziali e del maggior danno non sono dovute in quanto neanche riconosciute nella sentenza n. 2094/2018 del Tribunale di Cosenza. Piuttosto, il creditore opposto deve restituire l'eccedenza di € 8.527,53 da lui incassata.
Ritenendo, pertanto, responsabile anche per lite temeraria, ai sensi dell'art. CP_2
96 c.p.c., ha concluso chiedendo, previa sospensione Controparte_4 dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del pedissequo precetto, di: accertare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di precetto e, quindi, di dichiararlo inammissibile e/o improcedibile e, in ogni caso, in via di riconvenzionale, di condannare il creditore opposto alla restituzione di € 8.527,53 oltre che ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., per aver azionato in mala fede e con colpa grave il titolo esecutivo.
1.2. assume, preliminarmente, la liquidità del credito costituito dalla CP_2 sentenza n. 2094/2018 fatta valere come titolo esecutivo, la quale, emessa all'esito del giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza, non solo ha correttamente valutato i documenti della polizza assicurativa n. 77/48598042 e del lodo arbitrale del 16/10/2012, ma ha anche fatto rinvio proprio a quest'ultimo per la determinazione dell'entità del danno subito a pagina 3 di 7 seguito del sinistro del 16/04/2009. L'obbligazione, peraltro, avendo ad oggetto un debito di valore, deve correttamente contenere la previsione di quantificazione anche del valore derivante del ritardato adempimento da considerarsi con riguardo alla mancata disponibilità della somma in capo al creditore a partire dal momento di verificazione della perdita subita. Ricostruito, sulla base di tutti i coefficienti di riferimento, l'importo maturato a titolo di credito risarcitorio e ritenuta la correttezza delle somme pretese anche per spese legali stragiudiziali ex art. 1223 c.c., l'opposto deduce che la condotta della compagnia di assicurazione è sleale e l'azione temeraria.
In conclusione, il creditore opposto, nell'insistere per il rigetto della domanda, ha in via riconvenzionale chiesto la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da mora o interessi compensativi, al pagamento degli interessi legali sulla sorte capitale liquidata in sentenza con decorrenza dalla domanda di risarcimento danni (16/04/2009), delle spese stragiudiziali da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. e, infine, al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c.
1.3. Accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla sentenza n. 2094/2018 del Tribunale di Cosenza, in assenza di richieste di prova dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza pronunciata all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione effettuate in modalità cartolare.
2. L'opposizione è fondata, nei limiti che verranno di seguito indicati.
2.1. I primi due motivi di opposizione (nullità del precetto per assenza di titolo e/o per assenza degli elementi necessari ad individuare la domanda esecutiva) sono esaminati congiuntamente, perché tra loro connessi. Essi sono infondati. Il titolo esecutivo esiste ed è rappresentato dalla sentenza n. 2094 del 2018 emessa dal Tribunale di Cosenza, con la quale l'opponente è stata condannata al pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore di per come accertato dal lodo arbitrale del 16 ottobre 2012, oltre interessi CP_2 come in parte motiva. Detta pronuncia accerta l'esistenza del diritto di credito in capo al
[...]
e condanna l'assicuratore al pagamento dell'indennizzo per come accertato nel “lodo CP_2 arbitrale” del 16 ottobre 2012. Condizione necessaria e sufficiente affinché un documento possa essere considerato come “titolo esecutivo” e possa essere posto a fondamento di un procedimento di esecuzione forzata, è il riconoscimento dell'esistenza di un diritto di credito “certo, liquido ed esigibile” di cui è disposta l'attuazione per effetto del comando del giudice. Non vi è dubbio, ad avviso di questo Tribunale, che la menzionata pronuncia contenga un “comando” da attuare, ossia la condanna al pagamento di una somma di denaro (l'indennizzo contrattuale) così come non appare dubbia la determinabilità di questa, e dunque la sua “liquidità”, seppure attraverso un richiamo a un elemento estrinseco contenuto nel titolo stesso. Non vi è dubbio che, secondo l'ormai prevalente indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, consacrato nella pronuncia delle Sezioni Unite del 2 luglio 2012, n. 11066, «l'accertamento contenuto nel provvedimento giudiziale addotto come titolo esecutivo, al di là della formulazione di questo, possa risultare integrato attraverso l'apporto probatorio proveniente dalla parte». L'integrazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale rientra nell'attività di interpretazione pagina 4 di 7 demandata al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo e a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito [Cass. Civ. Sez. 3
-, Sentenza n. 10806 del 05/06/2020 (Rv. 658033 - 02)].
Nel caso concreto, la sentenza del Tribunale di Cosenza ha richiamato e confermato le risultanze di quello che è stato, impropriamente ad avviso di questo Giudice, definito come
“lodo arbitrale” del 16/10/2012 (perché trattasi di perizia contrattuale, in quanto le parti hanno affidato a un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo e non di risolvere altre questioni), dalla disamina del quale emerge chiaramente: a) l'esistenza del danno in capo all'assicurato; b) la sua riconducibilità a eventi indennizzabili secondo contratto;
c) la sua determinazione alla stregua dei criteri tabellari indicati nelle stesse condizioni generali del contratto di assicurazione. Pertanto, sussistono tutti gli elementi per giungere alla determinazione del credito attraverso criteri predeterminati e obiettivi e, quindi attraverso una mera operazione di calcolo.
2.2. Ciò posto, occorre esaminare l'ulteriore questione della correttezza della liquidazione effettuata dall'assicuratore (peraltro unitamente allo stesso debitore) e se le pretesa fatte valere dal creditore con il precetto qui opposto (per rivalutazione e maggiorazioni per personalizzazione, interessi compensativi e ulteriori spese per assistenza stragiudiziale per come quantificate nell'atto di precetto o richieste in via riconvenzionale) trovino giustificazione e (seppur implicito) riconoscimento nel titolo esecutivo cui l'intimazione si riferisce.
Ritiene questo Tribunale che dalla disamina del titolo possa con certezza escludersi il riconoscimento in capo al creditore opposto sia del diritto alla rivalutazione monetaria sia il diritto al pagamento degli interessi compensativi sul danno.
2.2.1. L'esclusione della rivalutazione si desume dal tenore del dispositivo, laddove non vi è alcun esplicito riconoscimento di questa (e dunque un implicito rigetto), a fronte della esplicita richiesta contenuta nell'atto introduttivo di quel giudizio da parte del (la CP_2 sentenza, a pag. 5 riporta le seguenti conclusioni circa l'atto introduttivo del creditore opposto: “Proponeva, infine, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la somma dovuta a ristoro dei danni patiti, come accertati e liquidati nel lodo impugnato, ovvero altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e fino al soddisfo”.
L'esclusione del diritto alla rivalutazione monetaria, a parere di questo Giudice coerente con il principio giurisprudenziale secondo cui, una volta liquidato in sede di perizia contrattuale, il credito indennitario si trasforma in credito di valuta [ex multis, Cass. Civ Sez. 3, Ordinanza n. 25099 del 24/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 15868 del 28/07/2015 (in pagina 5 di 7 motivazione); Sez. 3, Sentenza n. 3268 del 12/02/2008 citare correttamente], andava contestata impugnando la sentenza.
Analoghe considerazioni valgono per le maggiorazioni richieste a titolo di
“personalizzazione” del danno, di cui non vi è alcuna traccia in sentenza, anche in punto di conclusioni delle parti, sicché il riconoscimento di tale diritto non è stato nemmeno richiesto dall'odierno opposto.
2.2.2. Anche per quanto riguarda il diritto agli interessi, non può essere accordato un riconoscimento in misura diversa rispetto a quella contenuta nel titolo. Al riguardo, deve richiamarsi il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva [Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 22457 del 27/09/2017 (Rv. 645770 - 01)].
2.3. In punto di quantificazione dell'indennizzo, entrambe le parti hanno utilizzato gli stessi parametri contrattuali e sono addivenute, di comune, accordo alla liquidazione, per come si evince dallo scambio epistolare intervenuto tra l'assicuratore e il difensore dell'opposto (cfr. doc.ti 8 e 9 produzione opponente). Peraltro, in quella sede non fu posta alcuna riserva da parte del creditore opposto in merito a ulteriori pretese, onde la determinazione del quantum è da ritenersi, anche per concludente contegno delle parti, conforme al dictum della sentenza n. 2094/2018 e interamente satisfattiva.
Anche per quanto attiene alle spese legali, il creditore opposto ha fornito evidenza dell'adempimento dell'obbligo risultante dal titolo, sicché niente altro è dovuto per le ulteriori spese stragiudiziali fatte valere con l'intimazione, le quali non trovano alcun fondamento nel titolo azionato e non trovano adeguata dimostrazione.
Pertanto, e in conclusione, va dichiarato che il credito di cui al più volte menzionato titolo esecutivo è stato interamente soddisfatto, onde il precetto deve essere dichiarato privo di effetti, per intervenuta estinzione del credito.
3. Anche la domanda di restituzione delle somme pagate in eccedenza è fondata e va accolta. L'opponente ha dimostrato che, a fronte di un debito complessivo di € 215.424,03, di cui € 207.874,03 per indennizzo ed € 7.550,00 per interessi liquidati dalla Sentenza a decorrere dalla data della domanda giudiziale del 09/05/2013, ha corrisposto, dapprima, la somma di € 5.810,10 (cfr. doc. 7 produzione opponente), cui deve aggiungersi poi anche la pagina 6 di 7 somma di € 605,45 anticipata per conto dell'opposto al terzo arbitro (dott. Per_1
) e, poi, l'ulteriore somma di € 217.535,97 (oltre alle spese legali di € 4.392,23
[...] liquidate in sentenza e saldate direttamente all'avvocato Barba), sicché il totale delle somme ricevute dal ammonta a € 223.951,52, con un eccesso di € 8.527,49 (= CP_2
223.951,52 – 215.424,03) che risulta indebito e che, dunque, deve essere restituito.
4. Non sussistono invece le condizioni per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 96, co. 3, c.p.c. dal momento che la condotta del creditore opposto è stata in buona parte giustificata dalla non agevole interpretazione del titolo esecutivo. Pertanto, le ragioni che lo hanno spinto alla adozione dell'atto di precetto, benché ritenute infondate da questo Tribunale, non appaiono in ogni caso manifestamente pretestuose.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 ai valori tabellari medi previsti per procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale appartenenti al quinto scaglione.
PQM
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto notificato nell'interesse di per intervenuta integrale estinzione del credito portato dal CP_2 titolo esecutivo azionato.
Accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna Controparte_4 CP_2 alla restituzione in favore della prima della somma di € 8.527,49, in quanto
[...] indebitamente percepita.
Condanna l'opposto al pagamento delle pese di lite, che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed € 11.268,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta.
Paola, 28/07/2025.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. BRUNO TASSONE per insiste per l'accoglimento delle Controparte_1 conclusioni rassegnate. L'avv. GREGORIO BARBA per si riporta ai propri atti confermandone ogni CP_2 profilo articolato e insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con la richiamata comparsa di costituzione.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 7 R.G.N. 374/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 374/2021 vertente
TRA
(C.F. e P.I. ) con sede in Bologna, Via Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Stalingrado n.45, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Tassone (C.F. C.F._1 opponente
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio CP_2 C.F._2
Barba (C.F. C.F._3 opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.). Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto CP_1 Controparte_3 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il 18/02/2021 con il quale il Sig. CP_2 ha intimato il pagamento di € 78.779,75 quale differenza tra l'importo di €
[...]
223.991,03, già corrispostogli a seguito della sentenza n. 2094/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza, e l'importo di € 289.395,67 dovuto in forza della stessa sentenza cui aggiungere l'ulteriore somma di € 12.636,94 a titolo di spese stragiudiziali ed € 758,16 per competenze professionali maturate sull'atto di precetto.
pagina 2 di 7 1.1. A sostegno della opposizione la Compagnia assicurativa ha dedotto, in via preliminare, la nullità dell'atto di precetto per assenza di un titolo esecutivo, dal momento che la sentenza n. 2094/2018 del Tribunale di Cosenza, sulla base della quale il Sig. CP_2 aveva notificato l'atto di precetto, ha condannato la al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo assicurativo come “accertato dal lodo arbitrale del 16/10/2012, oltre interessi come in parte motiva”, senza indicare una sua misura né i criteri per determinarlo ovvero, in subordine, per assenza degli elementi necessari a individuare la domanda esecutiva. Ulteriormente, la Compagnia assicurativa ha precisato di aver correttamente versato quanto dovuto in ragione della applicazione della polizza n. 77/48598042 e delle Condizioni Generali di Assicurazione per come interpretate dalle parti: in particolare, il Sig. ha fatto ricorso allo strumento arbitrale, nella forma della perizia CP_2 contrattuale, per l'accertamento tecnico del nesso di causalità e per la quantificazione delle lesioni subite a seguito dell'incidente del 14/04/2009 garantito dalla Polizza stipulata con il Consiglio Regionale della Calabria a tutela dei rischi derivanti ai propri consiglieri. Il lodo scaturitone ha stabilito che i postumi occorsi al creditore opposto corrispondono a un'invalidità permanente del 12%, il cui indennizzo va determinato in € 185.924,48, e ad una inabilità temporanea totale per 50 giorni e parziale al 50% per 70 giorni, cui corrisponde un indennizzo di € 21.949,55. Secondo la ricostruzione prospettata dall'opponente, dal totale di € 215.424,03 deve essere, poi, detratto l'importo di € 6.415,55 che la Compagnia ha già anticipato al , sia in acconto sull'indennizzo sia a titolo di CP_2 compensi da questi dovuti al terzo arbitro dott. nella procedura di Persona_1 arbitrato, con conseguente ricalcolo del dovuto in € 209.008,48 (importo esattamente corrispondente a quanto richiesto dallo stesso difensore dell'opposto alla Compagnia con pec del 30/11/2018) oltre interessi per € 7.555,00. Avendo, quindi, corrisposto il maggior importo € 217.536,01, nulla è più dovuto. Aggiunge, inoltre, che anche la somma pretesa in precetto, ottenuta ricalcolando le somme a titolo di rivalutazione del capitale, di interessi dalla domanda di arbitrato, nonché delle spese di lite stragiudiziali e del maggior danno non sono dovute in quanto neanche riconosciute nella sentenza n. 2094/2018 del Tribunale di Cosenza. Piuttosto, il creditore opposto deve restituire l'eccedenza di € 8.527,53 da lui incassata.
Ritenendo, pertanto, responsabile anche per lite temeraria, ai sensi dell'art. CP_2
96 c.p.c., ha concluso chiedendo, previa sospensione Controparte_4 dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del pedissequo precetto, di: accertare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di precetto e, quindi, di dichiararlo inammissibile e/o improcedibile e, in ogni caso, in via di riconvenzionale, di condannare il creditore opposto alla restituzione di € 8.527,53 oltre che ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., per aver azionato in mala fede e con colpa grave il titolo esecutivo.
1.2. assume, preliminarmente, la liquidità del credito costituito dalla CP_2 sentenza n. 2094/2018 fatta valere come titolo esecutivo, la quale, emessa all'esito del giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza, non solo ha correttamente valutato i documenti della polizza assicurativa n. 77/48598042 e del lodo arbitrale del 16/10/2012, ma ha anche fatto rinvio proprio a quest'ultimo per la determinazione dell'entità del danno subito a pagina 3 di 7 seguito del sinistro del 16/04/2009. L'obbligazione, peraltro, avendo ad oggetto un debito di valore, deve correttamente contenere la previsione di quantificazione anche del valore derivante del ritardato adempimento da considerarsi con riguardo alla mancata disponibilità della somma in capo al creditore a partire dal momento di verificazione della perdita subita. Ricostruito, sulla base di tutti i coefficienti di riferimento, l'importo maturato a titolo di credito risarcitorio e ritenuta la correttezza delle somme pretese anche per spese legali stragiudiziali ex art. 1223 c.c., l'opposto deduce che la condotta della compagnia di assicurazione è sleale e l'azione temeraria.
In conclusione, il creditore opposto, nell'insistere per il rigetto della domanda, ha in via riconvenzionale chiesto la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da mora o interessi compensativi, al pagamento degli interessi legali sulla sorte capitale liquidata in sentenza con decorrenza dalla domanda di risarcimento danni (16/04/2009), delle spese stragiudiziali da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. e, infine, al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c.
1.3. Accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla sentenza n. 2094/2018 del Tribunale di Cosenza, in assenza di richieste di prova dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza pronunciata all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione effettuate in modalità cartolare.
2. L'opposizione è fondata, nei limiti che verranno di seguito indicati.
2.1. I primi due motivi di opposizione (nullità del precetto per assenza di titolo e/o per assenza degli elementi necessari ad individuare la domanda esecutiva) sono esaminati congiuntamente, perché tra loro connessi. Essi sono infondati. Il titolo esecutivo esiste ed è rappresentato dalla sentenza n. 2094 del 2018 emessa dal Tribunale di Cosenza, con la quale l'opponente è stata condannata al pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore di per come accertato dal lodo arbitrale del 16 ottobre 2012, oltre interessi CP_2 come in parte motiva. Detta pronuncia accerta l'esistenza del diritto di credito in capo al
[...]
e condanna l'assicuratore al pagamento dell'indennizzo per come accertato nel “lodo CP_2 arbitrale” del 16 ottobre 2012. Condizione necessaria e sufficiente affinché un documento possa essere considerato come “titolo esecutivo” e possa essere posto a fondamento di un procedimento di esecuzione forzata, è il riconoscimento dell'esistenza di un diritto di credito “certo, liquido ed esigibile” di cui è disposta l'attuazione per effetto del comando del giudice. Non vi è dubbio, ad avviso di questo Tribunale, che la menzionata pronuncia contenga un “comando” da attuare, ossia la condanna al pagamento di una somma di denaro (l'indennizzo contrattuale) così come non appare dubbia la determinabilità di questa, e dunque la sua “liquidità”, seppure attraverso un richiamo a un elemento estrinseco contenuto nel titolo stesso. Non vi è dubbio che, secondo l'ormai prevalente indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, consacrato nella pronuncia delle Sezioni Unite del 2 luglio 2012, n. 11066, «l'accertamento contenuto nel provvedimento giudiziale addotto come titolo esecutivo, al di là della formulazione di questo, possa risultare integrato attraverso l'apporto probatorio proveniente dalla parte». L'integrazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale rientra nell'attività di interpretazione pagina 4 di 7 demandata al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo e a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito [Cass. Civ. Sez. 3
-, Sentenza n. 10806 del 05/06/2020 (Rv. 658033 - 02)].
Nel caso concreto, la sentenza del Tribunale di Cosenza ha richiamato e confermato le risultanze di quello che è stato, impropriamente ad avviso di questo Giudice, definito come
“lodo arbitrale” del 16/10/2012 (perché trattasi di perizia contrattuale, in quanto le parti hanno affidato a un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo e non di risolvere altre questioni), dalla disamina del quale emerge chiaramente: a) l'esistenza del danno in capo all'assicurato; b) la sua riconducibilità a eventi indennizzabili secondo contratto;
c) la sua determinazione alla stregua dei criteri tabellari indicati nelle stesse condizioni generali del contratto di assicurazione. Pertanto, sussistono tutti gli elementi per giungere alla determinazione del credito attraverso criteri predeterminati e obiettivi e, quindi attraverso una mera operazione di calcolo.
2.2. Ciò posto, occorre esaminare l'ulteriore questione della correttezza della liquidazione effettuata dall'assicuratore (peraltro unitamente allo stesso debitore) e se le pretesa fatte valere dal creditore con il precetto qui opposto (per rivalutazione e maggiorazioni per personalizzazione, interessi compensativi e ulteriori spese per assistenza stragiudiziale per come quantificate nell'atto di precetto o richieste in via riconvenzionale) trovino giustificazione e (seppur implicito) riconoscimento nel titolo esecutivo cui l'intimazione si riferisce.
Ritiene questo Tribunale che dalla disamina del titolo possa con certezza escludersi il riconoscimento in capo al creditore opposto sia del diritto alla rivalutazione monetaria sia il diritto al pagamento degli interessi compensativi sul danno.
2.2.1. L'esclusione della rivalutazione si desume dal tenore del dispositivo, laddove non vi è alcun esplicito riconoscimento di questa (e dunque un implicito rigetto), a fronte della esplicita richiesta contenuta nell'atto introduttivo di quel giudizio da parte del (la CP_2 sentenza, a pag. 5 riporta le seguenti conclusioni circa l'atto introduttivo del creditore opposto: “Proponeva, infine, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la somma dovuta a ristoro dei danni patiti, come accertati e liquidati nel lodo impugnato, ovvero altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e fino al soddisfo”.
L'esclusione del diritto alla rivalutazione monetaria, a parere di questo Giudice coerente con il principio giurisprudenziale secondo cui, una volta liquidato in sede di perizia contrattuale, il credito indennitario si trasforma in credito di valuta [ex multis, Cass. Civ Sez. 3, Ordinanza n. 25099 del 24/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 15868 del 28/07/2015 (in pagina 5 di 7 motivazione); Sez. 3, Sentenza n. 3268 del 12/02/2008 citare correttamente], andava contestata impugnando la sentenza.
Analoghe considerazioni valgono per le maggiorazioni richieste a titolo di
“personalizzazione” del danno, di cui non vi è alcuna traccia in sentenza, anche in punto di conclusioni delle parti, sicché il riconoscimento di tale diritto non è stato nemmeno richiesto dall'odierno opposto.
2.2.2. Anche per quanto riguarda il diritto agli interessi, non può essere accordato un riconoscimento in misura diversa rispetto a quella contenuta nel titolo. Al riguardo, deve richiamarsi il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva [Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 22457 del 27/09/2017 (Rv. 645770 - 01)].
2.3. In punto di quantificazione dell'indennizzo, entrambe le parti hanno utilizzato gli stessi parametri contrattuali e sono addivenute, di comune, accordo alla liquidazione, per come si evince dallo scambio epistolare intervenuto tra l'assicuratore e il difensore dell'opposto (cfr. doc.ti 8 e 9 produzione opponente). Peraltro, in quella sede non fu posta alcuna riserva da parte del creditore opposto in merito a ulteriori pretese, onde la determinazione del quantum è da ritenersi, anche per concludente contegno delle parti, conforme al dictum della sentenza n. 2094/2018 e interamente satisfattiva.
Anche per quanto attiene alle spese legali, il creditore opposto ha fornito evidenza dell'adempimento dell'obbligo risultante dal titolo, sicché niente altro è dovuto per le ulteriori spese stragiudiziali fatte valere con l'intimazione, le quali non trovano alcun fondamento nel titolo azionato e non trovano adeguata dimostrazione.
Pertanto, e in conclusione, va dichiarato che il credito di cui al più volte menzionato titolo esecutivo è stato interamente soddisfatto, onde il precetto deve essere dichiarato privo di effetti, per intervenuta estinzione del credito.
3. Anche la domanda di restituzione delle somme pagate in eccedenza è fondata e va accolta. L'opponente ha dimostrato che, a fronte di un debito complessivo di € 215.424,03, di cui € 207.874,03 per indennizzo ed € 7.550,00 per interessi liquidati dalla Sentenza a decorrere dalla data della domanda giudiziale del 09/05/2013, ha corrisposto, dapprima, la somma di € 5.810,10 (cfr. doc. 7 produzione opponente), cui deve aggiungersi poi anche la pagina 6 di 7 somma di € 605,45 anticipata per conto dell'opposto al terzo arbitro (dott. Per_1
) e, poi, l'ulteriore somma di € 217.535,97 (oltre alle spese legali di € 4.392,23
[...] liquidate in sentenza e saldate direttamente all'avvocato Barba), sicché il totale delle somme ricevute dal ammonta a € 223.951,52, con un eccesso di € 8.527,49 (= CP_2
223.951,52 – 215.424,03) che risulta indebito e che, dunque, deve essere restituito.
4. Non sussistono invece le condizioni per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 96, co. 3, c.p.c. dal momento che la condotta del creditore opposto è stata in buona parte giustificata dalla non agevole interpretazione del titolo esecutivo. Pertanto, le ragioni che lo hanno spinto alla adozione dell'atto di precetto, benché ritenute infondate da questo Tribunale, non appaiono in ogni caso manifestamente pretestuose.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 ai valori tabellari medi previsti per procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale appartenenti al quinto scaglione.
PQM
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto notificato nell'interesse di per intervenuta integrale estinzione del credito portato dal CP_2 titolo esecutivo azionato.
Accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna Controparte_4 CP_2 alla restituzione in favore della prima della somma di € 8.527,49, in quanto
[...] indebitamente percepita.
Condanna l'opposto al pagamento delle pese di lite, che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed € 11.268,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta.
Paola, 28/07/2025.
Il Giudice
Matteo Torretta
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