Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6399/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE -nella persona del giudice monocratico dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6399/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo- Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c.” e vertente tra:
C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante il Sindaco p.t., dott.ssa , rapp.to Parte_2
e difeso come da procura in calce all'atto di opposizione e in virtù di delibera di incarico n. 47 del 20/05/2021 dall'avv. Andrea Orefice (C.F.: ) e dall'avv. e Gian Luca Lemmo (C.F. C.F._1
), con i quali elett.te domiciliata in Napoli al C.F._2 viale Gramsci n. 23;
OPPONENTE
E
Controparte_1
(c.f. , in persona dell'amministratore
[...] P.IVA_2 unico, Sig. con sede in Ottaviano (NA), alla Via Controparte_2
Domenico Beneventano, 42, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Chianese (c.f. ) – giusta procura in calce al C.F._3 ricorso per decreto ingiuntivo apposta su foglio separato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, terzo comma, c.p.c., da intendersi apposta in calce all'atto anche ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. n. 44/2011, come sostituito dal D.M. 48/2013 – unitamente al quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia, al Corso Vittorio Emanuele, 45; OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte presentate in vista dell'udienza del 28.10.24 e come da comparse conclusionali e memorie di replica agli atti
***
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FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009 1. Con atto di citazione notificato in data 28.05.21 a mezzo pec ai sensi della L.53/94 il citava in giudizio la Parte_3 società proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. decreto n. 1148/2021 del 18/03/2021 notificato in data 19 aprile 2021, emesso nell'ambito del giudizio monitorio recante R.G. n. 1272/2021, con il quale veniva ingiunto ad esso opponente di pagare, in favore della Pt_1 ricorrente, la somma richiesta di euro 1.293.080,75, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria. A sostegno della dispiegata opposizione, parte opponente premetteva che, con contratto rep. 411/2006 del 27/07/2006, il Parte_1
affidava alla ATI Linea Traffic S.r.l. (Mandataria) -
[...]
Tributaria Italia S.p.A. (Mandante) l'appalto per la “gestione dei servizi di rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada e gestione delle relative sanzioni amministrative”, di durata triennale. All'art. 6 del suddetto contratto le parti veniva pattuito che “il concessionario sarà remunerato con un aggio pari al 38,20% incluso IVA sulle nuove maggiori entrate effettivamente incassate”; che nel contratto di A.T.I. stipulato tra la e la Linea Controparte_1
Traffic S.r.l. era previsto che l'aggio da incassare sarebbe stato suddiviso al 50% tra mandataria e mandante, dunque che alla
[...] spettava un aggio pari al 19,10 sulle entrate di cui al CP_1 contratto di appalto rep. 411/2006 del 27/07/2006. L'ente comunale esponeva, ancora, che in data 3 febbraio 2011 la stipulava con la un Controparte_1 Parte_4 contratto di cessione del credito pro solvendo, con il quale veniva ceduto un presunto credito vantato dalla nei Controparte_1 confronti del pari a € 804.368,30. Pt_1 Parte_1
Rilevava, tuttavia, che all'atto della cessione, il credito ceduto dalla alla non era ancora Controparte_1 Parte_4 maturato. Precisava l'opponente che il credito oggetto della cessione intervenuta nel 2011 tra la e la fosse Controparte_1 Parte_4 superiore al totale delle somme incassate dal Parte_1 dalle sanzioni amministrative elevate nel triennio di riferimento dell'appalto (€ 798.369,66), e conseguentemente le somme maturate a titolo di aggio, fossero di gran lunga inferiori (€ 152.493,77) e in ogni caso quasi integralmente versate alla (prima della Controparte_1
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cessione del credito) e alla (dopo la cessione del Parte_4 credito). Per tali motivi, a fronte di un decreto ingiuntivo proposto dalla
[...] contro il (D.I. n. 314/2013), Parte_4 Parte_1 quest'ultimo proponeva un giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli (R.G. n. 31908/2015), pendente in fase di appello. Dunque, eccepiva che, nel caso di specie, sebbene consapevole di avere ceduto un credito di gran lunga superiore rispetto a quello vantato nei confronti del , con il ricorso conclusosi con il Pt_1 Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, la Tributaria Italia aveva preteso il pagamento di importi per presunti aggi che sarebbero maturati al 13.06.2013. Opponeva il che fosse evincibile dalla documentazione versata Pt_1 in atti, di aver sempre versato alla società opposta l'aggio dovuto sugli importi incassati in attuazione delle previsioni del contratto di appalto rep. 411/2006 del 27/07/2006 e rilevava che l'ultimo pagamento risalisse al 19.06.2014, mentre sottolineava che i pagamenti successivi erano stati sospesi, in quanto erano sorti dubbi in ordine a chi dovesse essere il beneficiario del pagamento, se la o la Controparte_1 cessionaria Parte_4
In ogni caso asseriva che tutti i crediti maturati al 13.06.2013, in applicazione del contratto di appalto rep. 411/2006 del 27/07/2006, fossero stati tutti pagati dal , in parte alla Parte_1
e in parte - dopo la cessione del credito del Controparte_1
3.2.2011- alla Parte_4
Per quanto dedotto, eccepiva l'infondatezza, e la temerarietà della azione proposta ex adverso dalla in quanto la Controparte_1 pretesa azionata dalla società opposta era fondata su una certificazione rilasciata dal Comandante della Polizia Municipale precedentemente in carica presso il comune di , attestazione che disconosceva Parte_1 sia in termini di rintracciabilità che genuinità. In ogni caso, eccepiva la suddetta certificazione nulla e priva di ogni valore non essendo fornita di parere contabile e di copertura finanziaria e superata da atti successivi emessi dallo stesso organo comunale (Responsabile dell'Area Vigilanza) muniti di regolare copertura contabile. Alla luce di quanto osservato, proponeva Parte_1 formale opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1148/2021 del 18/03/2021 al fine di chiederne l'annullamento e/o la declaratoria della nullità. Suffragava in diritto la dispiegata opposizione eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord in favore della competenza del Tribunale di Napoli, all'uopo deducendo che all'art. 22 del contratto rep. 411/2006 del 27/07/2006
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le parti avevano stabilito come foro competente quello di Napoli, in caso di eventuali controversie. Eccepiva altresì preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della
. Controparte_1
Ribadiva al riguardo che in data 3 febbraio 2011 la Controparte_1 stipulava con la un contratto di cessione
[...] Parte_4 del credito pro solvendo, con il quale veniva ceduto il credito asseritamente vantato nei confronti del pari ad Parte_1 un importo di €804.368,30, che rilevava non essere ancora maturato. Ribadiva inoltre che, dalla documentazione in atti, fosse evincibile che le somme riscosse dal relativamente alle Parte_1 annualità oggetto del contratto di appalto rep. 411/2006 del 27/07/2006 ammontassero ad € 798.369,66, e dunque l'aggio spettante alla opposta in applicazione dell'art. 6 del suddetto contratto, fosse pari ad appena euro 152.493,77 (19,1%). In ogni caso, sosteneva l'ente opponente che l'unico potenziale creditore nei confronti del in relazione ai Parte_1 presunti crediti derivanti dal contratto di appalto rep. 411/2006 del 27/07/2006 fino alla concorrenza di € 804.368,30 fosse la
[...]
Parte_4
Quanto al merito dell'avversa pretesa, ne eccepiva l'infondatezza, sul punto precisava che a fronte di un totale riscosso pari a € 798.369,66 relativamente al triennio di cui al contratto di appalto rep. 411/2006 del 27/07/2006, e alla conseguente maturazione di un aggio pari a € 152.493,77 (19,1%) in applicazione dell'art. 6 del suddetto contratto, il aveva già corrisposto alla e alla Parte_1 Controparte_1
€ 129.954,61 euro, mentre il pagamento dei successivi Parte_4
€ 45.302,57 era stato sospeso essendo sorti dubbi in ordine a chi dovesse essere il beneficiario del pagamento, se la Controparte_1
o la cessionaria Parte_4
In ogni caso, eccepiva infondata la pretesa del pagamento di un presunto credito consistente in aggi al 13.06.2013, in quanto non risultarne maturati aggi al 13.06.2013 per un importo pari a 1.293.080,75, o comunque in quella data tutti pagati da parte del alla e alla cessionaria Parte_1 Controparte_1
Parte_4
Sul punto richiamava la Determina del Responsabile dell'Area Vigilanza n. 76 del 16.06.2014 versata in atti, onde rilevare che alla data del 31.03.2014 (e dunque successivamente al 13.06.2013) le somme complessivamente incassate a mezzo ruolo dal opponente Pt_1 risultavano essere pari ad € 2.204.736,42, di cui € 663.445,23 derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al contratto di appalto rep. 411/2006 del 27/07/2006 (la restante parte rientrava nelle n. 6399/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 17 N. 6399/2021 R.G.A.C.
annualità precedenti ed attenevano ad altro rapporto contrattuale), sui quali l'aggio al 38,2 % era pari a complessivi 253.436,07. Quanto a tale somma, deduceva che il Responsabile dell'Area Vigilanza del dava atto che erano stati già versati alle imprese Pt_1 componenti l'ATI € 249.072,27, e liquidava pertanto gli ulteriori
€4.363,78. Con particolare riferimento alla quota spettante alla Tributaria Italia SpA, deduceva che con la suddetta determina n. 76 del 16.06.2014, munita di copertura finanziaria e di indicazione del capitolo di bilancio, il Responsabile dell'Area Vigilanza liquidava l'importo di € 2.181,89 chiarendo che sarebbero stati corrisposti alla in Parte_4 virtù del contratto di cessione del credito del 03.02.2011. Alla luce di quanto osservato insisteva per l'infondatezza della domanda avversa. Contestava altresì la carenza di prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, in quanto riteneva che, ai fini del pagamento di quanto dovuto, la medesima avrebbe dovuto Controparte_1 trasmettere agli Uffici dell'Ente, per il tramite della capogruppo mandataria dell'A.T.I. intestataria del contratto di appalto, apposita fattura con allegato “riepilogo delle infrazioni rilevate ed effettivamente incassate per la determinazione dell'esatto corrispettivo ad esso spettante” (art. 7 del contratto di appalto rep. n. 411/06 del 27/07/2006 in atti). Rilevava al riguardo che l'opposta avrebbe dovuto provare che il avesse incassato somme di denaro per sanzioni Parte_1 amministrative nel triennio successivo alla stipula del contratto di appalto rep. 411/2006 del 27/07/2006 di un importo pari ad almeno 10.981.408,64 euro. Precisava che, corrispondendo l'aggio al 38,2% e corrispondendo la quota di ripartizione dell'aggio spettante alla Controparte_1 all'interno dell'A.T.I. pari al 50%, l'importo di € 2.097.449,05 a titolo di aggi (€ 1.293.080,75 ingiunti dal Tribunale con il decreto ingiuntivo opposto più €804.368,30 ceduti alla Parte_4
l'opponente avrebbe potuto maturare il credito richiesto solo qualora il avesse effettivamente incassato la somma di € Parte_1
10.981.408,64. Riteneva, nella specie, invece che l'opposta aveva fornito la prova contraria nel monitorio, avendo documentato in atti un incasso da parte del stesso di gran lunga inferiore (798.396,66 euro), a cui Pt_1 corrispondere aggi maturati in favore della (e poi Controparte_1 della pari a 152.493,77 euro, di cui parte già Parte_4 corrisposti (in misura pari a € 129.954,61). Alla stessa stregua rilevava la carenza probatoria della certificazione del 13/06/2013 a firma del Responsabile della U.O. della Polizia
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Municipale del Comune di , ne eccepiva la nullità in quanto Parte_1 adottata in assenza della relativa copertura finanziaria e in ogni caso prima del necessario parere del Responsabile del Servizio Finanziario, quindi non idonea a costituire impegno di spesa dell'ente territoriale nei confronti della società opposta e pertanto priva di efficacia costitutiva del credito azionato nei confronti del . Parte_1
Rappresentava che la certificazione del 13.06.2013 sarebbe stata comunque implicitamente revocata dalla Determina n. 76 del 16.06.2014, nella quale lo stesso Comandante – con atto questa volta legittimo, munito di regolare copertura finanziaria e impegno contabile
–aveva certificato che le somme complessivamente incassate a mezzo ruolo dal opponente risultavano essere pari ad € 2.204.736,42, Pt_1 di cui € 663.445,23 derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al contratto di appalto rep. 411/2006 del 27/07/2006 (la restante parte rientrava nelle annualità precedenti ed attenevano ad altro rapporto contrattuale), sui quali l'aggio al 38,2 % era pari a complessivi 253.436,07. Quanto a tale somma, il Responsabile dell'Area Vigilanza del dava atto che erano stati già versati alle imprese Pt_1 componenti l'ATI € 249.072,27, e liquidava pertanto gli ulteriori
€4.363,78. Con particolare riferimento alla quota spettante alla CP_ Tributaria SpA, con la suddetta determina n. 76 del 16.06.2014, che ribadiva regolarmente munita di copertura finanziaria, indicazione del capitolo di bilancio e parere di regolarità contabile. Deduceva ulteriormente che il Responsabile dell'Area Vigilanza liquidava l'importo di € 2.181,89 chiarendo che sarebbero stati corrisposti alla in virtù del contratto di Parte_4 cessione del credito del 03.02.2011, pertanto, eccepiva che anche qualora effettivamente esistente e valida, la certificazione del 13.06.2013 sarebbe stata comunque revocata dalla determina n. 76 del 16.06.2014. Da ultimo, stante quanto premesso, riteneva sussistenti tutti i presupposti per la condanna della società opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e citandola a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 31.10.21, concludeva accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare: -dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord in favore della competenza del Tribunale di Napoli;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società opposta;
-Nel merito: Revocare e/o comunque dichiarare nullo, erroneo e/o illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo con tutte le conseguenze di legge, accertando e dichiarando la inesistenza del credito azionato dalla Società opposta per le ragioni indicate nei motivi sopra riportati e per l'effetto respingendo le pretese azionate con il ricorso per Decreto Ingiuntivo;
In via subordinata, previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, circoscrivere la misura della condanna dell'Ente alla somma corrispondente all'aggio calcolato sugli importi per i quali controparte fornirà prova dell'effettivo incasso da parte dell'Ente. -Condannare la società opposta al pagamento di una somma di
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denaro da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Vinti spese, diritti e onorari.”. Si costituiva in giudizio la “ , contestando in fatto Controparte_1 ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedendo l'integrale rigetto delle avverse richieste e la conferma del decreto ingiuntivo. Avverso l'eccepita incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in virtù dell'art 22 del contratto stipulato tra le parti in lite (n. rep. 411/2006 del 27 luglio 2006), contestava l'insussistenza del dedotto art. 22, precisando che vi fossero solo 19 clausole contrattuali. Avverso l'ulteriore eccezione sulla carenza di legittimazione fondata sulla cessione del credito alla “ (poi Parte_4 incorporata nella “ , dell'importo di euro Controparte_3
804.368,30 derivante dal contratto n. 411/2006, la Controparte_1 esponeva di aver ceduto alla “ solo ed
[...] Parte_4 esclusivamente una porzione dei crediti maturati in forza del rapporto intercorso con il e riconducibile al contratto n. Parte_1
411/2006, sulla scorta di un certificato di credito emesso dal e Pt_1 rilasciato in epoca antecedente all'emissione del certificato azionato nel presente procedimento, segnatamente precisava trattarsi del certificato n. prot. 990 del 15 luglio 2010, a firma del Responsabile U.O. Polizia Municipale. Per incidens, deduceva la sentenza n. 2128/2019 pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 25 febbraio 2019, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dal Comune avverso il decreto ingiuntivo conseguito dalla “ sulla base proprio del Parte_4 certificato del 15 luglio 2010. Dunque, contestava che il certificato azionato nel presente procedimento (n. 1159/2013) era stato emesso in epoca successiva non solo al certificato ceduto, bensì all'autorizzazione da parte del Comune alla cessione del credito di cui al primo certificato. Di qui eccepiva l'assoluta impossibilità che il credito di cui al certificato del 2013 fosse connesso con quello del 2010, nonché la totale infondatezza dell'eccezione in parola. In ogni caso riteneva che una tale prova – dell'identità dei crediti azionati, avrebbe dovuto essere offerta dall'opponente. Ancor più dettagliatamente l'opposta contestava che il aveva Pt_1 versato in atti numerose determine dirigenziali di pagamento, alcune delle quali successive alla cessione del credito alla “ Parte_4
” (autorizzata dallo stesso ente), le quali, tuttavia, recavano
[...] traccia del fatto che successivamente alla cessione del credito in favore di “ ”, l'opposta aveva continuato a ricevere Parte_4 pagamenti che trovavano titolo proprio nel contratto n. 411/2006, a comprova del fatto che ciò che era stato ceduto alla società di factoring n. 6399/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 17 N. 6399/2021 R.G.A.C.
fosse solo una porzione dei crediti maturati in ragione del contratto n. 411/2006, dunque che anche in epoca successiva a tale cessione il aveva continuato ad effettuare pagamenti in favore della Pt_1
“ . Controparte_1
Viceversa, argomentava che, se tutti i crediti vantati in forza di tale contratto fossero stati ceduti, come dalla controparte eccepito, non avrebbe dovuto esservi traccia di qualsivoglia pagamento successivo al 2011 (anno della cessione) effettuato in favore della “ Controparte_1
ed avente titolo nel contratto n. 411/2006. All'uopo rilevava a
[...] titolo esemplificativo evincersi nella determina n. 174 del 25 giugno 2013, essere stato liquidato l'importo di euro 4.451,20 in favore dell'opponente. Avverso l'eccepita mancata prova del credito, l'opposta di contro rilevava di non aver in alcun modo disconosciuto il certificato di credito rilasciato alla e da quest'ultima versato Controparte_1 nel monitorio, ovvero una dichiarazione proveniente dal debitore in cui era attestato: “il credito complessivo di euro 1.293.080,75 alla data del 13/06/2013” dunque, espressamente menzionato il titolo da cui derivante il credito azionato. Argomentando sulla portata probatoria del certificato de quo, eccepiva parimenti privi di pregio gli avversi rilievi secondo cui la certificazione prodotta dalla “ fosse nulla in quanto priva della Controparte_1 relativa copertura finanziaria poiché, deduceva che, a prescindere dal rispetto dei parametri di contabilità pubblica, alcuna normativa contabile avrebbe potuto incidere rispetto all'efficacia civilistica della certificazione, quale confessione stragiudiziale. Ad ogni buon conto, nel caso di specie, eccepiva che l'avversa eccezione fosse infondata stante l'espressa previsione della copertura finanziaria nella certificazione stessa, nel quale rilevava essere scritto in modo inequivoco che: “il credito di cui sopra trova copertura sugli stanziamenti del capitolo di spesa 1268.05”. A dar forza alla eccepita pretestuosità dell'avversa contestazione, rilevava che la stessa eccezione, già formulata da parte del Parte_1
, respinta nel giudizio deciso dal Tribunale di Napoli con
[...] sentenza n. 2128/2019, di rigetto dell'opposizione proposta dal opponente nel caso di specie. Pt_1
Da ultimo avanzava istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concludeva : “in subordine, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo ritenuto di ragione;
nel merito -rigettare integralmente l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e diritto; -condannare il al Parte_1 pagamento dell'importo di cui al d.i. opposto n. 1148/2021, pari ad euro 1.293.080,75; - in subordine, condannare il al pagamento del diverso Pt_1 importo, maggiore o minore, ritenuto di ragione;
- in ogni caso condannare il
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al pagamento degli interessi ex d.lgs. 231/2002; - con vittoria di spese, Pt_1 diritti ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore antistatario”. Alla prima udienza, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1148/2021 del 18.3.2012, concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma c.p.c., la presente controversia veniva rinviata, per l'adozione dei provvedimenti in ordine alle eventuali istanze istruttorie articolate dalle parti all'udienza del 12.5.2022. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c, disattese le istanze istruttorie, stante la natura documentale della controversia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. all'udienza del 28.10.2024. 2.Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art 633 comma 1 n° 1 c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 cc e 2702 cc e che nel successivo art 634 cpc sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente, tra cui le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi compiute da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634 c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui può indubbiamente essere ricompreso anche il riepilogo dei crediti in contenzioso. Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. sent. 25.07.2011 n. 16199). Dunque, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di n. 6399/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 17 N. 6399/2021 R.G.A.C.
emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in appreso si precisano. 3.In via pregiudiziale di rito occorre affrontare la questione di competenza sottoposta al contraddittorio tra le parti. Dall'approfondita lettura dell'atto introduttivo del giudizio e della memoria deduttiva depositata questa giudice ritiene di dover, in effetti, affermare la propria competenza per territorio a trattare la controversia per cui è causa. Ed invero in adesione alla consolidata giurisprudenza di legittimità espressasi al riguardo e secondo la quale “la clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve essere espressa e non equivoca, per cui l'indicazione generica “per qualsiasi controversia” non è idonea ad identificare il foro esclusivo di competenza, ed in tal caso, sarà competente il foro territoriale ordinario” (cfr. ordinanza 1838/18), il richiamato articolo 22, sulla scorta del quale l'opponente ha eccepito l'incompetenza di codesto Tribunale in favore del foro di Napoli, ha indubbiamente una portata generica esprimendosi con l'indicazione generica “per qualsiasi controversia” (cfr. contratto di appalto n.rep 411/06; produzione opponente memorie depositate in data 29.10.21). Nella specie, la norma cui far riferimento nel caso in esame, è quella di cui all'art 20 c.p.c.; il foro previsto da questa norma è detto facoltativo in quanto, tutte le volte in cui una causa verta in materia di obbligazioni, viene lasciata all'attore la facoltà di scegliere se avvalersi dei criteri di cui ai precedenti articoli 18 e 19 c.p.c., oppure del criterio di competenza di carattere oggettivo dettato dell'articolo in argomento (correlato al luogo in cui è sorto o deve essere eseguito un rapporto giuridico obbligatorio, c.d. forum obligationis). La competenza per territorio individuata alla stregua della norma in esame risponde a finalità di carattere processuale, le quali si fanno consistere nel consentire al Giudice di poter meglio gestire il processo, data la vicinanza del suo ufficio con il luogo in cui possono trovarsi gli elementi di prova da acquisire per la decisione della causa (cfr. “In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito” (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 17311 del 3 luglio 2018).
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Nel caso di specie, ben può ritenersi radicata la competenza territoriale dell'adito tribunale, da un lato, trattandosi di crediti predeterminati ad origine dal titolo contrattuale dedotto in lite e peraltro, in ragione della sede operativa della ditta opposta nel circondario di competenza. Per le ragioni esposte, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente 4.In via preliminare, occorre rilevare che la presente controversia deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133 comma 1 lett.c, del D. Lgs. 104/2010, essendo questi tipi di rapporti qualificabili come concessioni di pubblico servizio e quindi qualora venga in contestazione il quantum dei corrispettivi in favore dei concessionari non è in discussione anche la verifica dell'azione autoritativa della P.A. (cfr. Cass. SS.UU. 10149/2012 e conforme anche Cass. N. 28053/2018), per cui la giurisdizione del diritto di credito azionato appartiene al Giudice Ordinario.
5.Nel merito, ritiene la scrivente giudicante che l'opposizione si è rilevata fondata e va accolta per quanto in appresso osservato. Mette conto ribadire in aggiunta a quanto in premessa esposto che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata. E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e n. 6399/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 17 N. 6399/2021 R.G.A.C.
meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore. Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve
“…proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda…”. Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica, il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale. Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda. Sullo specifico onus probandi, invero, appare poi sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
E' noto che la pubblica amministrazione, anche quanto ricorre agli strumenti giuridici che sono ordinariamente propri dei soggetti privati, rimane assoggettata ai principi ed alle regole del diritto comune solo per la parte negoziale, mentre restano operanti le regole del diritto pubblico attinenti all'organizzazione della p.a. ed alla formazione ed estrinsecazione delle sue determinazioni. Ciò significa che deve necessariamente sussistere una fase preliminare, caratterizzata dalla n. 6399/2021 r.g.a.c. Pagina 12 di 17 N. 6399/2021 R.G.A.C.
formazione della volontà della P.A., che si conclude con la delibera/determina a contrarre, destinata a disporre in ordine alla stipulazione del negozio e con ciò a conferire all'organo qualificato alla rappresentanza dell'ente la effettiva potestà di porlo in essere, con le finalità e l'oggetto già specificati nel suddetto provvedimento amministrativo. Detta delibera/determinazione deve poi adeguarsi alle disposizioni contenute nel Testo Unico Enti Locali - D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 - secondo cui gli enti pubblici in questione non possono assumere obbligazioni senza rendersi conto del loro ammontare: perciò dovendo indicare (articoli 182 e seguenti) nelle relative deliberazioni/determinazioni a pena di nullità l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte (Cass. sez. un. n. 12195 e 13831/2005, Cassazione, Sez. I, n. 8730/2008, n. 8539/2011; n. 14785/2012, n. 6555/2014). Tale obbligo è sancito, in particolare, dall'art. 191, comma 1, del D.lgs n 267 del 2000, per il quale “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengono comunicati”. Tale fase - che si concreta in attività interna alla stessa amministrazione, meramente preparatoria e perciò inidonea a dar luogo all'incontro di consensi ed irrilevante ai fini della individuazione della disciplina negoziale – conserva perciò piena autonomia – logica e giuridica – rispetto alla successiva (e solo eventuale) attività negoziale esterna dell'ente pubblico, la quale deve “tradursi” nella stipulazione documentale del contratto. Il comma 4 prevede infatti, che: “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.”
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E sul punto anche la suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (con sentenza n. 24655 del 2.12.2016) ha chiarito che “in tema di servizi socioassistenziali, l'art. 6 della l. n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del D.lgs n. 267 del 200, sicchè l'obbligo del Comune di residenza di disporre il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa ccopertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Tale obbligo di assistenza infatti non è condizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'Ente dispone, che si traducono poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A.” Secondo la normativa gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. L'esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la P.A. contraente è presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale dell'amministrazione. Pertanto, ove la delibera di conferimento sia stata adottata senza la necessaria copertura finanziaria, è legittima la delibera di cessazione dell'incarico assunta dall'ente pubblico (nella specie, un'azienda sanitaria della Regione Sicilia Sez. L - , Sentenza n. 17358 del 27/06/2019).
Il divieto, per i Comuni, in base all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o, in sua mancanza, dal segretario) sul competente capitolo di bilancio di previsione, si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico, ferma restando la necessaria verifica della copertura della spesa nel bilancio del che ne assume l'impegno; pertanto, l'inserimento Pt_1 nel contratto d'opera professionale di una clausola di cd. copertura finanziaria di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento - non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno (Sez. U, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014; Sez. 3 - , Ordinanza n. 21010 del 23/08/2018) . Ciò debitamente premesso, osserva la giudicante come in presenza di una contestazione della pretesa creditoria formulata nell'atto di n. 6399/2021 r.g.a.c. Pagina 14 di 17 N. 6399/2021 R.G.A.C.
opposizione, l'assunto della ricorrente-opposta non sia risultato provvisto di riscontro probatorio. A ben vedere, la certificazione del 13/06/2013 a firma del Responsabile della U.O. della Polizia Municipale del Comune di non può assurgere a prova del Parte_1 credito non essendo stato rinvenuto il relativo e corrispondente impegno di spesa. Orbene, relativamente al credito fatto valere dall'opposta, va detto che la documentazione contabile allegata al fascicolo dell'opposta, ancorché idonea a consentire l'adozione del provvedimento monitorio, non può assurgere, in un giudizio a cognizione piena ed esauriente, a prova della sussistenza dell'effettiva posizione debitoria dell CP_4
Ed invero, la società appaltatrice, allo scopo di dimostrare il proprio diritto al pagamento della somma, non ha prodotto la documentazione, che desse effettivamente conto della spettanza dell'ulteriore credito, consentendo così al Tribunale di verificare l'effettiva sussistenza del credito non ancora soddisfatto dai bonifici medio tempore versati dal nella misura deducibile dalle determine prodotte Pt_1 dall'opponente (cfr. produzione introduttiva opponente). Mette altresì conto evidenziare, così da rispondere alle argomentazioni sollevate dall'opposta, atte a confutare piuttosto che corroborare la propria pretesa, che ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), la cessione di crediti derivanti da un contratto di appalto è efficace e opponibile alla stazione appaltante (amministrazione pubblica), qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Tale norma riflette il mutato contesto giuridico – e in particolare, l'entrata in vigore della Costituzione – in base al quale ai privilegi della P.A., funzionali alla tutela dell'interesse pubblico, si contrappone l'autonomia negoziale dei privati, che verrebbe incisa dalla facoltà riservata al debitore pubblico di non accettare la cessione del credito. Inoltre, la necessità di rendere più celere la cessione dei crediti derivanti da appalti pubblici ha giustificato l'introduzione di un termine entro il quale l'amministrazione ceduta può opporsi alla cessione. L'art. 106, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici prevede quindi che: ai fini dell'opponibilità alla P.A. (stazioni appaltanti), le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici;
le cessioni di crediti derivanti da corrispettivi di appalti pubblici sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
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Pertanto, in assenza di rifiuto espresso della cessione da parte della P.A. la cessione stessa si ha per accettata, con conseguente legittimazione del creditore ceduto ad agire per la riscossione del credito ceduto. A tal fine non è rilevante la circostanza che, anche a seguito della cessione, la P.A. continui a corrispondere gli importi relativi alle fatture cedute direttamente all'originario appaltatore, trattandosi di pagamenti non liberatori nei confronti del cessionario Tanto premesso, l'opposta, non ha in alcun modo dimostrato “la porzione di credito ceduto”; inoltre, a parere di chi scrive, la circostanza che l'opposizione proposta avverso la pretesa della cessionaria sia stata rigettata dal Tribunale di Napoli, nel procedimento definito con sentenza n.2128/19 del 25.2.2019, non è atta a suffragare la pretesa azionata, opposta nel caso che ci occupa, ma, al contrario, avalla il convincimento sulla sua infondatezza. Mette conto evidenziare un duplice ulteriore aspetto. Da un lato, emerge documentalmente che successivamente al 3.2.2011 i pagamenti degli aggi spettanti alla in virtù del contratto di appalto Controparte_1 rep. 411/2006 del 27/07/2006 sono stati effettuati direttamente in favore della cessionaria (cfr. relazione prot. n. Parte_4
6700 del 24.05.2021 a firma congiunta del Responsabile dell'Area Finanziaria e del Responsabile dell'Area Vigilanza del Parte_1
, all. 8 all'atto di citazione;
mandati di pagamento, all. 3 alla
[...] produzione del del 29.10.2021; determine di liquidazione, all.ti Pt_1 da 9 a 24 all'atto di citazione). Dall'altro lato, sono stati prodotti in giudizio la relazione prot. n. 6700 del 24.05.2021 a firma congiunta del Responsabile dell'Area Finanziaria e del Responsabile dell'Area Vigilanza del (cfr. all. 8 all'atto di citazione), le Pt_1 Parte_1 determine di liquidazione in essa citate (cfr. all.ti da 9 a 24 all'atto di citazione), e i mandati di pagamento (cfr. all. 3 alla produzione del del 29.10.2021) dai quali si evince che dall'inizio Parte_1 dell'appalto ha maturato un credito di appena Controparte_1
152.493,77, quasi integralmente versato alla stessa Controparte_1
(prima della cessione) e alla (dopo la cessione), Parte_4 di cui relativamente alla residua parte l'opposta non ha fornito prova di debenza. Per tutto quanto precede, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 1148/2021 del 18/03/2021 va revocato. Le spese di lite. In ragione della soccombenza della parte opponente con riguardo alla dispiegata eccezione preliminare, le spese di lite vengono compensate nella misura di 1/3 con conseguente condanna della opposta nella misura residua e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 discostandosi dai valori medi e tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il DI n. n. 1148/2021 del 18/03/2021;
b) Condanna, la , in Controparte_1 persona del legale rapp.te, in favore di , al Parte_1 pagamento delle spese processuali che liquida in euro 9.732,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte opponente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 24/02/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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