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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/07/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 7081/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. GIUSEPPA BASCIA'
APPELLANTE contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. VALERIO BASSI C.F._2
APPELLATO nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 13.12.2022, Parte_1
pagina 1 di 5 conveniva in giudizio , e la Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 affinché venisse riformata la sentenza del Giudice di pace di , n. 2877/2022, CP depositata il 18 novembre 2022, che aveva accertato l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione di due sanzioni amministrative per il trascorrere del termine quinquennale, alla data della notifica delle cartelle esattoriali, decorrente dalla data di commissione della violazione. L'appellante, in particolare, deduceva la legittimità almeno di una pretesa creditoria – avendo il Giudice di pace ritenuto sull'altra comunque raggiunta la prova in giudizio dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto
–, evidenziando come il giudice di prime cure avesse commesso un errore materiale nell'indicare la data in cui l'infrazione era stata accertata (15.03.2015 in luogo di
13.05.2015), di conseguenza, anticipando il termine finale alla scadenza del quale il credito scaturente dalla relativa sanzione doveva ritenersi prescritto. Chiedeva, altresì, la riforma della sentenza nella parte relativa alla statuizione delle spese di lite.
Si costituivano e , i quali ribadivano l'intervenuta Controparte_1 Parte_2 prescrizione quinquennale alla data di notifica delle cartelle esattoriali, pur non contestando il palese errore compiuto dal primo Giudice nell'indicazione delle date, ma ritenendo in ogni caso inapplicabile al caso di specie la sospensione dei termini per l'attività di riscossione prevista dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020.
All'udienza del 04.04.2023 veniva dichiarata la contumacia della CP
.
[...]
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 marzo
2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente richiamate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando loro i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. L'appello proposto da , limitato alla parte della Parte_1
pagina 2 di 5 sentenza in cui viene dichiarata a) la prescrizione del credito per tardiva notifica delle Contr cartelle e b) la condanna di alla rifusione delle spese di giudizio, è fondato per le ragioni e nei limiti che di seguito si illustrano.
4. Innanzi tutto, non sussiste interesse dell'appellante a ottenere alcun accertamento relativamente ad un'ipotetica prescrizione delle somme risultanti per la partita
OVLIOLAM201500100000072001VE201505139596727/15, posta annullata dal
Giudice di pace per ragioni attinenti al merito della pretesa impositiva (avvenuto pagamento delle somme), per le quali non vi è stato gravame.
5. Con riguardo alla residua partita, risulta pacificamente in atti, per allegazioni degli opponenti-odierni appellati, non contestate ex adverso, che il verbale relativo alle violazioni al codice della strada accertate il 13 maggio 2015 è stato notificato ai ricorrenti in data 30 luglio 2015. Da tale momento deve quindi iniziare il computo del termine quinquennale di prescrizione.
5.1. Al riguardo, deve però in primis richiamarsi l'art. 68, comma 1, del d.l. 17 marzo
2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), ai sensi del quale «con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159». Nello specifico, l'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, richiamato anche dall'appellante, dispone che «le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente pagina 3 di 5 periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212». La norma prescrive altresì che in detto periodo di sospensione l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.
5.2. Pertanto, poiché, come sopra precisato, nel caso in esame il dies a quo per il calcolo del termine quinquennale di prescrizione è il 30 luglio 2015, deve rilevarsi che in data 8 marzo 2020 era intervenuta una sospensione dei termini fino al 31 agosto
2021.
5.3. Il 30 settembre 2020 veniva poi dichiarato esecutivo il ruolo n. 2020/002689, che veniva consegnato all' in data 10 ottobre 2020. Controparte_4
Ebbene, in tal caso, alla prima sospensione ex lege della prescrizione sopra individuata, deve aggiungersi un'ulteriore proroga prevista dall'art. 68, comma 4 bis, lett. b), d.l. n. 18 del 2021, in forza del quale per incarichi affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione vengono prorogati di ventiquattro mesi.
Ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 30 luglio 2015, non era spirato alla data di notifica delle cartelle di pagamento (25 marzo 2022), essendo stato ex lege prorogato di ventiquattro mesi (e dunque sino al 30 luglio 2022).
Ne discende l'accoglimento dell'appello con riforma della parte di sentenza oggetto di gravame.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi di giudizio in dispositivo, con pagamento da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa, rapportato alla sola partita oggetto di gravame (€ 696). pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2877/2022 del
Giudice di pace di , rigetta l'opposizione proposta da e CP Parte_2 con riguardo alla partita Controparte_1 portata nelle cartelle di CodiceFiscale_3
pagamento n. 10620200013927078000 e n. 10620200013927078001;
B) condanna e alla rifusione in favore Parte_2 Controparte_1
dell' delle spese di lite del presente giudizio, con Parte_1
pagamento da distrarsi in favore del difensore antistatario, spese che si liquidano per il primo grado in complessivi € 280,00, di cui € 70,00 per fase di studio, € 70,00 per fase introduttiva e € 140,00 per fase decisionale, nonché per il secondo grado in complessivi € 460,00, di cui € 130,00 per fase di studio, € 130,00 per fase introduttiva e € 200,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti.
Così deciso in Taranto, il 25/07/2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 7081/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. GIUSEPPA BASCIA'
APPELLANTE contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. VALERIO BASSI C.F._2
APPELLATO nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 13.12.2022, Parte_1
pagina 1 di 5 conveniva in giudizio , e la Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 affinché venisse riformata la sentenza del Giudice di pace di , n. 2877/2022, CP depositata il 18 novembre 2022, che aveva accertato l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione di due sanzioni amministrative per il trascorrere del termine quinquennale, alla data della notifica delle cartelle esattoriali, decorrente dalla data di commissione della violazione. L'appellante, in particolare, deduceva la legittimità almeno di una pretesa creditoria – avendo il Giudice di pace ritenuto sull'altra comunque raggiunta la prova in giudizio dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto
–, evidenziando come il giudice di prime cure avesse commesso un errore materiale nell'indicare la data in cui l'infrazione era stata accertata (15.03.2015 in luogo di
13.05.2015), di conseguenza, anticipando il termine finale alla scadenza del quale il credito scaturente dalla relativa sanzione doveva ritenersi prescritto. Chiedeva, altresì, la riforma della sentenza nella parte relativa alla statuizione delle spese di lite.
Si costituivano e , i quali ribadivano l'intervenuta Controparte_1 Parte_2 prescrizione quinquennale alla data di notifica delle cartelle esattoriali, pur non contestando il palese errore compiuto dal primo Giudice nell'indicazione delle date, ma ritenendo in ogni caso inapplicabile al caso di specie la sospensione dei termini per l'attività di riscossione prevista dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020.
All'udienza del 04.04.2023 veniva dichiarata la contumacia della CP
.
[...]
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 marzo
2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente richiamate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando loro i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. L'appello proposto da , limitato alla parte della Parte_1
pagina 2 di 5 sentenza in cui viene dichiarata a) la prescrizione del credito per tardiva notifica delle Contr cartelle e b) la condanna di alla rifusione delle spese di giudizio, è fondato per le ragioni e nei limiti che di seguito si illustrano.
4. Innanzi tutto, non sussiste interesse dell'appellante a ottenere alcun accertamento relativamente ad un'ipotetica prescrizione delle somme risultanti per la partita
OVLIOLAM201500100000072001VE201505139596727/15, posta annullata dal
Giudice di pace per ragioni attinenti al merito della pretesa impositiva (avvenuto pagamento delle somme), per le quali non vi è stato gravame.
5. Con riguardo alla residua partita, risulta pacificamente in atti, per allegazioni degli opponenti-odierni appellati, non contestate ex adverso, che il verbale relativo alle violazioni al codice della strada accertate il 13 maggio 2015 è stato notificato ai ricorrenti in data 30 luglio 2015. Da tale momento deve quindi iniziare il computo del termine quinquennale di prescrizione.
5.1. Al riguardo, deve però in primis richiamarsi l'art. 68, comma 1, del d.l. 17 marzo
2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), ai sensi del quale «con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159». Nello specifico, l'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, richiamato anche dall'appellante, dispone che «le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente pagina 3 di 5 periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212». La norma prescrive altresì che in detto periodo di sospensione l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.
5.2. Pertanto, poiché, come sopra precisato, nel caso in esame il dies a quo per il calcolo del termine quinquennale di prescrizione è il 30 luglio 2015, deve rilevarsi che in data 8 marzo 2020 era intervenuta una sospensione dei termini fino al 31 agosto
2021.
5.3. Il 30 settembre 2020 veniva poi dichiarato esecutivo il ruolo n. 2020/002689, che veniva consegnato all' in data 10 ottobre 2020. Controparte_4
Ebbene, in tal caso, alla prima sospensione ex lege della prescrizione sopra individuata, deve aggiungersi un'ulteriore proroga prevista dall'art. 68, comma 4 bis, lett. b), d.l. n. 18 del 2021, in forza del quale per incarichi affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione vengono prorogati di ventiquattro mesi.
Ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 30 luglio 2015, non era spirato alla data di notifica delle cartelle di pagamento (25 marzo 2022), essendo stato ex lege prorogato di ventiquattro mesi (e dunque sino al 30 luglio 2022).
Ne discende l'accoglimento dell'appello con riforma della parte di sentenza oggetto di gravame.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi di giudizio in dispositivo, con pagamento da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa, rapportato alla sola partita oggetto di gravame (€ 696). pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2877/2022 del
Giudice di pace di , rigetta l'opposizione proposta da e CP Parte_2 con riguardo alla partita Controparte_1 portata nelle cartelle di CodiceFiscale_3
pagamento n. 10620200013927078000 e n. 10620200013927078001;
B) condanna e alla rifusione in favore Parte_2 Controparte_1
dell' delle spese di lite del presente giudizio, con Parte_1
pagamento da distrarsi in favore del difensore antistatario, spese che si liquidano per il primo grado in complessivi € 280,00, di cui € 70,00 per fase di studio, € 70,00 per fase introduttiva e € 140,00 per fase decisionale, nonché per il secondo grado in complessivi € 460,00, di cui € 130,00 per fase di studio, € 130,00 per fase introduttiva e € 200,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti.
Così deciso in Taranto, il 25/07/2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
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