Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 2492/2023 tra le parti:
ATTORE
( ) rappresentato e difeso dall'avv. GARZIA Parte_1 C.F._1
COSTANZA e dall'avv. GARZIA VINCENZO ( ) C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
CONVENUTO
rappresentata e difesa dall'avv. CAVESTRO Controparte_1 C.F._4
MARINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la seguente opposizione e per l'effetto: In via preliminare e/o pregiudiziale:
- sospendere l'immediata esecutività del titolo esecutivo notificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare la prescrizione e quindi la non debenza delle somme tutte dovute per effetto del provvedimento III RC 23/11 del Tribunale distrettuale di Bartoszyce per i motivi dedotti in narrativa secondo la legge straniera;
- accertare e dichiarare la prescrizione e quindi la non debenza delle somme dovute dal 01.01.2014 al
13.02.2021 per effetto del provvedimento III RC 144/2013 del Tribunale distrettuale di Bartoszyce per i motivi dedotti in narrativa secondo la legge straniera;
01.01.2014 al 10.02.2019 per effetto del provvedimento III RC 144/2013 del Tribunale distrettuale di
Bartoszyce per i motivi dedotti in narrativa secondo la legge straniera;
- in subordine, nella denegate ipotesi in cui il Giudice ritenga di dover applicare la legge italiana in materia, Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la prescrizione e quindi la non debenza delle somme dovute dal per effetto dei provvedimenti III RC 23/11 e III RC 144/2013 del Tribunale distrettuale di Bartoszyce per i motivi dedotti in narrativa secondo la normativa italiana.
In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 13.02.2024 per sopravvenuta decadenza del titolo esecutivo notificato unitamente al precetto opposto;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 13.02.2024 per carenza espositiva e di chiarezza nei conteggi, nonché per erroneità degli stessi come esposto in narrativa, con indebito aggravio a carico del debitore;
Parte_1
- viceversa, accertare, riformulando il corretto conteggio delle voci di credito avanzate dal presunto creditore, le somme dovute per effetto del provvedimento III RC 144/13 del Tribunale distrettuale di
Bartoszyce dal 13.02.2021, tenuto conto di quanto già corrisposto fino alla data del precetto e portando a compensazione del maggior dovuto quanto già versato a favore di parte opposta;
- in subordine, accertare, riformulando il corretto conteggio delle voci di credito avanzate dal presunto creditore, le somme dovute per effetto del provvedimento III RC 144/13 del Tribunale distrettuale di
Bartoszyce dal 10.02.2019, tenuto conto di quanto già corrisposto fino alla data del precetto e portando a compensazione del maggior dovuto quanto già versato a favore di parte opposta;
- in estremo subordine, accertare, riformulando il corretto conteggio delle voci di credito avanzate dal presunto creditore, le somme dovute per effetto dei provvedimenti RC 23/11 III e RC 144/13 del
Tribunale distrettuale di Bartoszyce, tenuto conto di quanto già corrisposto fino alla data del precetto e portando a compensazione del maggior dovuto quanto già versato a favore di parte opposta;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di causa
Convenuto: nel merito
- rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine - verificare e determinare l'esatto importo dovuto tenendo conto dei mancati pagamenti e di interessi, rivalutazione e spese rispetto a quanto versato dal debitore, condannandolo al pagamento della somma dovuta con interessi legali e rivalutazione;
spese e competenze di causa rifuse, con distrazione a favore del procuratore antistatario
In sede di ultima nota conclusionale l'opposta ha chiesto la compensazione delle spese.
Fatto e Processo
Con atto di opposizione, – sul presupposto per cui aveva avuto, nel 2007 una relazione Parte_1 con dalla quale era nata, il 21/12008, la figlia che Controparte_1 Per_1 CP_1 si era fin da subito definitivamente trasferita in Polonia e, pertanto, egli non aveva più
[...] visto o sentito la stessa e la figlia;
che, nel 2022, aveva ricevuto una lettera del Ministero della
Giustizia Italiano, intervenuto ai sensi dell'art. 56 Reg. Ce 4/2009, per mezzo della quale era venuto a conoscenza del fatto che il Tribunale Distrettuale di Bartoszyce, con sentenza III RC 144/2013, lo aveva condannato a corrispondere 500 zloty al mese a titolo di obblighi alimentari, per il sostentamento della figlia – ha impugnato il precetto notificatogli il 13/4/24, con il quale gli Per_1 era stato intimato di corrispondere €15.033,70 dovuti sulla base del provvedimento III RC 23/11 (in base al quale era tenuto a corrispondere 350 zloty al mese dal 26/1/11) e III RC 144/13 (in base al quale era tenuto a corrispondere 500 zloty al mese dal 1/1/14), emessi dal Tribunale Distrettuale di
Bartoszyce.
In particolare, l'opponente ha chiesto di accertare e dichiarare la prescrizione delle somme tutte dovute per effetto del provvedimento III RC 23/11 del Tribunale distrettuale di Bartoszyce nonché delle somme dovute, dal 01.01.2014 al 13.02.2021, per effetto del provvedimento III RC 144/2013 del Tribunale distrettuale di Bartoszyce. In subordine, ove si ritenesse la lettera del Ministero della
Giustizia notificata al debitore il 10.02.2022, idonea a interrompere la prescrizione, ha chiesto di accertare e dichiarare la prescrizione delle somme dovute dal 01.01.2014 al 10.02.2019, per effetto del provvedimento III RC 144/2013 del Tribunale distrettuale di Bartoszyce. Ancora, in subordine, nella denegate ipotesi in cui il Giudice ritenesse di dover applicare la legge italiana in materia, ha chiesto di accertare e dichiarare la prescrizione e, quindi, la non debenza delle somme dovute. Ha, ancora in via preliminare, chiesto di accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione in capo alla convenuta ad agire per l'esecuzione. Nel merito, ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 13.02.2024 per carenza di chiarezza nei conteggi, nonché per erroneità degli stessi;
accertare le somme dovute per effetto del provvedimento III RC 144/13 del Tribunale distrettuale di Bartoszyce dal 13.02.2021, tenuto conto di quanto già corrisposto fino alla data del precetto e portando a compensazione del maggior dovuto quanto già versato a favore di parte opposta;
in subordine, accertare, riformulando il corretto conteggio delle voci di credito avanzate dal presunto creditore, le somme dovute per effetto del provvedimento III RC 144/13 del Tribunale distrettuale di
Bartoszyce dal 10.02.2019, tenuto conto di quanto già corrisposto fino alla data del precetto e portando a compensazione del maggior dovuto quanto già versato a favore di parte opposta;
in estremo subordine, accertare, riformulando il corretto conteggio delle voci di credito avanzate dal presunto creditore, le somme dovute per effetto dei provvedimenti RC 23/11 III e RC 144/13 del
Tribunale distrettuale di Bartoszyce, tenuto conto di quanto già corrisposto fino alla data del precetto e portando a compensazione del maggior dovuto quanto già versato a favore di parte opposta.
L'opponente ha eccepito la prescrizione del debito per il periodo compreso tra il 2011 e il 2018 compreso, tenuto conto che la legge polacca, applicabile al caso di specie prevede un termine prescrizionale di tre anni e che il primo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al 13/2/24.
Secondo tale impostazione, i crediti della sentenza del 2011 sarebbero interamente prescritti mentre quelli della sentenza del 2013, lo sarebbero fino al 13/2/2021. Ove fosse ritenuto idoneo atto interruttivo della prescrizione, la missiva del Ministero del 10/2/22, sarebbero dovute le mensilità dal
10/2/19.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione. In subordine, ha chiesto Controparte_1 di verificare e determinare l'esatto importo dovuto tenendo conto dei mancati pagamenti e di interessi, rivalutazione e spese rispetto a quanto versato dal debitore, condannandolo al pagamento della somma dovuta con interessi legali e rivalutazione.
In particolare, l'opposta ha dichiarato che il Ministero della Giustizia, su richiesta dell'Autorità polacca, con lettera del 2.02.2022, aveva inviato al sig. richiesta di pagamento degli arretrati Pt_1 pari a 46.500 Zloty oltre che chiedere il pagamento della somma di 500 Zloty mensili, pari a circa
120,00 euro. Il sig. , da aprile 2022, aveva iniziato a corrispondere la sola somma corrente, Pt_1 senza nulla versare per gli arretrati. In ragione di ciò, il aveva richiesto Controparte_2
l'esecutorietà del provvedimento del 2011 e il recupero degli arretrati. La Corte D'Appello di Venezia aveva dichiarato l'esecutività ed era, quindi, stato notificato il precetto di cui al presente procedimento di opposizione.
In merito alla eccezione di prescrizione, l'opposto ha poi richiamato l'articolo 121, primo comma, del codice civile polacco che prevede che, in caso di azione avviata da un figlio nei confronti di un genitore, il termine di prescrizione non decorre durante il periodo della responsabilità genitoriale. Ha, quindi, concluso che l'odierno credito non sarebbe affatto prescritto, tenuto conto che il ricorrente, avanti alla Giustizia polacca, risultava essere rappresentata dalla madre Persona_2 CP_1
per il pagamento del mantenimento a carico del padre.
[...]
Con provvedimento del 16/1/25, questo giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del precetto opposto, stante la pendenza del giudizio in merito alla revoca dell'ordinanza di esecutività della sentenza del
13/6/11 III RC 23/11 del Tribunale Distrettuale di Bartoszyce.
Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, n. 2023/2024 del
19/11/24, a mente della quale è stata revocata l'ordinanza n. 2517/23 del 13/12/23, a che aveva a sua volta accolto la richiesta avanzata da di dichiarare esecutiva in Italia la Controparte_1 sentenza del 13/6/11 III RC 23/11 del Tribunale Distrettuale di Bartoszyce.
Questo giudice ha proposto alle parti, ex art. 185 bis cpc, di definire la controversia mediante riconoscimento a della minor somma di € 5.500,00 con le spese di lite Controparte_1 compensate.
Parte opponente non ha accettato la proposta, mentre parte opposta l'ha accettata.
Il giudice ha assunto in decisione la causa ex art. 281 sexies cpc nuovo rito.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
Ora, i titoli posti alla base del precetto qui opposto sono due, dei quali uno (costituito dalla sentenza del 13/6/11 III RC 23/11 del Tribunale Distrettuale di Bartoszyce) non è qui azionabile, posto che la
Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 2023/2024 del 19/11/24, ha revocato l'ordinanza n.
2517/23 del 13/12/23, a mente della quale era stata accolta la richiesta avanzata da CP_1
di dichiarare esecutiva in Italia la pronuncia polacca.
[...]
Ne risulta che il precetto è nullo per le somme di cui al predetto titolo, rimanendo per il resto valido.
Ed, infatti, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515).
Ciò posto, in merito alla eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva svolta dall'opponente, in quanto a suo dire non sarebbe legittimata a far valere il credito nella parte Controparte_1
in cui ha ricevuto il rimborso ad opera del Fondo LA (Mops), si osserva quanto segue.
In realtà, dal documento 10 di parte opposta (nota del Tribunale Distrettuale di Olsztyn) emerge che, ove la creditrice ( dovesse ricevere gli alimenti dal debitore, quest'ultima Controparte_1
sarebbe tenuta alla restituzione di tali somme al Centro Municipale di Assistenza Sociale. Il documento fa poi riferimento al fatto che dal gennaio 2011 al settembre 2023, CP_1
ha ricevuto 71.100,00 PNL e questo sarebbe il debito di nei confronti del
[...] Parte_1
MOPS. Tale assunto, secondo una ricostruzione sistematica del documento, risulta aprire la strada ad una legittimazione in capo ad entrambi i creditori.
In punto prescrizione, occorre preliminarmente individuare la legge applicabile.
In ordine alla disciplina sostanziale da applicare a tale domanda, si rileva che l'art. 15 del
Regolamento CE 4/2009 contiene un rinvio al Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 che, all'art. 3 prevede, in caso di mancanza di specifica designazione ad opera delle parti (articoli 7 e 8) il criterio di collegamento generale della legge dello Stato di residenza abituale del creditore, che risponde alla ratio di accertare l'an ed il quantum dell'obbligazione in base alla legge del luogo in cui il creditore deve soddisfare le proprie esigenze di vita.
Quindi, è applicabile la legge polacca, che – secondo quanto riferito dall'opponente – all'articolo 125 prevede che “un credito stabilito da una sentenza definitiva di un tribunale […] è soggetto a prescrizione dopo 6 anni. Se il diritto così costituito riguarda prestazioni periodiche, il diritto alle prestazioni periodiche dovute in futuro si prescrive dopo tre anni” e all'art. 137 prevede che
“Prescrizione degli alimenti § 1. Le richieste di prestazioni alimentari scadono dopo tre anni”.
Tale assunto è confermato dal doc. 10 di parte opposta.
Né può essere qui valorizzato quanto eccepito da parte opposta, secondo cui i provvedimenti esecutivi sulla base dei quali è stato notificato il precetto vedono come legittimata attiva la sig.ra quale genitore di e, quindi, si applicherebbe l'articolo 121, Controparte_1 Persona_2 primo comma, del codice civile polacco che prevede che, in caso di azione avviata da un figlio nei confronti di un genitore, il termine di prescrizione non decorre durante il periodo della responsabilità genitoriale e che qualsiasi termine di prescrizione iniziato viene sospeso in relazione alle domande di un minore.
La questione non merita di essere posta sotto esame, dato che l'odierna azione è stata promossa da anche quale genitore di e, quindi, non vi sono i presupposti Controparte_1 Persona_2 per poter ritenere applicabile l'invocato articolo 121 della legge polacca.
Nel caso di specie, è agli atti la missiva del Ministero della Giustizia Italiano, del 2/2/22 ricevuta da il 10/2/22, che diffidando il debitore al pagamento di 500 PNL al mese dal 1/1/14, Parte_1 computa un debito di 46500 PNL mensili al 30/9/2021. La missiva è ampiamente idonea a interrompere la prescrizione, di talchè risultano dovuti quanto meno i ratei mensili dal 10/2/19 in poi.
Ciò premesso, espunti dal calcolo del dovuto le somme di cui al provvedimento del 2011, residuano da versare 36.000 Zloty per il periodo da febbraio 2019 a febbraio 2024, posto che il precetto è stato notificato per tale arco temporale. Risultano, quindi, dovuti €8.280,00 (dato il tasso di cambio fissato a 0,23 e applicabile in base al principio nominalistico).
Ora, parte opposta ha dichiarato che ha versato €2.353,13. Dagli atti risulta, in realtà, che il Pt_1 debitore abbia pagato € 2.640,00 per il periodo da aprile 2022 a gennaio 2024 (doc. 5 opponente).
Tenuto conto del tasso di cambio odierno (pari a 0,23 e applicabile in base al principio nominalistico), residuano, quindi, da corrispondere € 5.640,00 (€ 8.280,00 - € 2.640,00).
Tale somma deve essere, poi, maggiorata di interessi che risultano richiesto, come da precetto opposto, nella misura dell'8% dal 23/12/15. Del resto, l'opponente non ha svolto contestazioni specifiche in punto di determinazione di tali interessi.
Gli interessi si computano sulle singole mensilità, dal dì del dovuto al saldo e, quindi, tenuto conto dell'intervenuta prescrizione e del fatto che il calcolo va al momento svolto all'attualità, dal febbraio
2019 all'aprile 2025, ne discende un totale per interessi di € 2.146,00. Gli interessi continueranno a decorrere secondo il conteggio svolto (8% sul singolo rateo dal dì del dovuto al saldo), sino al saldo.
Nulla a titolo di rivalutazione non risultando stabilita dal titolo precettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opponente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018,
n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Si liquidano pertanto € 2.540,00 di cui € 460 per fase di studio, € 389 per quella introduttiva, € 840,00 per quella istruttoria e € 851,00 per quella decisionale.
Il pagamento va svolto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto DICHIARA valido il precetto opposto nei limiti della somma di € 5.640 ,00 oltre interessi all'8% sui singoli ratei scaduti dal febbraio 2019 al saldo e che ad oggi ammontano a € 2.146,00;
CONDANNA l'opponente al versamento in favore dell'opposta delle spese di lite per € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA con pagamento a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vicenza, 19/4/25
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello