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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5019/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ileana Ficoroni e elett.te Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Colleferro (Rm) via Francesco Petrarca n. 39,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Ilaria Cavallin CP_1 C.F._1
e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aprilia in via Piemonte n. 3,
RESISTENTE
E con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: IV Contenzioso
Conclusioni: come da verbale all'udienza del 16/10/2025.
IN FATTO Con ricorso depositato in data 25.11.2023 domandava la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con la resistente chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore in sede di mantenimento.
Deduceva che le parti contraevano matrimonio concordatario in data 26.09.1992 stabilendo in Velletri la propria vita familiare e che dall'unione erano nate due figlie, in data Per_1
19.01.2002 ed in data 22.5.1995, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_2
Assumeva che in data 12.3.2021 il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 501/2021, dichiarava la separazione personale dei coniugi rigettando entrambe le domande di addebito della separazione, revocando l'assegnazione della casa familiare alla e disponendo CP_1 che corrispondesse alla moglie a titoli di mantenimento € 300.00 per il suo Parte_1
mantenimento e la a titolo di mantenimento per entrambe le figlie il 50% delle CP_1 spese straordinarie.
Concludeva chiedendo: “-PRONUNCIARE LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO contratto fra il sig. e la signora in Velletri, in Parte_1 CP_1 data 26.9.1962, trascritto al Comune di Velletri con il n. 177 p. 2 serie A anno 1992 con ordine di annotazione della sentenza all'ufficiale di stato civile del predetto comune;
-
REVOCARE L'OBBLIGO DI MANTENIMENTO a carico del sig. nei Parte_1
confronti della signora , e per l'effetto disporre che ciascun coniuge provvederà al CP_1 proprio mantenimento per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Si costituiva la resistente, la quale rilevava di essere gravata di debiti con lo Stato, riferibili alla società del ricorrente e rimasti a suo carico, per € 4.124,62, rispetto alle quali aveva presentato domanda di rottamazione per € 2.584,88, sostenendo la rata di € 267,45 e che il sig. aveva svolto negli anni l'attività professionale di imprenditore nel settore delle Pt_1
automazioni industriali, godendo di importanti guadagni e conducendo una vita agiata;
che, in costanza di matrimonio, l'aveva coinvolta nelle proprie attività, rendendola amministratrice o socia di aziende di cui lo stesso deteneva di fatto il controllo, partecipazione meramente formale e giustificata da motivi fiscali.
Allegava di non aver mai lavorato durante il matrimonio, dedicandosi alla casa e alle figlie.
Esponeva di riuscire a sopravvivere grazie al contributo di parenti e amici e regalie, in particolare della sorella e del sig. , amico di famiglia, di essere Persona_3 Persona_4
titolare di un conto postale, aperto in occasione dell'incasso degli arretrati da parte del sig. a seguito della notifica di precetto, dove confluivano le indennità, il mantenimento e Pt_1
gli aiuti che riceveva dai parenti e dagli amici, soprattutto nei periodi di sospensione del reddito.
In relazione al riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, asseriva di essere disoccupata e di vivere grazie alle indennità statali e al contributo del marito, stante anche la sua condizione fisica e di salute, di aver presentato domanda di invalidità civile e ottenuto le esenzioni per le patologie cardiaca, di ipertensione e diabete mellito.
Evidenziava, invece, che il sig. era ancora dipendente di una società farmaceutica, Pt_1
che non era dato sapere se continuasse a beneficiare di partecipazioni in società e che la società ABM Automazioni di cui era titolare era ancora attiva e contava su personale e su un'organizzazione proficua;
che godeva di un consistente patrimonio immobiliare, era intestatario di veicoli e conviveva con una compagna stabile da diversi anni avente autonomia reddituale.
Per le ragioni indicate chiedeva all'On. Tribunale di Latina “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) Nulla sul mantenimento e sulle spese straordinarie in favore delle figlie, essendo entrambe economicamente autosufficienti ( è laureata, mentre Per_2
l'altra svolge attività lavorativa); 3) Disporre a carico del sig. un assegno divorzile Pt_1
pari ad almeno €. 400,00, in considerazione delle condizioni delle parti, oltre rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla prima udienza;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali, da riconoscersi anche secondo le norme sul gratuito patrocinio e di cui si chiede la liquidazione sin da ora”.
A seguito della costituzione di controparte, parte ricorrente eccepiva la non completezza della certificazione reddituale della convenuta e la tardività della costituzione con conseguente inammissibilità delle domande di natura economica relativa all'aumento e o alla conferma del contributo economico della coniuge riconosciuto in sede di separazione e in ordine alla prole, rilevato che parte resistente si era costituita in data 1 marzo 2024, oltre il termine assegnato dal Tribunale decadendo da ogni domanda ex art 473 bis 12 comma 2, 3 e 4 cpc. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate e della documentazione prodotta perché tardiva e che mancava produzione degli estratti di c/c degli ultimi 3 anni con ogni conseguenza ex art 116 cpc. Il Presidente del Tribunale in sede di provvedimenti presidenziali onerava parte convenuta di produrre la documentazione reddituale carente entro il termine di 30 giorni prima dell'udienza fissata per il prosieguo dando termine a parte ricorrente per controdedurre.
La parte provvedeva tramite deposito di autodichiarazione.
Tanto premesso nell'ambito della separazione veniva posto a carico dell'ex marito l'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, mentre in sede provvisoria, in considerazione delle condizioni economiche della resistente, veniva revocato l'assegno di mantenimento in suo favore e condannata la stessa al concorso al 50% nelle spese straordinarie delle figlie.
Tanto premesso, ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) Legge
898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
I coniugi, infatti, si sono regolarmente separati con sentenza del Tribunale di Latina in composizione Collegiale n. 501/2021 pubbl. il 12/03/2021.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi possa essere ricostituita in ragione della volontà espressa di addivenire alla pronunzia divorzile.
Quanto alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, va osservato che la signora ha omesso il deposito della documentazione reddituale nonostante l'ordine CP_1 del Tribunale, e non ha depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, né dichiarazione sostitutiva ex art 45 D.P.R. 445/2000 relativa alla titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati, di quote sociali, e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
Ai sensi e per gli affetti dell'art. 473 bis. 18 “il comportamento della parte che in ordine alla proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96”.
I documenti sanitari depositati dalla resistente, peraltro non chiaramente leggibili, non attestano alcuna patologia invalidante (cfr. cartella clinica di pronto soccorso attestante una caduta per calo ipoglicemico).
Nessuna della documentazione medica in esame attesta l'esistenza delle patologie che impediscano lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Si rileva, poi, che la signora si è separata all'età di 45 anni in piena capacità CP_1 lavorativa e che non ha dimostrato di essersi attivata per trovare una occupazione o di essersi iscritta al centro per l'impiego. Inoltre, in ordine al contributo arrecato alla formazione del patrimonio familiare e personale dei coniugi, alcuna prova è stata data, essendosi limitata a dedurre di essersi “occupata della casa e delle figlie” senza neppure precisare il “particolare” impegno che ciò avrebbe comportato a suo carico e che è, altresì, escluso il sacrificio delle prospettive professionali della stessa a seguito di decisioni assunte nell'interesse della famiglia, vantando la sola licenza elementare.
Ne deriva che non è consentito presumere il “particolare” contributo fornito dalla resistente, mediante il proprio lavoro casalingo, alla formazione del patrimonio familiare e personale, cui avrebbe dovuto essere parametrato l'eventuale assegno divorzile.
Peraltro, tale apporto è oggetto di contestazione.
Inoltre, non si conoscono le reali condizioni economico reddituali della resistente, ma vi sono alcuni elementi che fanno ritenere che la signora svolga un'attività lavorativa, atteso CP_1
che vive in immobile in locazione con tutte le relative spese e utenze.
Tanto premesso va dato atto dell'orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. U, Sentenza n.
18287 dell'11/07/2018) che ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021, Cass. 27945/2023).
Ancora più recentemente la Cassazione ha anche chiarito che “la funzione perequativo- compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa” (Cass. ord.
4328 del 2024).
Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge e ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio.
Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile". Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali indicati, osserva, come detto, il Collegio che non risulta provato che la sig.ra abbia rinunciato ad opportunità lavorative per CP_1 supportare l'attività della famiglia o a diverse possibilità di realizzazione professionale.
La differenza reddituale tra i due coniugi, pur essenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze svolgendo, invece, lo stesso, la funzione di compensare il richiedente per il particolare contributo che dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale (Cass. 21234/2019).
Ne deriva, pertanto, che, nel caso di specie, gli elementi processuali acquisiti non è sufficiente a giustificare il riconoscimento della provvidenza in difetto di allegazione e di prova del sacrificio del coniuge alle aspettative professionali.
Va, poi, considerato che sul sig. grava interamente il mantenimento di entrambe le Pt_1 figlie.
Sussistono, in definitiva, i presupposti per il venir meno del diritto all'assegno di mantenimento in favore della ex moglie, non dovendo procedersi alla sua revoca per effetto della pronuncia sullo stato e in considerazione del fatto che non è stato riconosciuto in via provvisoria.
Non vi sono, poi, altre domande da analizzare, vista anche la costituzione tardiva di parte resistente.
La domanda attorea va, quindi, accolta, con compensazione delle spese di causa, attesa la natura del giudizio e la peculiarità della situazione in fatto e in diritto relativamente al caso sottoposto all'esame del Tribunale e all'interpretazione della giurisprudenza in materia sull'istituto dell'assegno divorzile.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
26.09.1992 a Velletri (trascritto al Comune di Velletri con il n. 177 p. 2 serie A anno 1992),
- dichiara l'insussistenza dei presupposti per il diritto all'assegno divorzile in favore della resistente disponendo che alcun contributo patrimoniale spetta alla stessa a titolo di assegno divorzile, - compensa le spese di causa,
- dispone l'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti del Comune di competenza.
Latina, 20/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5019/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ileana Ficoroni e elett.te Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Colleferro (Rm) via Francesco Petrarca n. 39,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Ilaria Cavallin CP_1 C.F._1
e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aprilia in via Piemonte n. 3,
RESISTENTE
E con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: IV Contenzioso
Conclusioni: come da verbale all'udienza del 16/10/2025.
IN FATTO Con ricorso depositato in data 25.11.2023 domandava la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con la resistente chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore in sede di mantenimento.
Deduceva che le parti contraevano matrimonio concordatario in data 26.09.1992 stabilendo in Velletri la propria vita familiare e che dall'unione erano nate due figlie, in data Per_1
19.01.2002 ed in data 22.5.1995, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_2
Assumeva che in data 12.3.2021 il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 501/2021, dichiarava la separazione personale dei coniugi rigettando entrambe le domande di addebito della separazione, revocando l'assegnazione della casa familiare alla e disponendo CP_1 che corrispondesse alla moglie a titoli di mantenimento € 300.00 per il suo Parte_1
mantenimento e la a titolo di mantenimento per entrambe le figlie il 50% delle CP_1 spese straordinarie.
Concludeva chiedendo: “-PRONUNCIARE LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO contratto fra il sig. e la signora in Velletri, in Parte_1 CP_1 data 26.9.1962, trascritto al Comune di Velletri con il n. 177 p. 2 serie A anno 1992 con ordine di annotazione della sentenza all'ufficiale di stato civile del predetto comune;
-
REVOCARE L'OBBLIGO DI MANTENIMENTO a carico del sig. nei Parte_1
confronti della signora , e per l'effetto disporre che ciascun coniuge provvederà al CP_1 proprio mantenimento per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Si costituiva la resistente, la quale rilevava di essere gravata di debiti con lo Stato, riferibili alla società del ricorrente e rimasti a suo carico, per € 4.124,62, rispetto alle quali aveva presentato domanda di rottamazione per € 2.584,88, sostenendo la rata di € 267,45 e che il sig. aveva svolto negli anni l'attività professionale di imprenditore nel settore delle Pt_1
automazioni industriali, godendo di importanti guadagni e conducendo una vita agiata;
che, in costanza di matrimonio, l'aveva coinvolta nelle proprie attività, rendendola amministratrice o socia di aziende di cui lo stesso deteneva di fatto il controllo, partecipazione meramente formale e giustificata da motivi fiscali.
Allegava di non aver mai lavorato durante il matrimonio, dedicandosi alla casa e alle figlie.
Esponeva di riuscire a sopravvivere grazie al contributo di parenti e amici e regalie, in particolare della sorella e del sig. , amico di famiglia, di essere Persona_3 Persona_4
titolare di un conto postale, aperto in occasione dell'incasso degli arretrati da parte del sig. a seguito della notifica di precetto, dove confluivano le indennità, il mantenimento e Pt_1
gli aiuti che riceveva dai parenti e dagli amici, soprattutto nei periodi di sospensione del reddito.
In relazione al riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, asseriva di essere disoccupata e di vivere grazie alle indennità statali e al contributo del marito, stante anche la sua condizione fisica e di salute, di aver presentato domanda di invalidità civile e ottenuto le esenzioni per le patologie cardiaca, di ipertensione e diabete mellito.
Evidenziava, invece, che il sig. era ancora dipendente di una società farmaceutica, Pt_1
che non era dato sapere se continuasse a beneficiare di partecipazioni in società e che la società ABM Automazioni di cui era titolare era ancora attiva e contava su personale e su un'organizzazione proficua;
che godeva di un consistente patrimonio immobiliare, era intestatario di veicoli e conviveva con una compagna stabile da diversi anni avente autonomia reddituale.
Per le ragioni indicate chiedeva all'On. Tribunale di Latina “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) Nulla sul mantenimento e sulle spese straordinarie in favore delle figlie, essendo entrambe economicamente autosufficienti ( è laureata, mentre Per_2
l'altra svolge attività lavorativa); 3) Disporre a carico del sig. un assegno divorzile Pt_1
pari ad almeno €. 400,00, in considerazione delle condizioni delle parti, oltre rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla prima udienza;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali, da riconoscersi anche secondo le norme sul gratuito patrocinio e di cui si chiede la liquidazione sin da ora”.
A seguito della costituzione di controparte, parte ricorrente eccepiva la non completezza della certificazione reddituale della convenuta e la tardività della costituzione con conseguente inammissibilità delle domande di natura economica relativa all'aumento e o alla conferma del contributo economico della coniuge riconosciuto in sede di separazione e in ordine alla prole, rilevato che parte resistente si era costituita in data 1 marzo 2024, oltre il termine assegnato dal Tribunale decadendo da ogni domanda ex art 473 bis 12 comma 2, 3 e 4 cpc. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate e della documentazione prodotta perché tardiva e che mancava produzione degli estratti di c/c degli ultimi 3 anni con ogni conseguenza ex art 116 cpc. Il Presidente del Tribunale in sede di provvedimenti presidenziali onerava parte convenuta di produrre la documentazione reddituale carente entro il termine di 30 giorni prima dell'udienza fissata per il prosieguo dando termine a parte ricorrente per controdedurre.
La parte provvedeva tramite deposito di autodichiarazione.
Tanto premesso nell'ambito della separazione veniva posto a carico dell'ex marito l'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, mentre in sede provvisoria, in considerazione delle condizioni economiche della resistente, veniva revocato l'assegno di mantenimento in suo favore e condannata la stessa al concorso al 50% nelle spese straordinarie delle figlie.
Tanto premesso, ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) Legge
898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
I coniugi, infatti, si sono regolarmente separati con sentenza del Tribunale di Latina in composizione Collegiale n. 501/2021 pubbl. il 12/03/2021.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi possa essere ricostituita in ragione della volontà espressa di addivenire alla pronunzia divorzile.
Quanto alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, va osservato che la signora ha omesso il deposito della documentazione reddituale nonostante l'ordine CP_1 del Tribunale, e non ha depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, né dichiarazione sostitutiva ex art 45 D.P.R. 445/2000 relativa alla titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati, di quote sociali, e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
Ai sensi e per gli affetti dell'art. 473 bis. 18 “il comportamento della parte che in ordine alla proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96”.
I documenti sanitari depositati dalla resistente, peraltro non chiaramente leggibili, non attestano alcuna patologia invalidante (cfr. cartella clinica di pronto soccorso attestante una caduta per calo ipoglicemico).
Nessuna della documentazione medica in esame attesta l'esistenza delle patologie che impediscano lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Si rileva, poi, che la signora si è separata all'età di 45 anni in piena capacità CP_1 lavorativa e che non ha dimostrato di essersi attivata per trovare una occupazione o di essersi iscritta al centro per l'impiego. Inoltre, in ordine al contributo arrecato alla formazione del patrimonio familiare e personale dei coniugi, alcuna prova è stata data, essendosi limitata a dedurre di essersi “occupata della casa e delle figlie” senza neppure precisare il “particolare” impegno che ciò avrebbe comportato a suo carico e che è, altresì, escluso il sacrificio delle prospettive professionali della stessa a seguito di decisioni assunte nell'interesse della famiglia, vantando la sola licenza elementare.
Ne deriva che non è consentito presumere il “particolare” contributo fornito dalla resistente, mediante il proprio lavoro casalingo, alla formazione del patrimonio familiare e personale, cui avrebbe dovuto essere parametrato l'eventuale assegno divorzile.
Peraltro, tale apporto è oggetto di contestazione.
Inoltre, non si conoscono le reali condizioni economico reddituali della resistente, ma vi sono alcuni elementi che fanno ritenere che la signora svolga un'attività lavorativa, atteso CP_1
che vive in immobile in locazione con tutte le relative spese e utenze.
Tanto premesso va dato atto dell'orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. U, Sentenza n.
18287 dell'11/07/2018) che ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021, Cass. 27945/2023).
Ancora più recentemente la Cassazione ha anche chiarito che “la funzione perequativo- compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa” (Cass. ord.
4328 del 2024).
Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge e ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio.
Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile". Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali indicati, osserva, come detto, il Collegio che non risulta provato che la sig.ra abbia rinunciato ad opportunità lavorative per CP_1 supportare l'attività della famiglia o a diverse possibilità di realizzazione professionale.
La differenza reddituale tra i due coniugi, pur essenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze svolgendo, invece, lo stesso, la funzione di compensare il richiedente per il particolare contributo che dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale (Cass. 21234/2019).
Ne deriva, pertanto, che, nel caso di specie, gli elementi processuali acquisiti non è sufficiente a giustificare il riconoscimento della provvidenza in difetto di allegazione e di prova del sacrificio del coniuge alle aspettative professionali.
Va, poi, considerato che sul sig. grava interamente il mantenimento di entrambe le Pt_1 figlie.
Sussistono, in definitiva, i presupposti per il venir meno del diritto all'assegno di mantenimento in favore della ex moglie, non dovendo procedersi alla sua revoca per effetto della pronuncia sullo stato e in considerazione del fatto che non è stato riconosciuto in via provvisoria.
Non vi sono, poi, altre domande da analizzare, vista anche la costituzione tardiva di parte resistente.
La domanda attorea va, quindi, accolta, con compensazione delle spese di causa, attesa la natura del giudizio e la peculiarità della situazione in fatto e in diritto relativamente al caso sottoposto all'esame del Tribunale e all'interpretazione della giurisprudenza in materia sull'istituto dell'assegno divorzile.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
26.09.1992 a Velletri (trascritto al Comune di Velletri con il n. 177 p. 2 serie A anno 1992),
- dichiara l'insussistenza dei presupposti per il diritto all'assegno divorzile in favore della resistente disponendo che alcun contributo patrimoniale spetta alla stessa a titolo di assegno divorzile, - compensa le spese di causa,
- dispone l'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti del Comune di competenza.
Latina, 20/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino