Art. 990. Conservazione del posto di lavoro 1. Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro e' computato agli effetti dell'anzianita' di servizio. 2. Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 2111 del codice civile , in relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 2110 dello stesso codice. 3. Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. 4. Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 2119 del codice civile , non puo' essere licenziato prima di tre mesi dalla ripresa della occupazione. 5. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, e' considerato dimissionario. 6. Rimangono salve le condizioni piu' favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro. 7. Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi. 8. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 1.032,91. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. 9. La vigilanza per l'applicazione delle norme del presente articolo e' esercitata dagli ispettori del lavoro.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 10
- 1. Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8962Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 32292/2024 R.G.A.C. promossa da Parte_1 (Avv. RIBECCO PASQUALE) contro Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, rappr.to ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto introduttivo notificato alla convenuta di cui in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo, di accertare e dichiarare l'illegittimità Controparte_1e …Leggi di più...
- funzioni direttive·
- giurisdizione esclusiva giudice amministrativo·
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- legge di stabilità 2014·
- diritto a retribuzione proporzionata·
- art. 23 ter d.l. n. 201/2011·
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- pubblico impiego civile·
- contenimento spesa pubblica