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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 738/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da n.q. di titolare dell'esercizio commerciale BAR RT Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GIACHINO ANGELA pec Email_1
appellante
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
Controparte_2
, in persona del l.r.p.t.
[...]
- appellato non costituito -
Conclusioni per la parte appellante: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere nella forma e nel merito il presente appello e per l'effetto: • in riforma delle parti della sentenza impugnate, dichiarare nulla, revocare, ovvero con qualsiasi formula privare in toto di effetti, la sentenza n. 3840 /2018 emessa dal Tribunale di Palermo, sezione civile in data 05.10.2018 e pubblicata in data 05.10.2018; • condannare l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i giudizi.
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3840 /2018 emessa in data 05.10.2018, il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso proposto da odierno appellante, avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 91034/2016, emessa dall il 14 dicembre Controparte_2
2016, avente ad oggetto il pagamento di € 29.008,75, a titolo di sanzione e spese per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 88, 110, c. 9 lett. f-bis) ed f-ter del TULPS,
2. Avverso la predetta decisione, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe che, con ricorso depositato in data 4 aprile 20219, ne ha chiesto la riforma integrale.
3. All'udienza del 5 marzo 2025, questa Corte, rilevata la mancata costituzione del CP_1 appellato, ha rinviato il procedimento all'udienza del 21 marzo 2025, onerando l'appellante di fornire prova della rituale notifica del gravame.
4. Accolta l'istanza di differimento presentata dal difensore dell'appellante, all'udienza del 2 aprile 2025, la Corte di Appello, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa come da dispositivo in calce alla presente sentenza.
5. L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
6. Invero, come anticipato, calendarizzata l'udienza di trattazione per il giorno 5 marzo 2025, la Corte ha rinviato la trattazione del procedimento assegnando alla difesa termine per comprovare l'avvenuta notifica dell'atto introduttivo alla controparte, come disposto con provvedimento del 16 aprile 2019. E, tuttavia, la stessa difesa, all'udienza del 2 aprile 2025, ha dichiarato di non essere in possesso della suddetta prova e ha chiesto di essere rimessa in termini per potere correttamente ottemperare all'incombente.
7.Giova allora ricordare che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata – imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. – a norma dell'art. 291 c.p.c., al Giudice non è consentito assegnare un termine perentorio per provvedere ad una (nuova) notifica (Cass. SU n. 20604/2008).
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso art. 153 c.p.c.” (cfr. Cassazione Civile, sezione II,
1.10.2019 n.24474).
L'interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato, contrapposto a quello dell'impugnante, comporta che, ancorché il termine di notificazione del ricorso e del decreto
2 di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello non sia perentorio, non può disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, né possono essere accordati nuovi termini per l'espletamento di incombenti processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo d'appello, né di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata (Cass. civ. Sez. I Ord., 27/11/2019, n. 30968).
8.Nel caso di specie, l'appellante ha dedotto di non poter comprovare l'avvenuta rituale notifica del gravame alla Amministrazione appellata per non essere più in possesso della pec a suo tempo inviata, omettendo del tutto così di addurre una giustificazione utile ai fini della integrazione dei presupposti di cui all' art. 153 c.p.c. cit.
9. Nulla deve essere disposto in merito alle spese di lite del presente grado di giudizio, non essendosi, come detto, neppure costituito il convenuto. CP_1
Deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_3
avverso la sentenza n. 3840/2018 emessa dal Tribunale di Palermo in data 5
[...]
ottobre 2018. Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Palermo, 2 aprile 2025
Il Cons. relatore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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