Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 1
Il ricorso per cassazione proposto, in nome di una società a responsabilità limitata in liquidazione, da persona qualificatasi come "legale rappresentante" della stessa, senza alcuna precisazione in ordine alle vicende della liquidazione, è inammissibile, dovendosi ritenere proposto da soggetto non legittimato a rappresentare la società in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 4996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4996 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'GE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.TA.V. INDUSTRIA TECNOLOGIE AVANZATE s.r.l., in persona del legale rappresentante ing. FR TT, elettivamente domiciliata in Roma, via Balduina n. 114, presso l'avv. Giovanni Marrapese, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NO GE, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Cesare n. 14, presso l'avv. Aldo Sipala, che lo rappresenta e difende assieme all'avv. Aldo Schiavi, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 171/99 del 5.3.99 (in causa n. 740/95 r.g.c.). udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 22/11/2001 dal relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Frosinone, sez. di Anagni, depositato il 22.11.93, BE TO, premesso di essere stato assunto dalla I.T.AV. s.r.l. in data 4.2.93 e di essere stato licenziato il 28.5.93 per scadenza del termine, chiedeva che fosse dichiarata nulla l'apposizione del termine e invalido il recesso, con ricostituzione del rapporto e risarcimento del danno. Costituitosi il datore, il Pretore con sentenza 18.10.94 accoglieva la domanda e, dichiarato che il rapporto ab initio era stato a tempo indeterminato, ne disponeva la ricostituzione, condannando il datore al risarcimento del danno per il periodo tra la notifica del ricorso e la data della sentenza. Proponeva appello la soc. ITAV in liquidazione, sostenendo che tra di essa ed il dipendente era intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto, in ragione dell'esplicita adesione data dal BE in calce alla lettera di recesso. In ogni caso il rapporto a tempo indeterminato avrebbe dovuto trovare un limite temporale alla data del 31.1.95, in cui l'azienda aveva cessato l'attività produttiva.
Proponeva appello incidentale il BE in punto di quantificazione del risarcimento.
Con sentenza del 5.3.99 il Tribunale rigettava l'impugnazione principale e accoglieva quella incidentale. Rilevato che il datore non contestava la prima pronunzia circa l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il giudice di merito considerava che la lettera inviata al dipendente motivava il recesso con la scadenza del termine, per cui la dichiarazione di accettazione del lavoratore era riferibile solo ad un contratto di lavoro a tempo determinato e non all'effettivo rapporto di lavoro intercorrente tra le parti. Accogliendo l'appello incidentale, invece, fissava il risarcimento in misura pari alle retribuzioni spettanti dal 7.6.93 (data di ricezione della lettera di impugnazione del licenziamento) al 31.1.95 (data della cessazione dell'attività produttiva), e in misura pari all'indennità di mobilità per il periodo 1.2.95-31.1.97. Avverso questa sentenza propone ricorso la soc. ITAV. Risponde con controricorso il BE.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che i motivi del ricorso non possano essere esaminati, essendo il ricorso inammissibile.
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., deve ammettersi il deposito del certificato rilasciato dall'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria ed artigianato di Frosinone il 14.6.99, attestante lo stato di liquidazione della società ITAV s.r.l., prodotto in allegato al controricorso e contestualmente depositato, essendo lo stesso diretto a supportare la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'art. 2310 c.c. prevede che "dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori". Tale norma, applicabile ai sensi degli artt. 2452 e 2497 c.c. anche alle società a responsabilità limitata, quale la ricorrente ITAV, comporta che la rappresentanza, anche processuale, della società in liquidazione passa ai liquidatori dal momento della iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese (Cass. 23.12.76 n. 4734). Tale legittimazione permane anche dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione (Cass.
8.9.98 n. 8853). Nel caso di specie, sono pacifiche tanto l'esistenza dello stato di liquidazione della società, risultante dalla stessa sentenza di secondo grado (pronunziata nei confronti della società ITAV "in persona del liquidatore Irene AP), quanto la sua permanenza alla data del 25.5.99, momento della notifica del ricorso per cassazione (la società, posta in liquidazione il 30.12.94, era ancora tale alla data del 14.6.99, come risulta dal certificato sopra menzionato). Essendo il ricorso proposto da tale FR TT, non quale liquidatore, ma in forza di una non meglio specificata qualità di legale rappresentante, senza nessuna precisazione a proposito delle vicende della liquidazione, deve ritenersi che il ricorso per cassazione sia stato proposto da soggetto non legittimato a rappresentare la società in giudizio.
Il ricorso è, pertanto, da dichiarare inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in lire 10.000 pari a 5,00 Euro ed agli onorari in lire 3.000.000 (1.549,37 Euro).
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002