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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/10/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, all'esito del deposito delle note scritte, il 24.10.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1665 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
nella via Mazzini n. 50, elettivamente domiciliato in Cagliari, v.le Diaz n. 29,
presso lo studio dell'Avv. Francesco SANNA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto DI TUCCI, in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
resistente pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“-accertare e dichiarare che il ricorrente, in data 07.10.2021, alle ore 9:30 circa,
subiva un infortunio sul lavoro mentre usciva da uno degli ascensori dello stabile
G. TZ di Cagliari, e, segnatamente, il braccio destro veniva chiuso dalle porte del predetto macchinario, causandogli un importante trauma contusivo della spalla destra;
-accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla superiore parte espositiva, la manifesta infondatezza del motivo posto a base del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa di infortunio o malattia professionale pratica CP_2
n.518534239 del 07.10.2021, gestione 110;
-accertare e dichiarare in contraddittorio con l' che le patologie dalle quali CP_2
è affetto il ricorrente derivano dall'infortunio occorso durante l'attività svolta dal sig. e che, pertanto, costituiscono infortunio sul lavoro;
Pt_1
-accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto di beneficiare dell'indennizzo per periodo di inabilità temporanea assoluta da lavoro ed il danno biologico della dedotta malattia professionale in misura pari o superiore al 6%ovvero in quella diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa,
e derivante, altresì ,dal conglobamento con i postumi di eventuali ulteriori eventi invalidanti, concomitanti o pregressi o successivi, derivati da altre malattie professionali o infortuni sul lavoro;
-accertare e dichiarare, altresì, laddove se ne verifichino i presupposti in corso di causa, quale sia il danno biologico complessivo residuato al ricorrente tenendo conto dei postumi di eventi invalidanti concomitanti, pregressi o successivi dipendenti da ulteriori malattie professionali e/o infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38/2000 e dell'art. 149 disp. Att c.p.c.
pagina 2 -per l'effetto condannare l' , in persona del rappresentante legale pro CP_2
tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo –in capitale o in rendita–di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, nella misura corrispondente al periodo di inabilità temporanea assoluta da lavoro ed al danno biologico accertato in giudizio(se inferiore al 16%), compreso quello complessivo, con maggiorazione di interessi legali e il maggior danno,ex. art. 1224, 2° co. c.c.,
dalla data di maturazione del diritto, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di infortunio o malattia professionale del 07.10.2021ovvero
secondo la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
-ordinare all' di esibire, all'atto della costituzione in giudizio, tutta la CP_2
documentazione relativa al procedimento amministrativo;
-condannare l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari di legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
Nell'interesse del resistente:
“voglia l'adito Giudice, ogni diversa istanza disattesa, respingere la domanda poiché infondata.
Spese, competenze ed onorari rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per danno biologico.
In particolare, egli ha esposto:
pagina 3 − di avere dal 23.08.1982 al 01.03.2022 lavorato come Operatore sanitario presso l'Azienda Ospedaliera G. TZ di Cagliari, in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato;
− che il 07.10.2021, alle ore 09:30, mentre svolgeva le proprie mansioni aveva subito un grave infortunio mentre si recava nel magazzino per ritirare materiale da portare nella sala operatoria di chirurgia vascolare, utilizzando l'ascensore;
− che improvvisamente le porte dell'ascensore si erano chiuse e gli avevano stritolato il braccio destro causandogli un severo trauma contusivo del braccio e della spalla destra;
− di avere, a seguito dell'evento traumatico, lasciato il posto di lavoro per essere accompagnato al pronto soccorso del nosocomio in cui già si trovava;
− che l'esito degli esami strumentali avevano evidenziato un trauma contusivo del braccio destro, con prognosi di giorni 5 salvo complicazioni e che in pari data il medico dell'ospedale TZ aveva inviato all' resistente CP_2
istanza per il riconoscimento dell'infortunio/malattia professionale;
− di non avere, per le suesposte ragioni, fatto rientro a lavoro fino alla data del suo pensionamento (01.03.2022);
− che l' in dipendenza dell'infortunio patito, aveva riconosciuto CP_2
la liquidazione di una singola giornata lavorativa e di avere quindi proposto opposizione il 23.06.2022 al quale aveva fatto seguito la risposta dell'ente del
18.11.2022, oggetto di odierna impugnazione, con la quale l'Istituto aveva comunicato che la visita collegiale medica relativa all'opposizione “non può
essere espletata in quanto: …si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso. Pertanto la sua domanda non può essere accolta”.
pagina 4 2. L' ha resistito in giudizio e ha contestato la fondatezza della CP_3
domanda.
3. La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Tenuto conto delle risultanze istruttorie, che hanno accertato essere vero quanto accaduto a l 07.10.2021, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio Pt_1
al fine di accertare e valutare il danno biologico occorso al ricorrente.
Nella sua relazione depositata il 22.07.2025, il C.T.U. ha rilevato che “al fine di valutare la correttezza del giudizio formulato dall . A tale scopo appare CP_2
fondamentale la disamina dei reperti descrittivi riferiti agli esami strumentali effettuati nell'immediatezza dell'evento (radiografia del 7 ottobre 2021) e a poca distanza dallo stesso (ecografia del 22 ottobre e risonanza magnetica del 4
novembre). In particolare, la radiografia effettuata in occasione dell'accesso in
Pronto Soccorso del 7 ottobre 2021 documentava assenza di segni fratturativi e la presenza di risalita craniale della testa omerale come da degenerazione cuffia dei rotatori. L'ecografia del 22 ottobre descriveva a livello della spalla dx lesione parziale a tutto spessore del tendine del sovraspinato in sede preinserzionale, tendinosi del sottoscapolare e del sottospinato, tendinosi e tenosinovite del capo lungo del bicipite brachiale associati ad irregolarità del profilo corticale del trochite omerale di significato degenerativo osteoartrosico e segni di artro-fibrosi acromion-claveare. Ancora, la risonanza magnetica del
4 novembre evidenziava discreti segni di artrosi acromion-claveare, alterazioni degenerative del trochite, netto assottigliamento ed irregolarità del tendine del sovraspinoso con rottura a tutto spessore del terzo medio-anteriore, con lieve pagina 5 retrazione del ventre muscolare, ipotrofico ed interessato da iniziali segni di involuzione adiposa e lesione sub-totale del tendine del muscolo sottoscapolare.
Gli esami sopra riportati documentano la sussistenza a livello della spalla dx del ricorrente di un'alterazione degenerativa avanzata di lunga data delle strutture anatomiche della spalla, segnatamente una tendinopatia della cuffia dei rotatori in artrosi acromion-claveare, in assenza di segni indicativi di lesioni traumatiche di data recente. Tale quadro, oltre ad avere di per sé
inequivocabilmente le caratteristiche di condizione degenerativa e quindi non traumatica è incompatibile con la dinamica dell'evento riferita dal lavoratore ossia un trauma contusivo. Per quanto descritto il lungo periodo di malattia intercorso dalla fine del periodo di inabilità temporanea totale alla data del pensionamento deve essere riferito a condizione clinica antecedente e non può
essere imputato alle conseguenze dell'infortunio del 7 ottobre 2021.
In conclusione, a fronte dell'evidenza di un quadro anatomico-strumentale di natura non traumatica, come tale non in nesso causale con l'infortunio del 7
ottobre 2021, si conferma il giudizio espresso dall'Ente, non essendo giustificato il riconoscimento di ulteriore periodo a titolo di inabilità temporanea assoluta né di una menomazione dell'integrità psico-fisica”.
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alle luce delle osservazioni del consulente di parte a cui il Consulente dell'Ufficio ha così puntualmente replicato: “si deve evidenziare che le osservazioni formulate dal dott. Carta si limitano a ribadire la posizione di parte ricorrente e non entrano in alcun modo nel merito delle considerazioni formulate da questo CTU,
in assenza di qualsivoglia contestazione a riguardo dell'affermazione della pagina 6 natura non traumatica del quadro anatomico-strumentale riscontrato nel
MELONI, come tale non in nesso causale con l'infortunio del 7 ottobre 2021”.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato in quanto infondato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate sulla base dello scaglione di favore per il ricorrente dai 5.201,00 ai 26.000,00, secondo i minimi tariffari, devono essere definitivamente poste a carico di Parte_1
così come le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna a rifondere l' Parte_1 [...]
, Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge;
3. pone definitivamente a carico di nei rapporti interni Parte_1
tra le parti, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
Cagliari, 24.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 7