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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27304/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27304/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. Stefano Carmini in sostituzione dell'avv. Parte_1 TODARELLO FABIO e l'avv. BIASCO ROBERTO
Per ontumace Controparte_1
Per ontumace Controparte_1 Per 'avv. FALCONERI DEBORAH Controparte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi discutono oralmente la causa, Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27304/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. TODARELLO FABIO, dell'avv. SPENNACCHIO GIUSEPPE e dell'avv.
BIASCO ROBERTO
Ricorrente contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_2
avv.ti ROSSI LUIGI GINO, SORBI FRANCESCA e FALCONERI DEBORAH e con elezione di domicilio in VIA PESA DEL LINO, 2 20052 MONZA presso lo studio dell'avvocato suddetto
Resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. l' ha convenuto in Parte_2 giudizio i signori e e la società chiedendo la CP_1 Controparte_1 Controparte_3 condanna dei resistenti, in via tra loro solidale, al pagamento della somma di euro 550.000,00, quale pagina 2 di 5 IVA pretesa a titolo di rivalsa ( ex art. 18 DPR 633/1972 ) sull'importo di euro 2.525.000 già corrisposto in forza dell'accordo transattivo stipulato tra le parti in data 25.10.2023, somma da maggiorarsi degli interessi legali con decorrenza dal giorno del dovuto al deposito del ricorso ed interessi ex art. 1284 comma 4° per il periodo successivo fino al saldo, con vittoria delle spese del giudizio.
Ha resistito la società assumendo che la somma corrisposta in esecuzione Controparte_2 dell'accordo transattivo del 25.10.2023 fosse comprensiva di IVA e negando che comunque la prestazione fosse soggetta ad IVA, avendo il pagamento una funzione esclusivamente risarcitoria. Ha chiesto respingersi il ricorso con vittoria di spese
I signori e non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci. CP_1 Controparte_1
All'udienza del 29.5.2025 la causa è stata decisa all'esito della discussione orale con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente va detto che ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La società ha corrisposto allo in esecuzione dell'accordo Controparte_3 Parte_2 transattivo stipulato tra le parti il 25.10.2023 la somma di euro 2.525.000. Più precisamente euro
2.500.000 a tacitazione dei costi di bonifica sostenuti e da sostenersi dalla ricorrente ed euro 25.000,00 per concorso spese legali ( cfr art.
2.3 dell'accordo transattivo )
La ricorrente a fronte di tale pagamento ha dato compiuta esecuzione all'accordo ( con abbandono del giudizio amministrativo e civile pendente tra le parti e la cancellazione del trascrizione del sequestro conservativo precedentemente ottenuto ed iscritto su immobili di proprietà dei signori cfr CP_1 doc. 11 di parte ricorrente ) ed ha emesso nei confronti di la fattura n. Controparte_3
2366000644 per un importo totale di euro 3.080.500,0 ( doc. 10 ) , di cui euro 2.525.000,00 in linea capitale ed euro 555.500 per IVA al 22%.
Ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dell'IVA non corrisposta dai resistenti
Dunque oggetto del presente giudizio è l'entità della somma che avrebbe dovuto essere versata in esecuzione dell'accordo transattivo del 25.10.2023 e più precisamente se la somma concordata – euro 2.500.000 ed euro 25.000 per contributo spese legali – fosse o meno comprensiva di Iva
Ha valorizzato la società resistente un'interpretazione letterale dell'accordo transattivo sostenendo che le parti con la dizione “ importo omnicomprensivo “ e “ una tantum “ ed “ a tacitazione di ogni pretesa “ abbiano inteso indicare che la somma indicata di euro 2.525.000 fosse comprensiva anche di eventuali imposte.
Osserva il Tribunale che il senso letterale delle parole adoperate non dimostra affatto che la volontà delle parti fosse quella ricomprendere nella somma indicata anche l'IVA, costituendo il pagamento Par dell'Iva un obbligo di legge, oltre che per ( in sede di liquidazione periodica del tributo quale soggetto che ha effettuato l'incasso ), anche per , soggetto alla diretta richiesta Controparte_3 in via di rivalsa, quale committente, a norma dell'art. 18 del DPR 633/1972, che ha effettuato il pagamento del corrispettivo, avendo oltretutto quest'ultima diritto di portare l'IVA addebitata in detrazione, così da non risultare neppure incisa dal tributo.
In altri termini, trattandosi di un obbligo – quello di pagare l'IVA – che deriva da una norma di legge, ove le parti avessero inteso ricomprendere nella somma indicata anche l'importo dovuto a titolo di pagina 3 di 5 IVA, lo avrebbero dovuto espressamente indicare, quantificando l'importo riferito all'IVA. In assenza di tale espressa indicazione , deve escludersi che l'importo indicato nell'accordo transattivo comprendesse l'IVA. Del resto anche i costi esposti nella fatture prodotte dalla IEO nel giudizio di merito a dimostrazione delle spese sostenute per le opere MISE ( messa in sicurezza di emergenza ) e per la Bonifica del terreno inquinato erano gravati da IVA e così sarà anche per i costi ancora da sostenere da parte dell'istituto, dunque è evidente che, in assenza di espressa esclusione del pagamento dell'imposta, la somma indicata nell'accordo transattivo, in quanto diretta a compensare tali costi, così Par da soddisfare il diritto di rivalsa di , a norma dell'art. 253 comma 4° del d.lgs 152/2006, fosse gravata da IVA
Sostiene la parte resistente che in ogni caso l'IVA non sarebbe dovuta e che erroneamente la ricorrente avrebbe emesso fattura gravata di IVA in quanto la prestazione resa in forza dell'accordo transattivo avrebbe carattere risarcitorio e, come tale, non sarebbe soggetta ad IVA. Viceversa, Par secondo la prospettazione della ricorrente, essendo l'azione proposta da fondata sul diritto di rivalsa ex art. 253 comma 4° del d.lgs 152/2006, la somma corrisposta in forza dell'accordo transattivo avrebbe carattere indennitario e non risarcitorio.
Osserva il Tribunale che, come si evince dall'atto di citazione introduttivo del giudizio promosso da
[...] nel confronti dei signori e di ( cfr paragrafo II p. 24 a ss ) Pt_2 CP_1 Controparte_3 e dall'accordo transattivo, la somma oggetto della transazione ( euro 2.500.000 ) era diretta a coprire i costi per il procedimento di bonifica , per la MISE, per le misure di prevenzione sostenute e da Par Par sostenersi dal ( art.
2.3. dell'accordo ) i cui oneri venivano assunti interamente da ( art.
3.1. dell'accordo ), dunque la somma in parola era diretta a soddisfare il credito indennitario dell' Pt_1 nei confronti dei resistenti, ai sensi dell'art. 253 comma 4° d.lgs 152/2006, norma che consente la rivalsa da parte del soggetto non responsabile della contaminazione e che ha proceduto alla bonifica nei confronti del responsabile sia a titolo di spese che a titolo risarcitorio ( cfr Cass. 1573/2019 massima “ In tema di bonifica spontanea di sito inquinato, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dalla identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice. Non trova, peraltro, applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., poiché trattasi di obbligazione "ex lege" di contenuto indennitario, e non risarcitorio derivante dal fatto obbiettivo dell'inquinamento.” ).
La transazione dunque non ha ad oggetto una prestazioni di natura risarcitoria – prestazione che non sarebbe soggetta ad IVA ( cfr risposta Agenzia delle Entrate n. 223 del 18 novembre 2024 e n. 588 del
15.12.2022 ) a norma dell'art. 15 comma 1 n. 1 del DPR 633/1972 - bensì prestazioni per obblighi di fare, non fare e permettere ( art. 3 bonifica , art 4 rinunce ), a fronte della corresponsione di una somma di denaro, prestazioni che sono soggette ad IVA ( cfr Cass. 20233/2018 risposta di interpello Agenzia delle Entrate n. 145/2021 )
Per tutte le ragioni espresse devono trovare accoglimento le domande proposte dalla ricorrente ed i convenuti vanno condannati, in via tra loro solidale, al pagamento della somma di euro 555.500,00, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dall'intimazione di pagamento del 1.2.2024 fino all'introduzione del giudizio ed interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. per il periodo successivo fino al saldo .
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ), vanno poste a carico solidale dei convenuti le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari per le fasi di studio ed introduttiva e compensi minimi per quella decisionale in ragione delle peculiarità del rito.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: condanna i resistenti , e in via tra Controparte_4 Controparte_1 Controparte_1 loro solidale, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Parte_1 euro 555.500,00 oltre interessi al tasso legale con decorrenza dall'intimazione di pagamento del 1.2.2024 fino all'introduzione del giudizio ed interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. per il periodo successivo fino al saldo, condanna i resistenti a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in 12.000,00 per compensi ed euro 1.686,00 per spese, oltre il rimborso 15% per spese forfettario , Cpa ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27304/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. Stefano Carmini in sostituzione dell'avv. Parte_1 TODARELLO FABIO e l'avv. BIASCO ROBERTO
Per ontumace Controparte_1
Per ontumace Controparte_1 Per 'avv. FALCONERI DEBORAH Controparte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi discutono oralmente la causa, Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27304/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. TODARELLO FABIO, dell'avv. SPENNACCHIO GIUSEPPE e dell'avv.
BIASCO ROBERTO
Ricorrente contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_2
avv.ti ROSSI LUIGI GINO, SORBI FRANCESCA e FALCONERI DEBORAH e con elezione di domicilio in VIA PESA DEL LINO, 2 20052 MONZA presso lo studio dell'avvocato suddetto
Resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. l' ha convenuto in Parte_2 giudizio i signori e e la società chiedendo la CP_1 Controparte_1 Controparte_3 condanna dei resistenti, in via tra loro solidale, al pagamento della somma di euro 550.000,00, quale pagina 2 di 5 IVA pretesa a titolo di rivalsa ( ex art. 18 DPR 633/1972 ) sull'importo di euro 2.525.000 già corrisposto in forza dell'accordo transattivo stipulato tra le parti in data 25.10.2023, somma da maggiorarsi degli interessi legali con decorrenza dal giorno del dovuto al deposito del ricorso ed interessi ex art. 1284 comma 4° per il periodo successivo fino al saldo, con vittoria delle spese del giudizio.
Ha resistito la società assumendo che la somma corrisposta in esecuzione Controparte_2 dell'accordo transattivo del 25.10.2023 fosse comprensiva di IVA e negando che comunque la prestazione fosse soggetta ad IVA, avendo il pagamento una funzione esclusivamente risarcitoria. Ha chiesto respingersi il ricorso con vittoria di spese
I signori e non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci. CP_1 Controparte_1
All'udienza del 29.5.2025 la causa è stata decisa all'esito della discussione orale con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente va detto che ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La società ha corrisposto allo in esecuzione dell'accordo Controparte_3 Parte_2 transattivo stipulato tra le parti il 25.10.2023 la somma di euro 2.525.000. Più precisamente euro
2.500.000 a tacitazione dei costi di bonifica sostenuti e da sostenersi dalla ricorrente ed euro 25.000,00 per concorso spese legali ( cfr art.
2.3 dell'accordo transattivo )
La ricorrente a fronte di tale pagamento ha dato compiuta esecuzione all'accordo ( con abbandono del giudizio amministrativo e civile pendente tra le parti e la cancellazione del trascrizione del sequestro conservativo precedentemente ottenuto ed iscritto su immobili di proprietà dei signori cfr CP_1 doc. 11 di parte ricorrente ) ed ha emesso nei confronti di la fattura n. Controparte_3
2366000644 per un importo totale di euro 3.080.500,0 ( doc. 10 ) , di cui euro 2.525.000,00 in linea capitale ed euro 555.500 per IVA al 22%.
Ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dell'IVA non corrisposta dai resistenti
Dunque oggetto del presente giudizio è l'entità della somma che avrebbe dovuto essere versata in esecuzione dell'accordo transattivo del 25.10.2023 e più precisamente se la somma concordata – euro 2.500.000 ed euro 25.000 per contributo spese legali – fosse o meno comprensiva di Iva
Ha valorizzato la società resistente un'interpretazione letterale dell'accordo transattivo sostenendo che le parti con la dizione “ importo omnicomprensivo “ e “ una tantum “ ed “ a tacitazione di ogni pretesa “ abbiano inteso indicare che la somma indicata di euro 2.525.000 fosse comprensiva anche di eventuali imposte.
Osserva il Tribunale che il senso letterale delle parole adoperate non dimostra affatto che la volontà delle parti fosse quella ricomprendere nella somma indicata anche l'IVA, costituendo il pagamento Par dell'Iva un obbligo di legge, oltre che per ( in sede di liquidazione periodica del tributo quale soggetto che ha effettuato l'incasso ), anche per , soggetto alla diretta richiesta Controparte_3 in via di rivalsa, quale committente, a norma dell'art. 18 del DPR 633/1972, che ha effettuato il pagamento del corrispettivo, avendo oltretutto quest'ultima diritto di portare l'IVA addebitata in detrazione, così da non risultare neppure incisa dal tributo.
In altri termini, trattandosi di un obbligo – quello di pagare l'IVA – che deriva da una norma di legge, ove le parti avessero inteso ricomprendere nella somma indicata anche l'importo dovuto a titolo di pagina 3 di 5 IVA, lo avrebbero dovuto espressamente indicare, quantificando l'importo riferito all'IVA. In assenza di tale espressa indicazione , deve escludersi che l'importo indicato nell'accordo transattivo comprendesse l'IVA. Del resto anche i costi esposti nella fatture prodotte dalla IEO nel giudizio di merito a dimostrazione delle spese sostenute per le opere MISE ( messa in sicurezza di emergenza ) e per la Bonifica del terreno inquinato erano gravati da IVA e così sarà anche per i costi ancora da sostenere da parte dell'istituto, dunque è evidente che, in assenza di espressa esclusione del pagamento dell'imposta, la somma indicata nell'accordo transattivo, in quanto diretta a compensare tali costi, così Par da soddisfare il diritto di rivalsa di , a norma dell'art. 253 comma 4° del d.lgs 152/2006, fosse gravata da IVA
Sostiene la parte resistente che in ogni caso l'IVA non sarebbe dovuta e che erroneamente la ricorrente avrebbe emesso fattura gravata di IVA in quanto la prestazione resa in forza dell'accordo transattivo avrebbe carattere risarcitorio e, come tale, non sarebbe soggetta ad IVA. Viceversa, Par secondo la prospettazione della ricorrente, essendo l'azione proposta da fondata sul diritto di rivalsa ex art. 253 comma 4° del d.lgs 152/2006, la somma corrisposta in forza dell'accordo transattivo avrebbe carattere indennitario e non risarcitorio.
Osserva il Tribunale che, come si evince dall'atto di citazione introduttivo del giudizio promosso da
[...] nel confronti dei signori e di ( cfr paragrafo II p. 24 a ss ) Pt_2 CP_1 Controparte_3 e dall'accordo transattivo, la somma oggetto della transazione ( euro 2.500.000 ) era diretta a coprire i costi per il procedimento di bonifica , per la MISE, per le misure di prevenzione sostenute e da Par Par sostenersi dal ( art.
2.3. dell'accordo ) i cui oneri venivano assunti interamente da ( art.
3.1. dell'accordo ), dunque la somma in parola era diretta a soddisfare il credito indennitario dell' Pt_1 nei confronti dei resistenti, ai sensi dell'art. 253 comma 4° d.lgs 152/2006, norma che consente la rivalsa da parte del soggetto non responsabile della contaminazione e che ha proceduto alla bonifica nei confronti del responsabile sia a titolo di spese che a titolo risarcitorio ( cfr Cass. 1573/2019 massima “ In tema di bonifica spontanea di sito inquinato, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dalla identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice. Non trova, peraltro, applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., poiché trattasi di obbligazione "ex lege" di contenuto indennitario, e non risarcitorio derivante dal fatto obbiettivo dell'inquinamento.” ).
La transazione dunque non ha ad oggetto una prestazioni di natura risarcitoria – prestazione che non sarebbe soggetta ad IVA ( cfr risposta Agenzia delle Entrate n. 223 del 18 novembre 2024 e n. 588 del
15.12.2022 ) a norma dell'art. 15 comma 1 n. 1 del DPR 633/1972 - bensì prestazioni per obblighi di fare, non fare e permettere ( art. 3 bonifica , art 4 rinunce ), a fronte della corresponsione di una somma di denaro, prestazioni che sono soggette ad IVA ( cfr Cass. 20233/2018 risposta di interpello Agenzia delle Entrate n. 145/2021 )
Per tutte le ragioni espresse devono trovare accoglimento le domande proposte dalla ricorrente ed i convenuti vanno condannati, in via tra loro solidale, al pagamento della somma di euro 555.500,00, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dall'intimazione di pagamento del 1.2.2024 fino all'introduzione del giudizio ed interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. per il periodo successivo fino al saldo .
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ), vanno poste a carico solidale dei convenuti le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari per le fasi di studio ed introduttiva e compensi minimi per quella decisionale in ragione delle peculiarità del rito.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: condanna i resistenti , e in via tra Controparte_4 Controparte_1 Controparte_1 loro solidale, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Parte_1 euro 555.500,00 oltre interessi al tasso legale con decorrenza dall'intimazione di pagamento del 1.2.2024 fino all'introduzione del giudizio ed interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. per il periodo successivo fino al saldo, condanna i resistenti a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in 12.000,00 per compensi ed euro 1.686,00 per spese, oltre il rimborso 15% per spese forfettario , Cpa ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
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