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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12110 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20438/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 24048/2021 R.G.,
e vertente tra
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rapp.to e difeso dagli avv.ti RI FORESTIERI C.F._1
( ) e AN LA ( e presso il C.F._2 C.F._3
loro studio el.te dom.to in Napoli al C.so Umberto I 34, giusta procura speciale alle liti autenticata per not. in Torino il 23.9.21, Rep. 76778; Per_1
- Opponente
contro
(P. Iva Gruppo RU LI , C.f. Controparte_1 P.IVA_1
, società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, P.IVA_2
c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano,
1
alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordina-
mento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sen-
si dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'LI del 07/06/2017 con nu-
mero 35239.3, e per essa, quale procuratore, (P. Iva Gruppo Controparte_2
RU LI c.f. , in persona del legale rappresentan- P.IVA_1 P.IVA_3
te pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana n.
4/A, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n.
170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raf-
LE RL (C.F. ) ed AN NA (C.F. C.F._4
con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N C.F._5
giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 2.12.25.
Per : “chiede revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per Parte_1
mancata formalizzazione della mediazione obbligatoria nonché la condanna dell'opposta alle spese processuali.”
Per quale procuratore di “riportandosi inte- Controparte_2 CP_1
gralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti, si insiste affinché la causa sia trattenuta in decisione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 5126/2021 emesso dal Tribunale di
2
Napoli in data 28.6.21, e notificato in data 18.8.21, su ricorso di Controparte_2
(nel prosieguo “RU”), in qualità di procuratore di (nel prosieguo CP_1
“ ) con il quale è stato ingiunto a di pagare entro 40 CP_1 Parte_1
giorni dalla notifica la somma di € 49.230,11, oltre interessi legale dalla domanda sino al soddisfo, spese della procedura liquidate in € 286,00, ed € 1.305,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di mutuo n. 1123885 stipulato dall'ingiunto con Cassa di Risparmio di Torino in data
2.3.1999, assistito da garanzia prestata da nei limiti di £ Parte_2
215.000.000,00, e dall'inadempimento a n. 2 contratti di apertura di credito in conto corrente stipulati tra le stesse parti in data 29.7.99 e 11.7.00, assistiti da ga-
ranzia fideiussoria del 7.7.00 rilasciata da nei limiti di £ Parte_2
280.000.000,00 (doc. 6 fasc. monitorio). Il contratto è stato oggetto di cessione in blocco sino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito la prescrizione dei Parte_1
crediti ingiunti, essendo decorsi ventuno anni dalla data in cui il credito è divenu-
to esigibile (31.12.00). Sul punto, ha dichiarato di non aver mai ricevuto la rac-
comandata del 30.1.17 a lui indirizzata, della quale in ogni caso eccepisce l'inidoneità ad interrompere la prescrizione, già maturata al più tardi il 31.12.10.
Nel merito, ha eccepito l'insussistenza del credito, denunciando l'incompletezza della documentazione agli atti. Ha eccepito la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 tub. Ha altresì eccepito la nullità delle aperture di credito, sollevando altresì l'exceptio doli, trattandosi di finanziamenti finalizzati all'estinzione di pregressa esposizione debitoria vantata dal cliente nei confronti dello stesso istituto. Ha contestato la documentazione
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prodotta. Ha eccepito la nullità del tasso d'interesse per la mancata indicazione oltre che per l'usurareità dello stesso, l'illegittimità della commissione di massi-
mo scoperto, l'applicazione di interessi anatocistici e spese forfetarie contra le-
gem e l'illegittimo calcolo delle valute. Ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto e vittoria di spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatari avv. ForeER RI e LA AN.
Nel costituirsi in giudizio, RU, in qualità di procuratrice di ha CP_1
respinto l'eccezione di prescrizione in quanto generica e sfornita di prova, preci-
sando che alla data del 1.11.08 i rapporti erano ancora in essere, da cui la tempe-
stività della raccomandata del 30.1.17. Ha altresì invocato la diffida di pagamen-
to del 14.2.23 (doc. 4 fasc. opposta) e la dichiarazione di riconoscimento del de-
bito sottoscritta dal debitore in data 25.11.23 (doc. 5 fasc. opposta). Ha respinto l'eccezione di usurarietà del tasso praticato ed eccepito l'inammissibilità delle ul-
teriori doglianze in quanto generiche e sfornite di supporto probatorio. Ha chiesto concedersi la provvisoria esecutività. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita la causa con scambio di memorie, all'udienza del 2.12.25, preso atto del mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, il giu-
dice assegnava la causa in decisione.
In applicazione del principio della ragione più liquida, va dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, della cui attivazione era onerata la parte opponente. Conseguente-
mente, il decreto deve essere revocato.
È ormai noto che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai
4
sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano in-
trodotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudi-
zio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvi-
soria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è
a carico della parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. n. 19596/2020; Cass. n. 159/2021).
Stante l'improcedibilità, sono assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di
[...]
in qualità di procuratore di ed in favore di CP_3 CP_1 Parte_3
[...
, e si liquidano, stante la natura solo documentale della controversia, in misura ridotta e pari ad € 3000,00, per compensi da distrarre in favore dei procuratori antistatari avv. ForeER RI e LA AN., oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 5, comma 1-
bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
5126/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti di;
Parte_1
- condanna in qualità di procuratore di , al Controparte_2 CP_1
pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Parte_1
3000,00, per compensi da distrarre in favore dei procuratori antistatari avv. Fore-
ER RI e LA AN, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali.
5
Napoli, 18.12.25
Il Giudice
IE RA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 24048/2021 R.G.,
e vertente tra
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rapp.to e difeso dagli avv.ti RI FORESTIERI C.F._1
( ) e AN LA ( e presso il C.F._2 C.F._3
loro studio el.te dom.to in Napoli al C.so Umberto I 34, giusta procura speciale alle liti autenticata per not. in Torino il 23.9.21, Rep. 76778; Per_1
- Opponente
contro
(P. Iva Gruppo RU LI , C.f. Controparte_1 P.IVA_1
, società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, P.IVA_2
c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano,
1
alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordina-
mento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sen-
si dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'LI del 07/06/2017 con nu-
mero 35239.3, e per essa, quale procuratore, (P. Iva Gruppo Controparte_2
RU LI c.f. , in persona del legale rappresentan- P.IVA_1 P.IVA_3
te pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana n.
4/A, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n.
170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raf-
LE RL (C.F. ) ed AN NA (C.F. C.F._4
con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N C.F._5
giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 2.12.25.
Per : “chiede revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per Parte_1
mancata formalizzazione della mediazione obbligatoria nonché la condanna dell'opposta alle spese processuali.”
Per quale procuratore di “riportandosi inte- Controparte_2 CP_1
gralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti, si insiste affinché la causa sia trattenuta in decisione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 5126/2021 emesso dal Tribunale di
2
Napoli in data 28.6.21, e notificato in data 18.8.21, su ricorso di Controparte_2
(nel prosieguo “RU”), in qualità di procuratore di (nel prosieguo CP_1
“ ) con il quale è stato ingiunto a di pagare entro 40 CP_1 Parte_1
giorni dalla notifica la somma di € 49.230,11, oltre interessi legale dalla domanda sino al soddisfo, spese della procedura liquidate in € 286,00, ed € 1.305,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di mutuo n. 1123885 stipulato dall'ingiunto con Cassa di Risparmio di Torino in data
2.3.1999, assistito da garanzia prestata da nei limiti di £ Parte_2
215.000.000,00, e dall'inadempimento a n. 2 contratti di apertura di credito in conto corrente stipulati tra le stesse parti in data 29.7.99 e 11.7.00, assistiti da ga-
ranzia fideiussoria del 7.7.00 rilasciata da nei limiti di £ Parte_2
280.000.000,00 (doc. 6 fasc. monitorio). Il contratto è stato oggetto di cessione in blocco sino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito la prescrizione dei Parte_1
crediti ingiunti, essendo decorsi ventuno anni dalla data in cui il credito è divenu-
to esigibile (31.12.00). Sul punto, ha dichiarato di non aver mai ricevuto la rac-
comandata del 30.1.17 a lui indirizzata, della quale in ogni caso eccepisce l'inidoneità ad interrompere la prescrizione, già maturata al più tardi il 31.12.10.
Nel merito, ha eccepito l'insussistenza del credito, denunciando l'incompletezza della documentazione agli atti. Ha eccepito la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 tub. Ha altresì eccepito la nullità delle aperture di credito, sollevando altresì l'exceptio doli, trattandosi di finanziamenti finalizzati all'estinzione di pregressa esposizione debitoria vantata dal cliente nei confronti dello stesso istituto. Ha contestato la documentazione
3
prodotta. Ha eccepito la nullità del tasso d'interesse per la mancata indicazione oltre che per l'usurareità dello stesso, l'illegittimità della commissione di massi-
mo scoperto, l'applicazione di interessi anatocistici e spese forfetarie contra le-
gem e l'illegittimo calcolo delle valute. Ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto e vittoria di spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatari avv. ForeER RI e LA AN.
Nel costituirsi in giudizio, RU, in qualità di procuratrice di ha CP_1
respinto l'eccezione di prescrizione in quanto generica e sfornita di prova, preci-
sando che alla data del 1.11.08 i rapporti erano ancora in essere, da cui la tempe-
stività della raccomandata del 30.1.17. Ha altresì invocato la diffida di pagamen-
to del 14.2.23 (doc. 4 fasc. opposta) e la dichiarazione di riconoscimento del de-
bito sottoscritta dal debitore in data 25.11.23 (doc. 5 fasc. opposta). Ha respinto l'eccezione di usurarietà del tasso praticato ed eccepito l'inammissibilità delle ul-
teriori doglianze in quanto generiche e sfornite di supporto probatorio. Ha chiesto concedersi la provvisoria esecutività. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita la causa con scambio di memorie, all'udienza del 2.12.25, preso atto del mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, il giu-
dice assegnava la causa in decisione.
In applicazione del principio della ragione più liquida, va dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, della cui attivazione era onerata la parte opponente. Conseguente-
mente, il decreto deve essere revocato.
È ormai noto che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai
4
sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano in-
trodotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudi-
zio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvi-
soria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è
a carico della parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. n. 19596/2020; Cass. n. 159/2021).
Stante l'improcedibilità, sono assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di
[...]
in qualità di procuratore di ed in favore di CP_3 CP_1 Parte_3
[...
, e si liquidano, stante la natura solo documentale della controversia, in misura ridotta e pari ad € 3000,00, per compensi da distrarre in favore dei procuratori antistatari avv. ForeER RI e LA AN., oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 5, comma 1-
bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
5126/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti di;
Parte_1
- condanna in qualità di procuratore di , al Controparte_2 CP_1
pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Parte_1
3000,00, per compensi da distrarre in favore dei procuratori antistatari avv. Fore-
ER RI e LA AN, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali.
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Napoli, 18.12.25
Il Giudice
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