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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
n. 7246/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/06/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. MONACO EZIO presso la quale hanno eletto domicilio telematico pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Manfredonia (FG) il 16.06.1990 (atto iscritto al n. 153, anno 1990, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 4385/2013 del Tribunale di Milano pubblicata il 28.03.2013
con i seguenti figli: nata il [...] (maggiorenne ed economicamente Pt_3 autosufficiente)
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 18/06/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4385/2013 resa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 28.03.2013; in particolare, dando atto dell'intervenuta indipendenza economica della figlia e dei nuovi accordi raggiunti tra le Pt_3 parti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) il Dott. , non è più tenuto a corrispondere le somme indicate al punto 5) - Parte_1 di seguito integralmente trascritto - della sentenza n. 4385/2013 (R.G. 88534/2012 - Dott.ssa Ortolan):
“… 5) per il mantenimento di , il Dott. s'impegna a contribuire mediante: • Pt_3 Parte_1 la corresponsione mensile di EURO 650,00.= (seicentocinquanta/00) comprendenti le spese di vitto, di abbigliamento, il concorso alle spese per la gestione della abitazione;
detto importo sarà corrisposto mediante bonifico bancario sul c/c n. 2421 acceso presso la Banco Popolare o altro istituto di credito indicato dalla Dott.ssa , da corrispondersi al 5 di ogni mese a partire dal mese Parte_2 di ottobre 2012 e sarà rivalutato automaticamente di anno in anno, secondo gli indici ISTAT-costo della vita, a decorrere dal mese di gennaio 2013; • il rimborso del 60% delle spese di seguito indicate: mediche, scolastiche ordinarie e straordinarie e parascolastiche (a titolo puramente indicativo tasse scolastiche, libri scolastici, gite, ripetizioni, corredo materiale scolastico inizio anno, ecc); viaggi pagina 2 di 4 studio, gite scolastiche superiori ad una settimana, sportive o attinenti ad attività ludiche, relative alla patente di guida “B” o per il passaporto. Dette spese verranno anticipate dalla madre e rimborsate dal padre nelle mensilità successiva all'esborso unitamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e con le stesse modalità. Esse, non avranno necessità di preventivo accordo se rientreranno in quelle urgenti e /o ordinarie (come ad esempio tasse scolastiche, libri scolastici, ripetizioni, attività ludiche, sportive, gite, cancelleria, corredo materiale scolastico, ticket, visite specialistiche, dentista ecc.) Verranno, invece, preventivamente concordate per iscritto, via mail, le spese per viaggi-studio, gite scolastiche superiori ad una settimana, interventi chirurgici …”.
2) nell'ottica di regolare definitivamente ogni rapporto economico e giuridico che trova la propria origine e/o causa nel rapporto coniugale, entrambe le parti convengono, di trasferire ad , a Pt_3 titolo gratuito, la propria rispettiva quota del 5% di proprietà dell'unità immobiliare, già casa coniugale, sita in Milano Viale Piceno n. 19, con conseguente rinuncia della Dott.ssa Parte_2
alla propria quota di usufrutto del 45% e del diritto di abitazione del 50%, meglio identificata
[...] al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio 393, mappale 674, subalterno 702, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 4, consistenza 7,5 vani, piano 1-S1, rendita catastale 1.316,97.=;
l'atto notarile di adempimento al reciproco impegno delle parti, di cui al presente ricorso, dovrà avvenire entro e non oltre 40 giorni dal passaggio in giudicato dell'ordinanza di modifica delle condizioni di divorzio;
entro detta scadenza dovrà, altresì, intervenire il pagamento di EURO
4.000,00.= da parte del Dott. a favore della Dott.ssa ; Parte_1 Parte_2 spese, tasse, imposte ed onorari notarili relativi a detto atto di trasferimento saranno sostenute dal
Dott. ; tutte dette pattuizioni saranno formalizzate con atti di adempimento, Parte_1 anche al fine della trascrizione, avanti il Notaio scelto dalle parti e che già viene indicato nello studio dei Notaio ed i relativi atti godranno delle esenzioni di cui all'art. 19 della legge n. 74 dei Per_1
1987, così come interpretato dalla sentenza C. Cost. 154/99 e dalla Circolare dell'Agenzia delle
Entrate 21 giugno 2012 n. 27; le parti concordano che le spese del presente giudizio verranno interamente sostenute dal Dott.
.” Parte_1
DIRITTO
pagina 3 di 4 Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese di lite siano integralmente a carico del sig.
[...]
come accordato dalle parti. Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4385/2013 resa dal
[...]
Tribunale di Milano e pubblicata il 28.03.2013 così statuisce:
1.Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3. Spese integralmente a carico del sig. Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025
Il Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/06/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. MONACO EZIO presso la quale hanno eletto domicilio telematico pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Manfredonia (FG) il 16.06.1990 (atto iscritto al n. 153, anno 1990, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 4385/2013 del Tribunale di Milano pubblicata il 28.03.2013
con i seguenti figli: nata il [...] (maggiorenne ed economicamente Pt_3 autosufficiente)
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 18/06/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4385/2013 resa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 28.03.2013; in particolare, dando atto dell'intervenuta indipendenza economica della figlia e dei nuovi accordi raggiunti tra le Pt_3 parti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) il Dott. , non è più tenuto a corrispondere le somme indicate al punto 5) - Parte_1 di seguito integralmente trascritto - della sentenza n. 4385/2013 (R.G. 88534/2012 - Dott.ssa Ortolan):
“… 5) per il mantenimento di , il Dott. s'impegna a contribuire mediante: • Pt_3 Parte_1 la corresponsione mensile di EURO 650,00.= (seicentocinquanta/00) comprendenti le spese di vitto, di abbigliamento, il concorso alle spese per la gestione della abitazione;
detto importo sarà corrisposto mediante bonifico bancario sul c/c n. 2421 acceso presso la Banco Popolare o altro istituto di credito indicato dalla Dott.ssa , da corrispondersi al 5 di ogni mese a partire dal mese Parte_2 di ottobre 2012 e sarà rivalutato automaticamente di anno in anno, secondo gli indici ISTAT-costo della vita, a decorrere dal mese di gennaio 2013; • il rimborso del 60% delle spese di seguito indicate: mediche, scolastiche ordinarie e straordinarie e parascolastiche (a titolo puramente indicativo tasse scolastiche, libri scolastici, gite, ripetizioni, corredo materiale scolastico inizio anno, ecc); viaggi pagina 2 di 4 studio, gite scolastiche superiori ad una settimana, sportive o attinenti ad attività ludiche, relative alla patente di guida “B” o per il passaporto. Dette spese verranno anticipate dalla madre e rimborsate dal padre nelle mensilità successiva all'esborso unitamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e con le stesse modalità. Esse, non avranno necessità di preventivo accordo se rientreranno in quelle urgenti e /o ordinarie (come ad esempio tasse scolastiche, libri scolastici, ripetizioni, attività ludiche, sportive, gite, cancelleria, corredo materiale scolastico, ticket, visite specialistiche, dentista ecc.) Verranno, invece, preventivamente concordate per iscritto, via mail, le spese per viaggi-studio, gite scolastiche superiori ad una settimana, interventi chirurgici …”.
2) nell'ottica di regolare definitivamente ogni rapporto economico e giuridico che trova la propria origine e/o causa nel rapporto coniugale, entrambe le parti convengono, di trasferire ad , a Pt_3 titolo gratuito, la propria rispettiva quota del 5% di proprietà dell'unità immobiliare, già casa coniugale, sita in Milano Viale Piceno n. 19, con conseguente rinuncia della Dott.ssa Parte_2
alla propria quota di usufrutto del 45% e del diritto di abitazione del 50%, meglio identificata
[...] al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio 393, mappale 674, subalterno 702, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 4, consistenza 7,5 vani, piano 1-S1, rendita catastale 1.316,97.=;
l'atto notarile di adempimento al reciproco impegno delle parti, di cui al presente ricorso, dovrà avvenire entro e non oltre 40 giorni dal passaggio in giudicato dell'ordinanza di modifica delle condizioni di divorzio;
entro detta scadenza dovrà, altresì, intervenire il pagamento di EURO
4.000,00.= da parte del Dott. a favore della Dott.ssa ; Parte_1 Parte_2 spese, tasse, imposte ed onorari notarili relativi a detto atto di trasferimento saranno sostenute dal
Dott. ; tutte dette pattuizioni saranno formalizzate con atti di adempimento, Parte_1 anche al fine della trascrizione, avanti il Notaio scelto dalle parti e che già viene indicato nello studio dei Notaio ed i relativi atti godranno delle esenzioni di cui all'art. 19 della legge n. 74 dei Per_1
1987, così come interpretato dalla sentenza C. Cost. 154/99 e dalla Circolare dell'Agenzia delle
Entrate 21 giugno 2012 n. 27; le parti concordano che le spese del presente giudizio verranno interamente sostenute dal Dott.
.” Parte_1
DIRITTO
pagina 3 di 4 Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese di lite siano integralmente a carico del sig.
[...]
come accordato dalle parti. Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4385/2013 resa dal
[...]
Tribunale di Milano e pubblicata il 28.03.2013 così statuisce:
1.Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3. Spese integralmente a carico del sig. Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025
Il Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Cattaneo
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