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Sentenza 7 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Decreto cautelare 10 marzo 2022
Ordinanza cautelare 12 aprile 2022
Ordinanza cautelare 13 maggio 2022
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Sentenza 24 marzo 2023
Parere interlocutorio 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 20/05/2021, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2021
N. 00012/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2021, proposto da
Fintel Engineering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Bicego, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Locale di Riscossione - So.Lo.Ri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento comunicato in data 24.11.2020 con cui il RUP della società So.Lo.Ri. s.p.a. ha ritenuto che la soluzione progettuale illustrata da Fintel Engineering s.r.l. nell'ambito della “ procedura di dialogo competitivo per la gestione del servizio di riscossione coattiva delle multe elevate nei confronti dei cittadini residenti all'estero ” non ha soddisfatto le esigenze di Solori e ha comunicato la chiusura della procedura stessa, senza dare seguito alle successive fasi;
- dei verbali delle seduta della Commissione di gara in data 13.7.2020, 4.8.2020, 22.9.2020, 13.10.2020 e 20.11.2020, mai comunicati né pubblicati, nella parte in cui la commissione ha ritenuto che il dialogo finalizzato all'individuazione e definizione di un progetto idoneo a soddisfare le esigenze di Solori, non ha condotto ad esito positivo;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Locale di Riscossione - So.Lo.Ri s.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Considerato che viene impugnato il provvedimento con il quale So.Lo.Ri. s.p.a., dopo aver valutato negativamente l’esito dell’interlocuzione avviata con la società ricorrente (unico candidato risultato ammesso), ha chiuso la procedura di dialogo competitivo indetta, ai sensi dell’art. 64 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento “ del servizio di riscossione coattiva delle multe elevate nei confronti dei cittadini residenti all’estero ”, senza dare seguito alle successive fasi di approvazione del progetto e di formulazione dell’offerta economica;
Considerato che con separata istanza, notificata alla resistente in data 10 gennaio 2021, la ricorrente, lamentando il mancato riscontro dell’istanza di accesso formulata l’8 gennaio 2021, ha chiesto a questo Tribunale di accertare il diritto di ottenere copia dei verbali delle sedute della commissione di gara (unitamente al provvedimento di nomina della commissione e al curriculum di ciascuno dei componenti di essa) e, conseguentemente, di ordinarne l’esibizione al fine di poter integrare le proprie difese;
Rilevato che la ricorrente, dopo aver segnalato che la So.Lo.Ri. s.p.a., ha provveduto a recapitare la documentazione richiesta e a depositare un’ulteriore copia della stessa in giudizio, ha dichiarato che “ per effetto della consegna dei documenti effettuata sia in sede stragiudiziale che mediante deposito nel presente ricorso risulta integralmente soddisfatta la domanda di accesso azionata da Fintel Engineering s.r.l., di talché dev’essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. essendo inutile la prosecuzione dell’esame dell’istanza incidentale ”, insistendo peraltro per la liquidazione delle spese della presente fase;
Ritenuto che, riguardo alla richiesta di accesso oggetto dell’istanza in esame, deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese della presente fase vadano compensate per l’intero, considerato che la repentina notificazione dell’istanza giudiziale di accesso, di cui all’art. 116 cod. proc. amm. (avvenuta ad appena due giorni dalla produzione della richiesta stragiudiziale), non ha comunque concesso all’Amministrazione uno spazio temporale sufficientemente ampio, il cui breve decorso, benché infruttuoso, non è quindi idoneo a far emergere l’avvenuta formazione, per facta concludentia , di un diniego illegittimamente opposto alla richiesta della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dichiara cessata la materia del contendere, limitatamente all’stanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO