TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/11/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2473 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2473 /2024 , avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv./dall' Parte_1 C.F._1 avv. GRANDE LUCA e presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2 resistente non costituito
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27/06/2024 presso la Cancelleria, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in SA NT RI il Controparte_1
07.09.2002 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato
Comune, anno 2002 parte II, serie A, Vol. M, n. 32), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole nata il [...] (età 21 anni) Persona_1
e nata il [...] (età 15 anni) ed alle questioni economiche. Per_2
In particolare, ha chiesto quanto di seguito trascritto:
“AFFIDARE le figlie, e , al Sig. già assegnatario della casa Persona_1 Per_2 Controparte_1 coniugale per viverci unitamente alle figlie;
- ACCERTARE lo stato di persistente ed incolpevole indigenza della Sig.ra Parte_1 che non le consente di adempiere all'obbligo di mantenimento della prole ed, in subordine, RIDURRE
l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della prole;
- VALUTARE la condotta dilatoria ed ingannevole tenuta da controparte per aver ingenerato nella
Sig.ra un falso affidamento in fase di trattative protrattesi Parte_1 infruttuosamente per circa 12 mesi (dal febbraio 2023 al dicembre 2023) tra i rispettivi legali in punto di accordo di divorzio congiunto, e, così essendo stata costretta a rinunciare a coronare un nuovo progetto di vita comune con il nuovo compagno;
altresì, se controparte non avesse dissimulato il proprio disappunto nell'agevolare la sig.ra con un accordo di divorzio Parte_1 congiunto, l'odierna ricorrente non avrebbe subito una drastica riduzione delle possibilità di reperire un'occupazione lavorativa per il tramite di agenzia di lavoro interinale e non sarebbe stata privata
A) del diritto a scegliere e consultare un medico generico di riferimento nonostante l' invalidità fisica documentata e B) del diritto di rivolgersi al CAF per beneficiare di qualsivoglia provvisoria misura assistenziale statale (reddito di inclusione … );
- ONERARE controparte alla corresponsione di un congruo risarcimento non inferiore di € 1.000,00
a titolo di danni morali per perdita di chance avendo la medesima perso l'occasione di ottenere nell'anno 2023, quando il nuovo compagno era ancora in vita, un accordo congiunto di divorzio e, quindi, l'indispensabile certificazione anagrafica (status, residenza, stato di famiglia) che l'avrebbe certamente agevolata in ambito lavorativo, sanitario ed assistenziale”; con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 9 , pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale, ovvero l'affido esclusivo della figlia minore al padre, nonché la domiciliazione di costei, in uno alla sorella maggiore, presso di questi e la previsione di un mantenimento di euro 200,00 di cui euro 100,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Medio tempore, peraltro è stato dichiarato, dal Giudice delegato, inammissibile il ricorso urgente, qualificato ex art 700 c.p.c. in corso di causa, tramite il quale la ricorrente ha chiesto quanto di seguito trascritto:
“
1. Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, 2. Ordinare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. o comunque in via d'urgenza, ogni più opportuno provvedimento immediato e provvisorio nei confronti del Comune di SA NT RI, in persona del Sindaco pro tempore, – ordinando l'aggiornamento delle risultanze anagrafiche e di stato civile della sig.ra in conformità allo stato Parte_1 di fatto e di diritto ossia a seguito dell'intervenuta separazione personale giudiziale con Sentenza
n.1608/2023 (pubblicata il 24.07.2023) del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore – Prima Sezione
Civile – ovvero disponendo ogni altra misura idonea ad assicurare la tutela urgente dei diritti fondamentali della medesima, – anche al fine di consentirle l'ottenimento della residenza fittizia e
l'accesso ai servizi fondamentali presso il Comune di effettiva dimora;
3. In subordine, ordinare la rettifica della residenza anagrafica presso il Comune di Milano, via Ovada n. 38, dove la ricorrente dimora stabilmente dal 2020”,
Disposti gli accertamenti tramite i Servizi Sociali di SAN VALENTINO TORIO presso il nucleo familiare paterno (ove, attualmente, vivono entrambe le figlie) e successivamente pervenuti, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, previa rinuncia al deposito delle memorie conclusive – avendo la ricorrente, per il tramite del proprio procuratore, chiesto urgentemente la decisione – costei ha rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio
pagina 3 di 9 Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1608/2023, passata in giudicato, giacché munita di attestazione dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Sulle questioni accessorie relative all'affidamento, al mantenimento della prole, al diritto di visita del genitore non domiciliatario ed all'assegnazione della casa coniugale.
A tale riguardo, vanno confermati i provvedimenti provvisori resi in sede di separazione giudiziale che, invero, in relazione alla responsabilità genitoriale, hanno previsto l'affido esclusivo di alla madre, in uno alla domiciliazione presso di lei, con la sorella Per_2 Per_1 maggiorenne ma non autonoma.
Sul punto, infatti, vanno richiamate – e, per l'effetto, confermate – le motivazioni che, in sede di separazione, hanno portato a tale statuizione.
In via preliminare, come noto, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-dovere alla bigenitorialità (ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 11-09-2014, n.
19181).
pagina 4 di 9 L'art. 155 c.c., così come novellato dal D.lgs. n. 54 del 2006, e ora riversato nel novello disposto dell'art. 337 ter c.c., prevede come regola l'affidamento condiviso, alla quale può derogarsi solo nelle ipotesi in cui l'esercizio di quella che oggi viene definita dal novello tenore del codice
“responsabilità genitoriale” in maniera congiunta e condivisa risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Con tale formula il legislatore ha lasciato ampi margini di discrezionalità al giudice del caso concreto, cui spetta il compito di individuare i casi in cui l'affidamento condiviso si traduca in un danno per il minore.
Il Giudice, nell'assumere tale tipo di provvedimento, dovrà motivare, da un lato, sull'idoneità del genitore scelto come affidatario e, dall'altro, sulla inidoneità dell'altro genitore o per condizioni intrinseche allo stesso (carattere, stile di vita) o estrinseche (particolare lontananza fisica dai figli, eccessiva litigiosità tra i coniugi).
Tale diritto del minore ha trovato tutela anche a livello internazionale nella Convenzione di New
York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.
Orbene, nel caso di specie ricorrono evidenti motivazioni per disporre l'affido esclusivo di al padre, . Per_2 Controparte_1
Infatti, in relazione a , va evidenziato che già il Tribunale per i Minorenni aveva Per_2 dichiarato la ecaduta dalla responsabilità genitoriale, con conseguente affidamento Parte_1 della minore al padre (decreto del 22.10.2021, come richiamato nel decisum collegiale di separazione).
D'altronde, udita dai Servizi Sociali di SA NT RI (relazione del 11.08.2025), la ragazza ha confermato la propria volontà di voler stare con il padre e, peraltro, di non voler, al momento, riallacciare i rapporti con la madre, trasferitasi fuori Regione, tant'è che il Servizio ha rappresentato, allo stato, di non poter attuare gli incontri protetti, come disposti, posto l'atteggiamento di pervicace rifiuto di . Per_2
In proposito, va anche rilevato il persistente disinteresse mostrato dalla ei confronti Parte_1 della prole, in uno alla non trascurabile circostanza che la ricorrente non è comparsa nemmeno all'udienza di comparizione (avendo, peraltro, promosso il ricorso), comunicando solamente una propria dichiarazione personale.
Il Servizio, secondo quanto appreso dal nucleo familiare paterno, riferisce che la Parte_1 avrebbe chiesto alla figlia minore di raggiungerla a MILANO, ma, al netto della declaratoria di pagina 5 di 9 decadenza dalla responsabilità genitoriale per i fatti come accertati in sede minorile, detta richiesta denota, peraltro, un comportamento teso ad anteporre le proprie esigenze di vita – su cui, naturalmente, nulla quaestio - a quelle, però, della prole stessa che, invero, dovrebbe recidere ogni legame con il luogo di origine, ove è nata e cresciuta, per recarsi in una realtà del tutto sconosciuta.
Ciò, per l'effetto, costituisce un chiaro comportamento che fa presumere la volontà di non voler coltivare alcuna relazione genitoriale con le figlie e, in particolare, con la figlia minore . Per_2
Sul punto, tuttavia, quanto al diritto di visita, il Tribunale ritiene opportuno confermare le statuizioni adottate in sede di separazione giudiziale (non ravvisandosi, anche sotto tale profilo, alcun mutamento delle circostanze di fatto), con la previsione che tale diritto venga esercitato alla presenza dei Servizi Sociali territorialmente competenti, affinché possano consentire la ripresa della relazione genitoriale, naturalmente tenuto conto dei desiderata della minore che, all'attualità, ha quasi 17 anni, come emersi dall'ultima relazione del giorno 11.08.2025.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte, la figlia va affidata in via esclusiva al Per_2 padre con collocamento presso quest'ultimo e con esercizio del diritto di visita della madre alla sola presenza dei Servizi Sociali, ciò in conformità dei desiderata di . come da ultimo Per_2 manifestati al Servizio.
Inoltre, in considerazione del collocamento della minore presso il padre, va ANCHE confermata
l'assegnazione della casa coniugale ad per viverci unitamente alla figlia Parte_2 minore e alla figlia maggiorenne (ma non economicamente autosufficiente) ; Per_2 Per_1 assegnazione, peraltro, confermata in tal sede nell'esclusivo e superiore e prevalente interesse della prole, per la quale il Tribunale può anche disporre d'ufficio (e tenuto conto della richiesta di conferma delle statuizioni di separazione).
Venendo, infine, agli aspetti economici, anche sotto tale profilo, vanno confermate le statuizioni rese nella separazione, nella parte in cui pongono a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di €. 200,00 a titolo di mantenimento per la prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infatti, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria, né, invero, avendo la ricorrente depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c., né, infine, avendo articolato istanze di prova nel ricorso introduttivo, tale somma può, allo stato e tenuto conto anche di quanto dichiarato sotto il profilo pagina 6 di 9 economico-reddituale dalla madre, ritenersi adeguata a soddisfare le esigenze della figlia minore e della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_2 Per_1
La madre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio SAitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Infine, come già rilevato con provvedimento del 04.08.2025, la domanda di risarcimento del danno per perdita di chances, di cui al ricorso introduttivo, è inammissibile, come peraltro tempestivamente sollevato dal Giudice delegato giacché non connessa con i petita di cui al presente giudizio ex art. 40 c.p.c., al netto, peraltro, dell'omessa prova sul punto sia dei fatti posti a fondamento che, invero, del danno asseritamente patito, avendo la parte omesso di richiedere ogni attività istruttoria sul punto.
Sulle spese processuali
Stante la soccombenza processuale della ricorrente, avuto riguardo all'inammissibilità come sollevata e tenuto conto, peraltro ed in tal sede, degli esiti del giudizio di separazione – non favorevole alla ricorrente – ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese id lite, dando tuttavia atto che parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 18.06.2024
pagina 7 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
ata il 09/03/1976 in MILANO (MI) Parte_1
e nato il [...] in [...] Controparte_1 in SA NT RI il 07.09.2002 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2002 parte II, serie A, Vol. M, n. 32);
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- conferma la statuizione monocratica di inammissibilità del 05.08.2025, resa nel sub-procedimento, promosso ex art. 700 c.p.c.;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno, da perdita di chances, di cui al ricorso introduttivo e per le ragioni di cui in parte motiva;
- dispone l'affidamento esclusivo della minore al padre, , al quale, Per_2 Controparte_1 per l'effetto, sono conferiti anche i poteri di decisione circa le questioni di massima rilevanza (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la salute e l'istruzione);
- dispone che otrà vedere la figlia alla presenza dei Servizi Parte_1 Per_2
Sociali territorialmente competenti secondo il calendario degli incontri da questi predisposto, ciò in conformità e nei termini di cui in parte motiva, anche avuto riguardo ai desiderata della minore;
pagina 8 di 9 - assegna la casa coniugale ad per viverci unitamente alle figlie e Parte_2 Per_1
; Per_2
- dispone che corrisponda ad la somma di €. Parte_1 Parte_2
200,00 mensili a titolo di mantenimento della prole e (di cui €. 100,00 in Per_2 Per_1 favore di ciascuna figlia), a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno 5 di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
- pone, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, le spese straordinarie sostenute nell'interesse di e Per_2 Per_1
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 23.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2473 /2024 , avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv./dall' Parte_1 C.F._1 avv. GRANDE LUCA e presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2 resistente non costituito
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27/06/2024 presso la Cancelleria, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in SA NT RI il Controparte_1
07.09.2002 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato
Comune, anno 2002 parte II, serie A, Vol. M, n. 32), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole nata il [...] (età 21 anni) Persona_1
e nata il [...] (età 15 anni) ed alle questioni economiche. Per_2
In particolare, ha chiesto quanto di seguito trascritto:
“AFFIDARE le figlie, e , al Sig. già assegnatario della casa Persona_1 Per_2 Controparte_1 coniugale per viverci unitamente alle figlie;
- ACCERTARE lo stato di persistente ed incolpevole indigenza della Sig.ra Parte_1 che non le consente di adempiere all'obbligo di mantenimento della prole ed, in subordine, RIDURRE
l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della prole;
- VALUTARE la condotta dilatoria ed ingannevole tenuta da controparte per aver ingenerato nella
Sig.ra un falso affidamento in fase di trattative protrattesi Parte_1 infruttuosamente per circa 12 mesi (dal febbraio 2023 al dicembre 2023) tra i rispettivi legali in punto di accordo di divorzio congiunto, e, così essendo stata costretta a rinunciare a coronare un nuovo progetto di vita comune con il nuovo compagno;
altresì, se controparte non avesse dissimulato il proprio disappunto nell'agevolare la sig.ra con un accordo di divorzio Parte_1 congiunto, l'odierna ricorrente non avrebbe subito una drastica riduzione delle possibilità di reperire un'occupazione lavorativa per il tramite di agenzia di lavoro interinale e non sarebbe stata privata
A) del diritto a scegliere e consultare un medico generico di riferimento nonostante l' invalidità fisica documentata e B) del diritto di rivolgersi al CAF per beneficiare di qualsivoglia provvisoria misura assistenziale statale (reddito di inclusione … );
- ONERARE controparte alla corresponsione di un congruo risarcimento non inferiore di € 1.000,00
a titolo di danni morali per perdita di chance avendo la medesima perso l'occasione di ottenere nell'anno 2023, quando il nuovo compagno era ancora in vita, un accordo congiunto di divorzio e, quindi, l'indispensabile certificazione anagrafica (status, residenza, stato di famiglia) che l'avrebbe certamente agevolata in ambito lavorativo, sanitario ed assistenziale”; con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 9 , pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale, ovvero l'affido esclusivo della figlia minore al padre, nonché la domiciliazione di costei, in uno alla sorella maggiore, presso di questi e la previsione di un mantenimento di euro 200,00 di cui euro 100,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Medio tempore, peraltro è stato dichiarato, dal Giudice delegato, inammissibile il ricorso urgente, qualificato ex art 700 c.p.c. in corso di causa, tramite il quale la ricorrente ha chiesto quanto di seguito trascritto:
“
1. Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, 2. Ordinare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. o comunque in via d'urgenza, ogni più opportuno provvedimento immediato e provvisorio nei confronti del Comune di SA NT RI, in persona del Sindaco pro tempore, – ordinando l'aggiornamento delle risultanze anagrafiche e di stato civile della sig.ra in conformità allo stato Parte_1 di fatto e di diritto ossia a seguito dell'intervenuta separazione personale giudiziale con Sentenza
n.1608/2023 (pubblicata il 24.07.2023) del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore – Prima Sezione
Civile – ovvero disponendo ogni altra misura idonea ad assicurare la tutela urgente dei diritti fondamentali della medesima, – anche al fine di consentirle l'ottenimento della residenza fittizia e
l'accesso ai servizi fondamentali presso il Comune di effettiva dimora;
3. In subordine, ordinare la rettifica della residenza anagrafica presso il Comune di Milano, via Ovada n. 38, dove la ricorrente dimora stabilmente dal 2020”,
Disposti gli accertamenti tramite i Servizi Sociali di SAN VALENTINO TORIO presso il nucleo familiare paterno (ove, attualmente, vivono entrambe le figlie) e successivamente pervenuti, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, previa rinuncia al deposito delle memorie conclusive – avendo la ricorrente, per il tramite del proprio procuratore, chiesto urgentemente la decisione – costei ha rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio
pagina 3 di 9 Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1608/2023, passata in giudicato, giacché munita di attestazione dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Sulle questioni accessorie relative all'affidamento, al mantenimento della prole, al diritto di visita del genitore non domiciliatario ed all'assegnazione della casa coniugale.
A tale riguardo, vanno confermati i provvedimenti provvisori resi in sede di separazione giudiziale che, invero, in relazione alla responsabilità genitoriale, hanno previsto l'affido esclusivo di alla madre, in uno alla domiciliazione presso di lei, con la sorella Per_2 Per_1 maggiorenne ma non autonoma.
Sul punto, infatti, vanno richiamate – e, per l'effetto, confermate – le motivazioni che, in sede di separazione, hanno portato a tale statuizione.
In via preliminare, come noto, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-dovere alla bigenitorialità (ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 11-09-2014, n.
19181).
pagina 4 di 9 L'art. 155 c.c., così come novellato dal D.lgs. n. 54 del 2006, e ora riversato nel novello disposto dell'art. 337 ter c.c., prevede come regola l'affidamento condiviso, alla quale può derogarsi solo nelle ipotesi in cui l'esercizio di quella che oggi viene definita dal novello tenore del codice
“responsabilità genitoriale” in maniera congiunta e condivisa risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Con tale formula il legislatore ha lasciato ampi margini di discrezionalità al giudice del caso concreto, cui spetta il compito di individuare i casi in cui l'affidamento condiviso si traduca in un danno per il minore.
Il Giudice, nell'assumere tale tipo di provvedimento, dovrà motivare, da un lato, sull'idoneità del genitore scelto come affidatario e, dall'altro, sulla inidoneità dell'altro genitore o per condizioni intrinseche allo stesso (carattere, stile di vita) o estrinseche (particolare lontananza fisica dai figli, eccessiva litigiosità tra i coniugi).
Tale diritto del minore ha trovato tutela anche a livello internazionale nella Convenzione di New
York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.
Orbene, nel caso di specie ricorrono evidenti motivazioni per disporre l'affido esclusivo di al padre, . Per_2 Controparte_1
Infatti, in relazione a , va evidenziato che già il Tribunale per i Minorenni aveva Per_2 dichiarato la ecaduta dalla responsabilità genitoriale, con conseguente affidamento Parte_1 della minore al padre (decreto del 22.10.2021, come richiamato nel decisum collegiale di separazione).
D'altronde, udita dai Servizi Sociali di SA NT RI (relazione del 11.08.2025), la ragazza ha confermato la propria volontà di voler stare con il padre e, peraltro, di non voler, al momento, riallacciare i rapporti con la madre, trasferitasi fuori Regione, tant'è che il Servizio ha rappresentato, allo stato, di non poter attuare gli incontri protetti, come disposti, posto l'atteggiamento di pervicace rifiuto di . Per_2
In proposito, va anche rilevato il persistente disinteresse mostrato dalla ei confronti Parte_1 della prole, in uno alla non trascurabile circostanza che la ricorrente non è comparsa nemmeno all'udienza di comparizione (avendo, peraltro, promosso il ricorso), comunicando solamente una propria dichiarazione personale.
Il Servizio, secondo quanto appreso dal nucleo familiare paterno, riferisce che la Parte_1 avrebbe chiesto alla figlia minore di raggiungerla a MILANO, ma, al netto della declaratoria di pagina 5 di 9 decadenza dalla responsabilità genitoriale per i fatti come accertati in sede minorile, detta richiesta denota, peraltro, un comportamento teso ad anteporre le proprie esigenze di vita – su cui, naturalmente, nulla quaestio - a quelle, però, della prole stessa che, invero, dovrebbe recidere ogni legame con il luogo di origine, ove è nata e cresciuta, per recarsi in una realtà del tutto sconosciuta.
Ciò, per l'effetto, costituisce un chiaro comportamento che fa presumere la volontà di non voler coltivare alcuna relazione genitoriale con le figlie e, in particolare, con la figlia minore . Per_2
Sul punto, tuttavia, quanto al diritto di visita, il Tribunale ritiene opportuno confermare le statuizioni adottate in sede di separazione giudiziale (non ravvisandosi, anche sotto tale profilo, alcun mutamento delle circostanze di fatto), con la previsione che tale diritto venga esercitato alla presenza dei Servizi Sociali territorialmente competenti, affinché possano consentire la ripresa della relazione genitoriale, naturalmente tenuto conto dei desiderata della minore che, all'attualità, ha quasi 17 anni, come emersi dall'ultima relazione del giorno 11.08.2025.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte, la figlia va affidata in via esclusiva al Per_2 padre con collocamento presso quest'ultimo e con esercizio del diritto di visita della madre alla sola presenza dei Servizi Sociali, ciò in conformità dei desiderata di . come da ultimo Per_2 manifestati al Servizio.
Inoltre, in considerazione del collocamento della minore presso il padre, va ANCHE confermata
l'assegnazione della casa coniugale ad per viverci unitamente alla figlia Parte_2 minore e alla figlia maggiorenne (ma non economicamente autosufficiente) ; Per_2 Per_1 assegnazione, peraltro, confermata in tal sede nell'esclusivo e superiore e prevalente interesse della prole, per la quale il Tribunale può anche disporre d'ufficio (e tenuto conto della richiesta di conferma delle statuizioni di separazione).
Venendo, infine, agli aspetti economici, anche sotto tale profilo, vanno confermate le statuizioni rese nella separazione, nella parte in cui pongono a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di €. 200,00 a titolo di mantenimento per la prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infatti, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria, né, invero, avendo la ricorrente depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c., né, infine, avendo articolato istanze di prova nel ricorso introduttivo, tale somma può, allo stato e tenuto conto anche di quanto dichiarato sotto il profilo pagina 6 di 9 economico-reddituale dalla madre, ritenersi adeguata a soddisfare le esigenze della figlia minore e della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_2 Per_1
La madre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio SAitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Infine, come già rilevato con provvedimento del 04.08.2025, la domanda di risarcimento del danno per perdita di chances, di cui al ricorso introduttivo, è inammissibile, come peraltro tempestivamente sollevato dal Giudice delegato giacché non connessa con i petita di cui al presente giudizio ex art. 40 c.p.c., al netto, peraltro, dell'omessa prova sul punto sia dei fatti posti a fondamento che, invero, del danno asseritamente patito, avendo la parte omesso di richiedere ogni attività istruttoria sul punto.
Sulle spese processuali
Stante la soccombenza processuale della ricorrente, avuto riguardo all'inammissibilità come sollevata e tenuto conto, peraltro ed in tal sede, degli esiti del giudizio di separazione – non favorevole alla ricorrente – ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese id lite, dando tuttavia atto che parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 18.06.2024
pagina 7 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
ata il 09/03/1976 in MILANO (MI) Parte_1
e nato il [...] in [...] Controparte_1 in SA NT RI il 07.09.2002 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2002 parte II, serie A, Vol. M, n. 32);
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- conferma la statuizione monocratica di inammissibilità del 05.08.2025, resa nel sub-procedimento, promosso ex art. 700 c.p.c.;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno, da perdita di chances, di cui al ricorso introduttivo e per le ragioni di cui in parte motiva;
- dispone l'affidamento esclusivo della minore al padre, , al quale, Per_2 Controparte_1 per l'effetto, sono conferiti anche i poteri di decisione circa le questioni di massima rilevanza (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la salute e l'istruzione);
- dispone che otrà vedere la figlia alla presenza dei Servizi Parte_1 Per_2
Sociali territorialmente competenti secondo il calendario degli incontri da questi predisposto, ciò in conformità e nei termini di cui in parte motiva, anche avuto riguardo ai desiderata della minore;
pagina 8 di 9 - assegna la casa coniugale ad per viverci unitamente alle figlie e Parte_2 Per_1
; Per_2
- dispone che corrisponda ad la somma di €. Parte_1 Parte_2
200,00 mensili a titolo di mantenimento della prole e (di cui €. 100,00 in Per_2 Per_1 favore di ciascuna figlia), a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno 5 di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
- pone, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, le spese straordinarie sostenute nell'interesse di e Per_2 Per_1
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 23.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 9 di 9