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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 26 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1369/2024 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Luciana Gerardi
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti – Sezione
Lavoro – n. 2628/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
In via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni formulate in sede di ricorso di primo grado dichiarare non legittimo l'avviso di addebito n. 396 2022 0000016417 000. Per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate in sede di ricorso di primo grado e conseguentemente annullare totalmente l'avviso di addebito n. 396 2022 0000016417000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dal Sig. a titolo di contributi I.V.S. Parte_1
fissi/percentuali sul minimale e relativa sanzione ed interesse, inerente al periodo dal 01/2012 al 12/2012.
Emettere ogni ulteriore provvedimento di legge, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: respingere integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da quantificare ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti dell' al Parte_1 fine di ottenere l'accertamento della nullità dell'avviso di addebito n. 396 2022 CP_ 0000016417 000 notificatogli dall' per il pagamento di € 10.105,54 a titolo di contributi sulle somme eccedenti il minimale contributivo.
Il ricorrente evidenziava che il minimale contributivo era stato accertato dall'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento n. TKH010100789 con cui erano stati accertati maggiori redditi per l'anno 2012.
Il ricorrente deduceva in estrema sintesi che
2 l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate era stato da lui impugnato innanzi alla CTP di Rieti, e la lite tributaria era stata poi definita con definizione agevolata ex art. 39, comma 12, D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011, derivandone che ≪con il versamento delle somme stabilite per la definizione delle liti fiscali, sia comunque preclusa la richiesta di contribuzione previdenziale sui maggiori redditi che erano stati contestati con il medesimo avviso di accertamento oggetto della lite definitiva ≫; CP_ l' non aveva fornito alcuna prova circa il credito agito, e sarebbe anche decaduta dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99; il credito contributivo si era prescritto ai sensi dell'art. 3, comma 9, L.
335/95, così come gli interessi e le sanzioni.
CP_ L' resisteva replicando che:
l'eccezione di decadenza dell'iscrizione a ruolo era inammissibile, in quanto l'avviso di addebito non era stato impugnato nel termine di venti giorni dalla notifica;
l'eccezione di prescrizione era infondata, in quanto la prescrizione era stata interrotta dalla notifica in data 14.11.2017 (circostanza allegata dallo stesso ricorrente) dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzi delle Entrate, e comunque valevano le sospensioni dei periodi di prescrizione previsti dalla legge regionale per gli eventi sismici verificatisi nella Regione Lazio, oltre che dalla CP_ normativa in materia di Covid, di cui alla circolare n. 126/2021 (in atti); la produzione di un reddito superiore al minimale di legge nel periodo di riferimento (anno 2012), era stata accertata dall'Agenzia delle Entrate con il predetto accertamento, e tale accertamento costitutiva valida ricognizione di debito,
a fronte della quale il ricorrente non aveva opposto idonea prova contraria.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo in sintesi:
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente;
la valida interruzione del termine di prescrizione del credito per effetto della notifica al ricorrente del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate;
la idoneità dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate a costituire prova CP_ presuntiva del credito azionato dall' in quanto ≪dalla portata presuntiva
3 dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga resistito da colui che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso (id est: dei fatti oggetto dell'accertamento stesso). In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente, l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto.
Il ha appellato la sentenza deducendo in sintesi: Pt_1
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, L. 335/95, in quanto, a suo dire, una giurisprudenza di legittimità (Cass. 218/19640/2018e Cass.
2017/13463) avrebbe escluso l'effetto interruttivo della prescrizione con la notifica all'assicurato dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate;
2. erroneo rigetto dell'eccezione di illegittimità dell'avviso di addebito, atteso l'effetto della definizione concordata della lite tributaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 D.L. 98/2011 e 16, L. 289/2002, in quanto il contributo previdenziale, essendo direttamente vincolato al reddito accertato del contribuente, seguendone la sorte, può estinguersi con il condono fiscale;
ciò implicherebbe anche, in buona sostanza, l'erronea valutazione circa la non esclusione da parte del Tribunale della definitività dell'atto di accertamento tributario in conseguenza della definizione agevolata, con conseguente necessità
CP_ per l' di allegare e provare il fatto costitutivo del diritto.
CP_ l' si è costituto anche in appello replicando nel merito dei motivi di gravame e condividendo la decisione del Tribunale.
All'udienza del 26 marzo2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
Motivo 1. La Cassazione ha più volte affermato. in buona sostanza,
l'idoneità della notificazione dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate a determinare l'interruzione della prescrizione anche a favore
4 CP_ dell' come esattamente rilevato dal Tribunale (cfr. Cass. 17769/2015 e
13463/2017).
La giurisprudenza di legittimità invocata in senso contrario dall'appellante, riporta nell'atto di appello soltanto per estratto, non contraddice affatto tale orientamento, atteso che la sentenza n. 19640/2018 afferma che ≪… il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della
I. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle CP_2
Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito …
≫ e la sentenza n. 13463/2017 secondo cui ≪ . .. questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo- previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' (Cass. n. 17769 del 2015) … ≫. CP_2
Motivo 2. Deve ricordarsi che la questione dell'incidenza della definizione agevolata ex art. 39, comma 12, D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011, è già stata affrontata dalla Cassazione, ad esempio con sentenze n. 24899/19 – come peraltro da questa Corte già evidenziato con sentenza 4026/2019, rel. – la quale ha Per_1
evidenziato quanto di seguito riportato.
6.2. il tenore letterale delle norme in cui si inscrive l'istituto della definizione concordata delle liti fiscali (art. 39, comma 12, d.l. nr. 98 del 2011 e art. 16 della legge nr. 289 del 2002) e la finalità espressamente indicata dal legislatore nella rubrica dell'articolo 39, recante «disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria», inducono a ravvisare nella definizione agevolata delle liti tributarie l'esclusiva natura deflativa del contenzioso tributario
- di valore inferiore a 20.000 euro e già pendente alla data del 31 dicembre 2011 - allo scopo di liberare e concentrare le risorse dell'Agenzia delle Entrate sulla proficua e spedita gestione dei procedimenti di natura precontenziosa di cui al comma 9 dello stesso art. 39, attraverso il pagamento di un importo percentualmente ridotto del tributo oggetto della lite;
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6.3. invero alla deflazione del contenzioso previdenziale il decreto-legge n.
98 ha dedicato l'articolo 38 nel quale fin dalla rubrica, recante «disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale», è chiarito l'ambito applicativo e ribadito, nel periodo di apertura del primo comma, il fine di
«deflazionare il contenzioso previdenziale» (art.38, co. 1, primo periodo, d.l. n. 98 cit.);
6.4. la definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 462 del
1997, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a CP_2
percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata;
6.5. ciò nondimeno, l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio;
6.6. questa Corte (v., fra le altre, Cass. nr. 13463 del 2017 e nr. 19640 del
2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento del fatto giuridicamente rilevante (id est: la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo);
6.7. come, altresì, chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. nr. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti;
l'art. 1, del d. Igs. n.462 del 1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (art. 3 comma
134, lett. b) I. n. 662 del 1996) ha disposto che: «Per la liquidazione, l'accertamento
e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che
[...]devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi»;
6.8. ciò significa che, a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi
1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo
6 il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere
CP_ CP_ successivamente all e, in caso di mancato pagamento, l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del d. Igs. n.462 del 1997);
6.9. si è, dunque, in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione
e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della CP_2
riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. anche d.l. n. 70 del CP_1
2011 conv., con modificazioni, in I. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t);
6.10. del resto, già con Cass. n. 8379 del 2014, questa Corte aveva chiarito che, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3), l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
6.11. la giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del
2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, primo comma, del D.P.R. n. 600 del
1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti;
6.12. in definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga resistito da colui che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso (id est: dei fatti oggetto dell'accertamento stesso);
6.13. in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente, l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo
l'avveramento del fatto nello stesso contenuto;
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6.14. nel caso di specie, l'odierna parte ricorrente ha trascurato di specificare, in questa sede, le contestazioni mosse, nelle fasi di merito, avverso
l'accertamento fiscale ( cfr. pag. 10 ricorso in cassazione), limitandosi, nella sostanza, ad invocare a proprio favore la regola di riparto dell'onere probatorio, quale conseguenza della irrilevanza, ai fini contributivi, della definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011; ne consegue che i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.
In termini analoghi, vedi anche Cass. 24774/2019.
Anche nella presente fattispecie, l'appellante ha trascurato di specificare, in questa sede, le contestazioni mosse, nelle fasi di merito, avverso l'accertamento fiscale, limitandosi, nella sostanza, ad invocare a proprio favore la regola di riparto dell'onere probatorio, quale conseguenza della irrilevanza, ai fini contributivi, della definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011; ne consegue che i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva, a mente della richiamata giurisprudenza di legittimità.
Tale giurisprudenza non è confutata da quanto asserisce l'appellante sulla base di giurisprudenza prevalentemente di merito.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
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P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, nonché iva e cpa se dovuti.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 26 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1369/2024 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Luciana Gerardi
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti – Sezione
Lavoro – n. 2628/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
In via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni formulate in sede di ricorso di primo grado dichiarare non legittimo l'avviso di addebito n. 396 2022 0000016417 000. Per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate in sede di ricorso di primo grado e conseguentemente annullare totalmente l'avviso di addebito n. 396 2022 0000016417000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dal Sig. a titolo di contributi I.V.S. Parte_1
fissi/percentuali sul minimale e relativa sanzione ed interesse, inerente al periodo dal 01/2012 al 12/2012.
Emettere ogni ulteriore provvedimento di legge, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: respingere integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da quantificare ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti dell' al Parte_1 fine di ottenere l'accertamento della nullità dell'avviso di addebito n. 396 2022 CP_ 0000016417 000 notificatogli dall' per il pagamento di € 10.105,54 a titolo di contributi sulle somme eccedenti il minimale contributivo.
Il ricorrente evidenziava che il minimale contributivo era stato accertato dall'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento n. TKH010100789 con cui erano stati accertati maggiori redditi per l'anno 2012.
Il ricorrente deduceva in estrema sintesi che
2 l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate era stato da lui impugnato innanzi alla CTP di Rieti, e la lite tributaria era stata poi definita con definizione agevolata ex art. 39, comma 12, D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011, derivandone che ≪con il versamento delle somme stabilite per la definizione delle liti fiscali, sia comunque preclusa la richiesta di contribuzione previdenziale sui maggiori redditi che erano stati contestati con il medesimo avviso di accertamento oggetto della lite definitiva ≫; CP_ l' non aveva fornito alcuna prova circa il credito agito, e sarebbe anche decaduta dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99; il credito contributivo si era prescritto ai sensi dell'art. 3, comma 9, L.
335/95, così come gli interessi e le sanzioni.
CP_ L' resisteva replicando che:
l'eccezione di decadenza dell'iscrizione a ruolo era inammissibile, in quanto l'avviso di addebito non era stato impugnato nel termine di venti giorni dalla notifica;
l'eccezione di prescrizione era infondata, in quanto la prescrizione era stata interrotta dalla notifica in data 14.11.2017 (circostanza allegata dallo stesso ricorrente) dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzi delle Entrate, e comunque valevano le sospensioni dei periodi di prescrizione previsti dalla legge regionale per gli eventi sismici verificatisi nella Regione Lazio, oltre che dalla CP_ normativa in materia di Covid, di cui alla circolare n. 126/2021 (in atti); la produzione di un reddito superiore al minimale di legge nel periodo di riferimento (anno 2012), era stata accertata dall'Agenzia delle Entrate con il predetto accertamento, e tale accertamento costitutiva valida ricognizione di debito,
a fronte della quale il ricorrente non aveva opposto idonea prova contraria.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo in sintesi:
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente;
la valida interruzione del termine di prescrizione del credito per effetto della notifica al ricorrente del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate;
la idoneità dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate a costituire prova CP_ presuntiva del credito azionato dall' in quanto ≪dalla portata presuntiva
3 dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga resistito da colui che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso (id est: dei fatti oggetto dell'accertamento stesso). In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente, l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto.
Il ha appellato la sentenza deducendo in sintesi: Pt_1
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, L. 335/95, in quanto, a suo dire, una giurisprudenza di legittimità (Cass. 218/19640/2018e Cass.
2017/13463) avrebbe escluso l'effetto interruttivo della prescrizione con la notifica all'assicurato dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate;
2. erroneo rigetto dell'eccezione di illegittimità dell'avviso di addebito, atteso l'effetto della definizione concordata della lite tributaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 D.L. 98/2011 e 16, L. 289/2002, in quanto il contributo previdenziale, essendo direttamente vincolato al reddito accertato del contribuente, seguendone la sorte, può estinguersi con il condono fiscale;
ciò implicherebbe anche, in buona sostanza, l'erronea valutazione circa la non esclusione da parte del Tribunale della definitività dell'atto di accertamento tributario in conseguenza della definizione agevolata, con conseguente necessità
CP_ per l' di allegare e provare il fatto costitutivo del diritto.
CP_ l' si è costituto anche in appello replicando nel merito dei motivi di gravame e condividendo la decisione del Tribunale.
All'udienza del 26 marzo2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
Motivo 1. La Cassazione ha più volte affermato. in buona sostanza,
l'idoneità della notificazione dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate a determinare l'interruzione della prescrizione anche a favore
4 CP_ dell' come esattamente rilevato dal Tribunale (cfr. Cass. 17769/2015 e
13463/2017).
La giurisprudenza di legittimità invocata in senso contrario dall'appellante, riporta nell'atto di appello soltanto per estratto, non contraddice affatto tale orientamento, atteso che la sentenza n. 19640/2018 afferma che ≪… il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della
I. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle CP_2
Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito …
≫ e la sentenza n. 13463/2017 secondo cui ≪ . .. questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo- previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' (Cass. n. 17769 del 2015) … ≫. CP_2
Motivo 2. Deve ricordarsi che la questione dell'incidenza della definizione agevolata ex art. 39, comma 12, D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011, è già stata affrontata dalla Cassazione, ad esempio con sentenze n. 24899/19 – come peraltro da questa Corte già evidenziato con sentenza 4026/2019, rel. – la quale ha Per_1
evidenziato quanto di seguito riportato.
6.2. il tenore letterale delle norme in cui si inscrive l'istituto della definizione concordata delle liti fiscali (art. 39, comma 12, d.l. nr. 98 del 2011 e art. 16 della legge nr. 289 del 2002) e la finalità espressamente indicata dal legislatore nella rubrica dell'articolo 39, recante «disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria», inducono a ravvisare nella definizione agevolata delle liti tributarie l'esclusiva natura deflativa del contenzioso tributario
- di valore inferiore a 20.000 euro e già pendente alla data del 31 dicembre 2011 - allo scopo di liberare e concentrare le risorse dell'Agenzia delle Entrate sulla proficua e spedita gestione dei procedimenti di natura precontenziosa di cui al comma 9 dello stesso art. 39, attraverso il pagamento di un importo percentualmente ridotto del tributo oggetto della lite;
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6.3. invero alla deflazione del contenzioso previdenziale il decreto-legge n.
98 ha dedicato l'articolo 38 nel quale fin dalla rubrica, recante «disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale», è chiarito l'ambito applicativo e ribadito, nel periodo di apertura del primo comma, il fine di
«deflazionare il contenzioso previdenziale» (art.38, co. 1, primo periodo, d.l. n. 98 cit.);
6.4. la definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 462 del
1997, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a CP_2
percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata;
6.5. ciò nondimeno, l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio;
6.6. questa Corte (v., fra le altre, Cass. nr. 13463 del 2017 e nr. 19640 del
2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento del fatto giuridicamente rilevante (id est: la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo);
6.7. come, altresì, chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. nr. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti;
l'art. 1, del d. Igs. n.462 del 1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (art. 3 comma
134, lett. b) I. n. 662 del 1996) ha disposto che: «Per la liquidazione, l'accertamento
e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che
[...]devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi»;
6.8. ciò significa che, a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi
1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo
6 il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere
CP_ CP_ successivamente all e, in caso di mancato pagamento, l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del d. Igs. n.462 del 1997);
6.9. si è, dunque, in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione
e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della CP_2
riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. anche d.l. n. 70 del CP_1
2011 conv., con modificazioni, in I. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t);
6.10. del resto, già con Cass. n. 8379 del 2014, questa Corte aveva chiarito che, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3), l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
6.11. la giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del
2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, primo comma, del D.P.R. n. 600 del
1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti;
6.12. in definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga resistito da colui che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso (id est: dei fatti oggetto dell'accertamento stesso);
6.13. in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente, l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo
l'avveramento del fatto nello stesso contenuto;
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6.14. nel caso di specie, l'odierna parte ricorrente ha trascurato di specificare, in questa sede, le contestazioni mosse, nelle fasi di merito, avverso
l'accertamento fiscale ( cfr. pag. 10 ricorso in cassazione), limitandosi, nella sostanza, ad invocare a proprio favore la regola di riparto dell'onere probatorio, quale conseguenza della irrilevanza, ai fini contributivi, della definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011; ne consegue che i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.
In termini analoghi, vedi anche Cass. 24774/2019.
Anche nella presente fattispecie, l'appellante ha trascurato di specificare, in questa sede, le contestazioni mosse, nelle fasi di merito, avverso l'accertamento fiscale, limitandosi, nella sostanza, ad invocare a proprio favore la regola di riparto dell'onere probatorio, quale conseguenza della irrilevanza, ai fini contributivi, della definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011; ne consegue che i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva, a mente della richiamata giurisprudenza di legittimità.
Tale giurisprudenza non è confutata da quanto asserisce l'appellante sulla base di giurisprudenza prevalentemente di merito.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
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P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, nonché iva e cpa se dovuti.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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