Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00023/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saracino, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Raffaele Tedone, Fabiola Leone, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, n. 1438/2023, pubblicata in data 26 settembre 2023.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa RI IS TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 3 febbraio 2025 e depositato in data 11 febbraio 2025, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1438 del 26 settembre 2023, notificata all’Istituto in data 17 maggio 2024, con cui il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro ha condannato l’INPS a pagare in favore della parte ricorrente l’importo lordo mensile di euro 1733,43 a titolo di riliquidazione della pensione, oltre all’importo riveniente dalla differenza tra lo stesso importo di euro 1733,43 spettanti a titolo di pensione lorda mensile e quanto già erogato dall’Inps per la stessa causale con decorrenza dal 1° agosto 2007 e fino alla data dell’effettivo adempimento da parte dell’INPS, oltre agli accessori con le decorrenze di legge e fino all’effettivo soddisfo .
Espone che, in data 5 giugno 2024, l’INPS comunicava l’avvenuta esecuzione della già specificata sentenza n. 1438/2023, allegando i prospetti di calcolo con le somme spettanti al sig. -OMISSIS-, ammontanti ad € 6.623,97.
Lamenta che l’INPS nell’effettuazione del calcolo non operava la perequazione, come per legge, né sulla somma spettante a titolo di pensione né tantomeno sugli importi spettanti a titolo di arretrati, oltretutto calcolati a partire dall’ 1.10.2007 e non dal 1.08.2007, come stabilito in sentenza.
Infatti la somma di € 1.733,43, importo del rateo pensionistico al 1.08.2007, avrebbe dovuto essere rivalutata annualmente a partire per l’appunto dal rateo di agosto 2007 .
Chiede che questo T.A.R.:
- preliminarmente, accerti l’inottemperanza dell’INPS agli obblighi incombenti sul medesimo Istituto, giusta sentenza irrevocabile del Tribunale di Trani, Sez. Lav., n. 1438/2023 pubblicata in data 26.09.2023 ;
- conseguentemente , ordini all’ON resistente di conformarsi al giudicato di cui alla succitata pronuncia, provvedendo, nel termine di 30 giorni:
- ad applicare la perequazione spettante come per legge, sia sulle somme spettanti a titolo di pensione sia sugli importi spettanti a titolo di arretrati a partire dal 1° agosto 2007 sino alla data dell’effettivo adempimento
- indi a provvedere al pagamento di tutte le somme derivanti da tali ricalcoli, comprensive di tutti gli arretrati .
1.1 - Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, ha esposto:
- di aver liquidato la pensione di vecchiaia al deducente con decorrenza 1° agosto 2007 ossia dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, all’epoca 55 anni , ma di avere successivamente rilevato la perdita del diritto alla pensione con decorrenza agosto 2007 e la maturazione del diritto con decorrenza ottobre 2007 in considerazione del lavoro dipendente svolto dal 23 giugno 2007 al 14 settembre 2007 ;
- di aver riliquidato in data 21 febbraio 2013, spostando la decorrenza da agosto 2007 a ottobre 2007 , senza - tuttavia - richiedere la restituzione dei ratei da agosto 2007 a ottobre 2007.
L’Istituto ha controdedotto, in particolare, che:
- Come statuito in sentenza, gli arretrati dovuti sono stati quantificati detraendo dall’importo stabilito in sentenza di euro 1.733,43, gli importi mensilmente già erogati dall’Inps allo stesso titolo, a partire dalla decorrenza della pensione e fino alla data di adempimento da parte dell’Inps ;
- da dette differenze venivano escluse le mensilità di agosto e settembre 2007, in quanto già riscosse;
- Venivano inoltre escluse dalle differenze quelle relative alle mensilità da luglio 2012 in poi perché di valore negativo avendo già riscosso importi di pensione lorda mensile maggiori di euro 1.733,43 ;
- Dal calcolo così eseguito scaturiva un importo lordo di euro 5547,25 dovuto a titolo di arretrati, importo pagato al ricorrente con valuta 9 ottobre 2024. L’importo del capitale degli arretrati veniva maggiorato di euro a 1.076,72 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto al netto delle imposte, per un pagamento netto di euro 5.100,46 ;
- l’invocata perequazione non sarebbe dovuta in base alla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, essendo l’importo di euro 1.733,43 stabilito in sentenza onnicomprensivo del dedotto e del deducibile.
1.2 - All’udienza in camera di consiglio in data 8 ottobre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza può essere accolto in parte, nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
3. - In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma lettera c), Cod. proc. amm., secondo cui il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario; con la precisazione che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque, correlata al giudicato stesso.
4. - Orbene, la succitata sentenza n. 1438/2023 del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, come detto:
- è stata trasmessa all’ON in copia attestata conforme al corrispondente atto informatico in data 17 maggio 2024; sicchè sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della BL ON (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo;
- ha comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2 Cod. proc. amm., come da certificazione del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro del 18 dicembre 2024.
5. - Ciò posto, osserva il Collegio che, con il presente ricorso in ottemperanza, parte ricorrente lamenta, essenzialmente:
- l’omessa perequazione sulla somma spettante a titolo di pensione né tantomeno sugli importi spettanti a titolo di arretrati ;
- l’errata decorrenza degli arretrati, calcolati a partire dall’ 1.10.2007 e non dal 1.08.2007, come stabilito in sentenza.
6. - Il ricorso di ottemperanza non può essere accolto da questo giudice in relazione alla chiesta perequazione.
Invero, la menzionata sentenza n. 1438/2023 del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, nella parte in cui stabilisce la condanna al pagamento degli accessori con le decorrenze di legge , non indicando precisi criteri ed elementi, finisce per recare una condanna generica non suscettibile di essere portata a esecuzione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’articolo 112 Cod. proc. amm., essendo al giudice amministrativo precluso, nell’ambito del giudizio di mera ottemperanza, effettuare nuove valutazioni su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti - come nella fattispecie concreta in esame, si vedano le controdeduzioni in proposito dell’I.N.P.S. -, spetta al giudice ordinario (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1952), giudice naturale del rapporto di lavoro e previdenziale.
In altri termini, la succitata sentenza n. 1438/2023 presenta in parte qua profili di genericità non colmabili da questo giudice in sede di ottemperanza, considerato che le richieste di parte ricorrente comporterebbero il completamento/integrazione delle statuizioni del giudice ordinario, inammissibile in sede di mera ottemperanza.
7. - Il ricorso di ottemperanza può essere - invece - accolto limitatamente alla dedotta decorrenza, in quanto il giudicato riveniente dalla sentenza n. 1438/2023 del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro fissa con chiarezza la decorrenza delle spettanze ( dal 1° agosto 2007 ), testualmente stabilendo - appunto - la condanna al pagamento dell’ importo lordo mensile di euro 1733,43 a titolo di riliquidazione della pensione , nonché dell’ importo riveniente dalla differenza tra lo stesso importo di euro 1733,43 spettanti a titolo di pensione lorda mensile e quanto già erogato dall’Inps per la stessa causale con decorrenza dal 1° agosto 2007.
In questi limiti, deve, pertanto, essere ordinato all’ON intimata di dare integrale esecuzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento delle ridette somme.
8. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto in parte, nei sensi e nei limiti innanzi indicati.
9. - Le spese possono essere compensate, in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), accoglie il ricorso di ottemperanza, di cui in epigrafe, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD PA, Presidente
RI IS TO, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IS TO | RD PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.