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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo -Presidente Est. dott. Alessandro Carra -Giudice dott. Michele Grande -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4232/2024 V.G., avente ad oggetto divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
e rappresentati e difesi dall'avv. Oronzo Valentino Maggiulli, come Parte_1 Parte_2 da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 23.10.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 05.12.1992;
− di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 21.09.1995 e in data 27.11.1999;
− di essere stati destinatari della sentenza di separazione n. 587, pubblicata dal Tribunale di Lecce in data 07.10.2004;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nell'udienza cartolare di prima comparizione del 23.10.2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata dichiarata con sentenza passata in giudicato ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) i coniugi continueranno a vivere separatamente e a condurre vita autonoma nel mutuo rispetto;
2) il dott. verserà alla sig.ra un importo mensile di euro 1.560,00 , con esclusione della rivalutazione Pt_2 Pt_1
Istat, da imputarsi, quanto a euro 360,00, ad assegno divorzile e quanto ai restanti euro 1.200,00 al mantenimento ordinario dei figli e (nella misura di euro 600,00 ciascuno); Per_1 Per_2
3) le parti convengono che l'erogazione del suindicato contributo di euro 1.560,00 si protrarrà fino al mese di dicembre
2032 e tanto a prescindere dal fatto che, già prima di tale periodo, i figli acquisiscano la piena indipendenza economica.
In definitiva, il dott. accetta di versare alla sig.ra il contributo per il mantenimento dei figli e Pt_2 Pt_1 Per_1 indipendentemente da eventuali mutamenti in melius delle condizioni economico -patrimoniali di questi ultimi. Per_2
La sig.ra a sua volta, oltre a rinunciare a ogni pretesa per la rivalutazione, accetta sin da ora di rinunciare Pt_1 all'assegno divorzile per il periodo successivo al dicembre 2032, così prescindendo dalla sua situazione economico - patrimoniale.
4) Le spese straordinarie sostenute per il figlio ivi comprese quelle universitarie e della eventuale formazione Per_2 post - universitaria, sono poste esclusivamente a carico del dott. , mentre per la relativa individuazione ci si Pt_2 rimette al locale protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce il 21/05/2018.
5) Le suindicate condizioni economiche, così come concordate tra le parti sottoscrittrici, sono fondate sul presupposto della prosecuzione dell'attuale attività lavorativa del dott. sino al raggiungimento del suo settantesimo anno Pt_2 di età. Qualora egli cessi, per qualunque ragione, di svolgere tale attività prima del suindicato termine, le parti si impegnano a ridiscutere e rideterminare i loro rapporti economici.
6) Il presente atto, a ogni buon fine, viene sottoscritto anche dai figli dei ricorrenti, signori e Persona_3 Per_4
, per accettazione delle condizioni che li riguardano.
[...]
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 05.12.1992 in
Palmariggi (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 52 parte II Serie A anno 1992, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 14.3.25
La Presidente Est.
dott. ssa Francesca Caputo