CASS
Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 20611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20611 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: ER FL UN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE DI CASSAZIONE udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, che conclude, come da memoria depositata, chiedendo che si dichiarata l'inammissibilità del ricorso straordinario(~ (ta.o' x nu-ZI L k, AV 11A. udito il difensore avvocato MALCANGI MARIO del foro di TRANI, in difesa di ER FL UN, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20611 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 42909, del 9/09/2022, dep. in data 11/11/2022) ha annullato senza rinvio per prescrizione la sentenza pronunciata nei confronti di FL NO ER dalla Corte d'appello di Lecce in data 4 ottobre 2021 limitatamente ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale della OI ZI e Costruzioni S.r.l., rinviando alla Sezione Distaccata di Taranto il giudizio sul trattamento sanzíonatorio per i restanti fatti di bancarotta fraudolenta documentale della Novo Fer. S.r.l. 2. FL NO ER, a mezzo del procuratore speciale e difensore avv. MA GI, propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., denunciando l'errore di fatto con riguardo alla mancata declaratoria della prescrizione anche per i fatti di bancarotta della Novo Fer. S.r.l. Il ricorso straordinario denuncia l'omesso esame del primo motivo di ricorso che, nel denunciare fondatamente, come ritenuto dalla stessa Corte di cassazione, l'omessa valutazione del relativo motivo di appello ha condotto alla declaratoria di prescrizione alla data del 19 agosto 2022 dei reati relativi al fallimento della OI ZI e Costruzioni S.r.l., e avrebbe dovuto condurre ad analoga pronuncia, in ragione della data (31 luglio 2009) della dichiarazione di fallimento della Novo Fer. S.r.l. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Il giudice di legittimità ha ritenuto infondato il motivo di ricorso sulla bancarotta fraudolenta documentale, motivo comune al fallimento delle società OI ZI e Costruzioni S.r.l. e Novo Fer. S.r.l. In conseguenza di ciò ha rilevato la prescrizione alla data del 19 agosto 2022 della condotta concernente la società OI ZI e Costruzioni S.r.l., dichiarata fallita in data 3 luglio 2009. 3. Analoga pronuncia non ha riguardato la bancarotta fraudolenta documentale della società Novo Fer. S.r.l. per l'ovvia ragione che il fallimento di questa è stato dichiarato, come il ricorso straordinario sottolinea, in data 31 luglio 2009, sicché, alla data dell'udienza del 9 settembre 2022, il reato non era 2 affatto prescritto, secondo i non contestati calcoli effettuati a pag. 5 della sentenza oggetto di ricorso straordinario. 3.1. Al termine ordinario di prescrizione (anni dodici e mesi sei) devono aggiungersi 228 giorni di sospensione della prescrizione, sicché, tenuto conto della data del commesso reato (31 luglio 2009), il termine scadeva in data 16 settembre 2022, ben sette giorni dopo la pronuncia della sentenza che, infatti, nel rigettare il motivo sulla responsabilità, ha rinviato solo per la determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.2. Del resto, la data della pronuncia della sentenza di fallimento della società Novo Fer. S.r.l., che risulta riportata nella sentenza impugnata con il ricorso straordinario, coincide con la data indicata nel ricorso straordinario medesimo, sicché anche sotto questo profilo non sussiste alcun errore di fatto. Eventuali errori di valutazione sono estranei al modello processuale del rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023.
sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, che conclude, come da memoria depositata, chiedendo che si dichiarata l'inammissibilità del ricorso straordinario(~ (ta.o' x nu-ZI L k, AV 11A. udito il difensore avvocato MALCANGI MARIO del foro di TRANI, in difesa di ER FL UN, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20611 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 42909, del 9/09/2022, dep. in data 11/11/2022) ha annullato senza rinvio per prescrizione la sentenza pronunciata nei confronti di FL NO ER dalla Corte d'appello di Lecce in data 4 ottobre 2021 limitatamente ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale della OI ZI e Costruzioni S.r.l., rinviando alla Sezione Distaccata di Taranto il giudizio sul trattamento sanzíonatorio per i restanti fatti di bancarotta fraudolenta documentale della Novo Fer. S.r.l. 2. FL NO ER, a mezzo del procuratore speciale e difensore avv. MA GI, propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., denunciando l'errore di fatto con riguardo alla mancata declaratoria della prescrizione anche per i fatti di bancarotta della Novo Fer. S.r.l. Il ricorso straordinario denuncia l'omesso esame del primo motivo di ricorso che, nel denunciare fondatamente, come ritenuto dalla stessa Corte di cassazione, l'omessa valutazione del relativo motivo di appello ha condotto alla declaratoria di prescrizione alla data del 19 agosto 2022 dei reati relativi al fallimento della OI ZI e Costruzioni S.r.l., e avrebbe dovuto condurre ad analoga pronuncia, in ragione della data (31 luglio 2009) della dichiarazione di fallimento della Novo Fer. S.r.l. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Il giudice di legittimità ha ritenuto infondato il motivo di ricorso sulla bancarotta fraudolenta documentale, motivo comune al fallimento delle società OI ZI e Costruzioni S.r.l. e Novo Fer. S.r.l. In conseguenza di ciò ha rilevato la prescrizione alla data del 19 agosto 2022 della condotta concernente la società OI ZI e Costruzioni S.r.l., dichiarata fallita in data 3 luglio 2009. 3. Analoga pronuncia non ha riguardato la bancarotta fraudolenta documentale della società Novo Fer. S.r.l. per l'ovvia ragione che il fallimento di questa è stato dichiarato, come il ricorso straordinario sottolinea, in data 31 luglio 2009, sicché, alla data dell'udienza del 9 settembre 2022, il reato non era 2 affatto prescritto, secondo i non contestati calcoli effettuati a pag. 5 della sentenza oggetto di ricorso straordinario. 3.1. Al termine ordinario di prescrizione (anni dodici e mesi sei) devono aggiungersi 228 giorni di sospensione della prescrizione, sicché, tenuto conto della data del commesso reato (31 luglio 2009), il termine scadeva in data 16 settembre 2022, ben sette giorni dopo la pronuncia della sentenza che, infatti, nel rigettare il motivo sulla responsabilità, ha rinviato solo per la determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.2. Del resto, la data della pronuncia della sentenza di fallimento della società Novo Fer. S.r.l., che risulta riportata nella sentenza impugnata con il ricorso straordinario, coincide con la data indicata nel ricorso straordinario medesimo, sicché anche sotto questo profilo non sussiste alcun errore di fatto. Eventuali errori di valutazione sono estranei al modello processuale del rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023.