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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 20/02/2026, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2942/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
OZ EA, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16737/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO INTIMAZION n. 07120259020868671000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- ATTO INTIMAZION n. 07120259020868671000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- ATTO INTIMAZION n. 07120259020868671000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- ATTO INTIMAZION n. 07120259020868671000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1870/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato:Si riportano alle controdeduzioni ed insistono per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259020868671000 relativamente a n. 6 ( sei ) cartelle di pagamento e precisamente :
a) quella con numero finale 5668001 per diritto annuale CCCIAA anno 2013 di euro 335,09;
b) quella connumero 993301 per diritto annuale CCIAA anno 2014, di euro 313,27;
c) quella con numero finale 3053000 per IRPEF anno 2014 per euro 46, 69
d) quella con numero finale 0605000 per Irpef anno 2015 di euro 1912, 75;
e)quella con numero finale 9537 per diritto CCIAA anno 2015 di euro 202,83;
f) quella con numero finale 5414000 per IRPEF anno 2016 di euro 6.572, 99;
A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguenti motivi .
1) illegittimità delle cartelle di pagamento per nullità ed illegittimità della notifica;
2) illegittimità delle cartelle easttoriali per decorso dei termini di prescrizione per carenza di notifica;
3) decadenza per non rispetto dei termini di iscrizione a ruolo di due cartelle, la n.0605000 e la n.
5414000.
Si è costituita in giudizio per resistere con co controdeduzioni Agenzia Entrate - DP1 Napoli
All'udienza odienra il ricorso è stato introitato per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della infondatezza delle censure dedotte con i mezzi d'impugnazione indicati in " fatto " .
Preliminarmente è d'uopo osservare come parte ricorrente si limiti a proporre ricorso " avverso "
l'intimazine di pagamento recante numero finale 8671000 senza formulare censura alcuna nei confronti di tale atto, nemmeno in via derivata , rivolgendo doglianze unicamente nei confronti delle cartelle ivi sottese. il che costituisce una peculiare anomalia dell'opposione giudiziale
Nondimeno le contestazioni operate avverso le cartelle esattoriali sulle quali pure si fonda l'atto di intimazione non colgono nel segno .
Con i primi due motivi da trattarsi congiuntamente per la connessione tra loro esistente parte ricorrente lamenta la carente o irregolare notifica delle stesse e la consegeunte prescrizione della pretesa tributaria con esse fatte valere .
le doglianze in questione sono infondate.
Invero ;
a) per la cartella recante numero finale 566801 vi è agli atti prova documentale di avvenuta notficain data 24/6/2016 ;
b) per la cartella con numero finale 993300 v'è documentazione che attesta l'avvenuta notifica indata
23/11/2018;
c) per lacartella n. 3053 v'è prova documentale di avvenuta notifica in data 9/11/2019 ;
d) quanto alla cartella 95370 la stessa risulta essere stta notificata in data 13/72019 ;
e) la cartella numero 95414000 rsiulta notificata in data 25/5/2022.
Le predette cartelle benchè tempestivamente notifziate onsonosttae fatte oggetto di specifica opposizione iudiziale, con consolidamento della pretesa creditoria con le stesse fatte valere .
Ne deriva che non si configura in capo all'agire dell'Ammministrazione alcunvizio in procedendoe neppure la invocata prescrizione .
Col terzo motivo parte ricorrente denuncia relativamente a tre cartelle, quelle con numero finale rispettivamente 3053000, 0605000 e 5414000 la decadenza per mancato rispetto dei termini di iscrizione a ruolo.
Orbene, il vizio dedotto non è configurabile posto che la iscrizione a ruolo è un atto interno della procedura che non ha rilevanza esterna, dovendosi per il rispetto dei termini farsi riferimeto ai tempi di adozione e notifica dell' atto finale coercitivo, la cartella esattoriale .
Conclusivamente il ricorso,in quanto infondato, va respinto. Le spese di lite seguono la regola della soccomabenza, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 700,00 per ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
OZ EA, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16737/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO INTIMAZION n. 07120259020868671000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- ATTO INTIMAZION n. 07120259020868671000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- ATTO INTIMAZION n. 07120259020868671000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- ATTO INTIMAZION n. 07120259020868671000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1870/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato:Si riportano alle controdeduzioni ed insistono per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259020868671000 relativamente a n. 6 ( sei ) cartelle di pagamento e precisamente :
a) quella con numero finale 5668001 per diritto annuale CCCIAA anno 2013 di euro 335,09;
b) quella connumero 993301 per diritto annuale CCIAA anno 2014, di euro 313,27;
c) quella con numero finale 3053000 per IRPEF anno 2014 per euro 46, 69
d) quella con numero finale 0605000 per Irpef anno 2015 di euro 1912, 75;
e)quella con numero finale 9537 per diritto CCIAA anno 2015 di euro 202,83;
f) quella con numero finale 5414000 per IRPEF anno 2016 di euro 6.572, 99;
A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguenti motivi .
1) illegittimità delle cartelle di pagamento per nullità ed illegittimità della notifica;
2) illegittimità delle cartelle easttoriali per decorso dei termini di prescrizione per carenza di notifica;
3) decadenza per non rispetto dei termini di iscrizione a ruolo di due cartelle, la n.0605000 e la n.
5414000.
Si è costituita in giudizio per resistere con co controdeduzioni Agenzia Entrate - DP1 Napoli
All'udienza odienra il ricorso è stato introitato per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della infondatezza delle censure dedotte con i mezzi d'impugnazione indicati in " fatto " .
Preliminarmente è d'uopo osservare come parte ricorrente si limiti a proporre ricorso " avverso "
l'intimazine di pagamento recante numero finale 8671000 senza formulare censura alcuna nei confronti di tale atto, nemmeno in via derivata , rivolgendo doglianze unicamente nei confronti delle cartelle ivi sottese. il che costituisce una peculiare anomalia dell'opposione giudiziale
Nondimeno le contestazioni operate avverso le cartelle esattoriali sulle quali pure si fonda l'atto di intimazione non colgono nel segno .
Con i primi due motivi da trattarsi congiuntamente per la connessione tra loro esistente parte ricorrente lamenta la carente o irregolare notifica delle stesse e la consegeunte prescrizione della pretesa tributaria con esse fatte valere .
le doglianze in questione sono infondate.
Invero ;
a) per la cartella recante numero finale 566801 vi è agli atti prova documentale di avvenuta notficain data 24/6/2016 ;
b) per la cartella con numero finale 993300 v'è documentazione che attesta l'avvenuta notifica indata
23/11/2018;
c) per lacartella n. 3053 v'è prova documentale di avvenuta notifica in data 9/11/2019 ;
d) quanto alla cartella 95370 la stessa risulta essere stta notificata in data 13/72019 ;
e) la cartella numero 95414000 rsiulta notificata in data 25/5/2022.
Le predette cartelle benchè tempestivamente notifziate onsonosttae fatte oggetto di specifica opposizione iudiziale, con consolidamento della pretesa creditoria con le stesse fatte valere .
Ne deriva che non si configura in capo all'agire dell'Ammministrazione alcunvizio in procedendoe neppure la invocata prescrizione .
Col terzo motivo parte ricorrente denuncia relativamente a tre cartelle, quelle con numero finale rispettivamente 3053000, 0605000 e 5414000 la decadenza per mancato rispetto dei termini di iscrizione a ruolo.
Orbene, il vizio dedotto non è configurabile posto che la iscrizione a ruolo è un atto interno della procedura che non ha rilevanza esterna, dovendosi per il rispetto dei termini farsi riferimeto ai tempi di adozione e notifica dell' atto finale coercitivo, la cartella esattoriale .
Conclusivamente il ricorso,in quanto infondato, va respinto. Le spese di lite seguono la regola della soccomabenza, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 700,00 per ciascuna parte resistente costituita.