Art. 8.
Il Monte dei Paschi di Siena e tutti gli altri istituti bancari e enti finanziari che ne hanno la facolta' sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia gia' stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.
Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato.
L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sara' versata direttamente all'istituto mutuante.
Per favorire l'insediamento dei negozi e delle imprese artigiane nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge, saranno estesi ad essi i benefici creditizi di cui ai commi precedenti.
Il Monte dei Paschi di Siena e tutti gli altri istituti bancari e enti finanziari che ne hanno la facolta' sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia gia' stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.
Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato.
L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sara' versata direttamente all'istituto mutuante.
Per favorire l'insediamento dei negozi e delle imprese artigiane nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge, saranno estesi ad essi i benefici creditizi di cui ai commi precedenti.