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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/10/2024, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 2962/2020
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 10:10
Il giorno 15/10/2024, innanzi al G.O.P. dott.ssa Vitalba Pipitone è comparso l'avv. Giovanni Vinciguerra il quale discute la causa riportandosi ai propri atti e chiede che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato alle ore 16:40 la seguente
SENTENZA ex art 281 sexsies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 2962 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giovanni Vinciguerra in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palma di
Montechiaro c.so Odierna n° 482
Attore
CONTRO
, nato in [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente in [...]; 2) , nata in [...] Parte_2
Montechiaro il 08.12.1948 e dom.ta in Mannheim, Draisstrass n. 61; 3)
, nata in [...] il [...] e dom.ta in Parte_3
Mannheim, Draisstrass n. 61; 4) , nato in [...] Persona_1
Montechiaro il 08.06.1972 e dom.ta in Mannheim, Karl Str. n. 52; 5)
, nata in [...] il [...] ed ivi residente Parte_4 in via Cappellini n. 2; 6) , nata in [...] il Controparte_2
01.11.1930 ed ivi residente in [...]; 7) , nata Parte_3
2 in Palma di Montechiaro il 30.07.1955 ed ivi residente in [...]; 8) , nato in [...] il [...] e Persona_1 dom.to in Firenze, via Guardavia n. 42; 9) , nata in Parte_1
Palma di Montechiaro il 19.06.1957 ed ivi residente in [...]; 10)
nato in [...] il [...] ed ivi Controparte_3 residente in [...]; 11) , nato in [...] Controparte_4
Montechiaro il 21.10.1933 ed ivi residente in [...]n. 112 c/o
Bar La Luna;
12) , nato in [...] il CP_5
24.03.1957 ed ivi residente in [...]n. 112 c/o Bar La Luna;
13) , nata in [...] il [...] e residente in Controparte_6
Palma di Montechiaro, ed ivi residente in [...]n. 112 c/o
Bar La Luna;
Convenuti
Oggetto: usucapione
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha evocato in giudizio
, , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
, , , , Parte_4 Controparte_7 Parte_3 Persona_1
, e Parte_1 Controparte_3 Parte_5
al fine di ottenere il riconoscimento, in suo favore, della Controparte_6 proprietà esclusiva della unità immobiliare, in Palma di Montechiaro, via
Cappellini n. 2, piano primo, distinto alla particella n. 2774 del foglio 27, per maturata usucapione acquisitiva
A fondamento della domanda ha dedotto: di possedere da oltre quarant'anni in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva l'immobile in Palma di Montechiaro distinto in catasto fabbricati di detto Comune al Fg 27 p.lla 2774; La predetta unità immobiliare era stata acquistata dai propri genitori in data 13.04.1953, come da rogito notarile, rep. 2673, progressivo n. 199, a ministero del Notaio
[...]
– di essere comproprietario della predetta unità immobiliare Persona_2 unitamente ai germani per successione legittima dai loro dante causa
3 e - di aver provveduto alla Persona_1 Persona_3 manutenzione ordinaria e straordinaria e di aver utilizzato l'immobile come casa coniugale
Ha concluso chiedendo: “ Ritenere e dichiarare che , ha Parte_1 posseduto ininterrottamente e pacificamente, per oltre un ventennio, e comportandosi come legittimo proprietario, l'unità immobiliare, sita in
Palma di Montechiaro, via Cappellini n. 2, piano primo, distinto alla particella n. 2774 del foglio 27, costituita da 1,5 vani;
-
Conseguentemente, dichiarare , proprietario della Parte_1 predetta unità immobiliare, per avvenuta usucapione;
- Disporre, pertanto, la trascrizione, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Agrigento, della emittenda sentenza;
Con vittoria di spese, e compensi di giudizio, in caso di opposizione dei convenuti, da distrarre in favore dell'infrascritto Legale che dichiara di avere anticipato le spese.
Fatta esperire la procedura di mediazione, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del convenuto e, precisate le Controparte_1 conclusioni all'udienza del 19.12.2023, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti CP_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1 Parte_4
, , , ,
[...] Controparte_7 Parte_3 Persona_1 Parte_1
, e
[...] Controparte_3 Parte_5 CP_6
regolarmente citati in giudizio e non costituitisi
[...]
Nel merito La domanda di usucapione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rileva che non vi è prova della legittimazione passiva dei convenuti con riguardo alla titolarità dei beni oggetto della domanda di usucapione.
Ed invero si rileva che ai fini della prova dell'usucapione, la produzione documentale di parte attrice appare carente, reputandosi necessaria per il riconoscimento dell'usucapione la produzione delle certificazioni delle
4 trascrizioni a favore e contro i convenuti sui beni oggetto di causa, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se i beni per cui è causa fossero effettivamente nella proprietà in forza di un titolo acquisitivo dei convenuti al momento della instaurazione dei giudizio.
Va aggiunto che in relazione ad alcuni dei convenuti, segnatamente gli eredi di e , neppure Controparte_3 Persona_4 Persona_5
è dato dalla ricostruzione dell'attrice comprendere con esattezza il titolo di provenienza sui beni immobili indicati
L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non può quindi prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa. Si reputa altresì doveroso l'accertamento suddetto a prescindere dall'atteggiamento processuale di non contestazione o di ammissione della controparte, che nel caso di specie non potrebbe neppure astrattamente operare essendo i convenuti rimasti contumaci, considerato che il principio di non contestazione di cui all'art 115 c.p.c. opera esclusivamente nei confronti della parte costituita in giudizio.
La titolarità del bene quale requisito di legittimazione attiva, necessita una prova della proprietà non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva;
ed essendo come detto precluso altresì al giudice di desumere l'esistenza della proprietà in capo ai condividenti dalla mancata contestazione delle parti sul punto (Cassazione civ. sentenza n. 1210 del
18.1.2017), o dai certificati catastali che non hanno valore probatorio circa la proprietà.
La documentazione indicata è appunto necessaria per verificare la legittimazione passiva dei convenuti e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari (produzioni peraltro necessarie per l'accertamento della eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c.).
Nel caso di specie nessun documento probante la proprietà dei beni immobili per cui è causa in capo ai convenuti al momento della
5 instaurazione del giudizio è stato prodotto dall'attore, non potendosi di certo attribuire una qualche rilevanza, in omaggio al principio di acquisizione, all'ispezione catastale nella produzione dell' attore, che nulla dimostra in merito al titolo di provenienza del bene oggetto di usucapione in capo ai soggetti convenuti ovvero alle certificazioni catastali che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sono idonei a provare la proprietà di un bene immobile, potendo essere assunti come elementi sussidiari (cfr. Cass. n. 24167/2013).
Sarebbe, invece, stato necessario produrre, ai fini della prova della proprietà dei beni oltre al titolo di provenienza in favore dei convenuti degli immobili per cui è causa, altresì, regolare certificazione notarile (ovvero rilasciata direttamente dal Conservatore dei Registri Immobiliari) contenente l'indicazione delle trascrizioni, a favore e contro, sui beni oggetto della domanda di usucapione, a far tempo dalla data dell'acquisto di tale cespite da parte dei convenuti fino alla data di instaurazione del giudizio, poiché, solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia effettivamente e ancora di proprietà dei convenuti al momento della proposizione della domanda di usucapione.
Dunque, la carenza di ogni documentazione relativa all'esatta individuazione dei legittimati passivi dell'azione, con particolare riguardo alle risultanze della Conservatoria dei Registri Immobiliari e ai titoli di provenienza dei beni in capo a tutti i convenuti, determina il rigetto della domanda
Si compensano le spese di lite in ragione della contumacia dei convenuti
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.2962/2020
Rigetta la domanda formulata da Parte_1
Compensa le spese di lite
6 Così deciso in Agrigento in data 15.10.2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 10:10
Il giorno 15/10/2024, innanzi al G.O.P. dott.ssa Vitalba Pipitone è comparso l'avv. Giovanni Vinciguerra il quale discute la causa riportandosi ai propri atti e chiede che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato alle ore 16:40 la seguente
SENTENZA ex art 281 sexsies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 2962 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giovanni Vinciguerra in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palma di
Montechiaro c.so Odierna n° 482
Attore
CONTRO
, nato in [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente in [...]; 2) , nata in [...] Parte_2
Montechiaro il 08.12.1948 e dom.ta in Mannheim, Draisstrass n. 61; 3)
, nata in [...] il [...] e dom.ta in Parte_3
Mannheim, Draisstrass n. 61; 4) , nato in [...] Persona_1
Montechiaro il 08.06.1972 e dom.ta in Mannheim, Karl Str. n. 52; 5)
, nata in [...] il [...] ed ivi residente Parte_4 in via Cappellini n. 2; 6) , nata in [...] il Controparte_2
01.11.1930 ed ivi residente in [...]; 7) , nata Parte_3
2 in Palma di Montechiaro il 30.07.1955 ed ivi residente in [...]; 8) , nato in [...] il [...] e Persona_1 dom.to in Firenze, via Guardavia n. 42; 9) , nata in Parte_1
Palma di Montechiaro il 19.06.1957 ed ivi residente in [...]; 10)
nato in [...] il [...] ed ivi Controparte_3 residente in [...]; 11) , nato in [...] Controparte_4
Montechiaro il 21.10.1933 ed ivi residente in [...]n. 112 c/o
Bar La Luna;
12) , nato in [...] il CP_5
24.03.1957 ed ivi residente in [...]n. 112 c/o Bar La Luna;
13) , nata in [...] il [...] e residente in Controparte_6
Palma di Montechiaro, ed ivi residente in [...]n. 112 c/o
Bar La Luna;
Convenuti
Oggetto: usucapione
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha evocato in giudizio
, , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
, , , , Parte_4 Controparte_7 Parte_3 Persona_1
, e Parte_1 Controparte_3 Parte_5
al fine di ottenere il riconoscimento, in suo favore, della Controparte_6 proprietà esclusiva della unità immobiliare, in Palma di Montechiaro, via
Cappellini n. 2, piano primo, distinto alla particella n. 2774 del foglio 27, per maturata usucapione acquisitiva
A fondamento della domanda ha dedotto: di possedere da oltre quarant'anni in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva l'immobile in Palma di Montechiaro distinto in catasto fabbricati di detto Comune al Fg 27 p.lla 2774; La predetta unità immobiliare era stata acquistata dai propri genitori in data 13.04.1953, come da rogito notarile, rep. 2673, progressivo n. 199, a ministero del Notaio
[...]
– di essere comproprietario della predetta unità immobiliare Persona_2 unitamente ai germani per successione legittima dai loro dante causa
3 e - di aver provveduto alla Persona_1 Persona_3 manutenzione ordinaria e straordinaria e di aver utilizzato l'immobile come casa coniugale
Ha concluso chiedendo: “ Ritenere e dichiarare che , ha Parte_1 posseduto ininterrottamente e pacificamente, per oltre un ventennio, e comportandosi come legittimo proprietario, l'unità immobiliare, sita in
Palma di Montechiaro, via Cappellini n. 2, piano primo, distinto alla particella n. 2774 del foglio 27, costituita da 1,5 vani;
-
Conseguentemente, dichiarare , proprietario della Parte_1 predetta unità immobiliare, per avvenuta usucapione;
- Disporre, pertanto, la trascrizione, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Agrigento, della emittenda sentenza;
Con vittoria di spese, e compensi di giudizio, in caso di opposizione dei convenuti, da distrarre in favore dell'infrascritto Legale che dichiara di avere anticipato le spese.
Fatta esperire la procedura di mediazione, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del convenuto e, precisate le Controparte_1 conclusioni all'udienza del 19.12.2023, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti CP_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1 Parte_4
, , , ,
[...] Controparte_7 Parte_3 Persona_1 Parte_1
, e
[...] Controparte_3 Parte_5 CP_6
regolarmente citati in giudizio e non costituitisi
[...]
Nel merito La domanda di usucapione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rileva che non vi è prova della legittimazione passiva dei convenuti con riguardo alla titolarità dei beni oggetto della domanda di usucapione.
Ed invero si rileva che ai fini della prova dell'usucapione, la produzione documentale di parte attrice appare carente, reputandosi necessaria per il riconoscimento dell'usucapione la produzione delle certificazioni delle
4 trascrizioni a favore e contro i convenuti sui beni oggetto di causa, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se i beni per cui è causa fossero effettivamente nella proprietà in forza di un titolo acquisitivo dei convenuti al momento della instaurazione dei giudizio.
Va aggiunto che in relazione ad alcuni dei convenuti, segnatamente gli eredi di e , neppure Controparte_3 Persona_4 Persona_5
è dato dalla ricostruzione dell'attrice comprendere con esattezza il titolo di provenienza sui beni immobili indicati
L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non può quindi prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa. Si reputa altresì doveroso l'accertamento suddetto a prescindere dall'atteggiamento processuale di non contestazione o di ammissione della controparte, che nel caso di specie non potrebbe neppure astrattamente operare essendo i convenuti rimasti contumaci, considerato che il principio di non contestazione di cui all'art 115 c.p.c. opera esclusivamente nei confronti della parte costituita in giudizio.
La titolarità del bene quale requisito di legittimazione attiva, necessita una prova della proprietà non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva;
ed essendo come detto precluso altresì al giudice di desumere l'esistenza della proprietà in capo ai condividenti dalla mancata contestazione delle parti sul punto (Cassazione civ. sentenza n. 1210 del
18.1.2017), o dai certificati catastali che non hanno valore probatorio circa la proprietà.
La documentazione indicata è appunto necessaria per verificare la legittimazione passiva dei convenuti e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari (produzioni peraltro necessarie per l'accertamento della eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c.).
Nel caso di specie nessun documento probante la proprietà dei beni immobili per cui è causa in capo ai convenuti al momento della
5 instaurazione del giudizio è stato prodotto dall'attore, non potendosi di certo attribuire una qualche rilevanza, in omaggio al principio di acquisizione, all'ispezione catastale nella produzione dell' attore, che nulla dimostra in merito al titolo di provenienza del bene oggetto di usucapione in capo ai soggetti convenuti ovvero alle certificazioni catastali che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sono idonei a provare la proprietà di un bene immobile, potendo essere assunti come elementi sussidiari (cfr. Cass. n. 24167/2013).
Sarebbe, invece, stato necessario produrre, ai fini della prova della proprietà dei beni oltre al titolo di provenienza in favore dei convenuti degli immobili per cui è causa, altresì, regolare certificazione notarile (ovvero rilasciata direttamente dal Conservatore dei Registri Immobiliari) contenente l'indicazione delle trascrizioni, a favore e contro, sui beni oggetto della domanda di usucapione, a far tempo dalla data dell'acquisto di tale cespite da parte dei convenuti fino alla data di instaurazione del giudizio, poiché, solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia effettivamente e ancora di proprietà dei convenuti al momento della proposizione della domanda di usucapione.
Dunque, la carenza di ogni documentazione relativa all'esatta individuazione dei legittimati passivi dell'azione, con particolare riguardo alle risultanze della Conservatoria dei Registri Immobiliari e ai titoli di provenienza dei beni in capo a tutti i convenuti, determina il rigetto della domanda
Si compensano le spese di lite in ragione della contumacia dei convenuti
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.2962/2020
Rigetta la domanda formulata da Parte_1
Compensa le spese di lite
6 Così deciso in Agrigento in data 15.10.2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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