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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 25/2024
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Tamanini Elene e domiciliato presso il suo studio in Dro via Michelotti n.11, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata ad [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Fia Danilo e domiciliata presso il suo studio in Arco via Marconi n.27, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 28.08.2004 in Arco
preso atto che all'udienza del 02.12.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 21.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 15.02.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 28 Parte I Serie / Parte_1 Parte_2
del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Arco per l'anno 2004 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
Pag. 2 di 7 2) La casa familiare sita in Arco (TN) Vicolo Lungo 2 - loc. Bolognano, identificata al C.C. 258 Oltresarca - Arco, P.ed 671/3, Sub.5, Foglio 21,
P.M. 1, Cat. A/2, di proprietà esclusiva del marito, resta assegnata fino e non oltre al 31 dicembre 2024 alla madre convivente con i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Entro il 31 dicembre 2024, la moglie riconsegnerà la casa familiare al marito, ed i figli a loro libera scelta vista l'età potranno decidere di continuare a risiedervi con il padre.
Nel periodo in cui la moglie risiederà nella casa familiare di Bolognano di
Arco, il marito abiterà l'appartamento al terzo piano dello stabile sito in via
Stranfora n. 1 ad Arco (38062 – TN) di proprietà esclusiva della moglie, e tale appartamento verrà riconsegnato alla sig.ra Parte_2
contestualmente al suo rilascio della casa familiare di appartenenza al marito.
Entrambi i coniugi saranno liberi di far visita ai figli ovunque loro risiedano e ad animali domestici allevati in costanza di matrimonio.
Al momento in cui la moglie lascerà la casa familiare a fine 2024, potrà asportare il baule in camera del figlio, scrivania e cassettiera della camera matrimoniale.
Quando il marito riconsegnerà alla moglie a fine 2024 l'appartamento al terzo piano dello stabile di via Stranfora ad Arco, potrà asportare: quadri, baule nero, puffo, casse acustiche, panca ed altri eventuali mobili acquistati durante la permanenza.
Dall'appartamento al primo piano di via Stranfora, a fine 2024 il marito potrà asportare: porta antica, poster, orologio e lampada.
Pag. 3 di 7 3) Vista l'età dei figli entrambi maggiorenni, nulla sull'affidamento e sulla loro collocazione.
4) Entrambi i coniugi verseranno direttamente a ciascun figlio la cifra mensile di €250,00 (complessivi €500,00 a coniuge) a titolo di mantenimento entro il 5 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5) Le deduzioni fiscali per spese mediche, scolastiche universitarie, sportive, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
6) Spese straordinarie per i figli:
Le spese straordinarie (cioè occasionali, imprevedibili o comunque di rilevante entità rispetto all'assegno ordinario) saranno suddivise al 50% tra i genitori;
qui di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo si distinguono le spese straordinarie che necessitano o meno di previo accordo tra i genitori, richiamandosi al Protocollo del C.N.F. del 2017.
6.1) Spese straordinarie da suddividersi senza necessità di previo accordo:
A) SPESE MEDICHE: a) visite specialistiche presso strutture pubbliche prescritte dal medico curante o presso strutture private se urgenti o non erogate dal b) cure dentistiche ed ortodontiche presso strutture CP_1
pubbliche, ovvero presso studi privati se urgenti o prescritte ma con obbligo di previo confronto sui preventivi di spesa;
c) accertamenti e trattamenti sanitari urgenti o prescritti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari o farmaci urgenti, o prescritti da un medico
(tranne quelli da banco). e) lenti a contatto e lenti per occhiali da vista (con montatura standard salvo diverso accordo);
Pag. 4 di 7 B) SPESE SCOLASTICHE: a) libri di testo e attrezzatura informatica o di altro genere se richiesta;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE:
a) assicurazione motorino e auto, riparazioni, tagliando, revisione, ove previamente concordato patente e l'uso di auto o moto;
6.2) Spese straordinarie da suddividersi previo accordo tra i genitori:
A) SPESE MEDICHE: a) cure dentistiche ed ortodontiche presso studi privati salvo se urgenti o prescritte;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari in strutture private pur se erogati dal
Servizio Nazionale e non urgenti;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (come omeopatici o fitoterapici);
B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a università pubbliche o private;
b) corsi di specializzazione;
c) soggiorni di studio all'estero;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE: a) attività sportive e pertinenti attrezzature;
b) gite, viaggi e vacanze senza genitori;
c) corsi musicali, linguistici, spese per l'acquisto di computer, cellulare, motorino e autovettura, scuola guida (teoria e pratica), ecc., e quant'altro di interesse dei figli, capi di abbigliamento particolarmente onerosi come giacconi invernali e cappotti, vestiti per eventi importanti/cerimonia, tute da sci e scarponi, ecc.;
6.3) Le spese straordinarie devono:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori come concordato sopra;
Pag. 5 di 7 c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente dell'altro genitore;
d) per quanto attiene le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, whatsApp, SMS), avrà
l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
7) Ciascun coniuge resterà titolare esclusivo del proprio conto corrente bancario e delle auto a sé intestate;
8) A fronte dei reciproci apporti economici intervenuti in costanza di matrimonio, i coniugi concordano di stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito a favore del marito per la durata di 15 anni ad uso turistico relativo all'appartamento di proprietà esclusiva della moglie Parte_2
sito in Arco via Stranfora n. 1 piano 2, - C.C. 009 Arco, P.ed. 55/2,
[...]
Sub 5, Foglio 25, P.M. 2, Cat. A/2, mq. 70, Rendita €245,32, come da separata scrittura allegata e che è da ritenersi parte integrante del presente accordo. Dalla data di inizio del comodato d'uso le spese di gestione relative all'appartamento posto al secondo piano di Via Stranfora n.1 (luce, metano, acqua, rifiuti, wi-fi) saranno come per legge e contratto a carico del comodatario.
9) La moglie verserà al marito a titolo di compensazione per la costruzione di un soppalco in legno nell'appartamento di sua proprietà al terzo piano in
Pag. 6 di 7 via Stranfora ad Arco la cifra totale di € 10.000,00, per la metà alla firma del presente accordo e per l'altra metà a fine 2024.
10) Le moto attualmente intestate alla moglie ma acquistate dal marito verranno trasferite in proprietà al sig. a propria cura e spese. Pt_1
11) Le parti dichiarano di essere ciascuna economicamente indipendente;
tenuto conto di quanto stabilito al punto 2 ed al punto 7 del presente atto, dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico avente causa nel matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo dal punto di vista patrimoniale.
12) I coniugi si danno sin d'ora l'autorizzazione alla richiesta di documenti validi per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 16.1.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 25/2024
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Tamanini Elene e domiciliato presso il suo studio in Dro via Michelotti n.11, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata ad [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Fia Danilo e domiciliata presso il suo studio in Arco via Marconi n.27, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 28.08.2004 in Arco
preso atto che all'udienza del 02.12.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 21.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 15.02.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 28 Parte I Serie / Parte_1 Parte_2
del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Arco per l'anno 2004 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
Pag. 2 di 7 2) La casa familiare sita in Arco (TN) Vicolo Lungo 2 - loc. Bolognano, identificata al C.C. 258 Oltresarca - Arco, P.ed 671/3, Sub.5, Foglio 21,
P.M. 1, Cat. A/2, di proprietà esclusiva del marito, resta assegnata fino e non oltre al 31 dicembre 2024 alla madre convivente con i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Entro il 31 dicembre 2024, la moglie riconsegnerà la casa familiare al marito, ed i figli a loro libera scelta vista l'età potranno decidere di continuare a risiedervi con il padre.
Nel periodo in cui la moglie risiederà nella casa familiare di Bolognano di
Arco, il marito abiterà l'appartamento al terzo piano dello stabile sito in via
Stranfora n. 1 ad Arco (38062 – TN) di proprietà esclusiva della moglie, e tale appartamento verrà riconsegnato alla sig.ra Parte_2
contestualmente al suo rilascio della casa familiare di appartenenza al marito.
Entrambi i coniugi saranno liberi di far visita ai figli ovunque loro risiedano e ad animali domestici allevati in costanza di matrimonio.
Al momento in cui la moglie lascerà la casa familiare a fine 2024, potrà asportare il baule in camera del figlio, scrivania e cassettiera della camera matrimoniale.
Quando il marito riconsegnerà alla moglie a fine 2024 l'appartamento al terzo piano dello stabile di via Stranfora ad Arco, potrà asportare: quadri, baule nero, puffo, casse acustiche, panca ed altri eventuali mobili acquistati durante la permanenza.
Dall'appartamento al primo piano di via Stranfora, a fine 2024 il marito potrà asportare: porta antica, poster, orologio e lampada.
Pag. 3 di 7 3) Vista l'età dei figli entrambi maggiorenni, nulla sull'affidamento e sulla loro collocazione.
4) Entrambi i coniugi verseranno direttamente a ciascun figlio la cifra mensile di €250,00 (complessivi €500,00 a coniuge) a titolo di mantenimento entro il 5 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5) Le deduzioni fiscali per spese mediche, scolastiche universitarie, sportive, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
6) Spese straordinarie per i figli:
Le spese straordinarie (cioè occasionali, imprevedibili o comunque di rilevante entità rispetto all'assegno ordinario) saranno suddivise al 50% tra i genitori;
qui di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo si distinguono le spese straordinarie che necessitano o meno di previo accordo tra i genitori, richiamandosi al Protocollo del C.N.F. del 2017.
6.1) Spese straordinarie da suddividersi senza necessità di previo accordo:
A) SPESE MEDICHE: a) visite specialistiche presso strutture pubbliche prescritte dal medico curante o presso strutture private se urgenti o non erogate dal b) cure dentistiche ed ortodontiche presso strutture CP_1
pubbliche, ovvero presso studi privati se urgenti o prescritte ma con obbligo di previo confronto sui preventivi di spesa;
c) accertamenti e trattamenti sanitari urgenti o prescritti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari o farmaci urgenti, o prescritti da un medico
(tranne quelli da banco). e) lenti a contatto e lenti per occhiali da vista (con montatura standard salvo diverso accordo);
Pag. 4 di 7 B) SPESE SCOLASTICHE: a) libri di testo e attrezzatura informatica o di altro genere se richiesta;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE:
a) assicurazione motorino e auto, riparazioni, tagliando, revisione, ove previamente concordato patente e l'uso di auto o moto;
6.2) Spese straordinarie da suddividersi previo accordo tra i genitori:
A) SPESE MEDICHE: a) cure dentistiche ed ortodontiche presso studi privati salvo se urgenti o prescritte;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari in strutture private pur se erogati dal
Servizio Nazionale e non urgenti;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (come omeopatici o fitoterapici);
B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a università pubbliche o private;
b) corsi di specializzazione;
c) soggiorni di studio all'estero;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE: a) attività sportive e pertinenti attrezzature;
b) gite, viaggi e vacanze senza genitori;
c) corsi musicali, linguistici, spese per l'acquisto di computer, cellulare, motorino e autovettura, scuola guida (teoria e pratica), ecc., e quant'altro di interesse dei figli, capi di abbigliamento particolarmente onerosi come giacconi invernali e cappotti, vestiti per eventi importanti/cerimonia, tute da sci e scarponi, ecc.;
6.3) Le spese straordinarie devono:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori come concordato sopra;
Pag. 5 di 7 c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente dell'altro genitore;
d) per quanto attiene le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, whatsApp, SMS), avrà
l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
7) Ciascun coniuge resterà titolare esclusivo del proprio conto corrente bancario e delle auto a sé intestate;
8) A fronte dei reciproci apporti economici intervenuti in costanza di matrimonio, i coniugi concordano di stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito a favore del marito per la durata di 15 anni ad uso turistico relativo all'appartamento di proprietà esclusiva della moglie Parte_2
sito in Arco via Stranfora n. 1 piano 2, - C.C. 009 Arco, P.ed. 55/2,
[...]
Sub 5, Foglio 25, P.M. 2, Cat. A/2, mq. 70, Rendita €245,32, come da separata scrittura allegata e che è da ritenersi parte integrante del presente accordo. Dalla data di inizio del comodato d'uso le spese di gestione relative all'appartamento posto al secondo piano di Via Stranfora n.1 (luce, metano, acqua, rifiuti, wi-fi) saranno come per legge e contratto a carico del comodatario.
9) La moglie verserà al marito a titolo di compensazione per la costruzione di un soppalco in legno nell'appartamento di sua proprietà al terzo piano in
Pag. 6 di 7 via Stranfora ad Arco la cifra totale di € 10.000,00, per la metà alla firma del presente accordo e per l'altra metà a fine 2024.
10) Le moto attualmente intestate alla moglie ma acquistate dal marito verranno trasferite in proprietà al sig. a propria cura e spese. Pt_1
11) Le parti dichiarano di essere ciascuna economicamente indipendente;
tenuto conto di quanto stabilito al punto 2 ed al punto 7 del presente atto, dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico avente causa nel matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo dal punto di vista patrimoniale.
12) I coniugi si danno sin d'ora l'autorizzazione alla richiesta di documenti validi per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 16.1.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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