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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/11/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa AU RO in esito all'udienza del 4 novembre 2025 - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3390/2025 R.G. vertente
TRA
p.iva. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in Messina via Seminario n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Spanò giusta procura allegata in atti. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
5 gennaio 1983, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
CE FR giusta procura in atti. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a d.i.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.6.2025 la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 350/2025 di questo Tribunale (relativo al procedimento iscritto al n. R.G. 1869/2025), emesso il 7.4.2025 e notificato il 15.5.2025, con cui Controparte_1 gli aveva ingiunto la consegna dei prospetti paga di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 nonché gennaio 2025, oltre alle spese e ai compensi professionali.
Riconosceva di dover consegnare le sole buste da maggio a settembre 2024, che produceva.
Contestava le rimanenti parti del decreto ingiuntivo significando che già da tempo il rapporto
1 fiduciario era venuto meno ma che essa opponente aveva deciso di non licenziare il dipendente, nonostante le gravi difficoltà economiche, note a controparte, sino all'11 settembre 2024, allorquando gli aveva dovuto comunicare il “licenziamento per giusta causa, per cessazione dell'attività aziendale, con decorrenza immediata e sollevando il lavoratore dal prestare attività lavorativa nel periodo di preavviso” nonostante lo stato di malattia del unico CP_1 dipendente.
Esponeva che al licenziamento aveva fatto seguito pec del dell'11.10.2024, con cui lo CP_1 stesso aveva rappresentato che, nell'ipotesi di malattia, il licenziamento avrebbe potuto operare soltanto dopo il periodo di comporto.
Evidenziava di aver replicato al lavoratore specificandogli come, in tale fattispecie, lo stato di malattia non sospendesse gli effetti immediati del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e il rapporto dovesse intendersi risolto sin dalla ricezione della relativa comunicazione.
Rappresentava che il lavoratore non aveva poi impugnato il licenziamento.
Eccepiva, pertanto, che il lavoratore non avesse diritto alla consegna delle ulteriori buste paga invocate, non avendo prestato alcuna attività lavorativa dall'ottobre 2024 al gennaio 2025.
Lamentava l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, precisando come un decreto ingiuntivo per la consegna delle buste paga potesse essere emesso solo previa dimostrazione della presenza di un credito certo, liquido ed esigibile, inesistente nel caso del
CP_1
Osservava come dall'insussistenza delle avverse pretese scaturisse l'erroneità del decreto impugnato quanto alle spese della procedura.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via gradata, per l'annullamento dello stesso limitatamente alla parte in cui era stata ingiunta la consegna delle buste paga relative al periodo dall'ottobre 2024 al gennaio 2025, il tutto con il favore delle spese di lite.
2. , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 20.10.2025, Controparte_1 eccepiva preliminarmente la tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione per aver egli notificato il decreto ingiuntivo n. 350/2025, per la prima volta, in data 17.4.2025.
Precisava, difatti, di aver rinotificato il decreto ingiuntivo il 15.5.2025, ma che tale notifica era inidonea a determinare la riapertura dei termini di opposizione;
chiariva, fra l'altro, come nel secondo atto di precetto (notificato in tale data) fosse contenuta una rinuncia al primo, rinuncia
2 che però non poteva incidere sul termine processuale, quello dell'opposizione a decreto ingiuntivo, perentorio e già spirato.
Quanto al merito, rimarcava come il licenziamento durante il periodo di malattia fosse valido ma temporalmente inefficace sicché il rapporto non si era interrotto l'11.9.2024 ma era proseguito per tutto il periodo di malattia, con la conseguenza che era perdurato anche l'obbligo di emettere e consegnare le buste paga mensili. Spiegava come tale obbligo, difatti, scaturisse dalla pendenza del rapporto di lavoro e non già dall'eventuale presenza fisica del dipendente in azienda.
Evidenziava la correttezza della condanna alle spese della fase monitoria.
Tanto premesso, instava per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione o, nel merito, per il rigetto della stessa, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese e compensi di lite.
3. All'udienza del 4 novembre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, formulata dall'opposto e comunque rilevabile d'ufficio.
L'eccezione è meritevole di accoglimento.
Vagliando i documenti di causa, difatti, può evincersi come risulti consegnata in data 17.4.2025, alle ore 19:43:35, all'indirizzo pec una missiva contenente il ricorso per Email_1 decreto ingiuntivo corredato di procura, il decreto ingiuntivo n. 350/2025 (ora opposto) nonché il conseguente atto di precetto.
Il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo non poteva, dunque, che decorrere da tale valida notifica, fra l'altro prodotta in formato .eml: esso, pertanto, spirava il
27 maggio 2025.
A fronte di tale scadenza, risulta documentalmente che parte opponente abbia presentato l'odierna opposizione soltanto il 24 giugno 2025, depositando, a fini di prova della tempestività della notifica, una seconda pec, inviatale il 15 maggio dal procuratore di parte opposta, contenente anche un nuovo atto di precetto.
L'opposizione, pertanto, è da ritenersi tardiva stante la violazione del termine perentorio concesso per proporla;
è irrilevante, ai fini di causa, la successiva rinotifica del decreto ingiuntivo (in uno ad ulteriore precetto), data l'indubitabile validità della notifica precedente.
3 Per completezza espositiva, si rammenta che l'opposizione tardiva, disciplinata dall'art. 650 del codice di rito, richiederebbe la dimostrazione, in capo all'opponente, della ricorrenza delle condizioni di legge, invero neanche labialmente affermata dalla Parte_1
5. Le superiori considerazioni precludono ogni ulteriore accertamento ed impongono di dichiarare inammissibile l'opposizione. Ne conseguono la conferma e la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in favore di
, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, Controparte_1 tenuto conto della natura lavoristica e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla in persona Parte_1 del proprio legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 24.6.2025, nei confronti di di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 350/2025 di Controparte_1 questo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la in persona del proprio legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite della presente fase in favore di
[...]
, che liquida € 4.628,50 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. CP_1
e i.v.a.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 4 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
AU RO
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