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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/08/2025, n. 11961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11961 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51454 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(AVELLINO (AV), 01/07/1970), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. LORETI GIORGIA e dell'avv. DOSI VIOLETTA
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(AVELLINO (AV), 28/02/1970), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DI TULLIO ROSSELLA e dell'avv. UGOLINI PETER CESARE
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
24/04/2004 ha contratto a Napoli matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione sono nati i figli (Avellino,
[...] Persona_1
15/12/2005) e (Avellino 09/03/2011), ha dedotto che nel Persona_2
tempo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno posto in essere dal marito in violazione dei doveri coniugali ed esitato in maltrattamenti fisici e psicologici, episodi di aggressione e intimidazione,
violenza economica consistita in richieste di contribuzione alle spese familiari sproporzionate rispetto al reddito della ricorrente, insegnante part time con retribuzione di circa euro 850,00 mensili, comportamenti umilianti e di controllo, tra cui registrazioni video, limitazioni nella vita domestica,
trascuratezza e aggressività nei confronti dei figli, in particolare del primogenito;
che la medesima esponente ha rinunciato alla carriera di architetto e universitaria per dedicarsi alla famiglia, diventando insegnante part time, mentre il ha privilegiato la propria carriera accademica e CP_1
imprenditoriale, trascurando la famiglia e condizionandone la gestione alle proprie esigenze professionali;
che a fronte dell'esiguo reddito dalla medesima percepito il , professore universitario, membro di famiglie CP_1
imprenditoriali facoltose (Feudi di San Gregorio, Antonio Capaldo s.p.a), è
titolare di redditi elevati e proprietà immobiliari. 3
Tutto ciò premesso la ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare sita in Roma via Pietro
Tacchini 6, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere all'istante la somma mensile di euro 1500,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, oltre all'80% delle spese extra, obbligo del di corrispondere alla moglie un assegno di CP_1
mantenimento di euro 2000,00 mensili.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla Controparte_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e chiedendo a sua volta di addebitare la separazione alla moglie. In particolare il resistente ha contestato la ricostruzione della vita familiare fatta dalla moglie, sostenendo di aver sacrificato la propria carriera per assecondare le sue richieste di residenza ad Avellino prima e a
Roma poi, ha dedotto che la moglie ha rifiutato per anni il trasferimento a
Roma, nonostante il suo lavoro lo richiedesse;
premesso di percepire un reddito netto mensile da professore ordinario pari a circa euro 3300,00, con spese mensili elevate per lavoro fuori sede, ha contestato le avverse richieste economiche deducendo che la è autosufficiente economicamente, Pt_1
svolgendo l'attività di insegnante e di architetto libero professionista,
ha svolto incarichi professionali non dichiarati, ha ristrutturato una villa dei genitori con fondi propri.
Il ha, quindi, chiesto di dichiarare la separazione personale CP_1
dei coniugi con addebito alla moglie, affetta a suo dire da disturbi psichici,
soggetta a scatti d'ira, comportamenti ossessivi, allucinazioni e uso disinvolto 4 di psicofarmaci, autrice di agiti di violenza verbale e fisica, anche in presenza dei figli, oltre che tendente a strumentalizzare i figli contro il padre,
affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso di sé o, in subordine, con collocamento alternato,
assegnazione in suo favore della casa familiare o, in subordine, divisione dell'immobile in due unità abitative, obbligo da parte del medesimo di corrispondere alla , a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1
figli, la somma mensile di euro 600,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
obbligo dei coniugi di provvedere al proprio mantenimento.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i seguenti provvedimenti interinali (ordinanza del 20/12/2022):
dispone procedersi a ctu e nomina a tal fine il dott. Persona_3
affinché risponda ai seguenti quesiti:
“Dica il CTU — esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i
genitori e i loro eventuali CTP, i figli minori (15 dicembre Persona_1
2005) e (9 marzo 2011), acquisita ogni informazione utile Persona_2
anche presso Uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare
visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli
educatori ed insegnanti — quali siano le condizioni psicologiche dei minori
e il loro rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali, ed
eventuali conviventi se presenti. In particolare il CTU:
1. Valuti e descriva
le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica
relativa a - profilo di personalità delle parti;
- capacità dei genitori di
fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori;
- capacità dei
genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la di lui/lei 5 famiglia d'origine; - capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro
genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli;
- capacità dei
genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli.
2. Valuti quale sia la
qualità psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali.
3. Valuti lo stato di benessere psicologico dei figli e se e in quale misura la
conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di
valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di
comportamenti genitoriali inappropriati, condizioni negativamente il loro
sviluppo psicologico.
4. Proceda all'ascolto dei minori che abbiano
compiuto anni 12 e anche di minore età che abbiano capacità di
discernimento.
5. Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale
sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare
l'interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con
ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga i minori
dalla conflittualità genitoriale.
6. Proponga i tempi di permanenza presso
ciascuno dei genitori.
7. Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che
risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori
potrebbero fare riferimento.
8. Qualora dovesse rendersi opportuno
l'intervento dei Servizi Sociali, il CTU provvederà, coadiuvato dai
CCTTPP, a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi
e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento da allegare
alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice. In assenza della
disponibilità dei Servizi Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa,
il CTU i CCTTPP ed i difensori delle parti individueranno una struttura
alternativa che possa fornire analogo servizio. Il CTU, all'esito
dell'indagine e qualora se ne ravvisino i presupposti, con l'accordo delle 6 parti, svolga attività e fornisca sostegno alla conciliazione, ad entrambi i
genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente
procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento
condiviso. La video/audio registrazione degli incontri peritali è lasciata alla
discrezionalità del CTU, a eccezione dell'ascolto del minore che va sempre
videoregistrato. Tutto il materiale audio/video depositato deve essere
prodotto in tre copie, alla consegna della bozza, il CTU fornirà copia del
materiale audio/video prodotto e provvederà a consegnare copia ai legali
delle parti, consegnando poi in cancelleria soltanto una copia per il
Giudice”.
Assegna al ctu nominato termine fino al 30 dicembre 2022 per il
deposito nel fascicolo telematico di una dichiarazione, munita di firma
digitale, contenente il giuramento di cui all'art. 197 c.p.c. secondo la
seguente formula: “giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico
affidatomi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”. Invita il ctu a
comunicare alle parti, con il medesimo atto contenente il giuramento di cui
sopra, il luogo e la data di inizio delle operazioni peritali.
Assegna alle parti termine sino al giorno prima dell'inizio delle
operazioni peritali per la nomina di un eventuale ctp, con la precisazione
che ove le operazioni abbiano inizio nella giornata di lunedì tale termine
deve intendersi fissato alle ore 9.00 del venerdì precedente.
Fissa i seguenti termini: 1) al ctu termine sino al 28 febbraio 2023 per
l'invio alle parti della bozza di relazione;
2) alle parti termine sino al 10
marzo 2023 per l'invio al ctu di eventuali osservazioni e note critiche;
3) al
ctu termine sino al 20 marzo 2023 per il deposito dell'elaborato finale
contenente risposta alle eventuali osservazioni. 7
Dispone che, ove nel corso delle operazioni dovessero essere rilevate
dal consulente situazioni tali da richiedere l'urgente modifica del regime in
atto, quest'ultimo lo segnali con immediatezza al Tribunale.
Liquida al ctu l'acconto di euro 2.000,00, oltre accessori che pone
provvisoriamente a carico delle parti in solido.
Autorizza il ctu a far uso del mezzo proprio e ad avvalersi di un
ausiliario psicodiagnosta.
Rinvia la causa per la verifica dell'esito della consulenza e l'adozione
dei conseguenti provvedimenti presidenziali all'udienza del 3 aprile 2023,
ore 12.00.
Manda alle parti di serbare un contegno di reciproco rispetto,
astenendosi di frasi, atteggiamenti e comportamenti conflittuali e
provocatori, specie dinanzi ai figli minori.
Si comunichi alle parti e al ctu nominato dott. Persona_3
Espletata la consulenza tecnica, con ordinanza del 06/04/2023, il
Presidente delegato ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco
rispetto.
2) Dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio
mantenimento.
3) Affida i figli minori (Avellino, 15 dicembre 2005) e Persona_1
(Avellino, 9 marzo 2011) al Servizio Sociale di Roma Persona_2
Capitale – Municipio II cui competeranno tutte le decisioni di maggior
importanza per i minori afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute, da
assumere sentiti i genitori e tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli, con residenza degli stessi presso la 8 madre.
4) Nomina l'avv. curatore speciale dei minori Controparte_2
e e autorizza la stessa a costituirsi in Persona_1 Persona_2
proprio entro il 31 maggio 2023.
5) Salvo diversa determinazione del Servizio Sociale affidatario e
accordo delle parti, dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé
previo accordo diretto con il ragazzo e avviso alla madre Persona_1
nonché a) a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio Persona_2
alla domenica sera;
b) un giorno infrasettimanale con relativo
pernottamento nelle settimane in cui trascorre il Persona_2
finesettimana con il padre, con possibilità di “estendere” il finesettimana
facendolo iniziare il giovedì pomeriggio;
c) due giorni infrasettimanali con
relativi pernottamenti nelle settimane in cui trascorre il Persona_2
finesettimana con la madre;
c) per metà della durata delle vacanze
scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali
festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche
pasquali; e) per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive, da
concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a
condizione di reciprocità con la stessa, con la specificazione che in difetto
di diverso accordo tra le parti il padre terrà con sé i figli la prima metà (dal
1° al 15) dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e la seconda metà (dal
16 al 31) dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa.
6) Assegna la casa familiare sita in Roma Via Tacchini n. 6 alla
ricorrente disponendo che il coniuge se Parte_1 Controparte_1
ne allontani entro il 14 maggio 2023 asportando i suoi beni ed effetti
personali. 9
7) Dispone che a far data dal mese di maggio 2023 il padre
corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
e la somma mensile di euro 1.600,00 (euro Persona_1 Persona_2
800,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base maggio 2023, e condanna il al pagamento, in favore CP_1
della , entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, Pt_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014.
8) Pone a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella
misura del 20% le spese straordinarie mediche, scolastiche ed
extrascolastiche afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suddetto
Protocollo.
9) Invita le parti ad intraprendere con sollecitudine un percorso di
psicoterapia familiare presso un centro o un professionista scelto di comune
intesa anche previa consultazione del Servizio affidatario.
10) Manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio II di
prendere con urgenza in carico il caso anche al fine di vigilare
sull'attuazione e sull'osservanza della presente ordinanza, avviare i
genitori e i figli ad un percorso di psicoterapia familiare, segnalare
immediatamente al Tribunale eventuali situazioni di pericolo e/o
pregiudizio per i minori che richiedono il sollecito intervento dell'autorità
giudiziaria, inviare una relazione di aggiornamento sul caso entro il 30
settembre 2023 e successivamente ogni sei mesi.
11) Manda ad ambo le parti e al nominato curatore speciale di
contattare, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza,
il Servizio Sociale del Municipio II e ai genitori di fornire agli operatori che 10 prenderanno in carico il caso copia integrale della relazione di consulenza
del dott. con tutti i relativi allegati. Per_3
Nomina giudice istruttore se stessa e rimette le parti dinanzi a sé per
l'udienza del 10 ottobre 2023 ore 10.00.
Assegna a parte ricorrente termine fino al 10 luglio 2023 per il
deposito della memoria integrativa ……….
Assegna a parte resistente termine fino all'11 settembre 2023 per il
deposito della comparsa di costituzione in giudizio ……….
Manda alla cancelleria per la comunicazione urgente della presente
ordinanza alle parti, al curatore speciale nominato avv. , Controparte_2
al Pubblico Ministero in sede, al competente Ufficiale di Stato Civile, al
Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio II.
Con sentenza non definitiva n. 15610 del 2023 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
espletate le prove orali e indagine sui redditi e sul patrimonio a mezzo della
Guardia di Finanza, all'udienza del 25/03/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva di separazione il
Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie prima fra tutte quella di addebito svolta da ambo le parti.
In argomento mette conto evidenziare che norma dell'art. 151 comma
2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano
le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la 11 separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri
che derivano dal matrimonio.”
Con riferimento ai presupposti, l'addebito è subordinato all'istanza di parte e deve essere dichiarato ove ne ricorrano le circostanze.
Quanto alle circostanze è necessario che via sia una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e che sussista il nesso causale tra la predetta violazione e la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
La violazione dei doveri coniugali deve inserirsi in una fase temporalmente antecedente alla crisi coniugale (nesso cronologico)
costituendo così la causa della crisi stessa (nesso causale).
Dunque, “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia
intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della
convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno
dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. 12
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005).
Nel caso di specie dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti e dalle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del procedimento emerge la fondatezza della domanda di addebito spiegata dalla . Pt_1
In particolare, per quanto concerne il contegno prevaricatore e integrante anche violenza economica posto in essere dal , le testi CP_1
, madre della ricorrente, e la teste Testimone_1 Tes_2
, EL della ricorrente medesima, hanno confermato che il
[...]
imponeva alla moglie la suddivisione delle spese familiari, CP_1
nonostante la sperequazione reddituale esistente tra i coniugi, tanto da costringere la ha chiedere aiuto economico sia ai genitori che alla Pt_1
EL La teste ha anche riferito di un episodio Tes_2 Tes_1
avvenuto presso la casa dei genitori della ricorrente nell'ottobre 2019
allorché, a fronte del rifiuto della di spostarsi dal computer, il Pt_1
ha afferrato la moglie per il collo;
la teste ha precisato che CP_1
nell'occasione era in casa passava davanti alla porta dello studio e del soggiorno e ha visto il prendere per il collo la;
intervenuta CP_1 Pt_1
immediatamente gridando ha chiesto al di toglierle subito le mani CP_1
dal collo mentre la figlia piangeva;
la stessa teste, al pari di Tes_2
, ha riferito che i coniugi dormivano separatamente per volontà del
[...]
medesimo, mentre ha confermato l'episodio di cui CP_1 Testimone_2
al capitolo 40 della memoria istruttoria di parte ricorrente [Nella seconda metà
di novembre 2021, mentre la sig.ra si trovava in cucina con la figlia, il dott. Pt_1 13
è entrato nella stanza e ha iniziato a offendere la moglie accusandola di rubare i CP_1
soldi, di nasconderli, di essere una mantenuta, una “bestia”, una donna inutile.
Nell'occasione, la sig.ra si è accorta di essere registrata dal marito con il Pt_1
telefonino e ha avuto un malore] dichiarando testualmente: “Sì confermo, sì ero
presente telefonicamente mi ha chiamato al telefono mentre e durante la
litigata che non so dove fossero non ricordo le parole precise erano offese
personali anche legate alle questioni economiche, mia EL era molto
agitata al telefono non so se ha avuto un malore”.
I testi di parte resistente, dal canto loro, in particolare Tes_3
, e rispettivamente padre,
[...] Testimone_4 Testimone_5
EL e madre del resistente, hanno dichiarato che fu piuttosto la moglie odierna ricorrente ad opporsi al trasferimento della famiglia a Milano come programmato all'inizio del matrimonio e necessitato dalle esigenze lavorative del e hanno confermato che i coniugi dividevano a metà CP_1
le spese per la famiglia, specificando tuttavia che si trattava delle spese vive e non anche di quelle per la casa di Roma e le trasferte del che CP_1
venivano sostenute in via esclusiva dal medesimo con l'aiuto della famiglia d'origine che ha acquistato l'immobile adibito a casa familiare sito in Roma
via Tacchini n. 6.
Rilevanti ad avviso del collegio sono le sommarie informazioni rese dai figli minori delle parti presso la Legione Carabinieri Lazio stazione di
Roma Parioli in data 08/02/2022 a seguito della denuncia sporta dalla e in particolare le dichiarazioni rese dal primogenito il Pt_1 Per_1
quale ha riferito che la situazione familiare è degenerata da circa due anni prima, si è accentuata negli ultimi mesi fino ad arrivare ad esplodere in tempi più recenti, tanto da indurre il ragazzo a dichiarare “ora c'è molta più
tensione di prima”; a domanda specifica della psicologa presente 14 all'audizione protetta su cosa succeda tra i genitori ha dichiarato Per_1
che urlano, si insultano, spesso a iniziare è il padre che si rivolge alla madre con insulti del tipo deficiente LE CO ….; in un primo momento,
secondo quanto riferito dal ragazzo, questo modo di fare era da parte del padre poi ha iniziato a rispondere a tono anche la madre;
nell'ultimo periodo la situazione è degenerata nel senso che, a dire di , ha raggiunto un Per_1
punto insopportabile, è come scoppiata una bolla, ha dichiarato testualmente il ragazzo, che ha aggiunto pure che il padre era uso effettuare registrazioni con il telefono;
ha riferito, altresì, che durante le vacanze di Natale Per_1
di due anni prima il padre mise le mani al collo della madre;
sebbene lui non fosse presente nella stanza ma in casa, ha sentito la madre iniziare ad urlare nei confronti del padre “non ti devi più permettere”; uscita dalla stanza la madre ha riferito che il padre le aveva messo le mani al collo;
in altre occasioni, ha raccontato , ci sono state delle spinte, un clima di Per_1
tensione (del tipo che se c'è il padre in cucina la madre non ci deve andare non deve entrarci, ha specificato ); sul rapporto con i genitori nella Per_1
stessa circostanza ha riferito di avere un rapporto più profondo e Per_1
forte con la madre, più distaccato con il padre. Relativamente ad un episodio che ha visto protagonista poco tempo prima la EL ha Per_2 Per_1
riferito di aver visto il padre prendere il telefono in mano dalla EL,
spingerle la mano sul tavolo, tanto che ha iniziato a piangere perché Per_2
si era fatta male;
lo stesso ragazzo ha riferito che episodi del genere con la madre non sono mai accaduti mentre da piccolo il padre gli ha inferto delle punizioni corporali nel senso che lo ha schiaffeggiato e tre o quattro anni prima gli aveva lanciato una sedia scaraventandogliela addosso;
il ragazzo poi ha riferito di essersi liberato, di averlo spinto e di essere poi scappato. In 15 ordine al predetto episodio che ha visto coinvolta la ragazza, Persona_2
che durante la deposizione dinanzi ai Carabinieri si è mostrata insofferente nel trattare l'argomento della separazione ed ha riferito che alla notizia della separazione dei genitori ha reagito raccontando di aver avuto mal di testa, ha affermato che una volta, dopo la metà di gennaio 2022, il padre le ha preso la mano e gliel'ha sbattuta sul tavolo facendole diventare le nocche rosse;
ha anche riferito che una volta la madre si è arrabbiata con il padre e Per_2
ha sputato verso di lui, il padre a quel punto ha tentato di darle uno schiaffo ma la mamma lo ha schivato;
la ragazza ha anche riferito un altro episodio in cui la madre stava andando a prendere dell'acqua in cucina e tornando dalla cucina ha incrociato sul corridoio il padre che le ha dato una spinta verso il muro, facendolo apposta secondo la ragazza, una spallata senza motivo alla quale la madre non avrebbe reagito.
Sebbene il procedimento a carico del sia stato archiviato, non CP_1
vi è dubbio che tali plurimi episodi, pur non avendo rilevanza penale,
abbiano rilevanza civile ai fini dell'addebito e delle riconducibilità della intollerabilità della convivenza al contegno prevaricatore e impositivo del
, serbato in violazione dei doveri di reciproca assistenza morale e CP_1
materiale, contribuzione ai bisogni della famiglia in proporzione alle rispettive sostanze e, ancor prima, rispetto dell'altrui dignità.
Per tutti i motivi sopra esposti si impone l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla . Pt_1
Deve invece essere rigettata la analoga domanda proposta dal CP_1
essendo rimasta del tutto sfornita di prova anche alla luce delle deposizioni testimoniali sopra illustrate e delle dichiarazioni rese dai figli delle parti in audizione protetta a gennaio 2022. 16
Passando all'esame delle ulteriori domande accessorie, mette conto evidenziare che nelle more del giudizio il figlio primogenito , nato Per_1
il 15/12/2005, è divenuto maggiorenne, di talché nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento.
Deve, invece, essere disposto l'affidamento condiviso di Per_2
(09/03/2011) ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e
[...]
disciplina dei tempi di permanenza presso padre in conformità ai vigenti provvedimenti provvisori, come richiesto da ambo le parti e dal curatore speciale della minore.
Invero, come emerge dalle relazioni del servizio sociale affidatario cui si rimanda integralmente, le motivazioni che avevano indotto il Tribunale,
su indicazione e suggerimento del consulente tecnico d'ufficio, a disporre l'affidamento dei figli, all'epoca entrambi minorenni, al Servizio Sociale di
Roma Capitale sono progressivamente venuti meno essendo migliorati i rapporti tra i genitori anche grazie all'avvio dei percorsi suggeriti e indicati dal consulente tecnico d'ufficio, oltre che la condizione psicofisica di Per_2
Come evidenziato anche dal curatore speciale, il conflitto tra la
[...]
coppia genitoriale si è nel tempo ed attualmente mitigato, limitandosi ad aspetti di natura economica. Tale positiva evoluzione, unitamente alla crescita della minore che le ha consentito di superare Persona_2
l'iniziale momento di difficoltà personale conseguente alla separazione tra i genitori e di acquisire una maggiore capacità di rapportarsi positivamente con entrambe le figure genitoriali, giustifica ed avvalora la richiesta di affidamento condiviso della figlia formulata dalle parti.
Cionondimeno anche in vista e in attesa della presa in carico del nucleo familiare da parte del centro di secondo livello di Via Cesi, il 17 collegio reputa opportuno demandare al Servizio Sociale di Roma Capitale
Municipio II di continuare a seguire monitorare il caso, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo o pregiudizio per la minore che richiedono l'urgente intervento dell'autorità giudiziaria.
In considerazione della stabile residenza dei figli presso la madre,
deve essere a costei assegnata la casa familiare sita in Roma Via Tacchini n.
6.
Devono, inoltre, essere confermati i vigenti provvedimenti economici in forza dei quali il padre è tenuto a corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e la Persona_1 Persona_2
somma mensile di euro 1600,00 (euro 800,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio 2023, oltre all'80% delle spese extra, essendo il restante 20% a carico della madre,
come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma con il locale Foro il
17/12/2014.
Invero, dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti oltre che dalla Guardia di finanza in esito all'indagine sui redditi e sul patrimonio alla stessa demandata, emerge che la ricorrente, insegnante part-
time all'epoca dell'adozione dei provvedimenti provvisori, è attualmente insegnante a tempo pieno con reddito mensile netto di poco inferiore ad euro 2000 su 12 mensilità; la stessa non è titolare di beni immobili ma assegnataria della casa familiare di proprietà esclusiva del , CP_1
immobile di pregio di oltre 200 metri quadrati sito in Roma via Tacchini 6.
Il , di contro, è titolare di un reddito netto mensile di circa CP_1
euro 4500,00 su 12 mensilità, giusta modelli fiscali in atti afferenti gli anni 18
d'imposta 2021, 2022 e 2023, oltre a percepire un compenso annuo di euro
2279,00 quale amministratore della Feudi San Gregorio;
lo stesso è tenuto inoltre al corrispondere un canone di locazione di euro 1650,00 mensili per l'appartamento ove abita, ubicato in prossimità della casa familiare.
Per completezza giova evidenziare che le ingenti movimentazioni bancarie risultanti dagli estratti conto afferenti il e provenienti per CP_1
lo più da rimesse dei di lui genitori afferiscono a somme dallo stesso utilizzate per l'acquisto della casa familiare, acquisto avvenuto per oltre un milione di euro (1.150,000,00) nel 2017 in contanti.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di mantenimento per sé formulata dalla , capace ed abile al lavoro, oltre che in Pt_1
possesso di un elevato titolo di studio quale la laurea in architettura, tenuto conto che la stessa ha contratto matrimonio all'età di 34 anni quando aveva da tempo concluso il percorso di studi universitari, oltre che del valore economico tutt'altro che trascurabile del godimento esclusivo della casa familiare da parte della medesima, casa familiare, ripetesi, di proprietà
esclusiva del situata in un prestigioso e lussuoso quartiere della CP_1
Capitale.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca dei coniugi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra gli stessi che devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del curatore speciale dei figli, stante il comune interesse, spese liquidate in complessivi euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge, da corrispondere all'erario stante l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato. 19
Devono infine essere poste a carico di ambo i genitori in eguale misura le spese di CTU liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51454/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara che la separazione personale dei coniugi Pt_1
e , pronunciata con sentenza non
[...] Controparte_1
definitiva n. 15610 del 2023, è da addebitare al marito e alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento e, per l'effetto, rigetta la domanda di mantenimento per sé proposta dalla ricorrente;
Parte_1
la figlia minore (Avellino, 09/03/2011) è affidata in Persona_4
modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre,
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni su questioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e verrà con sé Per_2
come da ordinanza presidenziale del 06/04/2023 trascritta in
[...]
motivazione;
dispone che a far data dal mese di maggio 2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e Persona_1 20
la somma mensile di euro 1600,00 (euro 800 per ciascun Persona_2
figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio
2023, e condanna il al versamento in favore della ed entro CP_1 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella misura del 20% le spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma via Tacchini n. 6 alla ricorrente
; Parte_1
rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
CP_1
manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio II di continuare a seguire il caso al fine di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza delle disposizioni che precedono oltre che sull'avvio e sul completamento dei percorsi suggeriti dal consulente tecnico d'ufficio,
segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo o pregiudizio per la minore che richiedono l'urgente intervento Persona_2
dell'autorità giudiziaria;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la ricorrente e il resistente;
condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore del curatore speciale dei figli liquidate in complessivi euro 3800,00 a titolo di compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge, da 21 corrispondere all'erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese di CTU
liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51454 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(AVELLINO (AV), 01/07/1970), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. LORETI GIORGIA e dell'avv. DOSI VIOLETTA
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(AVELLINO (AV), 28/02/1970), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DI TULLIO ROSSELLA e dell'avv. UGOLINI PETER CESARE
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
24/04/2004 ha contratto a Napoli matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione sono nati i figli (Avellino,
[...] Persona_1
15/12/2005) e (Avellino 09/03/2011), ha dedotto che nel Persona_2
tempo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno posto in essere dal marito in violazione dei doveri coniugali ed esitato in maltrattamenti fisici e psicologici, episodi di aggressione e intimidazione,
violenza economica consistita in richieste di contribuzione alle spese familiari sproporzionate rispetto al reddito della ricorrente, insegnante part time con retribuzione di circa euro 850,00 mensili, comportamenti umilianti e di controllo, tra cui registrazioni video, limitazioni nella vita domestica,
trascuratezza e aggressività nei confronti dei figli, in particolare del primogenito;
che la medesima esponente ha rinunciato alla carriera di architetto e universitaria per dedicarsi alla famiglia, diventando insegnante part time, mentre il ha privilegiato la propria carriera accademica e CP_1
imprenditoriale, trascurando la famiglia e condizionandone la gestione alle proprie esigenze professionali;
che a fronte dell'esiguo reddito dalla medesima percepito il , professore universitario, membro di famiglie CP_1
imprenditoriali facoltose (Feudi di San Gregorio, Antonio Capaldo s.p.a), è
titolare di redditi elevati e proprietà immobiliari. 3
Tutto ciò premesso la ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare sita in Roma via Pietro
Tacchini 6, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere all'istante la somma mensile di euro 1500,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, oltre all'80% delle spese extra, obbligo del di corrispondere alla moglie un assegno di CP_1
mantenimento di euro 2000,00 mensili.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla Controparte_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e chiedendo a sua volta di addebitare la separazione alla moglie. In particolare il resistente ha contestato la ricostruzione della vita familiare fatta dalla moglie, sostenendo di aver sacrificato la propria carriera per assecondare le sue richieste di residenza ad Avellino prima e a
Roma poi, ha dedotto che la moglie ha rifiutato per anni il trasferimento a
Roma, nonostante il suo lavoro lo richiedesse;
premesso di percepire un reddito netto mensile da professore ordinario pari a circa euro 3300,00, con spese mensili elevate per lavoro fuori sede, ha contestato le avverse richieste economiche deducendo che la è autosufficiente economicamente, Pt_1
svolgendo l'attività di insegnante e di architetto libero professionista,
ha svolto incarichi professionali non dichiarati, ha ristrutturato una villa dei genitori con fondi propri.
Il ha, quindi, chiesto di dichiarare la separazione personale CP_1
dei coniugi con addebito alla moglie, affetta a suo dire da disturbi psichici,
soggetta a scatti d'ira, comportamenti ossessivi, allucinazioni e uso disinvolto 4 di psicofarmaci, autrice di agiti di violenza verbale e fisica, anche in presenza dei figli, oltre che tendente a strumentalizzare i figli contro il padre,
affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso di sé o, in subordine, con collocamento alternato,
assegnazione in suo favore della casa familiare o, in subordine, divisione dell'immobile in due unità abitative, obbligo da parte del medesimo di corrispondere alla , a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1
figli, la somma mensile di euro 600,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
obbligo dei coniugi di provvedere al proprio mantenimento.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i seguenti provvedimenti interinali (ordinanza del 20/12/2022):
dispone procedersi a ctu e nomina a tal fine il dott. Persona_3
affinché risponda ai seguenti quesiti:
“Dica il CTU — esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i
genitori e i loro eventuali CTP, i figli minori (15 dicembre Persona_1
2005) e (9 marzo 2011), acquisita ogni informazione utile Persona_2
anche presso Uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare
visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli
educatori ed insegnanti — quali siano le condizioni psicologiche dei minori
e il loro rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali, ed
eventuali conviventi se presenti. In particolare il CTU:
1. Valuti e descriva
le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica
relativa a - profilo di personalità delle parti;
- capacità dei genitori di
fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori;
- capacità dei
genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la di lui/lei 5 famiglia d'origine; - capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro
genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli;
- capacità dei
genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli.
2. Valuti quale sia la
qualità psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali.
3. Valuti lo stato di benessere psicologico dei figli e se e in quale misura la
conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di
valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di
comportamenti genitoriali inappropriati, condizioni negativamente il loro
sviluppo psicologico.
4. Proceda all'ascolto dei minori che abbiano
compiuto anni 12 e anche di minore età che abbiano capacità di
discernimento.
5. Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale
sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare
l'interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con
ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga i minori
dalla conflittualità genitoriale.
6. Proponga i tempi di permanenza presso
ciascuno dei genitori.
7. Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che
risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori
potrebbero fare riferimento.
8. Qualora dovesse rendersi opportuno
l'intervento dei Servizi Sociali, il CTU provvederà, coadiuvato dai
CCTTPP, a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi
e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento da allegare
alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice. In assenza della
disponibilità dei Servizi Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa,
il CTU i CCTTPP ed i difensori delle parti individueranno una struttura
alternativa che possa fornire analogo servizio. Il CTU, all'esito
dell'indagine e qualora se ne ravvisino i presupposti, con l'accordo delle 6 parti, svolga attività e fornisca sostegno alla conciliazione, ad entrambi i
genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente
procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento
condiviso. La video/audio registrazione degli incontri peritali è lasciata alla
discrezionalità del CTU, a eccezione dell'ascolto del minore che va sempre
videoregistrato. Tutto il materiale audio/video depositato deve essere
prodotto in tre copie, alla consegna della bozza, il CTU fornirà copia del
materiale audio/video prodotto e provvederà a consegnare copia ai legali
delle parti, consegnando poi in cancelleria soltanto una copia per il
Giudice”.
Assegna al ctu nominato termine fino al 30 dicembre 2022 per il
deposito nel fascicolo telematico di una dichiarazione, munita di firma
digitale, contenente il giuramento di cui all'art. 197 c.p.c. secondo la
seguente formula: “giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico
affidatomi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”. Invita il ctu a
comunicare alle parti, con il medesimo atto contenente il giuramento di cui
sopra, il luogo e la data di inizio delle operazioni peritali.
Assegna alle parti termine sino al giorno prima dell'inizio delle
operazioni peritali per la nomina di un eventuale ctp, con la precisazione
che ove le operazioni abbiano inizio nella giornata di lunedì tale termine
deve intendersi fissato alle ore 9.00 del venerdì precedente.
Fissa i seguenti termini: 1) al ctu termine sino al 28 febbraio 2023 per
l'invio alle parti della bozza di relazione;
2) alle parti termine sino al 10
marzo 2023 per l'invio al ctu di eventuali osservazioni e note critiche;
3) al
ctu termine sino al 20 marzo 2023 per il deposito dell'elaborato finale
contenente risposta alle eventuali osservazioni. 7
Dispone che, ove nel corso delle operazioni dovessero essere rilevate
dal consulente situazioni tali da richiedere l'urgente modifica del regime in
atto, quest'ultimo lo segnali con immediatezza al Tribunale.
Liquida al ctu l'acconto di euro 2.000,00, oltre accessori che pone
provvisoriamente a carico delle parti in solido.
Autorizza il ctu a far uso del mezzo proprio e ad avvalersi di un
ausiliario psicodiagnosta.
Rinvia la causa per la verifica dell'esito della consulenza e l'adozione
dei conseguenti provvedimenti presidenziali all'udienza del 3 aprile 2023,
ore 12.00.
Manda alle parti di serbare un contegno di reciproco rispetto,
astenendosi di frasi, atteggiamenti e comportamenti conflittuali e
provocatori, specie dinanzi ai figli minori.
Si comunichi alle parti e al ctu nominato dott. Persona_3
Espletata la consulenza tecnica, con ordinanza del 06/04/2023, il
Presidente delegato ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco
rispetto.
2) Dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio
mantenimento.
3) Affida i figli minori (Avellino, 15 dicembre 2005) e Persona_1
(Avellino, 9 marzo 2011) al Servizio Sociale di Roma Persona_2
Capitale – Municipio II cui competeranno tutte le decisioni di maggior
importanza per i minori afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute, da
assumere sentiti i genitori e tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli, con residenza degli stessi presso la 8 madre.
4) Nomina l'avv. curatore speciale dei minori Controparte_2
e e autorizza la stessa a costituirsi in Persona_1 Persona_2
proprio entro il 31 maggio 2023.
5) Salvo diversa determinazione del Servizio Sociale affidatario e
accordo delle parti, dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé
previo accordo diretto con il ragazzo e avviso alla madre Persona_1
nonché a) a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio Persona_2
alla domenica sera;
b) un giorno infrasettimanale con relativo
pernottamento nelle settimane in cui trascorre il Persona_2
finesettimana con il padre, con possibilità di “estendere” il finesettimana
facendolo iniziare il giovedì pomeriggio;
c) due giorni infrasettimanali con
relativi pernottamenti nelle settimane in cui trascorre il Persona_2
finesettimana con la madre;
c) per metà della durata delle vacanze
scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali
festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche
pasquali; e) per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive, da
concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a
condizione di reciprocità con la stessa, con la specificazione che in difetto
di diverso accordo tra le parti il padre terrà con sé i figli la prima metà (dal
1° al 15) dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e la seconda metà (dal
16 al 31) dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa.
6) Assegna la casa familiare sita in Roma Via Tacchini n. 6 alla
ricorrente disponendo che il coniuge se Parte_1 Controparte_1
ne allontani entro il 14 maggio 2023 asportando i suoi beni ed effetti
personali. 9
7) Dispone che a far data dal mese di maggio 2023 il padre
corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
e la somma mensile di euro 1.600,00 (euro Persona_1 Persona_2
800,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base maggio 2023, e condanna il al pagamento, in favore CP_1
della , entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, Pt_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014.
8) Pone a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella
misura del 20% le spese straordinarie mediche, scolastiche ed
extrascolastiche afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suddetto
Protocollo.
9) Invita le parti ad intraprendere con sollecitudine un percorso di
psicoterapia familiare presso un centro o un professionista scelto di comune
intesa anche previa consultazione del Servizio affidatario.
10) Manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio II di
prendere con urgenza in carico il caso anche al fine di vigilare
sull'attuazione e sull'osservanza della presente ordinanza, avviare i
genitori e i figli ad un percorso di psicoterapia familiare, segnalare
immediatamente al Tribunale eventuali situazioni di pericolo e/o
pregiudizio per i minori che richiedono il sollecito intervento dell'autorità
giudiziaria, inviare una relazione di aggiornamento sul caso entro il 30
settembre 2023 e successivamente ogni sei mesi.
11) Manda ad ambo le parti e al nominato curatore speciale di
contattare, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza,
il Servizio Sociale del Municipio II e ai genitori di fornire agli operatori che 10 prenderanno in carico il caso copia integrale della relazione di consulenza
del dott. con tutti i relativi allegati. Per_3
Nomina giudice istruttore se stessa e rimette le parti dinanzi a sé per
l'udienza del 10 ottobre 2023 ore 10.00.
Assegna a parte ricorrente termine fino al 10 luglio 2023 per il
deposito della memoria integrativa ……….
Assegna a parte resistente termine fino all'11 settembre 2023 per il
deposito della comparsa di costituzione in giudizio ……….
Manda alla cancelleria per la comunicazione urgente della presente
ordinanza alle parti, al curatore speciale nominato avv. , Controparte_2
al Pubblico Ministero in sede, al competente Ufficiale di Stato Civile, al
Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio II.
Con sentenza non definitiva n. 15610 del 2023 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
espletate le prove orali e indagine sui redditi e sul patrimonio a mezzo della
Guardia di Finanza, all'udienza del 25/03/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva di separazione il
Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie prima fra tutte quella di addebito svolta da ambo le parti.
In argomento mette conto evidenziare che norma dell'art. 151 comma
2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano
le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la 11 separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri
che derivano dal matrimonio.”
Con riferimento ai presupposti, l'addebito è subordinato all'istanza di parte e deve essere dichiarato ove ne ricorrano le circostanze.
Quanto alle circostanze è necessario che via sia una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e che sussista il nesso causale tra la predetta violazione e la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
La violazione dei doveri coniugali deve inserirsi in una fase temporalmente antecedente alla crisi coniugale (nesso cronologico)
costituendo così la causa della crisi stessa (nesso causale).
Dunque, “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia
intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della
convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno
dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. 12
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005).
Nel caso di specie dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti e dalle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del procedimento emerge la fondatezza della domanda di addebito spiegata dalla . Pt_1
In particolare, per quanto concerne il contegno prevaricatore e integrante anche violenza economica posto in essere dal , le testi CP_1
, madre della ricorrente, e la teste Testimone_1 Tes_2
, EL della ricorrente medesima, hanno confermato che il
[...]
imponeva alla moglie la suddivisione delle spese familiari, CP_1
nonostante la sperequazione reddituale esistente tra i coniugi, tanto da costringere la ha chiedere aiuto economico sia ai genitori che alla Pt_1
EL La teste ha anche riferito di un episodio Tes_2 Tes_1
avvenuto presso la casa dei genitori della ricorrente nell'ottobre 2019
allorché, a fronte del rifiuto della di spostarsi dal computer, il Pt_1
ha afferrato la moglie per il collo;
la teste ha precisato che CP_1
nell'occasione era in casa passava davanti alla porta dello studio e del soggiorno e ha visto il prendere per il collo la;
intervenuta CP_1 Pt_1
immediatamente gridando ha chiesto al di toglierle subito le mani CP_1
dal collo mentre la figlia piangeva;
la stessa teste, al pari di Tes_2
, ha riferito che i coniugi dormivano separatamente per volontà del
[...]
medesimo, mentre ha confermato l'episodio di cui CP_1 Testimone_2
al capitolo 40 della memoria istruttoria di parte ricorrente [Nella seconda metà
di novembre 2021, mentre la sig.ra si trovava in cucina con la figlia, il dott. Pt_1 13
è entrato nella stanza e ha iniziato a offendere la moglie accusandola di rubare i CP_1
soldi, di nasconderli, di essere una mantenuta, una “bestia”, una donna inutile.
Nell'occasione, la sig.ra si è accorta di essere registrata dal marito con il Pt_1
telefonino e ha avuto un malore] dichiarando testualmente: “Sì confermo, sì ero
presente telefonicamente mi ha chiamato al telefono mentre e durante la
litigata che non so dove fossero non ricordo le parole precise erano offese
personali anche legate alle questioni economiche, mia EL era molto
agitata al telefono non so se ha avuto un malore”.
I testi di parte resistente, dal canto loro, in particolare Tes_3
, e rispettivamente padre,
[...] Testimone_4 Testimone_5
EL e madre del resistente, hanno dichiarato che fu piuttosto la moglie odierna ricorrente ad opporsi al trasferimento della famiglia a Milano come programmato all'inizio del matrimonio e necessitato dalle esigenze lavorative del e hanno confermato che i coniugi dividevano a metà CP_1
le spese per la famiglia, specificando tuttavia che si trattava delle spese vive e non anche di quelle per la casa di Roma e le trasferte del che CP_1
venivano sostenute in via esclusiva dal medesimo con l'aiuto della famiglia d'origine che ha acquistato l'immobile adibito a casa familiare sito in Roma
via Tacchini n. 6.
Rilevanti ad avviso del collegio sono le sommarie informazioni rese dai figli minori delle parti presso la Legione Carabinieri Lazio stazione di
Roma Parioli in data 08/02/2022 a seguito della denuncia sporta dalla e in particolare le dichiarazioni rese dal primogenito il Pt_1 Per_1
quale ha riferito che la situazione familiare è degenerata da circa due anni prima, si è accentuata negli ultimi mesi fino ad arrivare ad esplodere in tempi più recenti, tanto da indurre il ragazzo a dichiarare “ora c'è molta più
tensione di prima”; a domanda specifica della psicologa presente 14 all'audizione protetta su cosa succeda tra i genitori ha dichiarato Per_1
che urlano, si insultano, spesso a iniziare è il padre che si rivolge alla madre con insulti del tipo deficiente LE CO ….; in un primo momento,
secondo quanto riferito dal ragazzo, questo modo di fare era da parte del padre poi ha iniziato a rispondere a tono anche la madre;
nell'ultimo periodo la situazione è degenerata nel senso che, a dire di , ha raggiunto un Per_1
punto insopportabile, è come scoppiata una bolla, ha dichiarato testualmente il ragazzo, che ha aggiunto pure che il padre era uso effettuare registrazioni con il telefono;
ha riferito, altresì, che durante le vacanze di Natale Per_1
di due anni prima il padre mise le mani al collo della madre;
sebbene lui non fosse presente nella stanza ma in casa, ha sentito la madre iniziare ad urlare nei confronti del padre “non ti devi più permettere”; uscita dalla stanza la madre ha riferito che il padre le aveva messo le mani al collo;
in altre occasioni, ha raccontato , ci sono state delle spinte, un clima di Per_1
tensione (del tipo che se c'è il padre in cucina la madre non ci deve andare non deve entrarci, ha specificato ); sul rapporto con i genitori nella Per_1
stessa circostanza ha riferito di avere un rapporto più profondo e Per_1
forte con la madre, più distaccato con il padre. Relativamente ad un episodio che ha visto protagonista poco tempo prima la EL ha Per_2 Per_1
riferito di aver visto il padre prendere il telefono in mano dalla EL,
spingerle la mano sul tavolo, tanto che ha iniziato a piangere perché Per_2
si era fatta male;
lo stesso ragazzo ha riferito che episodi del genere con la madre non sono mai accaduti mentre da piccolo il padre gli ha inferto delle punizioni corporali nel senso che lo ha schiaffeggiato e tre o quattro anni prima gli aveva lanciato una sedia scaraventandogliela addosso;
il ragazzo poi ha riferito di essersi liberato, di averlo spinto e di essere poi scappato. In 15 ordine al predetto episodio che ha visto coinvolta la ragazza, Persona_2
che durante la deposizione dinanzi ai Carabinieri si è mostrata insofferente nel trattare l'argomento della separazione ed ha riferito che alla notizia della separazione dei genitori ha reagito raccontando di aver avuto mal di testa, ha affermato che una volta, dopo la metà di gennaio 2022, il padre le ha preso la mano e gliel'ha sbattuta sul tavolo facendole diventare le nocche rosse;
ha anche riferito che una volta la madre si è arrabbiata con il padre e Per_2
ha sputato verso di lui, il padre a quel punto ha tentato di darle uno schiaffo ma la mamma lo ha schivato;
la ragazza ha anche riferito un altro episodio in cui la madre stava andando a prendere dell'acqua in cucina e tornando dalla cucina ha incrociato sul corridoio il padre che le ha dato una spinta verso il muro, facendolo apposta secondo la ragazza, una spallata senza motivo alla quale la madre non avrebbe reagito.
Sebbene il procedimento a carico del sia stato archiviato, non CP_1
vi è dubbio che tali plurimi episodi, pur non avendo rilevanza penale,
abbiano rilevanza civile ai fini dell'addebito e delle riconducibilità della intollerabilità della convivenza al contegno prevaricatore e impositivo del
, serbato in violazione dei doveri di reciproca assistenza morale e CP_1
materiale, contribuzione ai bisogni della famiglia in proporzione alle rispettive sostanze e, ancor prima, rispetto dell'altrui dignità.
Per tutti i motivi sopra esposti si impone l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla . Pt_1
Deve invece essere rigettata la analoga domanda proposta dal CP_1
essendo rimasta del tutto sfornita di prova anche alla luce delle deposizioni testimoniali sopra illustrate e delle dichiarazioni rese dai figli delle parti in audizione protetta a gennaio 2022. 16
Passando all'esame delle ulteriori domande accessorie, mette conto evidenziare che nelle more del giudizio il figlio primogenito , nato Per_1
il 15/12/2005, è divenuto maggiorenne, di talché nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento.
Deve, invece, essere disposto l'affidamento condiviso di Per_2
(09/03/2011) ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e
[...]
disciplina dei tempi di permanenza presso padre in conformità ai vigenti provvedimenti provvisori, come richiesto da ambo le parti e dal curatore speciale della minore.
Invero, come emerge dalle relazioni del servizio sociale affidatario cui si rimanda integralmente, le motivazioni che avevano indotto il Tribunale,
su indicazione e suggerimento del consulente tecnico d'ufficio, a disporre l'affidamento dei figli, all'epoca entrambi minorenni, al Servizio Sociale di
Roma Capitale sono progressivamente venuti meno essendo migliorati i rapporti tra i genitori anche grazie all'avvio dei percorsi suggeriti e indicati dal consulente tecnico d'ufficio, oltre che la condizione psicofisica di Per_2
Come evidenziato anche dal curatore speciale, il conflitto tra la
[...]
coppia genitoriale si è nel tempo ed attualmente mitigato, limitandosi ad aspetti di natura economica. Tale positiva evoluzione, unitamente alla crescita della minore che le ha consentito di superare Persona_2
l'iniziale momento di difficoltà personale conseguente alla separazione tra i genitori e di acquisire una maggiore capacità di rapportarsi positivamente con entrambe le figure genitoriali, giustifica ed avvalora la richiesta di affidamento condiviso della figlia formulata dalle parti.
Cionondimeno anche in vista e in attesa della presa in carico del nucleo familiare da parte del centro di secondo livello di Via Cesi, il 17 collegio reputa opportuno demandare al Servizio Sociale di Roma Capitale
Municipio II di continuare a seguire monitorare il caso, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo o pregiudizio per la minore che richiedono l'urgente intervento dell'autorità giudiziaria.
In considerazione della stabile residenza dei figli presso la madre,
deve essere a costei assegnata la casa familiare sita in Roma Via Tacchini n.
6.
Devono, inoltre, essere confermati i vigenti provvedimenti economici in forza dei quali il padre è tenuto a corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e la Persona_1 Persona_2
somma mensile di euro 1600,00 (euro 800,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio 2023, oltre all'80% delle spese extra, essendo il restante 20% a carico della madre,
come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma con il locale Foro il
17/12/2014.
Invero, dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti oltre che dalla Guardia di finanza in esito all'indagine sui redditi e sul patrimonio alla stessa demandata, emerge che la ricorrente, insegnante part-
time all'epoca dell'adozione dei provvedimenti provvisori, è attualmente insegnante a tempo pieno con reddito mensile netto di poco inferiore ad euro 2000 su 12 mensilità; la stessa non è titolare di beni immobili ma assegnataria della casa familiare di proprietà esclusiva del , CP_1
immobile di pregio di oltre 200 metri quadrati sito in Roma via Tacchini 6.
Il , di contro, è titolare di un reddito netto mensile di circa CP_1
euro 4500,00 su 12 mensilità, giusta modelli fiscali in atti afferenti gli anni 18
d'imposta 2021, 2022 e 2023, oltre a percepire un compenso annuo di euro
2279,00 quale amministratore della Feudi San Gregorio;
lo stesso è tenuto inoltre al corrispondere un canone di locazione di euro 1650,00 mensili per l'appartamento ove abita, ubicato in prossimità della casa familiare.
Per completezza giova evidenziare che le ingenti movimentazioni bancarie risultanti dagli estratti conto afferenti il e provenienti per CP_1
lo più da rimesse dei di lui genitori afferiscono a somme dallo stesso utilizzate per l'acquisto della casa familiare, acquisto avvenuto per oltre un milione di euro (1.150,000,00) nel 2017 in contanti.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di mantenimento per sé formulata dalla , capace ed abile al lavoro, oltre che in Pt_1
possesso di un elevato titolo di studio quale la laurea in architettura, tenuto conto che la stessa ha contratto matrimonio all'età di 34 anni quando aveva da tempo concluso il percorso di studi universitari, oltre che del valore economico tutt'altro che trascurabile del godimento esclusivo della casa familiare da parte della medesima, casa familiare, ripetesi, di proprietà
esclusiva del situata in un prestigioso e lussuoso quartiere della CP_1
Capitale.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca dei coniugi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra gli stessi che devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del curatore speciale dei figli, stante il comune interesse, spese liquidate in complessivi euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge, da corrispondere all'erario stante l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato. 19
Devono infine essere poste a carico di ambo i genitori in eguale misura le spese di CTU liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51454/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara che la separazione personale dei coniugi Pt_1
e , pronunciata con sentenza non
[...] Controparte_1
definitiva n. 15610 del 2023, è da addebitare al marito e alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento e, per l'effetto, rigetta la domanda di mantenimento per sé proposta dalla ricorrente;
Parte_1
la figlia minore (Avellino, 09/03/2011) è affidata in Persona_4
modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre,
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni su questioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e verrà con sé Per_2
come da ordinanza presidenziale del 06/04/2023 trascritta in
[...]
motivazione;
dispone che a far data dal mese di maggio 2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e Persona_1 20
la somma mensile di euro 1600,00 (euro 800 per ciascun Persona_2
figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio
2023, e condanna il al versamento in favore della ed entro CP_1 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella misura del 20% le spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma via Tacchini n. 6 alla ricorrente
; Parte_1
rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
CP_1
manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio II di continuare a seguire il caso al fine di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza delle disposizioni che precedono oltre che sull'avvio e sul completamento dei percorsi suggeriti dal consulente tecnico d'ufficio,
segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo o pregiudizio per la minore che richiedono l'urgente intervento Persona_2
dell'autorità giudiziaria;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la ricorrente e il resistente;
condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore del curatore speciale dei figli liquidate in complessivi euro 3800,00 a titolo di compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge, da 21 corrispondere all'erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese di CTU
liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi