TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 7771/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi, promosso
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Roberto Majorini giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del tempore Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 18 settembre 2025.
*****
1 1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 18 giugno 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Prot. 110/2023 CAT.A 12/IMM/SEZ. IV-
L.P.”, emesso il 24 novembre 2023 e notificato in data 11 giugno 2024, con cui il
Questore di Agrigento ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata in data 26 aprile 2023 in virtù del parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione
Internazionale di Palermo del 23 agosto 2023 ivi citato che ha ritenuto non sussistenti i requisiti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione socio-economica da tempo avviato in Italia.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso, non si
è costituita e con provvedimento del 12 febbraio 2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta dell'odierno ricorrente ritenendo, sulla base del parere negativo della competente commissione territoriale, insussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs.
286/98 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Detti presupposti, di contro, alla luce della documentazione prodotta nel corso del presente giudizio, devono ritenersi sussistenti.
2 Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio,
è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente vive in
Italia dal 2012, ha usufruito di quattro permessi di soggiorno per motivi di giustizia, scaduti nel 2019 (come risulta dal parere della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento del 23 agosto 2023) e ha avviato - in seguito al decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale successivamente presentata, emesso in data 1 agosto 2022 (circostanza non contestata) - un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente ha, invero, documentato di svolgere regolare attività lavorativa come lavapiatti fin dall'1 luglio 2022 alle dipendenze di in forza di un Parte_2 originario contratto di lavoro a tempo determinato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 27 luglio 2024, percependo una retribuzione adeguata
3 al proprio mantenimento (Cfr. Contratti di lavoro, comunicazione Unilav,
Certificazioni Uniche 2024 e 2025 e buste paga in atti).
Il ricorrente, inoltre, ha provato di essersi impegnato nell'apprendimento della lingua italiana, conseguendo il certificato di conoscenza della lingua italiana livello
A2, rilasciato dal CPIA di Agrigento a seguito della frequenza nell'a.s. 2022/2023 di un apposito corso di alfabetizzazione nonché di avere stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto un appartamento sito ad Agrigento (cfr. certificazione scolastica e contratto in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese dal 2012, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo oltre 10 anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Senegal.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto rilascio essendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto della necessità della nuova documentazione prodotta nel corso del giudizio al fine di ottenere l'accoglimento del ricorso e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, sussistono i presupposti per lasciare a carico del ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese del giudizio eventualmente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Così deciso il 25 settembre 2025
4 Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 7771/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi, promosso
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Roberto Majorini giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del tempore Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 18 settembre 2025.
*****
1 1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 18 giugno 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Prot. 110/2023 CAT.A 12/IMM/SEZ. IV-
L.P.”, emesso il 24 novembre 2023 e notificato in data 11 giugno 2024, con cui il
Questore di Agrigento ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata in data 26 aprile 2023 in virtù del parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione
Internazionale di Palermo del 23 agosto 2023 ivi citato che ha ritenuto non sussistenti i requisiti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione socio-economica da tempo avviato in Italia.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso, non si
è costituita e con provvedimento del 12 febbraio 2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta dell'odierno ricorrente ritenendo, sulla base del parere negativo della competente commissione territoriale, insussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs.
286/98 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Detti presupposti, di contro, alla luce della documentazione prodotta nel corso del presente giudizio, devono ritenersi sussistenti.
2 Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio,
è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente vive in
Italia dal 2012, ha usufruito di quattro permessi di soggiorno per motivi di giustizia, scaduti nel 2019 (come risulta dal parere della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento del 23 agosto 2023) e ha avviato - in seguito al decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale successivamente presentata, emesso in data 1 agosto 2022 (circostanza non contestata) - un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente ha, invero, documentato di svolgere regolare attività lavorativa come lavapiatti fin dall'1 luglio 2022 alle dipendenze di in forza di un Parte_2 originario contratto di lavoro a tempo determinato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 27 luglio 2024, percependo una retribuzione adeguata
3 al proprio mantenimento (Cfr. Contratti di lavoro, comunicazione Unilav,
Certificazioni Uniche 2024 e 2025 e buste paga in atti).
Il ricorrente, inoltre, ha provato di essersi impegnato nell'apprendimento della lingua italiana, conseguendo il certificato di conoscenza della lingua italiana livello
A2, rilasciato dal CPIA di Agrigento a seguito della frequenza nell'a.s. 2022/2023 di un apposito corso di alfabetizzazione nonché di avere stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto un appartamento sito ad Agrigento (cfr. certificazione scolastica e contratto in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese dal 2012, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo oltre 10 anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Senegal.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto rilascio essendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto della necessità della nuova documentazione prodotta nel corso del giudizio al fine di ottenere l'accoglimento del ricorso e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, sussistono i presupposti per lasciare a carico del ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese del giudizio eventualmente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Così deciso il 25 settembre 2025
4 Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5