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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del G.M. Dott.
Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12754 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F.: , ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Travaglione (C.F. ) CodiceFiscale_2
e Giovanni Loffredo (C.F. , in virtù di procura in atti ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti difensori sito in Napoli alla
Via Girolamo Santacroce n.31
-attrice-
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., c.f. Controparte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. Domenico Pignetti (c.f. P.IVA_1
) e dall'avv. Giuseppe Nerone (c.f. C.F._4
), in virtù di procura in atti, tutti elett.te dom.ti in C.F._5 CP_1
alla Piazza Municipio, giusta deliberazione di incarico
-convenuto-
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 02.04.25
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto
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La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, il in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 17/08/2018 alle ore 09:25 circa, alla Via Salvatore di Giacomo, allorquando l'istante nell'attraversare la carreggiata, in direzione dell'entrata della Asl, inciampava in una buca causata dalla mancanza di piastrelle, non segnalata né transennata e non visibile, cadendo rovinosamente al suolo.
In conseguenza di tale caduta, l'istante accusava forti dolori, da indurre i presenti a chiamare l'ambulanza, per essere trasportata al Pronto Soccorso presso il P.S. “G
Moscati Aversa” dove gli fu diagnosticata la frattura scomposta della rotula sx e veniva ricoverata nel reparto di Ortopedia e Traumatologia.
Esponeva, altresì, che, a seguito di tanto, fu necessario un primo intervento chirurgico di stabilizzazione della rotula con impianto dispositivo nella stessa in data 22/08/2018
e dimessa con terapia riabilitativa, per poi sottoporsi in data 26.06.19 ad un secondo intervento chirurgico dovuto ai postumi della frattura, per la rimozione del dispositivo impiantato nella rotula.
Pertanto, cosi concludeva: “ accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
nella causazione dell'evento di cui in premessa e per l'effetto Controparte_2
condannare il medesimo, in persona del legale rapp.te p.t., o chi tenutovi per legge, al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti e subendi dalla istante in dipendenza del sinistro per cui è causa e precisamente in € 15.722,81; nonché al rimborso delle spese mediche sostenute non documentate per la cui determinazione ci si affida all'equo apprezzamento dell'On. Le Giudicante, e così complessivamente l'importo di €.15.722,81(55 anni D.B. 7%) in subordine, per
l'ammontare, anche superiore, che sarà quantificato in corso di causa anche attraverso consulenza tecnica d'ufficio, le somme di cui sopra andranno rivalutate e
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sulle e sulle stesse andranno calcolati gli interessi come per legge fino al soddisfo;
condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre iva e c.p.a e rimb. Forfettario, con attribuzione ai sottoscritti procuratori difensori”.
Si costituiva in data 07.12.21 il eccependo l'assoluta infondatezza Controparte_1
della domanda attorea poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto ed insistendo per il suo rigetto.
Eccepiva, infatti, che l'attrice si era limitata ad una assiomatica affermazione di danno, vertendo invero su di essa la piena prova del fatto costitutivo del diritto vantato, del nesso eziologico tra fatto e presunte conseguenze dannose, nonché della sussistenza dei danni lamentati e della responsabilità del convenuto CP_1
Sul punto richiamava la pronuncia della Suprema Corte, secondo cui: “il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale per cui la cosa venga vista nel suo normale interagire col contesto dato e che una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent.
04.11.2003, n° 16527, in Giust. Civ. 2004, I, 2680).
Nel merito, poi, il asseriva che per imputare una responsabilità per danni da CP_1
insidia stradale, non era sufficiente che tale responsabilità venisse, di per sé, inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., difatti l'astratta configurabilità dell'art. 2051 c.c., così come dell'art. 2043 c.c., non esimeva comunque il danneggiato dall'onere di provare - prima ancora del danno, nonché della prova liberatoria gravante sul danneggiante - il nesso di causalità tra danno medesimo e condotta dell'agente, ovvero cosa in custodia (in relazione ad un'anomalia originaria o sopravvenuta nella struttura o nel funzionamento di questa), ossia il danneggiante doveva dimostrare che
"l'evento si era prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (v. Cass. civ. sez. III 13/2/02 n. 2075,
20/10/05 n. 20317, 2331/01).
Nel caso di specie, appariva evidente che l'incidente che aveva interessato l'attrice, era ascrivibile al fatto e colpa esclusiva della stessa, in forza del principio di autoresponsabilità che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art. 1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve
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risentire sulla propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale. E pertanto l'attore, nel procedere a piedi, avrebbe dovuto, diligentemente, assicurarsi della natura e delle condizioni del selciato sul quale camminava.
Concludeva pertanto per il “rigetto della domanda attore perché infondata in fatto e diritto;
accertare e dichiarare, in via subordinata, che, in applicazione dell'art. 1227
c.c., l'attore, stante il suo fatto colposo, non è tenuto ad avere alcun risarcimento dei danni, e/o, in subordine, ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione dell'efficienza causale del comportamento dell'attore, secondo quanto l'On. Le
Giudice riterrà più opportuno”.
Venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 02.04.25, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In Via Preliminare
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dalla assenza di specifiche contestazioni al riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'istante nei confronti della parte convenuta e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
3.Nel merito
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Giova, in via preliminare, osservare che la controversia in esame debba ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del per i danni sofferti, discendeva dalla CP_1
presenza di una buca sulla sede stradale non segnalata né visibile in quanto ricoperta da erbacce e fogliame, che ne procuravano la caduta.
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Secondo l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, va superato il precedente indirizzo interpretativo, che riteneva applicabile l'art. 2051 cc nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, né è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n.
15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). La disciplina dell'art 2051 cc esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass. Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Civ., 90/4257), escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass. Civ., 94/1332). Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Comunque si voglia qualificare la domanda, sia a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., sia ex art. 2043 c.c., è sempre necessario accertare in via preliminare l'esistenza dell'evento e del nesso di causalità con il danno lamentato.
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione a tale norma di cui all'art. 2051 c.c.
Orbene, sia dalla prova testimoniale assunta, sia dalla stessa Consulenza Tecnica
d'Ufficio disposta ed espletata nel corso del giudizio, è emerso chiaramente come i danni subiti dall'attrice siano da considerarsi come conseguenza immediata e diretta del sinistro occorsole in alla Via S. Di Giacomo, così come descritto in CP_1
citazione.
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Quanto alla prova testimoniale, ritiene il Tribunale che debbano senz'altro essere prese in esame le dichiarazioni fornite dai testi escussi: in particolare il SI. Testimone_1
dichiara: “Sono a conoscenza dei fatti di causa, poiché ero presente al momento dell'accaduto. Sul capo a era il giorno 17 agosto del 2018, quando alla via Salvatore di Giacomo in intorno alle 9:30 del mattino, ho visto la signora che mentre CP_1
camminava cadeva sui sampietrini. Mi sono avvicinato alla signora ed ho visto che nel punto in cui è caduta mancavano dei sampietrini mentre altri erano staccati. Ricordo che la signora lamentava dolori alla gamba sinistra. Ricordo che la signora che è caduta si trovava di fronte a me ad una distanza di 20/30 metri poiché io mi trovavo proprio fuori al tabacchino. Ricordo che la signora si è accasciata sul ginocchio sinistro. Non so dire come abbia appoggiato il piede ma quando mi sono avvicinato ho visto che nel punto in cui è caduta la strada era tutta rotta. Poi so che poco dopo è arrivato il marito ma non so chi l'abbia chiamato e poi il marito ha chiamato
l'ambulanza che è arrivata sul posto e in questa occasione il marito mi ha chiesto di lasciare il mio numero di telefono poiché avevo assistito all'evento. Nella foto che mi viene mostrata riconosco via Salvatore di Giacomo e l'entrata dell'Asl, sullo sfondo e poco prima della macchina rossa c'è+ il tabacchino fuori al quale mi trovavo io e di fronte c'è questo spiazzo dove era tutto rotto il pavimento stradale e dove è caduta la signora. ADR preciso che la signora non è caduta su via Salvatore di Giacomo, ma nello spiazzale che si trova sul lato sinistro della strada. ADR da lontano non si vedeva che era dissestata ma avvicinandosi ma si vedeva che mancavano i sampietrini
e gli altri si muovevano. La signora che è caduta non ricordo che fosse particolarmente anziana, forse circa una sessantina di anni”.
Di tale tenore risultano anche le dichiarazioni dell'altro teste escusso SI.
[...]
, attualmente genero della SI.ra , indifferente all'epoca dei fatti, il Tes_2 Pt_1 quale afferma che: “Sono a conoscenza dei fatti di causa, poiché mi trovavo proprio di fronte al luogo in cui sono accaduti. Era il 17 agosto del 2018 alle 9:30 e io mi trovavo fuori al bar in via Salvatore di Giacomo ad ed ho visto da lontano la CP_1
signora che cadeva ed avvicinandomi ho visto che la strada era dissestata poiché mancavano i sampietrini e vi erano diversi avvallamenti. Preciso che il punto in cui cadeva la signora si trova nelle vicinanze di un parcheggio, non so dire se lei stesse
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attraversando o solo camminando sulla carreggiata perché l'ho vista solo cadere, poi mi sono avvicinato la signora e lei aveva dolore al ginocchio sinistro e lei stessa chiamò il marito il quale accorso sul posto chiamò l'ambulanza. Ricordo che la signora rimase a terra fino a che non è sopraggiunta l'ambulanza, non so dire a quale ospedale sia stata trasportata. Riconosco nella foto che mi viene mostrata i luoghi di causa, posso dire che la signora è caduta in prossimità della macchina grigia che si vede parcheggiata a destra della foto dove la strada è dissestata. ADR nel punto dove
è caduta la signora c'è l'entrata del parcheggio, che è un'area di parcheggio del comune. ADR Ricordo che nel punto dove è caduta la signora i sampietrini erano rialzati e quindi vi era una sconnessione rispetto al piano di calpestio e poi vi erano anche dei sampietrini mancanti. ADR Preciso che da lontano non erano visibili queste disconnessioni della strada, mentre lo diventavano una volta che ci si avvicinava al punto. ADR ricordo che non solo in quel punto la strada era dissestata ma anche in altri punti sia della carreggiata proprio di via Salvatore di Giacomo sia proprio del parcheggio”.
Le dichiarazioni rese dai testi, pertanto, da ritenersi dotate di un adeguato grado di credibilità poiché sufficientemente circostanziate in ordine alle condizioni di tempo e di luogo, costituiscono dunque sufficiente prova delle anomalie della sede stradale nel luogo del sinistro – in specie la disomogeneità del manto stradale per la mancanza di sampietrini - riconducibili all'omessa manutenzione della res da parte del . CP_3
Va dunque affermata la responsabilità della Pubblica Amministrazione locale convenuta, tenuta alla custodia ed alla manutenzione della strada sulla quale è accaduto il sinistro [anche in base all'art. 14, comma 1, lettera a), del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – cosiddetto Codice della Strada], e che, non ha allegato, né, a fortiori, ha dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, di un evento suscettibile di essere inquadrato nel paradigma del “caso fortuito”. L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
art. 14 del d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285; per i Comuni, art. 5 del r.d. 15 novembre 1923, n. 2506) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia).
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Dalla relazione tecnica, poi, effettuata dal Dott. emerge quanto segue: Persona_1
“Alla luce della classica criteriologia medico-legale, è possibile affermare che le lesioni patite dalla sig.ra siano compatibili con la dinamica dell'evento Parte_1
lesivo desumibile dagli atti e riferita alla raccolta anamnestica nel rispetto dei più comuni criteri necessari al riconoscimento del nesso di causa, considerando come in caso di caduta, con impatto diretto del ginocchio al suolo, ci si possa procurare le suddette lesioni”.
Pertanto, appare del tutto congruo pervenire ad una valutazione del “danno biologico permanente” come pari ad un tasso del sette per cento (7%) danno biologico temporaneo che è indicabile in complessivi centodieci giorni (110 gg.) di cui: venti giorni (20 gg.) di Temporaneo Totale (100%), relativi al periodo di ricovero presso la
UOC di Ortopedia e Traumatologia del PO “S. G. Moscati” di (dal 17.08.2018 CP_1
al 23.08.2018 e dal 26.06.2019 al 27.06.2019) e al periodo immediatamente successivo ad esso;
trenta giorni (30 gg.) di Temporaneo Parziale valutabile al 75%, relativi al periodo in cui permaneva il divieto di carico e la sintomatologia dolorosa;
trenta giorni
(30 gg.) di Temporaneo Parziale valutabile al 50%, relativi al periodo in cui i sanitari ponevano indicazione ad effettuare riabilitazione fisioterapica;
- trenta giorni (30 gg.) di Temporaneo Parziale valutabile al 25% e quale sintesi di un più lungo periodo a scalare, relativi all'ulteriore tempo necessario alla stabilizzazione dei “postumi” ed al completo recupero funzionale.
Risultano documentate in atti spese sanitarie pari ad € 140.00 sostenute dalla sig.ra relative alla riabilitazione effettuata presso il centro “Fisiomedical” di Parte_1
CP_1
Nella quantificazione del danno non emergono ragioni per discostarsi dal recente indirizzo giurisprudenziale che evidenzia l'esigenza all'unitarietà oltre che all'integralità del risarcimento, abolendo le prassi giurisprudenziali volte ad una distinzione in sottocategorie del danno con diversificazione ontologica dei pregiudizi e ciò alla luce dei principi ribaditi dalle SS.UU. della Cassazione con quattro note decisioni aventi un corpo comune (Cass., s.u., 11.11.08, 26972, 26973, 26974 e
26975), riprendendo e sviluppando principi già affermati in due sentenze gemelle del
2003 (Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8827 e Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8828), che hanno
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stabilito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (tra essi il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione) risponde ad esigenze puramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Corollario del principio di diritto è che i pregiudizi di tipo esistenziale (cioè concernenti aspetti relazionali della vita) o di natura morale possono costituire solo aspetti dell'unico danno alla persona, al pari del danno biologico e non voci di danno distinte ed ulteriori.
Il danno non patrimoniale subito dal minore va liquidato con applicazione delle vigenti tabelle milanesi dell'anno 2024, assunte quale criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito.
Le tabelle di Milano per l'anno 2024 determinano, invero, il valore finale del punto utile al calcolo del danno da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compreso il danno morale. Esse dettano criteri orientativi per la liquidazione unitaria e complessiva del danno non patrimoniale (non del solo danno biologico), derivante dalla lesione alla integrità psico -fisica, specificando, nei "criteri orientativi", che si propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psico -fisica della persona suscettibile di accertamento medico -legale, sia nei suoi risvolti anatomo
-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva".
Nessun ulteriore “compenso” aggiuntivo per danno morale va riconosciuto trattandosi di voce di danno non dovuta in automatico ma da accertare caso per caso.
Più precisamente, accanto all'iniziale valorizzazione del parametro di base (detto punto biologico), la tabella milanese indica un secondo valore (denominato danno non patrimoniale) incrementato sulla base di coefficienti automatici prestabiliti.
Il danno morale, se provato, sta proprio nella seconda voce contenuta nelle tabelle milanesi, e quindi in quell'incremento indicato per liquidare complessivamente il danno non patrimoniale da lesione. E dunque, se provato, anche su base presuntiva,
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quel danno morale non potrà essere aggiunto ai valori complessivamente espressi dalla tabella milanese (trattandosi, in caso, contrario di indebita duplicazione della medesima posta). Viceversa, in assenza di prova, la componente morale del danno dovrà essere esclusa con conseguente necessità di applicare la tabella milanese per la sola voce del danno biologico.
Nel caso di specie la voce relativa al danno morale non può essere riconosciuta in mancanza di idonea prova né risulta di per sé desumibile in via presuntiva, tenuto conto della natura solo micropermanente delle stesse lesioni subite.
Pertanto, in applicazione delle tabelle di Milano dell'anno 2024 e tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro, il danno biologico può essere quantificato come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro: 55 anni
Danno biologico permanente: 7%
Invalidità temporanea totale 20 giorni al 100% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale 30 giorni al 75 % € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale 30 giorni al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale 30 giorni al 25% € 862,50
Danno biologico permanente € 10.679,00
Spese mediche documentate € 140,00
Totale Generale € 18.294,00.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica dei c.d. interessi
“compensativi”, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della
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liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995,
n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale ritiene equo riconoscere in capo agli attori altresì gli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso (17/08/2018), sull'importo risarcitorio innanzi riconosciuto devalutato all'epoca del sinistro facendo applicazione dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), e, quindi, anno per anno, ogni successivo 17 agosto e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
4.Sulle spese
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i criteri medi di cui al
D.M. 10.03.2014 n.55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e
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dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed
è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza sono definitivamente poste a carico della Pubblica Amministrazione locale convenuta le spese di C.T.U. come quantificate con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del Giudice Dott. Luigi
Aprea, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12754/21 del R.G., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- accoglie la domanda e condanna il in persona del Sindaco Controparte_1
legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore del SI.ra
[...]
che si liquida in € 18.294,00.; Pt_1
- condanna il in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 della parte attrice, delle spese processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi ed
€ 5.077,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA, ove dovuta e c.p.a. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Antonio Travaglione e Giovanni
Loffredo, antistatari.
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con separato decreto del
28.05.2025, a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Aversa, 28.05.25 Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
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