Articolo 9 della Legge 10 febbraio 1953, n. 136
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 aprile 1953
Art. 9.
Le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo precedente sono parificate alle cartelle di credito, comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette.
Entrata in vigore il 11 aprile 1953