Articolo 20 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 19Articolo 21
Versione
26 giugno 1971
Art. 20.


Le spese correnti dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio
finanziario 1969; per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . . . . . . . . . . . . . . . L. 142.677.215 delle quali furono pagate. . . . . . . . . . . . . . ". 123.925.000
----------- e rimasero da pagare. . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.752.215
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Entrata in vigore il 26 giugno 1971