Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 02/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n.55/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Magistrati Dott. NI NE Presidente Dott. Saverio SO Consigliere, rel.
Dott.ssa Paola Lo Giudice Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80826 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti:
I. del Signor x x (C.F.-----------------), nato a
-- il -.-.---- ed ivi residente in [...], n. -- -
int. -, in proprio e nella qualità di amministratore unico della società y y;
II. della soc. y y (C.F.-----------), in qualità di gestore della struttura ricettiva y y, sita in --, in
-- -- --, n. --, in persona dell’amministratore pro tempore Sig. -- --, pec: -------------------------;
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura già allegata al fascicolo, dall’Avv. Rolando Marconato
(C.F. non dichiarato), p.e.c.
rolandomarconato@ordineavvocatiroma.org, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in MA, in via Edoardo Scarfoglio, n. 34;
con l’intervento ad adiuvandum di MA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti depositata in atti, dall’Avv. CO GI
([...]), dell’Avvocatura Capitolina, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in MA, via del Tempio di Giove, n. 21, fax n. 06/67102036 –
p.e.c. enrico.maggiore@pec.comune.roma.it;
Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 27 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Pradisi, il relatore Consigliere Saverio SO, il Sost. Proc. Gen. Stefano Brizi, in rappresentanza della Procura regionale attrice, l’Avv. Rolando Marconato per i convenuti e l’Avv.
CO GI, per l’interveniente, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione dell’11-12.9.2025, ritualmente notificato agli odierni convenuti e
depositato nella Segreteria della Sezione il 15.9.2025 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor x x, come in atti generalizzato, in proprio e nella qualità di amministratore unico della società y y, e la medesima società y y come sopra indicata, nella qualità di gestore della struttura ricettiva denominata “-- --
”, come sopra individuata, per ivi sentirli condannare, in solido, al pagamento, in favore del Comune di MA (MA Capitale), della somma complessiva di euro 123.484,00
(centoventitremilaquattrocentottantaquattro,00), a titolo di danno patrimoniale diretto, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che i convenuti avrebbero cagionato, con dolo, alle finanze comunali per effetto dell’omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno, relative al periodo 2020
(dal III trimestre) - 2023.
2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:
a. con denunce di danno (note nn. 971704 e 1128974 datate 28.10.2019 e 17.12.2019), assunte al protocollo della Procura in data 31/10/2019 (doc.1)
e 22/01/2020 (doc. 2), MA Capitale (Dipartimento Risorse Economiche) segnalava che la struttura y y gestita dalla y y, aveva omesso di riversare le somme incassate per il contributo di soggiorno, per il periodo e per l’importo sopra indicati (supra, paragrafo 1);
b. a conclusione dell’istruttoria, MA Capitale
(Dipartimento Risorse Economiche) (con relazione finale trasmessa con nota acquisita al prot. n.
0003176 del 27/03/2025 (doc.7), rappresentava il dettaglio delle somme non riversate nel periodo 2020
– 2023 (il cui totale corrisponde all’importo dedotto in citazione) e degli accertamenti esecutivi che notificati alla società per ciascuna annualità, comprensivi di sanzioni interessi e spese di notifica
(per complessivi euro 177.301,98), come segue:
(1) per l’anno 2020, è risultato non riversato l’importo di euro 7.060,00 riferito al III trimestre.
Per tale importo, (con prot. n. QB/725343 del 24/10/2024), è stato inviato tramite pec, alla società in oggetto, l’accertamento esecutivo (n.
53241000112) per omesso/parziale e tardivo versamento
(notificato il 25/10/2024), per un importo totale di euro 14.150,98, comprensivo di euro 6.541,20 per sanzione per omesso/tardivo pagamento, euro 547,78 per interessi per omesso/tardivo pagamento e 2,00 euro per spese di notifica.
(2) per l’anno 2021, a fronte di comunicazioni effettuate per un importo totale di euro 24.100,00, risulta riversato solo il II trimestre, per un importo di euro 5.100,00. Pertanto, il debito residuo è di euro 19.000,00.
Per tale importo, (con prot. n. QB/725146 del 24/10/2024) è stato inviato tramite pec alla società in oggetto (notificato il 25/10/2024) l’accertamento esecutivo (n. 53241001601) per omesso/parziale e tardivo versamento, per un importo totale di euro 27.643,12, comprensivo di euro 7.230,00 per sanzione per omesso/tardivo pagamento, euro 1.411,12 interessi per omesso/tardivo pagamento e 2,00 euro per spese di notifica;
(3) Per l’anno 2022, rispetto alle comunicazioni effettuate per un importo totale di euro 63.320,00, risultano riversati gli importi del I e III trimestre per un totale di euro 26.992,00. Pertanto, il debito residuo è di euro 36.328,00. Per tale importo, (con prot. n. QB/725693 del 24/10/2024) è stato inviato tramite pec, alla società in oggetto, l’accertamento esecutivo (n. 53241000194) per omesso/parziale e tardivo versamento (notificato il 25/10/2024), per un importo totale di euro 54.196,36, comprensivo di
(euro 15.226,08 per) sanzione per omesso/tardivo pagamento, (euro 2.640,28 per) interessi per omesso/tardivo pagamento e (2,00 euro per) spese di notifica;
(4) per l’anno 2023, a fronte di comunicazioni effettuate per un importo totale di euro 83.660,00, risulta riversato unicamente l’importo del II trimestre di euro 22.564,00. Pertanto, il debito residuo è di euro 61.096,00. Per tale importo, (con prot. n. QB/801193 del 29/11/2024) è stato inviato tramite pec, alla società in oggetto l’accertamento esecutivo n. 53241107262 per omesso/parziale e tardivo versamento (notificato il 02/12/2024), per un importo totale di euro 81.311,52, comprensivo di euro 18.328,80 per) sanzione per omesso/tardivo pagamento,
(euro 1.884,72 per) interessi per omesso/tardivo pagamento e (2,00 euro per) spese di notifica;
c. per tutti i sopra citati importi accertati, la Società ha presentato, in data 02.01.2025, istanza di rateizzazione, comprensiva anche di avvisi di accertamento relativi ad altra struttura ricettiva
(doc. 7 all.13);
d. a seguito delle deduzioni dei convenuti, che hanno rappresentato di avere proposto denuncia nei confronti di alcuni dipendenti per l’appropriazione di circa 160.000 euro, relativa alle somme per cui è causa, venivano acquisite notizie sullo stato del relativo procedimento penale n. ----/---- R.G. (- --
---- + altri) e l’esito del supplemento istruttorio acquisito (al prot. n. 0007469 del 02/09/2025 - doc.
14) veniva ritualmente comunicato ai convenuti.
3. Espone ancora la Procura regionale in punto di diritto quanto segue:
a. richiama il quadro normativo, sia legislativo che quello regolamentare adottato da MA Capitale in materia di contributo di soggiorno, ricordando che l’imposta di soggiorno è stata introdotta dall’art.
4, comma 1, d.lgs. 14.3.2011, n. 23.
Il successivo comma 3 affida a un regolamento governativo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno; lo stesso comma 3 prevede la facoltà per i Comuni di disciplinare con proprio regolamento (da adottare ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 15.12.1997, n.
446) le “ulteriori modalità applicative” del tributo.
Il Comune di MA Capitale, avvalendosi di tale facoltà, con deliberazione n. 14 del 18 marzo 2016, seguita dalla delibera dell’Assemblea consiliare n.
32 del 30 marzo 2018, e da ultimo con Deliberazione n. 29/2021 (ora Deliberazione CC n. 87/2022) ha adottato apposito regolamento comunale, recante la normativa di attuazione dell’imposta de qua.
All’art. 2 del citato regolamento viene individuato il soggetto passivo, mentre gli artt. 5 e 5-bis prevedono obblighi di informazione e di comunicazione a carico dei gestori di strutture ricettive e dei responsabili del contributo; in particolare, i gestori di strutture ricettive sono tenuti a richiedere il pagamento del contributo di soggiorno al soggetto passivo, provvedendo alla sua riscossione con rilascio di quietanza numerata e nominativa nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e fiscale;
b. evidenzia che il quadro normativo di riferimento va individuato anche nella norma generale di cui all’art. 178 del R.D. n. 827 del 1924, i cui principi sono ribaditi nell’art. 93, comma 2, d.lgs. n.
267/2000;
c. evidenzia che la giurisprudenza (contabile, della Cassazione penale, del Consiglio di Stato) ha riconosciuto la qualifica di agente contabile in capo al soggetto operante presso la struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa, da coloro che vi alloggiano, l’imposta di soggiorno con obbligo di riversarla poi all’Ente locale, essendo palese la natura pubblica dell’ente per il quale il riscuotitore agisce ed altrettanto indubbia la natura pubblica del denaro oggetto della gestione, trattandosi di un’imposta di scopo (SS. RR.
22/2016/QM), con conseguente giurisdizione contabile;
d. in merito all’emanazione del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha qualificato il gestore di struttura recettiva quale “responsabile di imposta”, richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’intervento normativo del 2020, sebbene non consenta più di poter qualificare il gestore come agente contabile, non consente di poter escludere la giurisdizione del giudice contabile, in merito alle ipotesi di omesso riversamento di quanto dallo stesso dovuto all’erario;
e. dopo le modifiche apportate dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 5quinquies del d.l. n. 146 del 2021, inserito dalla legge di conversione n. 215 del 2021, richiama la giurisprudenza secondo cui non mutano i presupposti della responsabilità amministrativo – contabile, con permanente giurisdizione contabile sul gestore;
f. in definitiva, ritiene sussistere comunque in capo al gestore della struttura alberghiera un rapporto funzionale di servizio, conseguente all’obbligo di esazione e riversamento dell’imposta di cui trattasi, con correlata sua responsabilità in caso di inadempimento degli stessi obblighi.
3.1. In relazione alle suddette irregolarità, riconducibili al comportamento degli odierni convenuti, la Procura regionale, con riferimento specifico all’identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale, lo ha identificato e quantificato complessivamente nell’importo di euro 123.484,00
(centoventitremilaquattrocentottantaquattro,00),
quale importo dell’omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno, e non riversate, relative al periodo sopra contestato
(2020- 2023).
3.2. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura regionale ritiene che questi siano ascrivibili all’odierna società convenuta (nella qualità di persona giuridica), quale soggetto tenuto alla riscossione del contributo di soggiorno dovuto dagli ospiti della menzionata struttura alberghiera e al riversamento nelle casse dell’ente impositore (quale agente contabile nei termini sopra indicati), e che sussista altresì la responsabilità in solido del convenuto x, in proprio e nella qualità di amministratore unico della citata società all’epoca delle gestioni contestate (doc. 9), cui è riconducibile l’illecita condotta omissiva contestata.
Ritiene, infatti, che sussista la responsabilità amministrativo-contabile sia della società di gestione y y, sia dell’amministratore unico Sig. x, cui è imputabile la relativa responsabilità per l’omessa rendicontazione e versamento dell’imposta riscossa, condotta omissiva che si è protratta anche dopo le formali richieste dell’Ente creditore, essendo indubbio che i convenuti abbiano svolto attività di riscossione dell’imposta di soggiorno e quindi abbiano avuto il concreto ed effettivo maneggio di denaro a destinazione pubblica, con conseguente insorgere, oltre che del rapporto di servizio anche di puntuali obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate che, invece, risultano violati.
3.3 Con riferimento all’elemento soggettivo la Procura erariale lo individua nel dolo, derivante dall’intenzionale omesso riversamento di denaro pubblico riscosso di cui l’agente contabile ha avuto maneggio e che non ha mai riversato.
Osserva parte attrice che la difesa, formulata nelle deduzioni, deduce uno stato di necessità ex art. 2045 c.c., che tuttavia non è dimostrato.
3.4 Quanto al rapporto di servizio con la p.a., la Procura ritiene che questo sussista, quali agenti contabili, sia nei confronti della società che nei confronti della legale rappresentante della società, in quanto avrebbero avuto entrambi il “maneggio del denaro pubblico”.
4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze di MA Capitale, con atto ritualmente notificato nelle forme di legge, rispettivamente, in data 8.4.2025 alla società convenuta e in data 4.6.2025 ex art. 140 c.p.c. al convenuto x (essendone stato dato atto nelle deduzioni in data 4.6.2025), ha invitato gli odierni convenuti a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendoli, altresì, della facoltà di essere sentiti personalmente.
4.1. Nel termine indicato, il convenuto x, in proprio e nella qualità di amministratore, ha presentato (in data 4.6.2025), deduzioni difensive e documenti, e si è anche avvalso della facoltà di essere sentito personalmente.
Tuttavia, le controdeduzioni fornite non hanno consentito – a parere della Procura attrice – di superare gli addebiti inizialmente mossi nei confronti degli odierni convenuti.
Di qui l’atto di citazione in epigrafe, con il quale
– come si è detto – la Procura regionale ha convenuto le medesime innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore di MA Capitale, della somma complessiva di euro 123.484,00
(centoventitremilaquattrocentottantaquattro,00), a titolo di responsabilità contabile, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio.
5. Il convenuto x, in proprio e nella qualità di amministratore unico della società y y, si è costituito in giudizio con l’assistenza e il patrocinio dell’Avv. Rolando Marconato, il quale ha depositato in atti in data 19.12.2025, una comparsa di costituzione e risposta, recante la medesima data.
5.1 In punto di diritto:
I. eccepisce l’assenza dell’elemento soggettivo a causa della presenza di stato di necessità legato al COVID 19;
II. sostiene la non debenza di sanzioni e interessi;
III. prospetta l’esercizio del potere riduttivo.
5.2 In conclusione, la difesa chiede:
I. in via principale, di accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità amministrativa in capo ai convenuti per carenza dell'elemento soggettivo (del dolo o della colpa grave), in virtù dello stato di necessità economico derivante dall'emergenza Covid19 e del fatto illecito di terzi (appropriazione indebita da parte dei dipendenti);
II. in via gradata, di limitare la condanna alla sola sorte capitale effettivamente incassata e non riversata, con esclusione totale di sanzioni e interessi, stante la buona fede e le cause di forza maggiore sopra esposte;
III. in via ulteriormente gradata, esercitare il potere riduttivo in misura massima, tenendo conto delle difficili condizioni economiche, della truffa subita dalla società e dell'assenza di indebito arricchimento personale, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
In via istruttoria, chiede l'acquisizione del fascicolo penale relativo alla querela sporta (proc.
n. ----/---- R.G.), qualora non già integralmente acquisito.
6. Con atto di intervento ad adiuvandum, depositato in data 17.12.2025, ritualmente notificato alla Procura e ai convenuti in data 16.12.2025, si è costituita in giudizio MA Capitale, depositando documentazione, e chiedendo, in qualità di soggetto danneggiato, l’accoglimento della domanda attorea, sussistendo tutti gli elementi costitutivi della contestata responsabilità amministrativa/contabile.
7. Nel corso dell’udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che i difensori dei convenuti e dell’interveniente si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione all’esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor x x , come in atti generalizzato, in proprio in proprio e nella qualità di amministratore unico della società y y, e della medesima società y y, come sopra indicata, nella qualità di gestore della struttura ricettiva denominata “- -”, come sopra individuata, in relazione ad un’ipotesi di danno erariale che gli stessi, quali agenti contabili, avrebbero cagionato, con dolo, alle finanze di MA Capitale per effetto dell’omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno, relative al periodo 2020 (dal III trimestre) - 2023.
2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che gli odierni convenuti vengano condannati in solido al pagamento, in favore di MA Capitale, della somma complessiva di euro 123.484,00
(centoventitremilaquattrocentottantaquattro,00),
oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.
3. In via pregiudiziale, il Collegio ritiene di esaminare la questione di giurisdizione - sollevata dalla Procura e discussa dalle parti in udienza -,
risolvendola - conformemente a quanto richiesto in udienza dal difensore dei convenuti - nel senso del difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice tributario, dando, altresì, atto che l’entrata in vigore della l. n. 1 del 2026 non incide su tale profilo e, quindi, sulla decisione del giudizio in esame.
3.1 Al riguardo, il Collegio richiama e rinvia alla consolidata giurisprudenza di questa Sezione, cui aderisce - e a cui rinvia per ragioni di sinteticità, ex artt. 5, comma 2, c.g.c., 17, comma 1, norme att.
c.g.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c. – secondo la quale, con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore dell’art. 5-quinquies, d.l. n. 146 del 2021, non sussiste la giurisdizione contabile in relazione all’omesso versamento all’ente impositore dell’imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva, rientrando la fattispecie nella giurisdizione tributaria; sicché sussiste il menzionato difetto di giurisdizione in relazione ai giudizi introdotti con atto di citazione depositato in data successiva al 21.12.2021, fatti salvi gli effetti della perpetuatio iurisdictionis per i giudizi introdotti con atto di citazione depositato in data antecedente (al 21.12.2021) (cfr. questa Sezione: nn. 397/2024; 542/2024; 224/2025; 459/2025)
– e sempre fatto salvo l’eventuale giudicato sulla giurisdizione, in senso diverso, derivante da sentenze di appello della Corte dei conti, in caso di rinvio al giudice di prime cure.
3.2 In estrema sintesi:
- l’art. 14, comma 16, lett. e), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, ha previsto l’introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del comune di MA;
- nel vigore di detta normativa, si è consolidato l’orientamento della Corte dei conti (C. conti, sez.
riun., 22 settembre 2016, n. 22/QM; Cass., SS.UU.
civ., 24 luglio 2018, n. 19654), secondo cui “il gestore della struttura ricettiva (o albergatore) che non provvede al versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti”) poiché detta attività implicava la disponibilità ed il maneggio di denaro pubblico, generanti la qualificazione di agente contabile e l’obbligo di resa del conto;
- l’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, d.l. n.
34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, ha introdotto la qualificazione ex lege dei gestori delle strutture ricettive come “responsabili d’imposta” – ex art. 64 d.P.R. 600/1973 – con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e tenuti alle dichiarazioni fiscali afferenti all’imposta di soggiorno; per il profilo sanzionatorio, la norma richiama la disciplina di cui al d.lgs. n. 471 del 1997 per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno;
- assegnando alle strutture ricettive il nuovo ruolo di responsabile d’imposta, come tale in astratto incompatibile con quello riconosciuto
(pretoriamente) di agente contabile, il Legislatore ha quindi superato l’orientamento formatosi nella giurisprudenza sopra richiamata;
- al fine di dirimere i dubbi interpretativi sulla portata della disciplina introdotta nel 2020, il Legislatore è intervenuto con la disposizione di interpretazione autentica, con effetti retroattivi, introdotta con l’art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021, inserito dalla legge di conversione n. 215 del 2021, affermando l’applicabilità di tale nuova qualificazione anche ai casi verificatisi prima del 19.5.2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2020;
- le ulteriori incertezze ermeneutiche appaiono superate dalla sopravvenuta giurisprudenza della Corte di cassazione che ha affermato che “Il comma 1ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, introdotto dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, vigente dal 19 maggio 2020, nel prescrivere che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con le relative sanzioni amministrative, non recava alcuna espressa indicazione o inequivoca formulazione di deroga al principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi (da intendersi quale “fondamentale valore di civiltà giuridica”: così, ad esempio, Corte cost. n.
145 del 2022), e non valeva, quindi, ad attribuire ex lege la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con riguardo ai rapporti antecedenti alla sua entrata in vigore, limitandosi conseguentemente a disporre in tal senso per l’avvenire. Il comma 1ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, vigente dal 19 maggio 2020, non poteva neppure qualificarsi come norma interpretativa del preesistente comma 1, attribuendo al rapporto fra il gestore della struttura ricettiva e il Comune un significato nuovo, in base al quale il primo riveste la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, significato non rientrante tra quelli già estraibili dall’originaria formulazione dell’art. 4 del d.lgs.
n. 23 del 2011, secondo quanto risultante dal diritto vivente espresso da queste Sezioni Unite con l’ordinanza n. 19654 del 2018, che ravvisava tra il gestore ed il Comune un rapporto di servizio pubblico implicante il «maneggio di denaro pubblico» e quindi l'obbligo della resa del conto. L’art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, come convertito (in vigore dal 21 dicembre 2021), qualificato formalmente dallo stesso legislatore come disposizione di interpretazione autentica del comma 1-ter dell’art.
4 del d.lgs. n. 23 del 2011, e volto ad applicare anche “ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”
il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, ha, dunque, a sua volta attribuito alla norma introdotta dal d.l.
n. 34 del 2020, come convertito, una portata estranea ai significati ricavabili dal comma 1- ter. L’art. 5quinquies del d.l. n. 146 del 2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021) è, pertanto, norma innovativa con efficacia retroattiva, in relazione all’ambito temporale di applicabilità del comma 1-ter (cfr.
Corte cost. n. 4 del 2024; n. 104 e n. 61 del 2022;
n. 133 del 2020; n. 167 e n. 15 del 2018).” (cfr.
Cass. S.U. Ord. 14028/2024 del 21.5.2024; in termini Cass. S.U. Ord. 15388/2024 del 3.6.2024; Cass. Civ.
Sez. V, Ord. 6142 del 7/03/2024);
- tale disposizione attribuisce dunque al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno anche con riguardo ai rapporti antecedenti alla data della sua entrata in vigore, ma solo con effetto da tale data;
- dette pronunce hanno dato altresì dato conto dei nuovi orientamenti delle Sezioni penali in punto di configurabilità del reato di peculato nelle ipotesi di condotte integranti gli elementi dell’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno realizzate in data anteriore al maggio 2020
(cfr. Cass. Pen., Sez. 6, n. 12516 e n. 9213 del 2022);
- la Suprema Corte ha quindi escluso in modo chiaro ed inequivoco la giurisdizione di questa Corte, per effetto dell’entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2020 e della successiva norma di interpretazione autentica ex d.l. n. 146 del 2021 (“Con tale sopravventa norma, il responsabile della struttura ricettiva non è più agente contabile, ma ha assunto la qualifica di responsabile d' imposta, con la conseguente giurisdizione del giudice tributario.
Tuttavia, la Suprema Corte ha escluso la rilevabilità del difetto di giurisdizione (di questa Corte) nelle ipotesi in cui debba, a contrario, trovare applicazione il principio della perpetuatio iurisdictionis posto dall’art. 5 c.p.c. , in funzione dalla data di introduzione del giudizio a mezzo dell’atto di citazione, ove avvenuta prima del 21 dicembre 2021”;
- questa Sezione ha recentemente ribadito (sent.
459/2025) che “Pur tenendo conto di plurime pronunce, anche in sede di appello (cfr., ex multis, Sez. I d’appello, sent. n. 142/2025; Sez. II d’appello, sent. n. 184/2024; Sez. III d’appello, sent. n.
142/2025), confermative della sussistenza della giurisdizione contabile sulla fattispecie in esame anche nella vigenza del nuovo quadro normativo, il Collegio ritiene di non condividerne le motivazioni, per le argomentazioni di seguito esposte.
Secondo l’orientamento già affermato da questa Sezione, e al quale il Collegio intende dare continuità (cfr., ex multis, Sez. giur. Lazio, sent.
n. 596/2022, n. 542/2024 e n. 224/2025,), tale nuovo quadro normativo, qualificando il gestore della struttura ricettiva come responsabile di imposta, ha determinato il venir meno della qualifica di agente contabile in capo al medesimo, così superando il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile e di legittimità formato sulla base della previgente disciplina. In forza della vigente disciplina legislativa, e in particolare dell’attribuzione del ruolo di responsabile di imposta al gestore della struttura ricettiva, quest’ultimo è divenuto parte del rapporto tributario relativo all’imposta di soggiorno, quale soggetto solidalmente obbligato al versamento dell’imposta insieme all’ospite della struttura, soggetto passivo della stessa e obbligato principale, nei confronti del quale il gestore vanta un diritto di rivalsa. Il gestore, dunque, non è più il “custode” con obbligo di riversamento delle somme ricevute dal soggetto passivo dell’imposta, ma è divenuto soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, in quanto debitore in proprio verso l’ente impositore delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno dal soggetto passivo dell’imposta stessa. Così inquadrato il rapporto, ne consegue che “il responsabile della struttura ricettiva non è più agente contabile, ma ha assunto la qualifica di responsabile d'imposta, quale soggetto che incassa e riversa l'imposta pagata dal turista, (…), in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all'adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore -
cliente - ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno” (Cass. civ.,
sez. V, ord. n. 6142/2024).…..
In particolare, “l’elemento del cd. maneggio di denaro pubblico non è più configurabile in quanto il gestore della struttura alberghiera non gestisce danaro qualificabile ab origine come pubblico, presupposto fondamentale per acquisire la natura di agente contabile pubblico, ma è responsabile del pagamento di una imposta altrui, di cui risponde con denaro proprio, in caso di inadempimento del soggetto passivo della stessa, salvo l’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo” (Sez. giur.
Lazio, sent. n. 224/2025).”
3.2 Conclusivamente, dopo le richiamate modifiche normative, il danaro versato dal soggiornante rimane privato fino al versamento al Comune da parte del responsabile di imposta, che è comunque tenuto a provvedervi, con denaro proprio, che rimane privato fino al versamento: il che esclude in radice, sia sul piano logico che su quello giuridico, che possa ipotizzarsi la compresenza di denaro pubblico (fino all’avvenuto versamento nelle casse comunali) e, dunque, la contestuale configurabilità del responsabile d’imposta (anche) come agente contabile.
3.3 Dette conclusioni appaiono (definitivamente)
corroborate dalla Corte di cassazione, SS.UU. civ.,
23.1.2026, n. 1527, (est. Pres. D’Ascola, Primo Presidente della Suprema Corte) che, sul presupposto che ”a seguito della novella del 2020, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra ente impositore e responsabile di imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria”, ha affermato “la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, con conseguente difetto, nella specie, della giurisdizione del giudice contabile.”
3.4 Appaiono, quindi, confermate le motivazioni che hanno indotto questa Sezione a dichiarare il difetto di giurisdizione nei casi analoghi precedenti a quello in esame.
In proposito, mette conto precisare che non appaiono comunque dirimenti i richiami, svolti in udienza dalla Procura, sia alla giurisprudenza di appello della Corte dei conti (anche dell’anno 2026) che afferma la giurisdizione della Corte dei conti sia alle conseguenti sentenze rese da questa Sezione, a seguito di rinvio dall’appello ex art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c..
Anche a voler prescindere dalle motivazioni sopra esposte, le prime, infatti, sono state rese prima del deposito della menzionata recentissima sentenza della Corte di cassazione, SS.UU. civ., n. 1527 del 2026, mentre le seconde riguardano fattispecie in cui, non avendo i convenuti proposto ricorso preventivo in punto di giurisdizione innanzi alla Corte di cassazione ed avendo le Sezioni di appello di questa Corte affermato la giurisdizione della Corte dei conti, era precluso a questa Sezione, quale giudice del rinvio, sindacare tale profilo. Ne si ha notizia se dette sentenze di appello siano state gravate di ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.
4. Nel caso di specie, il giudizio è stato instaurato con atto di citazione depositato in data 15.9.2025.
Ne consegue che, sulla base delle motivazioni sopra richiamate, il presente giudizio è stato instaurato successivamente al 21.12.2021, data di entrata in vigore della esaminata disposizione di interpretazione autentica e che, pertanto, come già rilevato in fattispecie analoghe (cfr. le menzionate sentenze di questa Sezione), non sussista la giurisdizione né si ponga una questione di perpetuatio iurisdictionis a favore del giudice contabile.
5. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso di specie va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario.
6. In relazione alla regolazione delle spese di lite, facendo applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c. ai sensi del quale “il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando [..] definisce il giudizio decidendo soltanto su questioni pregiudiziali o preliminari”, si dispone la compensazione integrale, anche nei confronti dell’interveniente MA Capitale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80826 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, con atto di citazione dell’11-12.9.2025, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
I. dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica, ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., il giudice tributario quale giudice munito di giurisdizione;
II. spese compensate.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs.
30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in MA, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
L’estensore Il Presidente Saverio SO NI NE F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 2 febbraio 2026.
Il Dirigente
AN SE RO
F.to digitalmente