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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/08/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 1572/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1572/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Marchesi Carola Martina e Giulia Maria Barbieri, con domicilio eletto presso lo studio in VIALE G. MATTEOTTI N. 58 27100 PAVIA
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Bressana BO, in data 14/09/2008, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bressana
BO alla Parte II, Serie A n. 4, dell'anno 2008;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ - dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Parte_2
- ordinare al Comune di Bressana BO (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione.
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con particolare riferimento alle scelte di maggior interesse dei figli, quali quelle scolastiche, mediche, terapeutiche ecc., tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della prole, prevedendo altresì che solo per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore possa esercitare in forma disgiunta la responsabilità nei rispettivi periodi di permanenza. Sarà inoltre onere dei genitori creare un clima di collaborazione reciproca, così da comunicarsi tutte le informazioni riguardanti (e d'interesse per) i figli.
3. I minori saranno collocati prevalentemente presso la madre, con la quale convivranno, e risulteranno inseriti sul suo stato di famiglia, così come peraltro risulta attualmente (cfr. All. 3).
4. La casa famigliare, posta in Belgioioso (PV), via Roma nr. 16, verrà assegnata, con tutti gli arredi, alla moglie, che vi convivrà con i figli.
5. Il padre si fa carico di sostenere in via esclusiva tutte le utenze domestiche relative all'anzidetta casa famigliare (luce, gas, acqua, Tari, Imu).
6. L'Assegno Unico Universale verrà percepito dalle parti – secondo legge – nella misura del 50% ciascuno.
7. Il padre concorrerà al mantenimento della prole in via esclusiva nei tempi di permanenza della prole presso di lui e nella misura del 50% delle seguenti spese: abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive - cfr. Punto 8), buoni mensa, cancelleria corrente, farmaci da banco, ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche, spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche, spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista, tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori), libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
gite e uscite scolastiche senza pernottamento,
Pag. 2 di 6 abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola, pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori, spese per la partecipazione a centri estivi, spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori, spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo).
8. Sono spese che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti;
tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per le università pubbliche, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
corsi di istruzione (es. Corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento sportivo, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi, spese per l'acquisto di automobile o moto.
9. Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro genitore la richiesta motivata per iscritto (anche con whatsapp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione motivata di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che attestino il pagamento. Il rimborso delle spese dovrà avvenire entro 7 giorni dalla trasmissione della documentazione che dimostri il pagamento.
10. Le spese per i figli che non richiedono il preventivo accordo dovranno essere
Pag. 3 di 6 pagate dal genitore che non ha anticipato la spesa entro 7 giorni dall'esibizione della relativa rendicontazione (fatture, ricevute, scontrini, ecc.).
11. La madre dal canto suo si farà carico di provvedere al mantenimento diretto della prole nei tempi di sua competenza, ad eccezione di quanto previsto ai punti 5, 7-
10.
12. I genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro indicata nelle dichiarazioni dei redditi.
13. In considerazione della contiguità delle abitazioni delle parti, nonché tenuto conto dell'età della prole, i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e i figli saranno improntati alla massima libertà e fluidità, senza imposizione di rigidi vincoli di giorni e/o orari.
14. Ciascun genitore si rende disponibile a sopperire a eventuali assenze temporanee dell'altro genitore.
15. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, le parti si accorderanno per tempo. I genitori si accorderanno in merito alle vacanze estive entro il giorno 30 maggio di ciascun anno. Il padre, salvo diverso accordo tra le parti, si impegna a corrispondere alla madre un importo totale complessivo pari a € 500,00, quale contributo per le vacanze estive dei figli. Per quanto riguarda gli altri giorni festivi (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), vigerà la regolamentazione ordinaria, salvo diverso accordo tra le parti.
16. In relazione a tutte le festività ed a tutti periodi di vacanza, i genitori saranno tenuti a comunicare reciprocamente l'indirizzo delle località turistica dove eventualmente soggiorneranno con i figli, impegnandosi a essere reperibili all'utenza telefonica.
17. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
18. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e carta d'identità anche dei figli, o di altro documento valido per l'espatrio.
Pag. 4 di 6 19. Concordano, altresì, sulla possibilità per ciascuno di loro di portare i figli all'estero, anche nei rispettivi periodi di vacanza.
20. Le parti concordano che le spese legali e i costi del presente giudizio verranno sostenute nella misura del 100% dal sig. con espressa liberatoria della Pt_1 sig.ra dal concorrere.” Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi da Parte_1 che hanno contratto matrimonio il 14/09/2008, in Bressana Parte_2
BO (atto n.4, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2008)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pag. 5 di 6 4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 31/07/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 1572/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1572/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Marchesi Carola Martina e Giulia Maria Barbieri, con domicilio eletto presso lo studio in VIALE G. MATTEOTTI N. 58 27100 PAVIA
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Bressana BO, in data 14/09/2008, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bressana
BO alla Parte II, Serie A n. 4, dell'anno 2008;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ - dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Parte_2
- ordinare al Comune di Bressana BO (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione.
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con particolare riferimento alle scelte di maggior interesse dei figli, quali quelle scolastiche, mediche, terapeutiche ecc., tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della prole, prevedendo altresì che solo per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore possa esercitare in forma disgiunta la responsabilità nei rispettivi periodi di permanenza. Sarà inoltre onere dei genitori creare un clima di collaborazione reciproca, così da comunicarsi tutte le informazioni riguardanti (e d'interesse per) i figli.
3. I minori saranno collocati prevalentemente presso la madre, con la quale convivranno, e risulteranno inseriti sul suo stato di famiglia, così come peraltro risulta attualmente (cfr. All. 3).
4. La casa famigliare, posta in Belgioioso (PV), via Roma nr. 16, verrà assegnata, con tutti gli arredi, alla moglie, che vi convivrà con i figli.
5. Il padre si fa carico di sostenere in via esclusiva tutte le utenze domestiche relative all'anzidetta casa famigliare (luce, gas, acqua, Tari, Imu).
6. L'Assegno Unico Universale verrà percepito dalle parti – secondo legge – nella misura del 50% ciascuno.
7. Il padre concorrerà al mantenimento della prole in via esclusiva nei tempi di permanenza della prole presso di lui e nella misura del 50% delle seguenti spese: abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive - cfr. Punto 8), buoni mensa, cancelleria corrente, farmaci da banco, ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche, spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche, spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista, tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori), libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
gite e uscite scolastiche senza pernottamento,
Pag. 2 di 6 abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola, pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori, spese per la partecipazione a centri estivi, spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori, spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo).
8. Sono spese che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti;
tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per le università pubbliche, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
corsi di istruzione (es. Corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento sportivo, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi, spese per l'acquisto di automobile o moto.
9. Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro genitore la richiesta motivata per iscritto (anche con whatsapp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione motivata di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che attestino il pagamento. Il rimborso delle spese dovrà avvenire entro 7 giorni dalla trasmissione della documentazione che dimostri il pagamento.
10. Le spese per i figli che non richiedono il preventivo accordo dovranno essere
Pag. 3 di 6 pagate dal genitore che non ha anticipato la spesa entro 7 giorni dall'esibizione della relativa rendicontazione (fatture, ricevute, scontrini, ecc.).
11. La madre dal canto suo si farà carico di provvedere al mantenimento diretto della prole nei tempi di sua competenza, ad eccezione di quanto previsto ai punti 5, 7-
10.
12. I genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro indicata nelle dichiarazioni dei redditi.
13. In considerazione della contiguità delle abitazioni delle parti, nonché tenuto conto dell'età della prole, i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e i figli saranno improntati alla massima libertà e fluidità, senza imposizione di rigidi vincoli di giorni e/o orari.
14. Ciascun genitore si rende disponibile a sopperire a eventuali assenze temporanee dell'altro genitore.
15. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, le parti si accorderanno per tempo. I genitori si accorderanno in merito alle vacanze estive entro il giorno 30 maggio di ciascun anno. Il padre, salvo diverso accordo tra le parti, si impegna a corrispondere alla madre un importo totale complessivo pari a € 500,00, quale contributo per le vacanze estive dei figli. Per quanto riguarda gli altri giorni festivi (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), vigerà la regolamentazione ordinaria, salvo diverso accordo tra le parti.
16. In relazione a tutte le festività ed a tutti periodi di vacanza, i genitori saranno tenuti a comunicare reciprocamente l'indirizzo delle località turistica dove eventualmente soggiorneranno con i figli, impegnandosi a essere reperibili all'utenza telefonica.
17. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
18. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e carta d'identità anche dei figli, o di altro documento valido per l'espatrio.
Pag. 4 di 6 19. Concordano, altresì, sulla possibilità per ciascuno di loro di portare i figli all'estero, anche nei rispettivi periodi di vacanza.
20. Le parti concordano che le spese legali e i costi del presente giudizio verranno sostenute nella misura del 100% dal sig. con espressa liberatoria della Pt_1 sig.ra dal concorrere.” Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi da Parte_1 che hanno contratto matrimonio il 14/09/2008, in Bressana Parte_2
BO (atto n.4, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2008)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pag. 5 di 6 4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 31/07/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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