Articolo 1612 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1649Articolo 1651
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8 luglio 2025
Art. 1612. (( (Periodi di permanenza minima nel grado). )) ((1. Gli anni di anzianita' minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono i seguenti:
a) cappellano militare addetto: cinque anni;
b) cappellano militare capo: dieci anni;
c) primo cappellano militare capo: dieci anni))
Entrata in vigore il 8 luglio 2025
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