Art. 1612. (( (Periodi di permanenza minima nel grado). )) ((1. Gli anni di anzianita' minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono i seguenti:
a) cappellano militare addetto: cinque anni;
b) cappellano militare capo: dieci anni;
c) primo cappellano militare capo: dieci anni))
a) cappellano militare addetto: cinque anni;
b) cappellano militare capo: dieci anni;
c) primo cappellano militare capo: dieci anni))