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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 01/07/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3696/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Raffaele Bagnuolo, come in atti RICORRENTE E (, con sede in Controparte_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO AMATO, in sostituzione dell'avv. Marina Savastano, giusta procura atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a piano di recupero somme indebite CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 22.03.2023 parte ricorrente ha dedotto di essere già inabile al 100% nonché in possesso dei requisiti per la percezione della pensione di reversibilità della madre defunta nell'anno 2020; di aver per tali ragioni ricevuto dall'ente convenuto liquidazione della pensione nonché degli arretrati maturati quantificati in euro 10.475,58 in data 01.07.2022; che l' alla medesima data CP_1 compensava parte di quanto liquidato in favore del ricorrente con quanto dovuto dallo stesso in virtù di precedente indebito previdenziale accertato trattenendo euro 7414,13; che nonostante il recupero integrale del debito previdenziale l'ente ha continuato ad operare nel mese di febbraio e marzo 2023 trattenuta sul quantum percepito mensilmente in virtù di esecuzione del piano di recupero per il medesimo indebito già recuperato;
che l' per tali ragioni ha trattenuto indebitamente tali somme. CP_1
Per tali ragioni parte ricorrente ha adito il Tribunale in virtù di giudice del lavoro chiedendo: “1)Fissare udienza di comparizione delle parti;
2)Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti che le trattenute operate dall' nel mese di Febbraio e Marzo 2023 di euro 225,48 sono illegittime CP_1 con la conseguente condanna a carico dell'ente previdenziale alla restituzione oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
3) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la illegittimità del piano di recupero programmato dall' delle somme che saranno trattenute dall'ente previdenziale successivamente CP_1 al mese di Marzo 2023, con la conseguente condanna alle restituzione delle stesse in favore del ricorrente oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
4) Condannare l' al pagamento di spese e compensi, in base al D.M. vigente in materia oltre CP_1 spese generali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”. Regolarmente instaurato il contraddittorio, l si è costituito chiedendo il CP_1 dichiararsi la cessata materia del contendere per avvenuta interruzione del piano di recupero di indebito, stante l'integrale soddisfo dell'ente, altresì dichiarando la restituzione di quanto trattenuto con il primo rateo disponibile. Nelle note d'udienza parte ricorrente non ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata da parte resistente. Disposta la sostituzione dell'udienza del 01.07.2025 con la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., il Tribunale, lette le note, ha deciso la causa con il deposito della presente sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità delle somme previdenziali trattenute illegittimamente in ottemperanza di un piano di recupero rateale di indebito. Con atto di ricorso la parte ricorrente non ha contestato la validità o la fondatezza dell'indebito liquidato in data 13.04.2022 attraverso la cui comunicazione l'ente previdenziale notificava la presenza di somme illegittimamente percepite per un valore complessivo di euro 7414,13 per le motivazioni addotte all'atto di riliquidazione nel periodo dal 01.01.2020 al 31.05.2022. È di natura documentale, nonché circostanza non contestata da parte convenuta, che in data 01.07.2022 l' ha proceduto al pagamento della pensione con gli arretrati CP_1 operando contestualmente trattenuta sul conguaglio di euro 7414,13. L'avvenuto integrale soddisfo dell'indebito accertato con comunicazione iniziale del 13.04.2022 risulta agli atti circostanza non solo non contestata ma ammessa dall'ente stesso il quale in memoria difensiva di costituzione ha chiesto il dichiararsi la cessata materia del contendere stante l'estinzione dell'indebito, allegando altresì prova dell'avvenuta sospensione del piano rateale di recupero dell'indebito stesso. Tale elemento fattuale consente a questo Tribunale di prendere atto della sussistenza di somme illegittimamente trattenuto dall nel periodo dedotto da parte istante. CP_1 Invero è da rilevarsi che l'ente previdenziale convenuto ha notificato in data 03.12.2022 nuova comunicazione per il recupero di somme indebitamente percepite per il medesimo periodo nonché ammontare monetario dedotto nella precedente riliquidazione del 13.04.2022, somme che documentalmente è stato provato, nonché ammesso, siano già state integralmente recuperate dall'ente. È altresì da rilevare che nonostante quanto ammesso da parte convenuta non è allo stato possibile il dichiararsi cessata la materia del contendere stante la sussistenza dell'interesse ad origine nonché la persistenza dello stesso nel corso del procedimento istaurato dinnanzi a questa corte. Nonostante l'allegazione di sospensione del provvedimento di recupero rateale da momento successivo al deposito del ricorso, parte istante vanta ancora l'interesse alla restituzione delle somme trattenute nel mese di febbraio e marzo 2023 non ancora liquidate (cfr cedolini anno 2024 e 2025). È infatti consolidato orientamento che la cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Per tali ragioni devono essere dichiarate illegittime le trattenute operate nelle mensilità di febbraio 2023 e marzo 2023 in ottemperanza di un piano di recupero di somme indebite illegittimamente eseguito stante l'avvenuta estinzione del debito, con condanna dell'ente alla restituzione delle stesse già trattenute e di ogni somma successivamente non versata e trattenuta in forza delle medesime ragioni oltre interessi legali sino all'integrale soddisfo. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità delle trattenute operate nel mese di febbraio e marzo 2023 nonché del piano di recupero CP_2 CP_1 avente ad oggetto somme indebitamente percepite nel periodo dal gennaio 2020 al 31.05.2022 con condanna dell'ente alla restituzione di euro 225,48 per quanto di competenza per i mesi di febbraio e marzo 2023 nonché di quanto trattenuto sino al momento della prese nuncia, oltre interessi legali;
- Condanna parte resistente l al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente liquidano in euro 341 oltre rimb. forf. al 15%, Parte_1 iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi Aversa 01.07.2024 Il Giudice Del Lavoro Dott.ssa Chiara Cucinella
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 01/07/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3696/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Raffaele Bagnuolo, come in atti RICORRENTE E (, con sede in Controparte_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO AMATO, in sostituzione dell'avv. Marina Savastano, giusta procura atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a piano di recupero somme indebite CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 22.03.2023 parte ricorrente ha dedotto di essere già inabile al 100% nonché in possesso dei requisiti per la percezione della pensione di reversibilità della madre defunta nell'anno 2020; di aver per tali ragioni ricevuto dall'ente convenuto liquidazione della pensione nonché degli arretrati maturati quantificati in euro 10.475,58 in data 01.07.2022; che l' alla medesima data CP_1 compensava parte di quanto liquidato in favore del ricorrente con quanto dovuto dallo stesso in virtù di precedente indebito previdenziale accertato trattenendo euro 7414,13; che nonostante il recupero integrale del debito previdenziale l'ente ha continuato ad operare nel mese di febbraio e marzo 2023 trattenuta sul quantum percepito mensilmente in virtù di esecuzione del piano di recupero per il medesimo indebito già recuperato;
che l' per tali ragioni ha trattenuto indebitamente tali somme. CP_1
Per tali ragioni parte ricorrente ha adito il Tribunale in virtù di giudice del lavoro chiedendo: “1)Fissare udienza di comparizione delle parti;
2)Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti che le trattenute operate dall' nel mese di Febbraio e Marzo 2023 di euro 225,48 sono illegittime CP_1 con la conseguente condanna a carico dell'ente previdenziale alla restituzione oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
3) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la illegittimità del piano di recupero programmato dall' delle somme che saranno trattenute dall'ente previdenziale successivamente CP_1 al mese di Marzo 2023, con la conseguente condanna alle restituzione delle stesse in favore del ricorrente oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
4) Condannare l' al pagamento di spese e compensi, in base al D.M. vigente in materia oltre CP_1 spese generali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”. Regolarmente instaurato il contraddittorio, l si è costituito chiedendo il CP_1 dichiararsi la cessata materia del contendere per avvenuta interruzione del piano di recupero di indebito, stante l'integrale soddisfo dell'ente, altresì dichiarando la restituzione di quanto trattenuto con il primo rateo disponibile. Nelle note d'udienza parte ricorrente non ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata da parte resistente. Disposta la sostituzione dell'udienza del 01.07.2025 con la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., il Tribunale, lette le note, ha deciso la causa con il deposito della presente sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità delle somme previdenziali trattenute illegittimamente in ottemperanza di un piano di recupero rateale di indebito. Con atto di ricorso la parte ricorrente non ha contestato la validità o la fondatezza dell'indebito liquidato in data 13.04.2022 attraverso la cui comunicazione l'ente previdenziale notificava la presenza di somme illegittimamente percepite per un valore complessivo di euro 7414,13 per le motivazioni addotte all'atto di riliquidazione nel periodo dal 01.01.2020 al 31.05.2022. È di natura documentale, nonché circostanza non contestata da parte convenuta, che in data 01.07.2022 l' ha proceduto al pagamento della pensione con gli arretrati CP_1 operando contestualmente trattenuta sul conguaglio di euro 7414,13. L'avvenuto integrale soddisfo dell'indebito accertato con comunicazione iniziale del 13.04.2022 risulta agli atti circostanza non solo non contestata ma ammessa dall'ente stesso il quale in memoria difensiva di costituzione ha chiesto il dichiararsi la cessata materia del contendere stante l'estinzione dell'indebito, allegando altresì prova dell'avvenuta sospensione del piano rateale di recupero dell'indebito stesso. Tale elemento fattuale consente a questo Tribunale di prendere atto della sussistenza di somme illegittimamente trattenuto dall nel periodo dedotto da parte istante. CP_1 Invero è da rilevarsi che l'ente previdenziale convenuto ha notificato in data 03.12.2022 nuova comunicazione per il recupero di somme indebitamente percepite per il medesimo periodo nonché ammontare monetario dedotto nella precedente riliquidazione del 13.04.2022, somme che documentalmente è stato provato, nonché ammesso, siano già state integralmente recuperate dall'ente. È altresì da rilevare che nonostante quanto ammesso da parte convenuta non è allo stato possibile il dichiararsi cessata la materia del contendere stante la sussistenza dell'interesse ad origine nonché la persistenza dello stesso nel corso del procedimento istaurato dinnanzi a questa corte. Nonostante l'allegazione di sospensione del provvedimento di recupero rateale da momento successivo al deposito del ricorso, parte istante vanta ancora l'interesse alla restituzione delle somme trattenute nel mese di febbraio e marzo 2023 non ancora liquidate (cfr cedolini anno 2024 e 2025). È infatti consolidato orientamento che la cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Per tali ragioni devono essere dichiarate illegittime le trattenute operate nelle mensilità di febbraio 2023 e marzo 2023 in ottemperanza di un piano di recupero di somme indebite illegittimamente eseguito stante l'avvenuta estinzione del debito, con condanna dell'ente alla restituzione delle stesse già trattenute e di ogni somma successivamente non versata e trattenuta in forza delle medesime ragioni oltre interessi legali sino all'integrale soddisfo. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità delle trattenute operate nel mese di febbraio e marzo 2023 nonché del piano di recupero CP_2 CP_1 avente ad oggetto somme indebitamente percepite nel periodo dal gennaio 2020 al 31.05.2022 con condanna dell'ente alla restituzione di euro 225,48 per quanto di competenza per i mesi di febbraio e marzo 2023 nonché di quanto trattenuto sino al momento della prese nuncia, oltre interessi legali;
- Condanna parte resistente l al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente liquidano in euro 341 oltre rimb. forf. al 15%, Parte_1 iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi Aversa 01.07.2024 Il Giudice Del Lavoro Dott.ssa Chiara Cucinella