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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9547 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2849/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2849/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e defeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suo procuratore in Cosenza, piazza Santa Teresa n.15, come da procura in atti;
ATTORE contro
Controparte_1
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Girardi e Mattia Bernardini ed elettivamente domiciliata in Trento, via Brennero n.139, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
RT dalla Chiesa n. 1;
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Martiri della liberazione n.55;
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc depositati telematicamente.
Parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 in via principale:
- accertare la responsabilità esclusiva del Sig. ex art. 149 c.d.s nella causazione del sinistro, e per Controparte_3
l'effetto condannarlo in solido con l'Assicuraz risarcimento di tutti i danni subiti per la complessiva somma di € 80.951,00 ovvero nella misura diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dall'evento. CP
- Condannare l'assicurazione mutua per mala-gestio impropria stante il suo palese ritardo nel voler disporre una provvisionale nei tempi e nei modi previsti dalla Legge per un importo non inferiore a € 40.475,5;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. in via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi dell'applicazione al caso de quo della disciplina dettata dall'art 149 cds, chiede volersi riconoscere la responsabilità concorrente ex art 2054 comma 2 con precisa indicazione delle percentuali di responsabilità”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale: rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, ivi compresa la richiesta a titolo di condanna della provvisionale avanzata da controparte;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. e/o ex art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 l'intestato Tribunale , quale proprietaria della vettura Fiat DA (tg. CH087CA), CP_2
, q , e quale compagnia assicurativa della predetta Controparte_3 CP_1 vettura, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 09.03.2019.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che l'attore in data 09.03.2019, alle ore 20:15 circa, percorreva in sella al proprio velocipede la strada statale 415, in località Settala, direzione Zelo Buon Persico e, all'altezza del km 9750, decideva di riposarsi e prendere un caffè al bar “Las Vegas”, sito proprio dall'altro lato della corsia opposta della carreggiata che stava percorrendo;
- che, pertanto, dopo aver controllato che non giungessero veicoli, effettuava l'attraversamento della corsia, ma dopo aver superato la linea di mezzadria, veniva improvvisamente investito da tergo dalla vettura Fiat DA (tg. CH087CA), di proprietà di e condotta nell'occasione da CP_2
, il quale viaggiava nello stesso senso di marcia dell'attore; Controparte_3
2 - che a seguito del violento urto, il veniva immediatamente trasportato con ambulanza presso il Pt_1 nosocomio di Vizzolo Predarbissi, ove gli veniva diagnosticata “una frattura ingranata pluriframmentata e scomposta pertrocanterica e diafisaria prossimale del femore sinistro”;
- che l'attore si sottoponeva a intervento chirurgico e ad un lungo periodo riabilitativo;
- che alla stabilizzazione dei postumi l'attore si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott.
, il quale accertava in capo al un I.P. pari al 20%; CP_4 Pt_1
- che in via stragiudiziale la compagnia assicurativa della sig.ra rifiutava CP_2 CP_1 ogni richiesta di risarcimento sostenendo la responsabilità esclusiva dell'attore nella determinazione del sinistro per aver invaso la corsia percorsa dal;
CP_3
- che, pertanto, spetta all'attore un risarcimento del danno non patrimoniale pari a Euro 80.951,00, CP_ tenuto conto della personalizzazione, nonché il risarcimento per mala gestio della compagnia da quantificarsi nel maggior danno ex art 1224 comma 2, in una somma pari a quanto gli
[...] sarebbe spettato a titolo di provvisionale ovvero Euro 40.475,50.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la compagnia CP_1 contestando l'an debeatur di cui all'atto di citazione in quanto smentito dal verbale di i quale emerge la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro. Gli agenti, infatti, accertavano la violazione da parte dell'attore dell'art. 68, sesto comma, Codice della Strada in quanto il velocipede era sprovvisto di segnalazione visiva anteriore e posteriore, nonché la violazione dell'art. 154, ottavo comma, Codice della Strada per aver effettuato una manovra senza segnalarla.
In via subordinata, la convenuta non contestava il quantum debeatur relativamente al danno biologico, in quanto accertato dal medico fiduciario della compagnia, ma contestava la richiesta di personalizzazione del danno non avendo l'attore neppure allegato circostanze tali da giustificarla. Infine, la convenuta contestava la richiesta avanzata dall'attore di risarcimento del danno per mala gestio da parte della compagnia stessa, sostenendo di aver sempre risposto nei tempi previsti dal Codice delle Assicurazioni a tutte le richieste avanzate da parte avversa.
Con l'Ordinanza del 08.06.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.06.2023, questo Giudice disponeva c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 21.05.2024, il Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., formulava alle parti una proposta conciliativa: “parte convenuta corrisponderà a parte attrice, a saldo e stralcio di ogni pretesa inerente, connessa e conseguente con la presente vertenza (considerata l'alea del giudizio per entrambe le parti e, dunque, in particolare di una responsabilità paritaria dei due conducenti), la somma omnicomprensiva di Euro 31.403,00 a titolo di danno non patrimoniale”.
Successivamente, all'udienza del 01.10.2024, parte attrice dava atto di non aderire alla predetta proposta conciliativa e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 11.09.2025.
A quest'ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Quanto al profilo relativo all'an debeatur deve rilevarsi quanto segue.
2.1. Preliminarmente, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 144 cod. ass. private, azione diretta formulata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, e nei confronti del CP_1
3 responsabile civile del danno – il quale si identifica con il proprietario del veicolo – nella specie
, avendo così parte ricorrente regolarmente instaurato il contraddittorio con il CP_2 litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144, III comma, cod. ass..
L'attore ha formulato altresì domanda risarcitoria ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo antagonista, , domanda pacificamente cumulabile con Controparte_3
l'azione diretta esperita ai sensi del codice delle assicurazioni private.
2.2. Ciò premesso in punto di diritto, quanto alla dinamica del sinistro de quo, questa si evince dal complessivo compendio probatorio che consta della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Legione Carabinieri Lombardia – Compagnia di San Donato Milanese (v. doc.1, fasc. att.), contenente i rilievi e gli accertamenti espletati – che hanno efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso – nonché le dichiarazioni dei due soggetti coinvolti nel sinistro di causa e del testimone oculare, sig. Testimone_1
Ed infatti, gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti hanno rilevato che il sinistro è occorso in data 09.03.2019, alle ore 20:15, sulla S.S. 415 in località Settala, su una strada composta da carreggiata a doppio senso di marcia, con illuminazione inesistente, condizioni metereologiche serene, condizioni del traffico normale e visibilità sufficiente (v. doc.1, fasc. att.).
Gli agenti hanno altresì provveduto a raccogliere le dichiarazioni del conducente della vettura Fiat DA (tg. CH087CA), sig. , il quale ha dichiarato quanto segue: “In data odierna, Controparte_3 intorno alle ore 20:15 circa, pe te direzione Zelo Buon Persico, alla guida della Fiat DA targata CH087CA. All'altezza del distributore “Esso” vi era un uomo a bordo della sua bicicletta che improvvisamente invadeva la mia corsia, pertanto non riuscendo ad evitarlo lo toccavo con la parte anteriore destra. Il ciclista cadeva a terra e subito dopo mi fermavo per soccorrerlo e chiamavo il 118. Preciso che prima di impattarlo gli suonavo insistentemente e invadevo l'altra corsia […]”.
L'attore invece, ha reso agli agenti la seguente dichiarazione: “In data odierna, intorno alle Parte_1 ore 20:1 la SP4Q5, Paullese, direzione Zelo Buon Persico. All'altezza del distributore “Esso” mi sono fermato con la mia bicicletta, guardavo entrambi i lati che non ci fossero auto e decidevo di attraversare la corsia a bordo della bici ma una macchina mi prendeva in pieno da dietro. Pertanto, cadevo a terra e subito dopo arrivava l'ambulanza. Preciso che volevo attraversare la strada per andare a “Las Vegas” per riposarmi e prendere un caffè. Inoltre, preciso che portavo il gilet catarifrangente ma non avevo le luci sulla bici”.
Gli agenti hanno altresì assunto le dichiarazioni del teste oculare il quale Testimone_1 ha dichiarato quanto segue: “Intorno alle ore 20:15 della data odiern leppio di Settala in direzione Pantigliate. All'altezza del distributore Esso notavo un'auto che invadeva la mia corsia in senso opposto e subito dopo notavo che la stessa auto impattava contro un ciclista. Quest'ultimo stava tagliando la corsia in bicicletta, pertanto mi fermavo per dare soccorso. Preciso, inoltre, che il ciclista dopo l'impatto era abbastanza cosciente”.
Sulla base degli accertamenti e rilievi espletati e delle dichiarazioni assunte, gli agenti hanno ricostruito la dinamica del sinistro nei seguenti termini: “In base alle sole dichiarazioni rese dalle persone direttamente coinvolte e dal teste oculare, non è possibile attribuire una specifica responsabilità del conducente del veicolo investitore poiché non vi erano tracce al suolo dalle quali poter determinare un eccesso di velocità e la manovra di tentativo di evitare l'impatto sterzando a sinistra nella corsia opposta è indice della reattività del conducente che, unita al lieve danno subìto nell'impatto con il ciclista dallo specchietto laterale destro del veicolo da lui condotto, lasciano
4 presumere l'effettiva velocità commisurata alle condizioni ambientali e l'impossibilità di evitare l'impatto col ciclista che effettuava la manovra di spostamento verso il centro della carreggiata senza accertarsi del sopraggiungere del veicolo alle sue spalle” (v. doc. 1, fasc. att.).
Ebbene, alla luce delle superiori emergenze processuali, la dinamica del sinistro di causa può essere così ricostruita: il convenuto , alla guida del veicolo Fiat DA (tg. CH087CA), percorreva la CP_3
Strada Statale 415 in località Settala, proveniente da Pantigliate in direzione Zelo Buon Persico, allorquando notava la presenza del ciclista, che percorreva la medesima strada nel suo stesso senso di marcia, il quale iniziava ad intraprendere una manovra di svolta in direzione del bar Las Vegas, sito sul lato opposto della strada, di fatto tagliando la strada al convenuto che, per evitarlo, tentava di sterzare invadendo la corsia opposta, sulla quale transitava il teste oculare ma non riusciva Tes_1 comunque ad evitare l'urto con il ciclista.
Tale ricostruzione deve ritenersi la più verosimile tenuto conto delle dichiarazioni rese dai due conducenti e dal teste oculare e tenuto conto dei danni visibili riportati dai veicoli coinvolti Tes_1 nel sinistro e accertati dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul luogo del sinistro nella propria relazione di incidente, ovvero“specchietto laterale lato passeggero danneggiato” per quanto riguarda la vettura Fiat DA, e “manubrio bicicletta danneggiato” per quanto riguarda il velocipede (v. doc.1, fasc. att.), danni che risultano compatibili con la dinamica del sinistro sopra esposta.
Ed infatti, se come sostenuto da parte attrice nei propri scritti difensivi, l'urto fosse occorso da tergo per il mancato rispetto della distanza di sicurezza e conseguente violazione dell'art. 149 C.d.S. da parte del convenuto, i danni sarebbero stati localizzati anche nella parte posteriore del velocipede e in quella anteriore della vettura, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Ciò posto in relazione alle modalità di accadimento del sinistro, deve a questo punto accertarsi la responsabilità dei soggetti coinvolti di cui al presente giudizio.
In primo luogo, giova rilevare che il convenuto medesimo ha dichiarato agli agenti intervenuti nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro di aver notato la presenza del ciclista che stava invadendo la sua corsia e che, infatti, “gli suonava insistentemente” (v. doc.1, fasc. att.).
Il convenuto ha dunque violato innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012).
Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, sempre che siano prevedibili. Pertanto, il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente a quanto richiesto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente, negligente e persino imperita. Il giudizio sulla prevedibilità dovrà essere svolto ex ante e in relazione alla concreta fattispecie, tenendo conto di tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento” (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, 21 novembre 2024, n. 30089).
Giova altresì rilevare che, come si evince dalla produzione fotografica allegata al verbale di incidente prodotto in atti sub doc.1, fasc. att., la strada nel punto ove è occorso il sinistro (ovvero in
5 corrispondenza della stazione di servizio Esso) era caratterizzata dalla presenza di una linea di mezzeria tratteggiata, che consentiva dunque l'attraversamento dei veicoli per immettersi negli esercizi commerciali ivi presenti.
Dunque, il convenuto, resosi conto della presenza del ciclista che si apprestava ad attraversare la strada, potendo prevedere la manovra del medesimo tenuto conto della linea di mezzeria tratteggiata che ne consentiva l'attraversamento, avrebbe dovuto adottare la massima prudenza e diligenza, se necessario arrestando la marcia, al fine di evitare l'urto con il velocipede.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, è dunque acclarata la responsabilità del convenuto
, il quale non è stato in grado di porre in essere una manovra di emergenza al fine Controparte_3 di evitare l'impatto con il velocipede condotto dall'attore e, dunque, non ha provato di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento lesivo.
2.3. Così accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del Controparte_3 sinistro de quo, deve rilevarsi che il comportamento colpos concorso, peraltro in misura prevalente, a determinare l'evento lesivo.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili al danneggiato in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Ed infatti, alla luce del complessivo compendio probatorio e della dinamica del sinistro come sopra ricostruita, deve ritenersi acclarato che anche l'attore abbia posto in essere una condotta di guida imprudente e negligente, violando diverse disposizioni del Codice della Strada, specie tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
In tal senso rilevano le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal teste oculare, sig. il Tes_1 quale ha dichiarato quanto segue: “Intorno alle ore 20:15 della data odierna percorrevo la SP 41 io di Settala in direzione Pantigliate. All'altezza del distributore Esso notavo un'auto che invadeva la mia corsia in senso opposto e subito dopo notavo che la stessa auto impattava contro un ciclista. Quest'ultimo stava tagliando la corsia in bicicletta, pertanto mi fermavo per dare soccorso. Preciso, inoltre, che il ciclista dopo l'impatto era abbastanza cosciente” (v. doc.1, fasc. att.).
Dalle emergenze processuali si evince, dunque, che l'attore, alla guida del proprio velocipede, in orario notturno e su una strada priva di illuminazione, come accertato dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro (v. doc.1, fasc. att.), ha effettuato una manovra di attraversamento della corsia di fatto tagliando la strada al convenuto, che percorreva la S.S. 415 nella sua stessa corsia e nel medesimo senso di marcia, al fine di recarsi al bar Las Vegas sito sul lato opposto della strada.
L'attore ha dunque violato, innanzi tutto, la regola cautelare generale sopra richiamata di cui all'art. 140 del Codice della Strada;
inoltre, il medesimo ha violato altresì l'art. 154 del Codice della Strada, il quale dispone che i conducenti che intendono eseguire una manovra per cambiare direzione o corsia, per impegnare un'altra strada o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e devono altresì segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Ebbene, nel caso di specie, se il prima di intraprendere la manovra di attraversamento della Pt_1 carreggiata si fosse fermato e a erificato scrupolosamente la presenza di altri veicoli sulla carreggiata, verosimilmente il sinistro non si sarebbe verificato.
6 Giova inoltre rilevare che, come accertato nel verbale di incidente e come ammesso dal stesso Pt_1 in sede di dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, l'attore, in orario notturno, si trovava alla guida del proprio velocipede che era sprovvisto di segnalazione visiva anteriore e posteriore e, a differenza di quanto dedotto da parte attrice nei propri scritti difensivi, non vi è prova in atti che il medesimo stesse indossando il giubbotto catarifrangente (v. doc.1, fasc. att.).
L'attore ha dunque violato anche l'art. 68, comma I, lett. c), del Codice della Strada, il quale dispone che: “I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: […] per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi;
inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati”.
È pertanto accertata la responsabilità concorrente dell'attore nella determinazione del Parte_1 sinistro di causa, specie tenuto conto delle circostanze de o sopra esposte (orario notturno, visibilità assente, velocipede sprovvisto di segnalazioni visive), che, a maggior ragione, avrebbero dovuto indurlo ad adottare la massima prudenza e diligenza arrestando la marcia al fine di verificare la presenza di eventuali veicoli prima di effettuare la manovra di attraversamento della corsia.
2.4. Con riguardo alla quantificazione dei rispettivi gradi di colpa, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenga alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010 - dep. 20/08/2010, Filippi, Rv. 24835401) e, ancora, si è detto che in tema di circolazione stradale il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Sez. 4, n. 5691/2016; Sez. 4, n. 12260/2015).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la responsabilità concorrente dell'attore nella misura prevalente del 80% e del convenuto nella misura del Parte_1 Controparte_3 erminazione del sinistro per cui è causa, tenuto ore gravità delle regole cautelari violate dall'attore per le ragioni sopra esposte.
3. Così accertata la responsabilità concorrente dell'attore e del convenuto, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
3.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. il quale ha accertato: che l'attore, in conseguenza dell'evento lesivo Persona_1 per cui è causa, ha riportato una “Frattura femore sinistro” (v. relazione peritale, pag. 8); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 30, di inabilità temporanea al 75% di giorni 65, di inabilità temporanea al 50% di giorni 30 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 45, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 3 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico- fisica del soggetto nella misura del 18-20%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 2 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag.10).
7 Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. Parte_1
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e della sofferenza morale soggettiva interiore correlata al danno biologico.
3.1.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 78 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 26897/2014), l'importo complessivo di Euro 15.225,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 145,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica nella misura di 3 su una scala da 1 a 5, nel periodo della temporanea) e di Euro 58.216,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 73.441,00, somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 80%, è pari a Euro 14.688,20.
3.1.2. In aggiunta alla somma sopra liquidata pari a Euro 14.688,20 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (09.03.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 09.03.2019 fino alla presente sentenza.
3.1.3. Quanto alla domanda di personalizzazione del danno genericamente formulata da parte attrice nei propri scritti difensivi, questo Giudice chiarisce che nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta all'attrice a titolo di personalizzazione, atteso che non sono stati allegati e dedotti profili diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno.
8 Nel caso di specie, infatti, parte attrice si è limitata a dedurre, in sede di atto di citazione, quanto segue: “che alla luce della perizia effettuata dal Dott. il risarcimento spettante al Sig. per IPT e CP_4 Pt_1
ITT è quantificabile in complessivi € 80.951,00 tenuto personalizzazione al quale si de ggiungere il risarcimento per mala gestio impropria da quantificarsi nel maggior danno ex art 1224 comma 2, in una somma pari a quanto gli sarebbe spettato a titolo di provvisionale ovvero € 40. 475,5” (v. atto di citazione, pag.3).
Alcuna memoria assertiva o istruttoria è stata depositata e, pertanto, alcuna ulteriore circostanza è stata dedotta in giudizio.
Ebbene, tenuto conto che l'attore non ha allegato e dedotto profili “diversi e ulteriori” rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza ad esso correlata, ne consegue che la domanda di personalizzazione del danno biologico formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
Sostiene, infatti, la giurisprudenza di legittimità – alla quale questo Tribunale intende aderire – che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, come in tal caso, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
“personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
La predetta domanda di personalizzazione del danno, dunque, non può trovare accoglimento.
4. Per quanto concerne la domanda di condanna della compagnia di assicurazione CP_1 per c.d. mala gestio impropria al risarcimento del danno dovuto, formulata da parte a osservarsi in via preliminare che “l'inadempimento dell'assicuratore della r.c.a. alle proprie obbligazioni si riconduce a due differenti forme di responsabilità: la prima è quella da colpevole ritardo nei confronti del danneggiato, o c.d. mala gestio impropria, fondata sulla sua costituzione in mora ex art. 22 della l. n. 990 del 1969 (ora ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), non seguita dal dovuto pagamento, per la quale risponde a titolo di rivalutazione ed interessi anche oltre il limite del massimale, senza necessità che il danneggiato formuli specifica domanda, essendo sufficiente la richiesta di integrale risarcimento dei danni;
la seconda è quella per c.d. mala gestio propria, nei confronti dell'assicurato, per condotte contrarie agli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, che espone l'assicurazione anche oltre il massimale, purché l'assicurato-danneggiante proponga specifica domanda” (così, da ultimo, Cass., sez. III, 17 febbraio 2016 n. 3014 che richiama, sul punto, quanto già affermato da Cass., SS.UU. 8 luglio 2003 n. 10725; cfr. anche Cass., 27 giugno 2014 n. 14637 e Cass. 28 giugno 2010, n. 15397).
Nella specie, parte attrice agisce per la cd. mala gestio impropria che, in realtà, integra un'ipotesi di responsabilità da colpevole ritardo e che trova titolo in un comportamento dell'obbligato ingiustificatamente dilatorio, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, trascorso il termine di cui all'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005, alla cui scadenza l'assicuratore è da
9 considerare in mora, sempreché sia stato posto in grado con la detta richiesta di determinarsi in ordine all'an e al quantum della somma dovuta a titolo di risarcimento. CP_ Ebbene, nel caso di specie, non può ravvisarsi un comportamento colpevole della compagnia in relazione al mancato pagamento del risarcimento del danno a favore dell'attore dal
[...] to che la compagnia ha legittimamente ritenuto di attendere l'espletamento dell'istruttoria orale (che neppure è stata svolta in quanto parte attrice non ha depositato la memoria istruttoria a ciò preposta) e l'esito del giudizio, al fine di verificare l'accertamento delle eventuali rispettive responsabilità in capo ai due conducenti o della responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, specie tenuto conto del fatto che dal verbale di incidente versato in atti non emerge pacificamente una responsabilità esclusiva o prevalente del convenuto . Controparte_3
Pertanto, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per imputare alla compagnia qui convenuta una responsabilità per colposo ritardo nel pagamento del risarcimento.
5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Quanto, infine, al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite (accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 80%) si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi e di porre il restante terzo a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 considerata, in particolare, l'attività difensiva effettivamente espletata, con applicazione dei valori medi per la fase introduttiva e di studio, dei valori minimi per la fase istruttoria consistita nel solo espletamento della c.t.u. non avendo l'attore depositato memorie istruttorie, e dei valori minimi anche per la fase decisionale limitata al solo deposito della comparsa conclusionale, peraltro avente funzione meramente riassuntiva di quanto già esposto dai difensori nei precedenti scritti difensivi.
L'applicazione dell'art. 92 II comma c.p.c. determina la mancata applicazione dell'art. 91, I comma, II periodo, c.p.c..
Poiché parte attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio (cfr. delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano del 24.11.2022, prodotta in allegato alla citazione, doc. 5, fasc. att.) ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al gratuito patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, con riduzione della metà degli importi spettanti ex art. 130 T.U. spese di giustizia.
Tenuto conto della contestazione da parte della compagnia convenuta della consulenza tecnica di parte che ha determinato il necessario ingresso nel giudizio della consulenza medico-legale, le relative spese devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente dell'attore nella misura dell'80%, e del Parte_1 convenuto , nella misura del 20%, nella determinazione del sinistro di causa Controparte_3 occorso in data 09.03.2019;
10 - condanna i convenuti e , in solido tra loro e CP_1 CP_2 Controparte_3 nelle rispettive qualità, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore pari all'80%, a corrispondere a favore di la somma di Euro 14.688,20 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dall'attore nei confronti delle parti convenute;
- condanna i convenuti e , in solido tra loro e CP_1 CP_2 Controparte_3 nelle rispettive qualità, m , a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano, per il restante terzo, in Euro 1.523,66 per compensi, oltre accessori come per legge, già ridotte della metà ex art. 130 T.U. spese di giustizia, disponendo il pagamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U.;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 07.03.2024.
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2849/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e defeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suo procuratore in Cosenza, piazza Santa Teresa n.15, come da procura in atti;
ATTORE contro
Controparte_1
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Girardi e Mattia Bernardini ed elettivamente domiciliata in Trento, via Brennero n.139, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
RT dalla Chiesa n. 1;
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Martiri della liberazione n.55;
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc depositati telematicamente.
Parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 in via principale:
- accertare la responsabilità esclusiva del Sig. ex art. 149 c.d.s nella causazione del sinistro, e per Controparte_3
l'effetto condannarlo in solido con l'Assicuraz risarcimento di tutti i danni subiti per la complessiva somma di € 80.951,00 ovvero nella misura diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dall'evento. CP
- Condannare l'assicurazione mutua per mala-gestio impropria stante il suo palese ritardo nel voler disporre una provvisionale nei tempi e nei modi previsti dalla Legge per un importo non inferiore a € 40.475,5;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. in via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi dell'applicazione al caso de quo della disciplina dettata dall'art 149 cds, chiede volersi riconoscere la responsabilità concorrente ex art 2054 comma 2 con precisa indicazione delle percentuali di responsabilità”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale: rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, ivi compresa la richiesta a titolo di condanna della provvisionale avanzata da controparte;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. e/o ex art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 l'intestato Tribunale , quale proprietaria della vettura Fiat DA (tg. CH087CA), CP_2
, q , e quale compagnia assicurativa della predetta Controparte_3 CP_1 vettura, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 09.03.2019.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che l'attore in data 09.03.2019, alle ore 20:15 circa, percorreva in sella al proprio velocipede la strada statale 415, in località Settala, direzione Zelo Buon Persico e, all'altezza del km 9750, decideva di riposarsi e prendere un caffè al bar “Las Vegas”, sito proprio dall'altro lato della corsia opposta della carreggiata che stava percorrendo;
- che, pertanto, dopo aver controllato che non giungessero veicoli, effettuava l'attraversamento della corsia, ma dopo aver superato la linea di mezzadria, veniva improvvisamente investito da tergo dalla vettura Fiat DA (tg. CH087CA), di proprietà di e condotta nell'occasione da CP_2
, il quale viaggiava nello stesso senso di marcia dell'attore; Controparte_3
2 - che a seguito del violento urto, il veniva immediatamente trasportato con ambulanza presso il Pt_1 nosocomio di Vizzolo Predarbissi, ove gli veniva diagnosticata “una frattura ingranata pluriframmentata e scomposta pertrocanterica e diafisaria prossimale del femore sinistro”;
- che l'attore si sottoponeva a intervento chirurgico e ad un lungo periodo riabilitativo;
- che alla stabilizzazione dei postumi l'attore si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott.
, il quale accertava in capo al un I.P. pari al 20%; CP_4 Pt_1
- che in via stragiudiziale la compagnia assicurativa della sig.ra rifiutava CP_2 CP_1 ogni richiesta di risarcimento sostenendo la responsabilità esclusiva dell'attore nella determinazione del sinistro per aver invaso la corsia percorsa dal;
CP_3
- che, pertanto, spetta all'attore un risarcimento del danno non patrimoniale pari a Euro 80.951,00, CP_ tenuto conto della personalizzazione, nonché il risarcimento per mala gestio della compagnia da quantificarsi nel maggior danno ex art 1224 comma 2, in una somma pari a quanto gli
[...] sarebbe spettato a titolo di provvisionale ovvero Euro 40.475,50.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la compagnia CP_1 contestando l'an debeatur di cui all'atto di citazione in quanto smentito dal verbale di i quale emerge la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro. Gli agenti, infatti, accertavano la violazione da parte dell'attore dell'art. 68, sesto comma, Codice della Strada in quanto il velocipede era sprovvisto di segnalazione visiva anteriore e posteriore, nonché la violazione dell'art. 154, ottavo comma, Codice della Strada per aver effettuato una manovra senza segnalarla.
In via subordinata, la convenuta non contestava il quantum debeatur relativamente al danno biologico, in quanto accertato dal medico fiduciario della compagnia, ma contestava la richiesta di personalizzazione del danno non avendo l'attore neppure allegato circostanze tali da giustificarla. Infine, la convenuta contestava la richiesta avanzata dall'attore di risarcimento del danno per mala gestio da parte della compagnia stessa, sostenendo di aver sempre risposto nei tempi previsti dal Codice delle Assicurazioni a tutte le richieste avanzate da parte avversa.
Con l'Ordinanza del 08.06.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.06.2023, questo Giudice disponeva c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 21.05.2024, il Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., formulava alle parti una proposta conciliativa: “parte convenuta corrisponderà a parte attrice, a saldo e stralcio di ogni pretesa inerente, connessa e conseguente con la presente vertenza (considerata l'alea del giudizio per entrambe le parti e, dunque, in particolare di una responsabilità paritaria dei due conducenti), la somma omnicomprensiva di Euro 31.403,00 a titolo di danno non patrimoniale”.
Successivamente, all'udienza del 01.10.2024, parte attrice dava atto di non aderire alla predetta proposta conciliativa e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 11.09.2025.
A quest'ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Quanto al profilo relativo all'an debeatur deve rilevarsi quanto segue.
2.1. Preliminarmente, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 144 cod. ass. private, azione diretta formulata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, e nei confronti del CP_1
3 responsabile civile del danno – il quale si identifica con il proprietario del veicolo – nella specie
, avendo così parte ricorrente regolarmente instaurato il contraddittorio con il CP_2 litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144, III comma, cod. ass..
L'attore ha formulato altresì domanda risarcitoria ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo antagonista, , domanda pacificamente cumulabile con Controparte_3
l'azione diretta esperita ai sensi del codice delle assicurazioni private.
2.2. Ciò premesso in punto di diritto, quanto alla dinamica del sinistro de quo, questa si evince dal complessivo compendio probatorio che consta della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Legione Carabinieri Lombardia – Compagnia di San Donato Milanese (v. doc.1, fasc. att.), contenente i rilievi e gli accertamenti espletati – che hanno efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso – nonché le dichiarazioni dei due soggetti coinvolti nel sinistro di causa e del testimone oculare, sig. Testimone_1
Ed infatti, gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti hanno rilevato che il sinistro è occorso in data 09.03.2019, alle ore 20:15, sulla S.S. 415 in località Settala, su una strada composta da carreggiata a doppio senso di marcia, con illuminazione inesistente, condizioni metereologiche serene, condizioni del traffico normale e visibilità sufficiente (v. doc.1, fasc. att.).
Gli agenti hanno altresì provveduto a raccogliere le dichiarazioni del conducente della vettura Fiat DA (tg. CH087CA), sig. , il quale ha dichiarato quanto segue: “In data odierna, Controparte_3 intorno alle ore 20:15 circa, pe te direzione Zelo Buon Persico, alla guida della Fiat DA targata CH087CA. All'altezza del distributore “Esso” vi era un uomo a bordo della sua bicicletta che improvvisamente invadeva la mia corsia, pertanto non riuscendo ad evitarlo lo toccavo con la parte anteriore destra. Il ciclista cadeva a terra e subito dopo mi fermavo per soccorrerlo e chiamavo il 118. Preciso che prima di impattarlo gli suonavo insistentemente e invadevo l'altra corsia […]”.
L'attore invece, ha reso agli agenti la seguente dichiarazione: “In data odierna, intorno alle Parte_1 ore 20:1 la SP4Q5, Paullese, direzione Zelo Buon Persico. All'altezza del distributore “Esso” mi sono fermato con la mia bicicletta, guardavo entrambi i lati che non ci fossero auto e decidevo di attraversare la corsia a bordo della bici ma una macchina mi prendeva in pieno da dietro. Pertanto, cadevo a terra e subito dopo arrivava l'ambulanza. Preciso che volevo attraversare la strada per andare a “Las Vegas” per riposarmi e prendere un caffè. Inoltre, preciso che portavo il gilet catarifrangente ma non avevo le luci sulla bici”.
Gli agenti hanno altresì assunto le dichiarazioni del teste oculare il quale Testimone_1 ha dichiarato quanto segue: “Intorno alle ore 20:15 della data odiern leppio di Settala in direzione Pantigliate. All'altezza del distributore Esso notavo un'auto che invadeva la mia corsia in senso opposto e subito dopo notavo che la stessa auto impattava contro un ciclista. Quest'ultimo stava tagliando la corsia in bicicletta, pertanto mi fermavo per dare soccorso. Preciso, inoltre, che il ciclista dopo l'impatto era abbastanza cosciente”.
Sulla base degli accertamenti e rilievi espletati e delle dichiarazioni assunte, gli agenti hanno ricostruito la dinamica del sinistro nei seguenti termini: “In base alle sole dichiarazioni rese dalle persone direttamente coinvolte e dal teste oculare, non è possibile attribuire una specifica responsabilità del conducente del veicolo investitore poiché non vi erano tracce al suolo dalle quali poter determinare un eccesso di velocità e la manovra di tentativo di evitare l'impatto sterzando a sinistra nella corsia opposta è indice della reattività del conducente che, unita al lieve danno subìto nell'impatto con il ciclista dallo specchietto laterale destro del veicolo da lui condotto, lasciano
4 presumere l'effettiva velocità commisurata alle condizioni ambientali e l'impossibilità di evitare l'impatto col ciclista che effettuava la manovra di spostamento verso il centro della carreggiata senza accertarsi del sopraggiungere del veicolo alle sue spalle” (v. doc. 1, fasc. att.).
Ebbene, alla luce delle superiori emergenze processuali, la dinamica del sinistro di causa può essere così ricostruita: il convenuto , alla guida del veicolo Fiat DA (tg. CH087CA), percorreva la CP_3
Strada Statale 415 in località Settala, proveniente da Pantigliate in direzione Zelo Buon Persico, allorquando notava la presenza del ciclista, che percorreva la medesima strada nel suo stesso senso di marcia, il quale iniziava ad intraprendere una manovra di svolta in direzione del bar Las Vegas, sito sul lato opposto della strada, di fatto tagliando la strada al convenuto che, per evitarlo, tentava di sterzare invadendo la corsia opposta, sulla quale transitava il teste oculare ma non riusciva Tes_1 comunque ad evitare l'urto con il ciclista.
Tale ricostruzione deve ritenersi la più verosimile tenuto conto delle dichiarazioni rese dai due conducenti e dal teste oculare e tenuto conto dei danni visibili riportati dai veicoli coinvolti Tes_1 nel sinistro e accertati dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul luogo del sinistro nella propria relazione di incidente, ovvero“specchietto laterale lato passeggero danneggiato” per quanto riguarda la vettura Fiat DA, e “manubrio bicicletta danneggiato” per quanto riguarda il velocipede (v. doc.1, fasc. att.), danni che risultano compatibili con la dinamica del sinistro sopra esposta.
Ed infatti, se come sostenuto da parte attrice nei propri scritti difensivi, l'urto fosse occorso da tergo per il mancato rispetto della distanza di sicurezza e conseguente violazione dell'art. 149 C.d.S. da parte del convenuto, i danni sarebbero stati localizzati anche nella parte posteriore del velocipede e in quella anteriore della vettura, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Ciò posto in relazione alle modalità di accadimento del sinistro, deve a questo punto accertarsi la responsabilità dei soggetti coinvolti di cui al presente giudizio.
In primo luogo, giova rilevare che il convenuto medesimo ha dichiarato agli agenti intervenuti nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro di aver notato la presenza del ciclista che stava invadendo la sua corsia e che, infatti, “gli suonava insistentemente” (v. doc.1, fasc. att.).
Il convenuto ha dunque violato innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012).
Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, sempre che siano prevedibili. Pertanto, il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente a quanto richiesto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente, negligente e persino imperita. Il giudizio sulla prevedibilità dovrà essere svolto ex ante e in relazione alla concreta fattispecie, tenendo conto di tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento” (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, 21 novembre 2024, n. 30089).
Giova altresì rilevare che, come si evince dalla produzione fotografica allegata al verbale di incidente prodotto in atti sub doc.1, fasc. att., la strada nel punto ove è occorso il sinistro (ovvero in
5 corrispondenza della stazione di servizio Esso) era caratterizzata dalla presenza di una linea di mezzeria tratteggiata, che consentiva dunque l'attraversamento dei veicoli per immettersi negli esercizi commerciali ivi presenti.
Dunque, il convenuto, resosi conto della presenza del ciclista che si apprestava ad attraversare la strada, potendo prevedere la manovra del medesimo tenuto conto della linea di mezzeria tratteggiata che ne consentiva l'attraversamento, avrebbe dovuto adottare la massima prudenza e diligenza, se necessario arrestando la marcia, al fine di evitare l'urto con il velocipede.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, è dunque acclarata la responsabilità del convenuto
, il quale non è stato in grado di porre in essere una manovra di emergenza al fine Controparte_3 di evitare l'impatto con il velocipede condotto dall'attore e, dunque, non ha provato di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento lesivo.
2.3. Così accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del Controparte_3 sinistro de quo, deve rilevarsi che il comportamento colpos concorso, peraltro in misura prevalente, a determinare l'evento lesivo.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili al danneggiato in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Ed infatti, alla luce del complessivo compendio probatorio e della dinamica del sinistro come sopra ricostruita, deve ritenersi acclarato che anche l'attore abbia posto in essere una condotta di guida imprudente e negligente, violando diverse disposizioni del Codice della Strada, specie tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
In tal senso rilevano le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal teste oculare, sig. il Tes_1 quale ha dichiarato quanto segue: “Intorno alle ore 20:15 della data odierna percorrevo la SP 41 io di Settala in direzione Pantigliate. All'altezza del distributore Esso notavo un'auto che invadeva la mia corsia in senso opposto e subito dopo notavo che la stessa auto impattava contro un ciclista. Quest'ultimo stava tagliando la corsia in bicicletta, pertanto mi fermavo per dare soccorso. Preciso, inoltre, che il ciclista dopo l'impatto era abbastanza cosciente” (v. doc.1, fasc. att.).
Dalle emergenze processuali si evince, dunque, che l'attore, alla guida del proprio velocipede, in orario notturno e su una strada priva di illuminazione, come accertato dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro (v. doc.1, fasc. att.), ha effettuato una manovra di attraversamento della corsia di fatto tagliando la strada al convenuto, che percorreva la S.S. 415 nella sua stessa corsia e nel medesimo senso di marcia, al fine di recarsi al bar Las Vegas sito sul lato opposto della strada.
L'attore ha dunque violato, innanzi tutto, la regola cautelare generale sopra richiamata di cui all'art. 140 del Codice della Strada;
inoltre, il medesimo ha violato altresì l'art. 154 del Codice della Strada, il quale dispone che i conducenti che intendono eseguire una manovra per cambiare direzione o corsia, per impegnare un'altra strada o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e devono altresì segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Ebbene, nel caso di specie, se il prima di intraprendere la manovra di attraversamento della Pt_1 carreggiata si fosse fermato e a erificato scrupolosamente la presenza di altri veicoli sulla carreggiata, verosimilmente il sinistro non si sarebbe verificato.
6 Giova inoltre rilevare che, come accertato nel verbale di incidente e come ammesso dal stesso Pt_1 in sede di dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, l'attore, in orario notturno, si trovava alla guida del proprio velocipede che era sprovvisto di segnalazione visiva anteriore e posteriore e, a differenza di quanto dedotto da parte attrice nei propri scritti difensivi, non vi è prova in atti che il medesimo stesse indossando il giubbotto catarifrangente (v. doc.1, fasc. att.).
L'attore ha dunque violato anche l'art. 68, comma I, lett. c), del Codice della Strada, il quale dispone che: “I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: […] per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi;
inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati”.
È pertanto accertata la responsabilità concorrente dell'attore nella determinazione del Parte_1 sinistro di causa, specie tenuto conto delle circostanze de o sopra esposte (orario notturno, visibilità assente, velocipede sprovvisto di segnalazioni visive), che, a maggior ragione, avrebbero dovuto indurlo ad adottare la massima prudenza e diligenza arrestando la marcia al fine di verificare la presenza di eventuali veicoli prima di effettuare la manovra di attraversamento della corsia.
2.4. Con riguardo alla quantificazione dei rispettivi gradi di colpa, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenga alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010 - dep. 20/08/2010, Filippi, Rv. 24835401) e, ancora, si è detto che in tema di circolazione stradale il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Sez. 4, n. 5691/2016; Sez. 4, n. 12260/2015).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la responsabilità concorrente dell'attore nella misura prevalente del 80% e del convenuto nella misura del Parte_1 Controparte_3 erminazione del sinistro per cui è causa, tenuto ore gravità delle regole cautelari violate dall'attore per le ragioni sopra esposte.
3. Così accertata la responsabilità concorrente dell'attore e del convenuto, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
3.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. il quale ha accertato: che l'attore, in conseguenza dell'evento lesivo Persona_1 per cui è causa, ha riportato una “Frattura femore sinistro” (v. relazione peritale, pag. 8); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 30, di inabilità temporanea al 75% di giorni 65, di inabilità temporanea al 50% di giorni 30 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 45, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 3 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico- fisica del soggetto nella misura del 18-20%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 2 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag.10).
7 Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. Parte_1
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e della sofferenza morale soggettiva interiore correlata al danno biologico.
3.1.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 78 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 26897/2014), l'importo complessivo di Euro 15.225,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 145,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica nella misura di 3 su una scala da 1 a 5, nel periodo della temporanea) e di Euro 58.216,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 73.441,00, somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 80%, è pari a Euro 14.688,20.
3.1.2. In aggiunta alla somma sopra liquidata pari a Euro 14.688,20 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (09.03.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 09.03.2019 fino alla presente sentenza.
3.1.3. Quanto alla domanda di personalizzazione del danno genericamente formulata da parte attrice nei propri scritti difensivi, questo Giudice chiarisce che nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta all'attrice a titolo di personalizzazione, atteso che non sono stati allegati e dedotti profili diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno.
8 Nel caso di specie, infatti, parte attrice si è limitata a dedurre, in sede di atto di citazione, quanto segue: “che alla luce della perizia effettuata dal Dott. il risarcimento spettante al Sig. per IPT e CP_4 Pt_1
ITT è quantificabile in complessivi € 80.951,00 tenuto personalizzazione al quale si de ggiungere il risarcimento per mala gestio impropria da quantificarsi nel maggior danno ex art 1224 comma 2, in una somma pari a quanto gli sarebbe spettato a titolo di provvisionale ovvero € 40. 475,5” (v. atto di citazione, pag.3).
Alcuna memoria assertiva o istruttoria è stata depositata e, pertanto, alcuna ulteriore circostanza è stata dedotta in giudizio.
Ebbene, tenuto conto che l'attore non ha allegato e dedotto profili “diversi e ulteriori” rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza ad esso correlata, ne consegue che la domanda di personalizzazione del danno biologico formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
Sostiene, infatti, la giurisprudenza di legittimità – alla quale questo Tribunale intende aderire – che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, come in tal caso, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
“personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
La predetta domanda di personalizzazione del danno, dunque, non può trovare accoglimento.
4. Per quanto concerne la domanda di condanna della compagnia di assicurazione CP_1 per c.d. mala gestio impropria al risarcimento del danno dovuto, formulata da parte a osservarsi in via preliminare che “l'inadempimento dell'assicuratore della r.c.a. alle proprie obbligazioni si riconduce a due differenti forme di responsabilità: la prima è quella da colpevole ritardo nei confronti del danneggiato, o c.d. mala gestio impropria, fondata sulla sua costituzione in mora ex art. 22 della l. n. 990 del 1969 (ora ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), non seguita dal dovuto pagamento, per la quale risponde a titolo di rivalutazione ed interessi anche oltre il limite del massimale, senza necessità che il danneggiato formuli specifica domanda, essendo sufficiente la richiesta di integrale risarcimento dei danni;
la seconda è quella per c.d. mala gestio propria, nei confronti dell'assicurato, per condotte contrarie agli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, che espone l'assicurazione anche oltre il massimale, purché l'assicurato-danneggiante proponga specifica domanda” (così, da ultimo, Cass., sez. III, 17 febbraio 2016 n. 3014 che richiama, sul punto, quanto già affermato da Cass., SS.UU. 8 luglio 2003 n. 10725; cfr. anche Cass., 27 giugno 2014 n. 14637 e Cass. 28 giugno 2010, n. 15397).
Nella specie, parte attrice agisce per la cd. mala gestio impropria che, in realtà, integra un'ipotesi di responsabilità da colpevole ritardo e che trova titolo in un comportamento dell'obbligato ingiustificatamente dilatorio, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, trascorso il termine di cui all'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005, alla cui scadenza l'assicuratore è da
9 considerare in mora, sempreché sia stato posto in grado con la detta richiesta di determinarsi in ordine all'an e al quantum della somma dovuta a titolo di risarcimento. CP_ Ebbene, nel caso di specie, non può ravvisarsi un comportamento colpevole della compagnia in relazione al mancato pagamento del risarcimento del danno a favore dell'attore dal
[...] to che la compagnia ha legittimamente ritenuto di attendere l'espletamento dell'istruttoria orale (che neppure è stata svolta in quanto parte attrice non ha depositato la memoria istruttoria a ciò preposta) e l'esito del giudizio, al fine di verificare l'accertamento delle eventuali rispettive responsabilità in capo ai due conducenti o della responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, specie tenuto conto del fatto che dal verbale di incidente versato in atti non emerge pacificamente una responsabilità esclusiva o prevalente del convenuto . Controparte_3
Pertanto, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per imputare alla compagnia qui convenuta una responsabilità per colposo ritardo nel pagamento del risarcimento.
5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Quanto, infine, al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite (accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 80%) si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi e di porre il restante terzo a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 considerata, in particolare, l'attività difensiva effettivamente espletata, con applicazione dei valori medi per la fase introduttiva e di studio, dei valori minimi per la fase istruttoria consistita nel solo espletamento della c.t.u. non avendo l'attore depositato memorie istruttorie, e dei valori minimi anche per la fase decisionale limitata al solo deposito della comparsa conclusionale, peraltro avente funzione meramente riassuntiva di quanto già esposto dai difensori nei precedenti scritti difensivi.
L'applicazione dell'art. 92 II comma c.p.c. determina la mancata applicazione dell'art. 91, I comma, II periodo, c.p.c..
Poiché parte attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio (cfr. delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano del 24.11.2022, prodotta in allegato alla citazione, doc. 5, fasc. att.) ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al gratuito patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, con riduzione della metà degli importi spettanti ex art. 130 T.U. spese di giustizia.
Tenuto conto della contestazione da parte della compagnia convenuta della consulenza tecnica di parte che ha determinato il necessario ingresso nel giudizio della consulenza medico-legale, le relative spese devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente dell'attore nella misura dell'80%, e del Parte_1 convenuto , nella misura del 20%, nella determinazione del sinistro di causa Controparte_3 occorso in data 09.03.2019;
10 - condanna i convenuti e , in solido tra loro e CP_1 CP_2 Controparte_3 nelle rispettive qualità, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore pari all'80%, a corrispondere a favore di la somma di Euro 14.688,20 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dall'attore nei confronti delle parti convenute;
- condanna i convenuti e , in solido tra loro e CP_1 CP_2 Controparte_3 nelle rispettive qualità, m , a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano, per il restante terzo, in Euro 1.523,66 per compensi, oltre accessori come per legge, già ridotte della metà ex art. 130 T.U. spese di giustizia, disponendo il pagamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U.;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 07.03.2024.
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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