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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/01/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5915/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
l , c.f. e p. Iva in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e l.r.p.t., , dom.to per la carica in , alla via Nizza, 146, Controparte_1 Pt_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio Rep. Persona_1
n.26327del 02.02.2018, dall'avv. Lucia Fiorillo, c.f. , con il quale è C.F._1
elettivamente domiciliata in , presso la Funzione Affari Legali dell , in Pt_1 Parte_1
, alla via Nizza, 146; Pt_1
- opponente -
E
Pa il p.Iva ,con sede in Battipaglia, alla Controparte_2 P.IVA_3
via S.S., 18, in persona del l.r.p.t., , rappresentato e difeso dall'avv. Michelina Controparte_3
Mola, c.f. come da procura alle liti allegato al ricorso per decreto C.F._2
ingiuntivo, elettivamente domiciliato in , alla via M. Greco, 3; Pt_1
- opposto -
OGGETTO: opposizione avverso il d.i. n. 1321/2021, emesso dal Tribunale di Salerno il
25.05.2021 e notificato in data 07.06.2021.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' (di seguito, per Parte_1 brevità, “ ” o, semplicemente, ) proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 Pt_1
ingiuntivo n.1321/2021, emesso dal Tribunale di Salerno il 25.05.2021 e notificato in data
07.06.2021, con il quale il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dal
[...]
[..
[...] (di seguito, per brevità, anche soltanto ”), le aveva Parte_2 CP_2 ingiunto il pagamento della somma di € 242.910,00, oltre interessi moratori, nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
In particolare, detta somma si assumeva dovuta in quanto l' , in violazione Parte_1 dell'Accordo integrativo per la gestione transitoria dei percorsi terapeutici per persone affette da disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie, metodo ABA, di cui alla deliberazione n. 29 del 9 settembre 2019 e successive proroghe, aveva riconosciuto al Centro ricorrente, per le prestazioni dallo stesso rese, corrispettivi inferiori rispetto a quelli convenuti.
Con la spiegata opposizione, l' ingiunta eccepiva, anzitutto, l'insussistenza dei requisiti di Pt_1 cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. alla base dell'azione monitoria, deducendo che la struttura opposta avesse fondato la propria pretesa sulla scorta di documenti non comprovanti l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. Tanto perché il Centro ricorrente asseriva di vantare il credito pari alla somma di € 242.910,00, oltre interessi di mora, sulla scorta delle fatture nn. 123M-20M-
21M-22M-23M 1M e 2M (estratti autentici allegati al ricorso); asseriva l'opponente che detta documentazione, in caso di contestazione da parte del debitore, non è idonea a dimostrare né
l'esistenza, né l'ammontare del credito. Nel merito, deduceva che le condizioni per la remunerazione delle prestazioni rese dal Centro, erogate secondo quanto disposto dalla delibera n.594/2019, fossero quelle di cui all'“Accordo integrativo per la gestione transitoria dei percorsi terapeutici dei casi di disturbo dello spettro dell'autismo – Metodo ABA” approvato con la delibera n.29 del 09/09/2019, ovvero: nella fase intermedia di transizione, ovvero nel periodo intercorrente tra il 01.09.2019 al 31.12.2019 e la presa incarico globale secondo le nuove metodologie coerenti con la l.134/2015, la remunerazione alla tariffa temporaneamente fissata in € 36,00, successivamente adeguata alle previsioni di cui alla deliberazione n.594/2019; la presentazione delle fatture al
Dipartimento di Salute Mentale dell;
la compilazione delle schede con firma del Parte_1
genitore e/o caregiver;
la liquidazione secondo la tempistica ex art. 26 L.833/78.
L'Azienda opponente eccepiva, inoltre, l'inadempimento o non esatto adempimento da parte del non avendo quest'ultimo ottemperato a quanto stabilito Controparte_2
nel verbale del 01.07.2021, in atti, ovvero non avendo integrato la rendicontazione delle prestazioni, non inserite nel “file H2”. A tale proposito, esponeva che, a seguito della riunione tenutasi il
01.07.2021, alle associazioni selezionate in base alla deliberazione n.594 del10.7.2019, veniva inviato un file da compilare relativamente all'anno 2020 (all'AISIC, associazione cui afferisce il
Centro odierno opposto, il file veniva inoltrato via comunicazione di p.e.c., versata in atti); come dimostra il tenore dell'incontro del 01.07.2021, infatti, per l'anno 2020 erano sorte delle contestazioni, a seguito delle quali si era stabilito di inviare un file da completare con i dati relativi
2 alle prestazioni erogate e che, solo all'esito della corretta trasmissione di detto file da parte dei centri, necessario alla rendicontazione delle prestazioni, l'Azienda avrebbe potuto procedere alla rendicontazione delle prestazioni e pervenire alla quantificazione del dovuto.
In altri termini, il dato era propedeutico ed indispensabile ai fini della predisposizione delle determine di liquidazione degli importi dovuti, al netto delle note di credito.
Il Centro opposto, dunque,era onerato della prova di aver esattamente adempiuto tale obbligazione per poter legittimamente pretendere la remunerazione delle prestazioni rese nel periodo gennaio/dicembre 2020.
L' eccepiva, altresì, l'illegittimità della domanda di riconoscimento di interessi moratori;
a Pt_1
tale proposito, deduceva, anzitutto, che il credito, non essendo maturo ed esigibile, non è idoneo a produrre interessi;
inoltre, in riferimento ai crediti vantati nei confronti delle deduceva il Pt_1
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di contabilità delle aziende sanitarie locali, considerato che le medesime affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 r.d.l. n.375 del 1936 e succ. mod., il pagamento dei relativi debiti deve essere effettuato tramite mandati tratti sulle tesorerie, con conseguente natura querable delle relative obbligazioni e necessità di costituzione in mora per la maturazione degli interessi moratori, dovendosi escludere la natura portable del credito e la conseguente applicazione del principio dies interpellat pro homine, sancito dall'art. 1219, comma 2, n.3, c.c.
Pertanto, occorreva, perché sorgesse responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al comma 1 dello stesso art. 1219 c.c.
Tanto premesso, l' citava in giudizio il Parte_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: i) in via principale, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1321/2021, notificato il 07.06.2021; ii) in subordine, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare dovuta la somma accertata in corso di causa;
condannare l'opposto alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava Controparte_2
l'infondatezza della spiegata opposizione.
Deduceva l'opposto che, con la delibera n. 29 del 9 settembre 2019, veniva approvato lo “schema di accordo integrativo per la gestione transitoria dei percorsi terapeutici”, con il quale le parti concordavano espressamente, nella fase intermedia di transizione, ovvero nel periodo intercorrente dall'1.09.2019 al 31.12.2019 e la presa in carico globale secondo le nuove metodologie coerenti con la legge n.134/2015, una tariffa temporanea di € 36,00, poi oggetto di diverse proroghe. Detto
3 accordo prevedeva che, dal 01.01.2020, i pazienti avrebbero seguito il percorso terapeutico assistenziale ed educativo per persone affette da disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie, metodo ABA, come definito dalla deliberazione della gestione commissariale n. 594 del 10 luglio
2019. In virtù dell'accordo integrativo e successiva proroga, con provvedimento n. 27939 del
31.01.2020 del Direttore del Dipartimento di salute mentale, risultavano in trattamento presso i centri accreditati ex art. 26 - sottoscrittori dell'accordo - circa 300 minori affetti da disturbo dello spettro autistico trattati con il metodo ABA.
Considerato che, nel corso del periodo di sperimentazione, l'attuazione del percorso aveva apportato benefici, con la delibera n. 273 del 9 marzo 2020 del Direttore Generale, si stabiliva di ritenere conclusa ed efficace la fase sperimentale del percorso terapeutico assistenziale disposta con deliberazione n. 594 /2019 e di rinnovare il percorso per la durata di un anno, disponendo l'avvio definitivo, a far data dal 01.04.2020, sia del percorso sanitario che di quello socio-educativo terapeutico assistenziale.
Con nota prot. n. 192360 del 28.09.2020, l' comunicava che, a causa di alcuni ritardi Pt_1 registrati per l'attuazione del percorso individuato dalla delibera n. 594/2019, venivano prorogate le tariffe previste dall'accordo integrativo di cui alla delibera n. 29/2019 sino al 31.12.2020. Dal
01.01.2021 sarebbero, poi, entrate in vigore inderogabilmente le tariffe previste dalla delibera n.
594/2019.
Il Centro, una volta eseguite le prestazioni, procedeva ad emettere le fatture inviandole all' Pt_1
, unitamente agli allegati, secondo quanto richiesto dalla stessa (cfr. file “fatture
[...] Pt_1 non pagate”e “file H2”).
Con nota prot. PG/2021/19478, l'Azienda comunicava ai centri di riabilitazione di emettere apposite note di credito per il periodo Gennaio – Dicembre 2020, precisando di computare le prestazioni rese in detto periodo in base alle tariffe previste nella deliberazione n. 594/2019.
Pertanto, l' , in aperta violazione dell'accordo integrativo per la gestione transitoria Parte_1
dei percorsi terapeutici di cui alla deliberazione numero 29 del 9 settembre 2019 e delle successive proroghe, riconosceva per le prestazioni rese dei corrispettivi di gran lunga inferiore a quelli convenuti, applicando le tariffe previste con la deliberazione n. 594 /2019 e successive proroghe, in luogo di quelle previste con deliberazione numero 29 del 2019 e di cui all' accordo integrativo.
Il al sol fine di conseguire in tempi rapidi il pagamento Controparte_2
quantomeno nei limiti riconosciuti, ma senza prestare acquiescenza alla richiesta, emetteva le note di credito allegate al monitorio, come richieste dall'Azienda opponente.
L' , malgrado l'emissione delle note di credito, non provvedeva al Parte_1
pagamento,costringendo l'opposto a sollecitare il pagamento delle fatture azionate mediante il
4 procedimento monitorio, detratto l'importo di cui alle note di credito.
Solo diversi mesi dopo la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, in seguito ad una riunione tenutasi in data 01.07.2021, l'Azienda comunicava ai rappresentanti delle associazioni di categoria, presenti a detta riunione, la necessità di integrare la rendicontazione relativamente alle prestazioni effettuate da remoto. In pari data, il Dipartimento di Salute Mentale inviava a mezzo p.e.c., alle associazioni di categoria, il file da inoltrare con l'integrazione della rendicontazione richiesta e dette associazioni, non comprendendo le modalità di compilazione, chiedevano, con p.e.c. del
02.07.2021, oltre la copia del verbale di riunione, anche chiarimenti in merito alla compilazione del file.
L' inoltrava il verbale di riunione, ma non forniva alcun chiarimento. Pt_1
In data 28.07.2021, il inoltrava all' il file con le integrazioni Controparte_2 Pt_1
richieste, evidenziando, in ogni caso, che le prestazioni da remoto erano state già regolarmente rendicontate secondo le modalità convenute,tanto che la società aveva provveduto a fatturare dette prestazioni, come da indicazioni fornite, con nota n. 82220 del 21.04.2020, e le aveva regolarmente consegnate al Dipartimento di Salute Mentale con note prot. n.169356 del 25.08.2020 (fattura 9M), prot. n. 188089 del 22.09.2020 (fattura 13M), prot. n. 205445 del 14.10.2020 (fattura 15M), prot. n.
205523 del 14.10.2020 (fattura 18M), prot. n. 222543 del 06.11.2020 (fattura 21M), prot. n. 246087 del 09.12.2020(fattura 23 M), n. prot. 11485 del 19.01.2021 (fattura 2M), in uno all'allegato modello “D”, recante l'elenco degli utenti e specifica delle prestazioni erogate a ciascuno.
L'opposto, dunque,evidenziava la correttezza dei propri adempimenti, peraltro già riconosciuta dall' per effetto dell'intervenuto pagamento di una parte delle mensilità già scadute. Pt_1
Rappresentava, infine, che il file veniva trasmesso solo per spirito collaborativo, fermo restando che le somme richieste risultavano già da tempo certe, liquide ed esigibili, come da documentazione già trasmessa.
Con riguardo agli interessi moratori, contestava le asserzioni dall' evidenziando che il Pt_1
Centro opposto avesse regolarmente costituito in mora l' al fine di ottenere il pagamento Pt_1
degli interessi,in quanto, unitamente alle fatture, ha sempre inoltrato lettere di costituzione in mora, come da allegati depositati;
che il credito portato dalle fatture pagate in ritardo fosse, sin dalla richiesta di pagamento, liquido ed esigibile, dal momento che nessuna contestazione vi era stata da parte dell' in merito a dette fatture, soprattutto quelle riemesse in seguito alla richiesta di Pt_1
emissione di note di credito;
che il pagamento degli interessi moratori era stato concordato tra le parti, come si evince dai contratti allegati.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: i) in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su
5 prova scritta;
ii) nel merito:disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, nel denegato caso di accoglimento, anche parziale dell'opposizione, condannare l' Pt_1
al pagamento delle somme che risulteranno dovute;
in ogni caso con vittoria di spese,
[...]
compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'udienza del 28.12.2021, celebrata con modalità telematico-scritte, il Giudice, lette le note d'udienza depositate dai procuratori delle parti e letta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, si riservava.
Con successivo provvedimento del 23.02.2022, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 12.07.22 per provvedere sulle istanze istruttorie, successivamente differita al 24.10.2022.
All'udienza del 24.10.2022, celebrata con modalità telematico-scritte, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2023.
Infine, si perveniva all'udienza del 17.12.24,per discussione orale della causa e decisione, all'esito della quale il Giudice provvedevaai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, sembra opportuno rammentare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore sin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e meritevole di accoglimento, non avendo l'opposta dimostrato di aver pattuito in forma scritta con l' l'incremento Parte_1
della tariffa oraria da € 28,00 ad € 36,00 dall'annualità 2020.
Invero, com'è noto, tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, ed in genere dagli enti pubblici, anche qualora agiscano iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, in
6 base al principio c.d. “formalistico”, non potendo, a tal fine, venire in rilievo neppure la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, costituente atto interno, preparatorio del negozio, e non trattandosi di atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni daeseguire ed al compenso da corrispondere.
Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo, dovendosi escludere l'attribuzione di rilevanza a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (cfr. giurisprudenza costante e pacifica sul punto, Cass. n.
21574/22, n. 8950/06, n. 8621/06, n. 4635/06, n.13385/05, n. 21138/04, n. 14570/04, n. 5234/04, n.
7962/03, n. 15488/01).
Ciò in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923,n. 2440, i quali, appunto, prescrivono, per ogni contratto stipulato dalla P.A.,la forma scritta ad substantiam, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, posti dall'art. 97 della Costituzione;
pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di apposito documento, recante la sottoscrizione del privato e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto negoziale (cfr. Cass., n. 1702/06).
Inoltre, tale contratto deve essere consacrato in un unico documento, nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto, salvo che - come in caso di contratti conclusi con imprese commerciali (art. 17 r.d. n. 2240 del1923) - la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza (Cass. n. 7478/20).
Sempre in linea di principio, è poi da escludere che la sussistenza di tale requisito formale possa essere ricavata aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (Cass. n. 22107/04), ovvero da comportamenti concludenti dell'amministrazione consistenti, ad esempio, nella mancata contestazione delle prestazioni eseguite dalla controparte.
Alla luce dei predetti principi, non è dato configurare il perfezionamento del contratto stipulato iure privatorum, in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per facta concludentia mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327
c.c.(ex pluribus: Cass. n. 5263/15; Cass. n. 12316/15; Cass. n. 20391/16).
Pertanto, considerato che la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli
7 atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, ne deriva che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato contraente non può neppure far valere una responsabilità per colpa della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata utilitas della prestazione in favore della P.A. (Cass. n. 14099/04).
I predetti principi sono stati in parte mitigati dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 9775/22, con cui si è statuito, sanando il contrasto registratosi all'interno della Suprema Corte, che, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 r.d. n.
2440/1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'Amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo.
In sostanza, la forma solenne può dirsi rispettata sia quando il privato abbia accettato per iscritto la volontà dell'Amministrazione espressa in precedenza attraverso l'attività provvedimentale, sia nell'ipotesi inversa, in cui il privato formuli la proposta in seno ad una domanda tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, cui fa seguito l'accettazione dell'Amministrazione attraverso il rilascio del medesimo atto invocato.
Tale modello di formazione del vincolo contrattuale risulta, infatti, compatibile con il predetto art. 17, in quanto l'istanza del privato si atteggia a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso.
I predetti principi, in tema di forma dei contratti stipulati dalla P.A., sono pacificamente applicabili anche nei confronti delle (Cass. n. 24640/16). Pt_1
Nel caso in esame, pur aderendosi al più recente e meno restrittivo orientamento propugnato dalle
Sezioni Unite nella richiamata pronuncia, non risulta che tra le parti in causa sia intercorso un accordo scritto, nel senso prima precisato, avente ad oggetto l'aumento tariffario oggetto di causa.
In proposito, ricostruendo brevemente i fatti di causa, si rileva che il Centro opposto abbia svolto attività di assistenza riabilitativa, anche in relazione ai percorsi terapeutici assistenziali per le persone affette da disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie.
Il credito vantato, come si evince dalla documentazione prodotta fin dalla fase monitoria, è basato, in primo luogo, sulla deliberazione dell' n. 594 del 10.07.2019, con cui è stata Parte_1 prevista l'attivazione di due short list composte da professionisti esterni, tra cui l'opposta, aventi competenze specifiche nel trattamento riabilitativo con metodo ABA, ed è stata prevista, per le
8 prestazioni con tale metodo, la remunerazione oraria di € 28,00.
Con successiva deliberazione n. 29 del 09.09.2019, è stato approvato lo schema di “Accordo integrativo per la gestione transitoria dei percorsi terapeutici”, sottoscritto da entrambe le parti, con il quale è stato convenuto che nella fase intermedia di transizione, ovvero nel periodo intercorrente tra il 01.09.2019 al 31.12.2019 e la presa in carico globale secondo le nuove metodologie coerenti con la legge 134/2015, le parti concordano una tariffa temporanea di € 36,00.
Detta ultima tariffa, il cui pagamento è oggetto della domanda proposta dalla opposta
(limitatamente, però, alla differenza di € 8,00 all'ora rispetto alla tariffa base di € 28,00), è stata oggetto di svariate proroghe e precisamente: nota prot. n. 27939 del 31/01/20; nota prot. n. 88220 del 21/04/20; nota prot. n. 192360 del 28/09/20.
Tuttavia, con nota prot. n. 19478/2021 del 21.07.2021, l' chiedeva ai centri accreditati di Pt_1
emettere le note di credito per il periodo Gennaio-Dicembre 2020, precisando di computare le prestazioni rese nel periodo indicato in base alle tariffe sancite con la deliberazione n. 594/2019 (e, dunque, senza l'incremento tariffario di cui alla delibera n. 29/2019), contestualmente revocando, in autotutela, la nota di proroga prot. n. 192360 del 28.09.20 precedentemente disposta.
Ora, anche a voler prescindere dalla disposta revoca, le predette proroghe -che hanno esteso al 2020 la maggior tariffa oraria di € 36,00 originariamente pattuita per il solo 2019 - non sono state adottate
Parte con delibera a firma del Direttore Generale, ma sono state emesse dal Direttore del Parte Dipartimento di Salute mentale della stessa senza venir mai formalizzate in un apposito accordo integrativo come quello attuativo della delibera n. 29/2019 sottoscritto da entrambe le parti.
La delibera n. 29/2019, che di per sé non può fondare la pretesa creditoria del Centro opposto in quanto temporalmente limitata al 2019, è stata infatti emessa dal Direttore Generale dell' su Pt_1
proposta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, il quale non era legittimato ad impegnare direttamente l'ente senza l'avallo di un'apposita delibera emessa dal legale rappresentante della stessa Pt_1
Ne consegue che le proroghe invocate non sono idonee a fondare la pretesa creditoria vantata dal
Centro opposto, in quanto non supportate né da un'apposita delibera, come la n. 29/2019, né da un accordo in forma scritta, che avrebbe richiesto, peraltro, l'attivazione di una procedura contabile di copertura del maggior impegno di spesa assunto dall' e neppure, se anche volessero Pt_1 superarsi tali preliminari osservazioni, da un'accettazione per iscritto da parte dell'opposta che consentisse di ritenere perfezionato l'accordo negoziale relativo alla proroga della tariffa, atteso che una condotta di accettazione tacita ex art. 1327 c.c. consiste nella mera esecuzione delle prestazioni, non è applicabile, come già detto, nei confronti della P.A. (Cass. n. 12316/15).
Ogni altra questione risulta assorbita nell'accoglimento della domanda.
9 La condotta precontrattuale tenuta dall' la quale, con i propri atti amministrativi ha Pt_1 ingenerato un ragionevole affidamento dell'opposta nella proroga dell'incremento tariffario, giustificano l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Saverio
Ruggiero, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1321/2021, emesso dal Tribunale di Salerno il 25.05.2021 e notificato in data 07.06.2021;
2) Compensa interamente le spese giudiziali.
Così deciso in Salerno, 20/01/2025. Il Giudice Onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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